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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42743 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON ND nato a [...] il [...] ON AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE RA D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile MA Vending Group s.r.l. Avv. IN DE NG, e udito lo stesso, il quale ha insistito come da memoria depositata;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO MECONI, anche in sostituzione dell'Avv. ANTONIO FAVA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42743 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2024, in riforma della sentenza di primo grado, condannava RR AN e RR IE al risarcimento del danno in favore della società MA Vending Group, ritenendoli responsabili del reato di appropriazione indebita (dichiarato prescritto), per essersi appropriati di denaro ed assegni della predetta società contenuti in una cassaforte situata nei magazzini della Kikko s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di RR IE e RO AN, lamentando la manifesta illogicità della motivazione e l'insufficienza degli elementi valorizzati al fine di sostenere un giudizio di colpevolezza che fosse in grado di superare la soglia del ragionevole dubbio: in particolare, i testimoni nulla sapevano sulla collocazione del denaro e degli assegni che sarebbero stati contenuti nella cassaforte della Kikko s.r.I., era stata giustificata l'inesistenza di contabilità della società MA ed era stato ritenuto attendibile il teste TI, malgrado fosse portatore di forti interessi in contrapposizione agli imputati. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui giustificava l'assenza di documentazione contabile della MA s.r.I., dalla quale si sarebbe potuta verificare la quantità e le ragioni della disponibilità dei «noli e dei contanti, ma soprattutto la loro legittimità della detenzione e quindi della corretta richiesta risarcitoria. 1.3 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui spiegava perché i fratelli RR avevano sottratto i titoli pur non avendo un potere autonomo ed esclusivo sugli stessi, visto che non era stato dato alcun rilievo al fatto che la MA aveva anche una cassaforte propria e che anche TI aveva le chiavi della cassaforte della Kikko 1.4 2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui riconosceva il concorso di persone per RR AN, affermata sul solo presupposto che non poteva non sapere, e per questo non condividere il disegno criminoso del fratello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, si deve ribadire che "il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez.2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377). La citata ~sentenza prende le mosse dalla~entenza della Corte Costituzionale n. 182/2021, nella quale è stato chiarito che a seguito della maturazione della prescrizione «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquiliano (art. 2043 cod. civ.) »; precisando ulteriormente come «con riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale».... «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o 3 Così deciso il 26/09/2026 della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)» Ciò premesso, la sentenza di appello che ha ribaltato la decisione di primo grado quanto alla responsabilità dei ricorrenti, non appare dotata di motivazione rafforzata, posto che non superA argomentazioni del primo giudice, che ha messo in evidenza come l'asserito conferimento di denaro e titoli nella cassaforte da cui i RR li avrebbero prelevati non ha trovato riscontro nella contabilità della società e che non era neppure certo stabilire quale dei soggetti che avevano accesso alla cassaforte (RR IE, RR AN e TI Renzo) potesse avere realizzato l'appropriazione; il primo argomento è stato superato dalla Corte di appello con l'affermazione che, seppure non sia stata prodotta documentazione nel corso del dibattimento, la teste ZZ (che avrebbe ricostruito l'ammontare dei titoli grazie alle fatture allegate al singolo titolo) la aveva sicuramente esaminata, quando invece sarebbe stata necessaria la produzione del documento per poter ritenere raggiunta la prova;
il secondo effettuando una valutazione alternativa delle prove, in particolare della testimonianza di Portinati, riconoscendo che appariva del tutto improbabile che TI, una volta che gli era stato impedito l'accesso alla cassaforte, la avesse già svuotata di quanto in essa contenuto (pag.9 sentenza impugnata) e dando atto dei contrasti tra TI e gli imputati. 2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE RA D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della parte civile MA Vending Group s.r.l. Avv. IN DE NG, e udito lo stesso, il quale ha insistito come da memoria depositata;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO MECONI, anche in sostituzione dell'Avv. ANTONIO FAVA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42743 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2024, in riforma della sentenza di primo grado, condannava RR AN e RR IE al risarcimento del danno in favore della società MA Vending Group, ritenendoli responsabili del reato di appropriazione indebita (dichiarato prescritto), per essersi appropriati di denaro ed assegni della predetta società contenuti in una cassaforte situata nei magazzini della Kikko s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di RR IE e RO AN, lamentando la manifesta illogicità della motivazione e l'insufficienza degli elementi valorizzati al fine di sostenere un giudizio di colpevolezza che fosse in grado di superare la soglia del ragionevole dubbio: in particolare, i testimoni nulla sapevano sulla collocazione del denaro e degli assegni che sarebbero stati contenuti nella cassaforte della Kikko s.r.I., era stata giustificata l'inesistenza di contabilità della società MA ed era stato ritenuto attendibile il teste TI, malgrado fosse portatore di forti interessi in contrapposizione agli imputati. 1.2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui giustificava l'assenza di documentazione contabile della MA s.r.I., dalla quale si sarebbe potuta verificare la quantità e le ragioni della disponibilità dei «noli e dei contanti, ma soprattutto la loro legittimità della detenzione e quindi della corretta richiesta risarcitoria. 1.3 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui spiegava perché i fratelli RR avevano sottratto i titoli pur non avendo un potere autonomo ed esclusivo sugli stessi, visto che non era stato dato alcun rilievo al fatto che la MA aveva anche una cassaforte propria e che anche TI aveva le chiavi della cassaforte della Kikko 1.4 2 II difensore eccepisce la manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui riconosceva il concorso di persone per RR AN, affermata sul solo presupposto che non poteva non sapere, e per questo non condividere il disegno criminoso del fratello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, si deve ribadire che "il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez.2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377). La citata ~sentenza prende le mosse dalla~entenza della Corte Costituzionale n. 182/2021, nella quale è stato chiarito che a seguito della maturazione della prescrizione «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica aquiliano (art. 2043 cod. civ.) »; precisando ulteriormente come «con riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale».... «La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o 3 Così deciso il 26/09/2026 della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)» Ciò premesso, la sentenza di appello che ha ribaltato la decisione di primo grado quanto alla responsabilità dei ricorrenti, non appare dotata di motivazione rafforzata, posto che non superA argomentazioni del primo giudice, che ha messo in evidenza come l'asserito conferimento di denaro e titoli nella cassaforte da cui i RR li avrebbero prelevati non ha trovato riscontro nella contabilità della società e che non era neppure certo stabilire quale dei soggetti che avevano accesso alla cassaforte (RR IE, RR AN e TI Renzo) potesse avere realizzato l'appropriazione; il primo argomento è stato superato dalla Corte di appello con l'affermazione che, seppure non sia stata prodotta documentazione nel corso del dibattimento, la teste ZZ (che avrebbe ricostruito l'ammontare dei titoli grazie alle fatture allegate al singolo titolo) la aveva sicuramente esaminata, quando invece sarebbe stata necessaria la produzione del documento per poter ritenere raggiunta la prova;
il secondo effettuando una valutazione alternativa delle prove, in particolare della testimonianza di Portinati, riconoscendo che appariva del tutto improbabile che TI, una volta che gli era stato impedito l'accesso alla cassaforte, la avesse già svuotata di quanto in essa contenuto (pag.9 sentenza impugnata) e dando atto dei contrasti tra TI e gli imputati. 2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.