Sentenza 7 maggio 2020
Massime • 2
In tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato - relativamente al quale può essere disposto, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" - è compreso anche il denaro indebitamente procurato dall'agente pubblico a terzi, nella parte da questi riversata al primo, a titolo di corrispettivo per la commissione dell'illecito. (Fattispecie relativa alla condotta di un tecnico comunale che emetteva mandati di pagamento per importi non dovuti in favore di un privato, dal quale successivamente riceveva una parte delle suddette somme).
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'art.578-bis cod.proc.pen. consente la confisca per equivalente ex art.322-ter cod.pen., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicchè non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte EDU GIEM/Italia, le confische-sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l'art.7 della CEDU).
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di Pasquale Fimiani Fin dalla sua introduzione l'art. 578-bis c.p.p. ha posto dubbi interpretativi relativamente alle tipologie di confische per le quali, in presenza di reato estinto, il giudice di appello o la Corte di Cassazione possono decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le questioni interpretative si sono ulteriormente ampliate a seguito della “spazzacorrotti” che ha modificato la norma estendendo i poteri del giudice dell'impugnazione in tema di confisca relativa a reato prescritto a quella prevista dall'art. 322-ter c.p. (anche quindi quella per equivalente). Temi sui quali le recenti sentenze Perroni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2020, n. 14041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14041 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2020 |
Testo completo
14041-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Stefano Mogini - Presidente - Sent. n. sez. 21 Massimo Ricciarelli UP 9/01/2020 Emilia Anna Giordano R.G.N. 42030/2019 Ersilia Calvanese Maria Sabina Vigna Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: VA OS nato a [...] il [...] • EL NT AN nato a [...] il [...] · CA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2019 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. Udito l'avvocato Stefano Parretta del foro di Roma in difesa della parte civile Comune di Pisticci, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dei ricorsi degli imputati. Udito l'avvocato Rocco Mauro del foro di Matera difensore di fiducia delle parti civili Giuseppina D'Aranno e Ada Amelia Cataldo e quale sostituto processuale R dell'avvocato Erminio Marzovilli, difensore della parte civile Mariano Gennaro, che si è riportato alle conclusioni scritte depositate e ha chiesto la conferma delle statuizioni civili. Uditi l'avvocato Riccardo Laviola del foro di Matera per il ricorrente IO CA e l'avvocato Domenico Morelli del foro di Matera per il ricorrente OS VA, i quali hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, per l'annullamento con rinvio limitatamente alle questioni che la Corte riterrà meritevoli di approfondimento. Udito l'avvocato Roberto Capra del foro di Torino, sostituto processuale dell'avvocato Alessandro Singetta del foro di Potenza, in difesa di AN EL NT, che si è riportato al ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibili ex artt. 581 e 592 cod. proc. pen. gli appelli proposti da VA OS, EL NT AN e CA IO avverso la sentenza emessa nei loro confronti dal Tribunale di Matera in data 20 novembre 2014 che li condannava alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla commissione di un elevato numero di peculati, falsi materiali e falsi ideologici per mezzo di induzione in errore. In particolare: VA è stato condannato per i reati di peculato e di falso dal n. 30 al n. 106 del capo A) nonché per gli episodi elencati nei capi C), D), F) e G) ad eccezione dei delitti di peculato contestati nei capi C) e F) per i quali è stata pronunciata assoluzione;
-- EL NT è stato condannato per i reati di peculato e di falso dal n. 30 al n. 106 del capo A); - CA è stato condannato per i reati di peculato e di falso di cui al capo G). Nelle sentenze di merito è stata, altresì, disposta la confisca per equivalente delle somme e dei beni corrispondenti al prezzo/profitto del reato di peculato, già sottoposti a sequestro preventivo.
1.1. In sintesi, VA, in qualità di dipendente-geometra in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Pisticci, e quindi pubblico ufficiale, in concorso con il correo GE, in servizio presso l'ufficio ragioneria, in alcuni casi predisponeva, o faceva predisporre da altri, false determinazioni di liquidazione in favore della ditta di EL NT, sottoponendole alla firma del dirigente dell'ufficio tecnico e di altri dirigenti, che firmavano senza effettuare alcun controllo anche in merito alla copertura finanziaria, in virtù del rapporto di fiducia che si era instaurato;
in altri casi falsificava direttamente la firma del dirigente su detti atti 2 amministrativi, con la conseguente emissione di falsi mandati di pagamento da parte di GE che aveva la disponibilità del denaro del Comune, il cui importo veniva incassato da EL NT il quale poi lo divideva con VA e gli altri correi. La somma complessivamente incassata da EL NT ammontava a euro 836.685,35. Gli altri capi di imputazione hanno ad oggetto i medesimi reati posti in essere con le stesse modalità in favore di altre ditte;
in particolare, al capo G) sono contestate dodici vicende di peculato e falso aventi CA quale beneficiario.
1.2. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti dagli imputati ritenendo i motivi articolati aspecifici, non confrontandosi con il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata e reiterativi delle doglianze difensive contenute nelle memorie ex art. 121 cod. proc. pen. depositate nel corso del giudizio di primo grado in relazione alle quali la sentenza del Tribunale aveva fornito puntuale risposta.
2. Ricorrono per cassazione i tre imputati deducendo, come motivo comune, quello relativo alla violazione di legge penale processuale in relazione all'errata applicazione degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Evidenziano i difensori che il pronunciamento della sentenza delle Sezioni Unite Galtelli n. 8825/2016 è stato reso pubblico nel 2017 a fronte di un atto d'appello redatto e depositato nell'aprile 2015 in assoluta conformità con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari esistenti al momento. La questione di diritto affrontata nella citata sentenza atteneva proprio alla valutazione del tasso di determinatezza richiesto per i motivi d'appello ai fini della declaratoria di ammissibilità o meno dell'atto di impugnazione. La valutazione sulla congruità dei motivi di appello dell'imputato andava quindi operata alla luce dei principi e degli orientamenti maggioritari disponibili al momento della redazione e del deposito della impugnazione. In ogni caso, l'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi poteva essere pronunciata solo se i difensori non avessero enunciato, come invece hanno fatto, rilievi critici alle ragioni di fatto e di diritto contenute nella decisione del Tribunale. La Corte non ha, comunque, tenuto in alcun conto la circostanza che la specificità che deve caratterizzare i motivi d'appello va intesa la luce del principio del favor impugnationis.
3. VA, a mezzo dell'avvocato Marco IO Saponara, deduce i seguenti ulteriori motivi: 3 で 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di aspecificità dei motivi di appello. I singoli motivi di appello aventi ad oggetto censure sulla costituzione di parte civile, sulla sussistenza della truffa invece che del peculato, sulla sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., sulla presenza dei requisiti per disporre la confisca per equivalente, sulla mancanza di corrispondenza tra la condotta per cui è intervenuta condanna e quella contestata nel capo di imputazione, sul travisamento dei fatti e sulla illogicità e mancanza della motivazione sono stati indicati in maniera specifica e dettagliata. In particolare, quanto alla sussistenza del reato di peculato, l'atto di appello evidenziava il vizio di motivazione nel quale era incorsa la Corte territoriale che si limitava a richiamare la sentenza n. 39039/13 con la quale questa Corte rigettava il ricorso di VA avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Matera che confermava il sequestro per equivalente a fine di confisca disposto nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminare del medesimo Tribunale. Tale sentenza si fondava su un compendio indiziario che doveva ancora essere sottoposto al vaglio dibattimentale e la successiva istruttoria aveva permesso di accertare come l'imputato non avesse mai avuto né formalmente, né di fatto e neppure in forma mediata la disponibilità giuridica del denaro. L'eventuale falsificazione addebitata a VA, in concorso con GE, costituiva l'unico mezzo attraverso il quale gli stessi avrebbero potuto procurarsi indebitamente la disponibilità di denaro. La sentenza impugnata incorreva, pertanto, anche nella violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione ai requisiti di cui all'art. 314 cod. pen. in quanto la condotta appropriativa ascritta al ricorrente era fondata su artifici e raggiri necessari per entrare in possesso del denaro pubblico del quale egli non aveva la disponibilità.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova. L'autorità procedente ha ripercorso acriticamente le valutazioni riportate nella pronuncia di primo grado, facendone proprio l'iter argomentativo limitandosi, a fronte di un esaustivo atto di appello contenente doglianze mai prese in considerazione, a fornire una motivazione del tutto apparente. Sul punto si evidenzia l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione dibattimentale in relazione alla perizia grafologica, la mancata valorizzazione delle risultanze della consulenza grafologica redatta dal dottor Pisanelli, la errata valutazione della testimonianza resa dalla teste del Pubblico ministero, dottoressa Ada Cataldo, l'erronea convinzione, frutto di mere deduzioni, circa il fatto che tutti gli artifici e raggiri posti in essere al fine di appropriarsi del denaro non potessero essere stati 4 کردم posti in essere da un solo pubblico dipendente, cioè il Giorgietti, e che fosse stata necessaria la collaborazione di un altro soggetto, individuato nel VA.
4. CA IO, a mezzo dell'avvocato Riccardo Laviola, deduce i seguenti ulteriori motivi:
4.1. Insussistenza della inammissibilità dell'appello con riferimento alla eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 476 cod. pen. La Corte territoriale assume che la deduzione della prescrizione del reato in questione con preventiva concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, così come formulata nell'atto d'appello, fosse inammissibile in quanto priva della indicazione delle ragioni di diritto su cui la stessa si basava. Al contrario, l'eccezione si fondava sulla ritenuta violazione del combinato disposto degli artt. 62-bis, 69, 81 e 476 cod. pen. In altri termini, si deduce che la concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza avrebbe dovuto comportare pacificamente l'applicazione del primo comma dell'art. 476 cod. pen. e, per l'effetto, la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato.
4.2. Violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria della prescrizione intervenuta prima della proposizione dell'appello. Nel caso in cui il presente ricorso per cassazione dovesse essere ritenuto ammissibile deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione di tutti i fatti rubricati al capo G) (numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6) maturata prima della pronuncia in grado di appello ed eccepita solo in sede di discussione orale. La prescrizione dei fatti di cui ai mandati di pagamento n. 1 e 2 maturava dopo la presentazione dell'appello e prima della fissazione dell'udienza, mentre per i fatti di cui agli altri mandati essa maturava prima della pronuncia di inammissibilità; pertanto l'intervenuta prescrizione non poteva che essere eccepita all'udienza di discussione dell'appello e reiterata in sede di ricorso per cassazione, a fronte della declaratoria di inammissibilità della Corte di merito.
4.3. Il giudice di secondo grado assume che le censure di insussistenza di atti falsi e di carenza di prova del concorso dell'imputato non si confrontano con il percorso argomentativo del primo giudice. Ciò non corrisponde al vero. Per quanto attiene alla qualità di atti fidefacienti conferita alle determinazioni e ai mandati di pagamento, si rileva come alle argomentazioni del Collegio veniva opposto il difetto dei requisiti di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'errata qualificazione dei suddetti atti, il difetto della qualifica soggettiva degli imputati e conseguentemente l'applicabilità del primo comma dell'art. 476 cod. pen., la natura di atti interni all'ente comunale delle determinazioni, da ritenersi prive della capacità certificativa, e la non sussumibilità dei predetti atti nel paradigma del secondo 5 comma del suindicato articolo, atteso che per emendare, correggere o modificare una determinazione di liquidazione non occorre la querela di falso. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla carenza di prova per mancanza di confronto con il percorso argomentativo contenuto nella sentenza del Tribunale, laddove la predetta autorità giudiziaria individuava la prova logica dell'accordo spartitorio nel numero (dodici) dei mandati irregolari per un importo di oltre euro sessantanovemila, tale da escludere la buona fede di CA. Non si considerava che nell'atto d'appello veniva contestata la mancanza di riscontri sulla presunta divisione degli importi con gli impiegati comunali, l'operato giudizio di inverosimiglianza adottato dal giudice di circostanze di fatto incompatibili, come la tenuta regolare della contabilità, la non provata mancanza di esecuzione dei lavori da parte dell'imputato e la provata buona fede dello stesso che registrava correttamente i ricavi contestati. I motivi di ricorso erano specifici perché individuavano il punto che intendevano devolvere alla cognizione del giudice di appello enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
4.4. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta aspecificità della censura relativa alla dosimetria della pena nel calcolo dell'aumento per la continuazione. Nessuno degli elementi addotti dalla difesa è stato considerato dal giudice di prime cure, mentre si era formulata una doglianza fondata su elementi specifici.
5. EL NT AN, a mezzo dell'avvocato Alessandro Singetta, deduce i seguenti ulteriori motivi:
5.1. Vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello che, invece, hanno individuato in maniera precisa e specifica alcuni punti della sentenza emessa dal Tribunale di Matera che dovevano necessariamente essere riformati. La sentenza impugnata ha liquidato con poche battute le deduzioni relative alla erronea valutazione di inattendibilità del movente affermato dal ricorrente e della sua buona fede. L'appellante secondo i giudici territoriali non si sarebbe confrontato con le puntuali allegazioni del giudice di primo grado. Tale tesi è errata e va confutata poiché l'imputato in sede di interrogatorio ha chiarito quali erano i mandati irregolari e quali quelli regolari. Nei motivi di appello si è sottolineato come EL NT avesse lavorato, emesso fatture e ricevuto solo quanto a lui spettante, restituendo quello che gli veniva erogato in più.
5.2. Violazione di legge con specifico riferimento alla condotta di peculato e falso in atto pubblico fidefaciente. La Corte si limita a ripetere, in maniera acritica, le censure mosse agli altri motivi d'appello, in tal modo tralasciando ogni له 6 ل valutazione sugli elementi sottolineati nell'atto d'appello di EL NT in cui si ricordava che GE non aveva alcun potere di firma nell'ambito delle procedure relative sia alla emissione della determinazione di impegno che nella apposizione del visto di conformità finanziaria e dei mandati di pagamento. Tutte le responsabilità di firma gravavano sui suoi superiori: ciò significa che GE non aveva alcun potere di disposizione del denaro e che quindi aveva dovuto ricorrere a una serie di attività fraudolente sia nei confronti di EL NT che nei confronti dei colleghi.
5.3. Vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" per tutti gli episodi contestati in cui i mandati di pagamento riportavano firme non riconosciute da EL NT;
alla dedotta inesistenza del concorso in peculato e falso aggravato con VA e GE, essendo il reato di peculato indipendente dall'ulteriore condotta consistita nella riscossione e non avendo EL NT in alcun modo partecipato alla l'interversione nel possesso. - alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che EL NT è incensurato oltreché extraneus alla condotta dei pubblici ufficiali;
-alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen.; - alla mancata applicazione dell'indulto. L'ipotesi più grave di peculato doveva essere individuata in quella di cui al n. 60 del capo A) o in quella di cui al n. 92. Trattandosi di mandati di pagamento di importo superiore a quello di cui al n. 106, la pena base andava calcolata sui due mandati sopraindicati, con applicazione dell'indulto per intero o sottrazione di tre anni dalla pena inflitta. Proprio perché non vi sono elementi o prove per ritenere una compartecipazione dell'imputato alle ipotesi di reato successive al 2 maggio 2006, la pena doveva essere ricompresa completamente nell'indulto o, solo per una parte piccolissima, esclusa.
5.4. Vizio di motivazione in relazione alla eccezione di prescrizione dei capi di imputazione da 29 a 39. La Corte di appello ha sottolineato che costituisce principio consolidato il fatto che l'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico ministero, possa considerarsi interruttivo della prescrizione;
sul punto deve, però, evidenziarsi che non figura da nessuna parte una delega formale del Pubblico ministero alla Polizia Giudiziaria e che, comunque, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 33543 del 11/07/2001 hanno aderito all'orientamento più rigido, ribadendo la tassatività degli atti interruttivi della prescrizione (tra cui non rientra l'invito a presentarsi all'interrogatorio, anche se 7 esso provenga dal Pubblico ministero). Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza Sez. 2, n. 39903 del 11/10/2005, Ferrari, Rv. 232665. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.
2. I motivi afferenti al comune tema della sussistenza dei presupposti legittimanti la declaratoria di inammissibilità degli appelli per difetto di specificità posso essere trattati congiuntamente. 2.1. È fondato il motivo di ricorso relativo al fatto che l'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di appello non poteva essere pronunciata, avendo i difensori enunciato con puntualità rilievi critici alle ragioni di fatto e di diritto contenute nella decisione del Tribunale.
2.1.1. Come si è detto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822). Le Sezioni unite Galtelli hanno, quindi, statuito la sostanziale equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, aderendo a quella ormai consolidata giurisprudenza in virtù della quale il ricorso per cassazione è inammissibile qualora vi sia mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Sotto questo profilo, la suindicata sentenza sembra aver anticipato i tempi della Riforma Orlando, prevedendo anche per il giudizio di seconde cure il requisito della "specificità estrinseca" dei motivi di impugnazione da sempre operante nel giudizio di legittimità. Ha, infatti, rilevato che anche per l'atto di appello risulta necessaria la specificità estrinseca dei motivi, non essendovi mai stato alcun dubbio sulla inammissibilità dell'atto di appello inficiato dalla più grave patologia inerente la "specificità intrinseca". Mentre quest'ultima attiene ad atti di appello radicalmente privi di qualsiasi giustificazione, о comunque fondati su considerazioni generali ed astratte, del tutto avulse dalla concreta vicenda processuale, la genericità cd. "estrinseca" si realizza quando gli atti di appello, pur essendo fondati su considerazioni specifiche, non contengono censure dirette alle contestate argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Si parla, 8 conseguentemente, di "aspecificità estrinseca" quando a mancare sia la "esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata", giacché come ben evidenziato dalla sentenza, tali motivi «non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata». È, quindi, possibile affermare, in chiave di sintesi, che il concetto enucleato dalle Sezioni unite sembra basarsi, da un lato, sul requisito della "precisione" volto a individuare i singoli punti della decisione di merito da appellare, le singole ragioni dedotte a sostegno dell'appello nonché le singole richieste, e dall'altro lato, sul requisito della "simmetria" tra la struttura dell'atto di appello e l'articolazione nonché la motivazione della sentenza.
2.1.2. Occorre ancora precisare che, come previsto dalla sentenza delle S.U. AI (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 -dep. 14/02/2017-, Rv. 268966) per il giudizio di cassazione, ed ora anche per il giudizio di appello alla luce dei principi dettati da SU Galtelli, la sentenza di condanna che, come nel caso della sentenza del Tribunale di Matera, riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico. La Corte di appello di Potenza, quindi, ben avrebbe potuto operare un distinguo e rigettare o accogliere l'appello su alcuni reati e dichiaralo inammissibile per aspecificità su altri determinando in relazione ad essi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Si deve osservare che da tempo la giurisprudenza delle Sezioni unite è consolidata nell'affermare il principio dell'autonomia dei singoli capi della sentenza cumulativa. Si richiamano sul punto gli insegnamenti offerti da Sez. U, n. 373 del 16/01/1990, Agnese, Rv. 186164; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170; Sez. U, n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 e Sez. U, n. 10251 del 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235699, che tutte hanno espresso analoghe considerazioni circa l'autonomia delle statuizioni relative ai diversi "capi" nei processi cumulativi ad ogni effetto giuridico, quindi anche ai fini dell'impugnazione e del giudicato, in caso di pluralità delle azioni penali seppure riunite in una sentenza documentalmente unica.
2.1.3. Rileva il Collegio che la decisione della Corte di appello relativa alla aspecificità dei motivi di appello è errata, risultando le questioni dedotte dalle difese, in relazione a ciascun imputato e in relazione a tutti i reati, articolate con 9 specifico riferimento alla cadenza argomentativa della sentenza di primo grado. Ciò fa si che per nessuno dei capi della sentenza di primo grado si sia formato il giudicato parziale.
2.1.4. Non può, in particolare, ritenersi aspecifico il motivo dedotto da tutti i ricorrenti con riguardo al punto della sentenza di primo grado afferente la sussistenza del reato di peculato, in relazione al quale le difese si dolevano della mancata considerazione di una serie di elementi che avrebbero ricondotto la condotta degli imputati nell'ambito del reato di truffa, ed, in particolare del fatto che il denaro non era nella disponibilità dei pubblici ufficiali, ma i predetti avevano dovuto porre in essere artifici e raggiri per entrarne in possesso. La sentenza della Corte di appello richiama la sentenza n. 39039/13 con la quale questa Corte aveva rigettato il ricorso di VA avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Matera che confermava il sequestro per equivalente ai fini di confisca disposto nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. In quella sede la Corte aveva effettivamente riconosciuto in capo a VA la disponibilità giuridica del denaro del Comune, ma tale circostanza è stata smentita, all'esito del dibattimento, proprio dal Tribunale di Matera. A pag. 209 della sentenza di primo grado, richiamata per relationem dalla sentenza impugnata, si evidenzia, infatti, che VA non aveva la disponibilità giuridica del denaro, e si sostiene che la stessa era unicamente in capo a GE, salvo poi rilevare che GE falsificava i mandati di pagamento, da ciò dovendosi logicamente dedurre che anche quest'ultimo era privo della disponibilità del denaro perché altrimenti non avrebbe posto in essere gli artifici e raggiri sopra menzionati. Va ancora evidenziato che la sentenza della Corte territoriale richiama espressamente le pagine da 201 a 203 della sentenza di primo grado nelle quali viene indicata una giurisprudenza risalente di questa Corte sul peculato e sull'autore mediato secondo la quale risponde a titolo di peculato, ai sensi degli artt. 314 e 48 cod. pen., il funzionario il quale con inganno induce in errore l'organo della pubblica amministrazione, della quale egli stesso fa parte, perché sottoscriva un titolo che gli consenta di entrare in possesso del denaro dal quale poi trarre illecito profitto (Sez. 6, n. 2064 del 13/01/1984, Sciarretta, Rv. 162992). Non può tacersi del fatto che trattasi di una questione sulla quale esistono anche pronunce di senso contrario che ritengono, invece, configurabile il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di peculato quando l'atto che in concreto produce l'effetto di appropriazione si inserisce in una procedura articolata, nella quale più soggetti sono chiamati ad intervenire e l'agente infedele, per ottenere il trasferimento della cosa nella sua materiale e 10 personale disponibilità, deve ricorrere ad una condotta decettiva che gli procuri il compimento di atti di disposizione aventi natura costitutiva la cui adozione compete a terzi (Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, Currao, Rv. 260505). L'esistenza di diversi orientamenti interpretativi, che non determina di per sé la fondatezza della doglianza formulata con l'atto di appello, imponeva però al giudice dell'impugnazione di affrontare la questione di diritto che era stata sollevata e di fornire anche l'opportuna ricostruzione degli elementi di fatto in ragione della quale poteva ritenersi superata la doglianza difensiva, ma non consentiva certo al giudice di appello di trincerarsi dietro un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e alla citazione di un orientamento giurisprudenziale in relazione al quale l'atto di gravame aveva contrapposto una più recente interpretazione. Il giudice d'appello, abdicando ai propri doveri, ha, di fatto, tralasciato di esaminare e rispondere a una specifica doglianza difensiva.
2.1.5. Analogo discorso deve essere fatto con riferimento al motivo dedotto dalle difese circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. È, infatti, corretto quanto sostenuto nei ricorsi a proposito del fatto che, solo a seguito dell'istruttoria, è emerso che né VA né GE avevano potere di firma di atti a rilevanza esterna;
quindi la questione giuridica posta (se il reato può considerarsi posto in essere anche se l'atto è emesso da pubblico ufficiale non autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede) non poteva in alcun modo ritenersi aspecifica. Ciò in presenza di plurime pronunce di questa Corte secondo le quali, in tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (ex plurimis Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015 dep. 2015, Guidi, Rv. 263806).
3. Alla luce della molteplicità degli elementi specificamente indicati dagli appellanti - la cui valutazione rimane comunque demandata al giudice del merito -, l'affermazione della Corte di appello risulta conseguentemente errata là dove ritiene che i motivi siano aspecifici. In realtà, l'indicazione di plurimi elementi di valutazione, che con gli atti di appello si assumono omessi, in punto di sussistenza del reato di peculato e di falso materiale aggravato nella sentenza di primo grado, implica la specificità dei ricorsi che importa l'annullamento della sentenza impugnata. 11 کرم Si è già detto che ciò fa si che su nessuno dei capi della sentenza di merito si sia formato il giudicato parziale.
3.1. A seguito dell'annullamento della decisione di inammissibilità dell'appello, risultano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso proposti sul punto dalle difese, nonché quelli relativi alla valutazione delle prove. -4. Deve, a questo punto, rilevarsi che tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. (mesi cinque e giorni dodici in primo grado;
anni uno, mesi undici e giorni sette in grado di appello) il termine di prescrizione dei reati di peculato e falso contestati è pari ad anni quattordici, mesi dieci e giorni diciannove (anni dodici e mesi sei, corrispondenti al termine massimo, sommato al periodo di sospensione sopra indicato) e, conseguentemente, ad oggi, si sono prescritti tutti i reati commessi prima del 20/08/2017 e quindi: - nei confronti di VA OS i reati a lui ascritti ai capi A), dal numero 30 al numero 87, C), E), F) e G;
- nei confronti di EL NT AN i reati a lui ascritti al capo A), dal numero 30 al numero 87; - nei confronti di CA IO i reati a lui ascritti al capo G).
4.1. In relazione a tali reati va disposto l'annullamento senza rinvio poiché la contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, comporta la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). Nel caso in esame, come si è detto, il decorso del termine di prescrizione si evince senza la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, sicché si impone la relativa declaratoria.
5. Con riferimento, invece, ai reati non ancora prescritti ascritti a VA e EL NT al capo A) dal n. 88 al n. 106 e, per il solo VA, al capo D), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno la quale dovrà procedere su tali capi e sulle relative statuizioni civili a nuovo giudizio, valutando, in piena libertà, le doglianze sviluppate con gli atti d'appello erroneamente dichiarati inammissibili. 12 R 6. Per quanto concerne i reati prescritti, ineludibile compito della Corte di appello di Salerno sarà quello, ex art. 578 cod. proc. pen., di esaminare compiutamente i motivi di gravame ai fini del giudizio di risarcimento del danno reclamato dalla parte civile. In base a tale articolo, «quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati da reato, a favore della parte civile» prima il giudice di appello e poi la Corte di cassazione nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione» devono decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». Nel caso in esame l'accertamento sul giudizio di responsabilità degli imputati ai fini del risarcimento del danno non può, però, essere compiuto da questa Corte in difetto di un giudizio di condanna anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, da parte della Corte di appello che, nel caso in esame, pur all'esito di giudizio, si è fermata alla preliminare valutazione di inammissibilità dell'atto di appello.
6.1. Mette conto evidenziare che non ricorrono, invece, le condizioni per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen. Tale norma non presuppone necessariamente un definitivo accertamento della responsabilità penale, ma solo l'intangibilità degli effetti penali della sentenza impugnata, di cui la cassazione annulla unicamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile (o accoglie il ricorso della parte civile contro la decisione di proscioglimento dell'imputato). La ratio della previsione normativa è, infatti, quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare da parte sua (Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017, Ostuni, Rv. 271147).
6.2. Deve sottolinearsi che, nel caso di specie, è stato disposto l'annullamento con rinvio anche per le statuizioni penali relative ad alcuni reati di peculato e falso - statuizioni tra l'altro strettamente connesse a quelle prescritte nell'ambito di un procedimento con parti civili costituite e, proprio in ragione di ciò, la norma di riferimento non può che essere quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non essendo consentito e razionale il rinvio a due giudici d'appello diversi. Occorre, quindi, ribadire che ogni qualvolta vengano colpiti non solo le disposizioni e i capi che riguardano l'azione civile, restando comunque aperto il giudizio preliminare su un capo rilevante a fini penali, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di 13 Z contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Si vedano sul punto Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016 -dep. 21/03/2017-, Aracu, Rv. 270371 e Sez. 5, n.10097 del 15/1/2015, Cassaniti, Rv. 262633; vedi, Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285).
7. Analogo compito sarà svolto dalla Corte d'appello, con riferimento a tutti i reati di peculato cui si riferisce il disposto annullamento, ivi compresi quelli dichiarati prescritti, in ordine alla confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado ex art. 322-ter cod. pen.
7.1. Deve sottolinearsi a tale riguardo che l'art. 1, comma 4, lett. f), della legge c.d. "Spazzacorrotti" (I. n. 3 del 9.1.2019, in vigore dal 31.1.2019), ha modificato il testo originario dell'art. 578-bis del codice di procedura penale (introdotto nel codice di rito dall'art. 6 del D. Lgs. 1/3/2018, n. 21), stabilendo che la relativa disciplina - in forza della quale nel caso in cui sia stata ordinata in primo grado la confisca nelle ipotesi particolari previste dall'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel pronunciare l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, devono comunque valutare i motivi di impugnazione accertando l'eventuale sussistenza della penale responsabilità dell'imputato ai fini della conferma o meno della confisca - si applica anche nel caso di confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. L'art. 578-bis cod. proc. pen. oggi vigente - norma processuale di immediata applicazione il principio "tempus regit actum" secondo (Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, Rv. 278256) - impone dunque espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. ordinata in primo grado, un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato in un caso, quello della sentenza di proscioglimento pronunciata in appello o in cassazione per prescrizione del reato, diverso da una formale pronuncia di condanna. La necessità di tale accertamento viene inoltre prevista, in via generale e senza distinzioni di sorta, per tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente, contemplate nel citato art. 322-ter. Nel disporre, in tali casi e al verificarsi di quelle condizioni, lo svolgimento di un pieno accertamento della responsabilità penale che supera limiti della cognizione normalmente propria alla constatazione dell'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il legislatore ha all'evidenza ritenuto che quell'accertamento possa metter capo ad una "condanna in senso sostanziale", atteso che tutte le tipologie di confisca previste all'art. 322- ter cod. proc. pen. risultano testualmente applicabili solo "nel caso di condanna". La finalità della nuova norma è chiara. Essa si trova espressa nel corso dei lavori preparatori, che pongono in evidenza lo scopo dell'intervento normativo 14 で finalizzato a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati, anche in caso di estinzione del reato (cfr. Relazione del Governo al disegno di legge presentato il 34/09/2018 recepito in Atto Camera n. C 1189 ; Atto Senato n. 955, dossier - n. 85). Essa era inoltre ben presente sia nelle ripetute segnalazioni della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite in ordine agli elementi di forte aporia e rischi di negative ricadute sul piano della effettività della tutela penale insiti nell'impossibilità di operare la confisca del prezzo o del profitto del reato senza una sentenza di condanna (Corte cost. sent. n. 49/2015; Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio;
sul punto ripresa da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci), che nel monito della risalente, autorevole dottrina secondo la quale è "antigiuridico e immorale" che "il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch'egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso", "giacché basta che un reato sia stato obiettivamente commesso, ancorché l'autore non sia punibile per qualsiasi causa".
7.2. La nuova formulazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. rappresenta del resto l'esito di un percorso normativo che si pone in continuità con l'evoluzione registrata nella giurisprudenza di legittimità, della Corte costituzionale e della Corte EDU in ordine alla possibilità di disporre la confisca, anche di carattere sanzionatorio, allorché la declaratoria di prescrizione non sia "anodina", ma sia preceduta e si accompagni ad un compiuto accertamento del fatto-reato e della responsabilità, condotto sulla base dell'intero compendio probatorio e nel pieno rispetto delle regole proprie al "giusto processo". Già Sez. U, De Maio (cit.) aveva osservato come, a fronte dell'obbligo della immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi, in linea di principio, alla stregua di una evenienza "anomala". In seguito, Sez. U, Lucci (cit.), aderendo a quella conclusione, aveva incidentalmente rilevato che, nel caso di estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione, giudice dell'esecuzione dispone di poteri di accertamento finalizzati all'applicazione della confisca non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, secondo comma, n. 2 cod. pen.), ma anche su quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, Squillante, Rv. 243027, pronunciata in fattispecie relativa a corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari). Mentre la Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2008 (pronuncia con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale dei limiti introdotti dalla legge n. 46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato) aveva sottolineato che la categoria delle sentenze di proscioglimento comprende, accanto a quelle ampiamente liberatorie con formule in fatto, anche sentenze 15 che, pur non applicando la pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stresso e ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione». La giurisprudenza citata sottolineava inoltre al riguardo che casi di confisca senza sentenza di condanna sono previsti dalle leggi speciali, ad esempio in tema di lottizzazione abusiva (art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) o di contrabbando (art. 301, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sostituito dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991, n. 413). La confisca senza condanna non è un dunque, come ritenuto da una parte della dottrina, un "ircocervo giuridico". Di più, essa è stata finalmente ritenuta compatibile coi rilevanti parametri convenzionali e costituzionali anche allorché la misura ablatoria si connoti per la sua natura afflittiva e sanzionatoria, come nel caso dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva.
7.3. Già nella lettura della Corte costituzionale successiva alle sentenze della Corte EDU SU ON c. IT prima (Corte cost. sent. n. 239/2009) e AR c. IT poi (Corte cost. sent. n. 49/2015), la confisca urbanistica confermata nel caso di prescrizione del reato dichiarata ad esito del giudizio di impugnazione conserva l'intero fascio delle garanzie sostanziali (legalità, inderogabilità del fatto, personalità della responsabilità) e processuali (presunzione di non colpevolezza, contraddittorio, diritto di difesa, in dubio pro reo, adeguata motivazione, pubblicità) tipiche delle pene criminali, mancando solo la "forma" propria dell'accertamento dei reati e dell'applicazione della pena rappresentata dalla sentenza di condanna. La Corte costituzionale ha peraltro ritenuto che questa mancanza non scalfisca nella sostanza l'inderogabile garanzia del principio di giurisdizionalità e della presunzione di innocenza, anche rispetto a una sanzione di tipo certamente punitivo come la confisca urbanistica (Corte EDU, SU ON c. IT, cit., vagliando analiticamente quella forma di confisca alla luce dei principi elaborati dalla stessa Corte, in particolare nella sentenza Welch c. Regno Unito del 9/2/1995, ha affermato che essa, in ragione degli scopi prevalentemente repressivi che la connotano, ha natura penale, risultando pertanto attratta nella sfera di applicabilità dell'art. 7 della Convenzione;
Corte EDU, AR c. IT, cit., confermata sul punto da Corte EDU G.I.E.M. S.r.l. c. IT, ha ribadito la natura sanzionatoria e afflittiva della confisca urbanistica). In particolare, la Corte costituzionale (sent. n. 49/2015, cit.) ha - con specifico riferimento alla confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualificata dalla giurisprudenza europea come pena sostenuto "un'interpretazione che non costringa l'accertamento di responsabilità nelle sole forme della condanna penale" ed ha affermato che "nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione del reato non denuncia alcuna 16 incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità", esplicitamente riconoscendo che ove non fosse possibile applicare in tal caso la misura ablatoria il sistema rimarrebbe scoperto sul versante della tutela di diritti, anch'essi di rango costituzionale.
7.4. Si tratta del resto di considerazioni fatte espressamente proprie da Sez. U, Lucci, la quale da ciò trae l'evidente corollario che "se tutto ciò è vero in presenza di una misura che venga qualificata come "pena", alla luce dei criteri elaborati dalla Corte di SB (come è avvenuto per la confisca urbanistica nei casi SU ON e AR c. IT), a fortiori simili approdi non potranno non essere valorizzati nella ipotesi in cui la misura in questione non attinga siffatte connotazioni sanzionatorie". Al riguardo, non si vuole tanto segnalare il possibile scarto logico tra quelle argomentazioni e la decisione delle Sezioni Unite di differenziare le ripercussioni della prescrizione del reato sulla confisca ex art. 322-ter cod. pen. a seconda che si tratti di ablazione diretta ovvero di valore, stante la natura afflittiva e sanzionatoria di quest'ultima, peraltro non difforme da quella della confisca urbanistica, quanto dimostrare come la scelta del legislatore di innovare il quadro normativo considerato da Sez. U. Lucci fissando in modo indifferenziato, con il - testo vigente dell'art. 578-bis cod. pen., le condizioni e modalità dei diversi tipi di confisca previsti dall'art. 322-ter cod. pen. in assenza di una sentenza di condanna - affonda le sue radici in valutazioni di conformità costituzionale e convenzionale ben presenti nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU. Il nuovo quadro normativo trae del resto ancor più solido fondamento nella giurisprudenza della Corte EDU intervenuta in epoca successiva alle Sez. U., Lucci.
7.5. Assume a tal proposito particolare importanza la sentenza della Grande Camera della Corte EDU nel caso G.I.E.M. S.r.l. e altri
contro
IT. La Grande Camera ha, infatti, esplicitamente affermato, in piena coerenza con le ragioni già esposte dalla Corte costituzionale e rimuovendo l'ostacolo rappresentato dalla decisione della stessa Corte EDU nel caso AR c. IT (sez. II, 29 ottobre 2013), la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione EDU delle confische-sanzione fondate su accertamenti sostanziali> di responsabilità contenuti nel provvedimento che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione (Corte Edu G.I.E.M. v. IT, 28 giugno 2018, § 261), purché la sanzione sia proporzionata al fatto.
7.6. Va del resto rilevato che nella confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato prevista dall'art. 322-ter cod. pen., connotata, al pari di quella urbanistica, da un prevalente carattere carattere afflittivo e sanzionatorio (Sez. U., Lucci, cit.), convergono evidenti finalità ripristinatorie, di semplificazione 17 probatoria ed esecutiva, che la differenziano sostanzialmente da una pura e semplice pena patrimoniale. In vero, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. non ha la capacità di infliggere un quid pluris afflittivo, poiché si limita a privare l'autore di uno dei reati contro la pubblica amministrazione contemplati dalla norma di un valore equivalente a quanto da lui illecitamente ed effettivamente conseguito attraverso il reato e di cui sia divenuta impossibile l'apprensione diretta. Si tratta, in altre parole, di una forma di confisca che trova il proprio fondamento e limite nel vantaggio tratto dal reato e per la quale, non a caso, si ritiene applicabile il principio di solidarietà passiva, proprio delle misure riparatorie, che limita la misura ablatoria alla quota di prezzo o profitto conseguita effettivamente e personalmente da ciascuno degli imputati (Sez. 6, n. 25877 del 23/06/2006, Maniglia, Rv. 234850; Sez. 6, n. 929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259592), restando detta confisca esclusa nel caso in cui quanto illecitamente percepito sia già stato altrimenti restituito (vedi, con riferimento a reati contro la p.a., Sez. 6, n. 15847 del 05/02/2019, Mauro Sandra, Rv. 275543, Sez. 6, n. 16872 del 30/01/2019, Guerra Leoniero, Rv. 275671, secondo cui in tema di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. prevista pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., determina la violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva;
si veda altresì, in materia di confisca tributaria: ex multis, Sez. 3, n. 20887 del 20/05/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 33587 del 19/06/2012, Paulin, non mass.; analogamente, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, Rv. 257628). Per inciso, si segnala che tali caratteristiche di necessaria proporzionalità della confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. soddisfano le esigenze poste al riguardo dalla citata giurisprudenza della Corte EDU e rendono vieppiù fondate le conclusioni raggiunte dalla stessa Corte EDU e, prima ancora, dalla Corte costituzionale circa la piena compatibilità costituzionale e convenzionale dell'applicazione di tale confisca allorché non vi sia stata formale decisione di condanna a causa dell'intervenuta prescrizione del reato e, purtuttavia, si sia in presenza, come oggi espressamente previsto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., di un accertamento, condotto sulla base dell'intero compendio probatorio e nel rispetto delle regole del giusto processo, della responsabilità penale e dell'effettivo conseguimento, totale o pro-quota, del prezzo/profitto del reato da parte del suo autore. 18 7.7. Si noti, infine, che a favore dell'interpretazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. qui sostenuta milita la recente sentenza delle Sezioni unite n. 6141 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627, la quale ha espressamente ritenuto ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione, richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Il rimedio straordinario è, infatti, consentito all'imputato, ancorché in assenza di formale sentenza di condanna per la sopravvenuta prescrizione del reato, proprio perché il giudice dell'impugnazione ha deciso sugli interessi civili, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., in forza dell'accertamento sostanziale della sua responsabilità. L'equiparazione di quella decisione ad una sentenza di condanna appare evidente, allorché altrettanto evidente, anche nella collocazione codicistica, risulta il parallelismo tra l'accertamento sostanziale di responsabilità in assenza di condanna previsto dall'art. 578 e quello di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen.
8. Nel ribadire che l'art. 578-bis cod. proc. pen., nel testo oggi vigente, è norma processuale di immediata applicazione secondo il principio "tempus regit actum" (Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, Rv. 278256), giova aggiungere che la confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo o profitto di taluni reati contro la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. deve, per il suo carattere sanzionatorio, trovare fondamento in una norma sostanziale entrata in vigore prima dei fatti per cui si procede (vedi, art. 15 I. n. 300/2000). Ratione temporis, dunque, ai fatti oggetto dell'accertamento demandato al giudice di rinvio, potrà eventualmente applicarsi solo la confisca di beni il cui valore sia equivalente al prezzo del reato di peculato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, CA, Rv. 244189; Sez. 6, n. 10679 del 11/02/2009, Marzetti, Rv. 243240), ma non quella del profitto di tale reato, atteso che mentre la prima è stata introdotta dalla legge n. 300 del 29 settembre 2000 e, quindi, in data anteriore ai fatti per i quali si procede, la seconda è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e quindi in epoca successiva ai reati oggetto di accertamento. Peraltro, va ribadito che, come affermato da questa Corte in sede cautelare nel corso di questo stesso procedimento, in tema di peculato, nella nozione di prezzo del reato relativamente al quale può essere disposto il sequestro - preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" - è compreso anche il denaro indebitamente procurato dall'agente pubblico a terzi, nella parte da questi 1 919 riversata al primo, a titolo di corrispettivo per la commissione dell'illecito (Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, VA, Rv. 257097).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di VA OS limitatamente ai reati a lui ascritti ai capi A), dal numero 30 al numero 87, C), E), F), G) nei confronti di EL NT AN limitatamente ai reati a lui ascritti al capo A), dal numero 30 al numero 87, e nei confronti di CA IO per i reati a lui ascritti al capo G), per essere tali reati estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA OS e EL NT AN con riferimento ai reati a loro ascritti al capo A), dal numero 88 al numero 106, e, per il solo VA, al capo D), nonché nei confronti di tutti i ricorrenti con riferimento alla disposta confisca per equivalente e alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 9 gennaio 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Stefano Mogini Maria Sabina Vigna Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto, oltreché dal consigliere estensore, dal consigliere anziano del collegio Emilia Anna Giordano per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Il Consigliere anziano Emilia Anna Giordano они еще Алишер хорошо. IDEPOSTURIO IN CANCELLERIA - 7 MAG 2020 Дрошуб IL CANCELLIERE enzio Patrizia Di L Petrisse 20