Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
16/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ELEONORA MATALONI e dall'avv. VALENTINA ZANI,
e da
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
21.12.1972 e residente a [...], rappresenta e difesa dall'avv. ELENA BARRA;
con l'intervento del pagina 1 di 7
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CHIEDONO
cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
I coniugi ut supra rappresentati, difesi e domiciliati
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, […]
voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con obbligo da parte Per_1
degli stessi di continuare a curarlo, educarlo, istruirlo, assisterlo e di collaborare nel suo esclusivo interesse.
Ogni decisione di maggior interesse per il figlio - in particolare inerente l'istruzione, l'educazione e la salute - verrà assunta di comune accordo tra i genitori. I soggiorni del figlio di più di due giorni Per_1 lontano dalla casa coniugale dovranno essere comunicati per tempo all'altro genitore per essere entrambi dovutamente informati degli spostamenti del minore. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte dal genitore che di volta in volta ha il figlio con sé.
3- continuerà a vivere prevalentemente con la mamma nella casa familiare sita in Ballabio Per_1
(LC), Via Valgrande 18, ove resterà fissata la sua residenza anagrafica.
4- La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, resta assegnata alla signora in qualità di genitore con cui vive prevalentemente il figlio minorenne e non Parte_2
economicamente indipendente, unitamente a tutti gli arredi e alle suppellettili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
5- Le spese di ordinaria manutenzione e le utenze rimarranno a carico esclusivo della signora le spese straordinarie, che dovranno essere concordate, resteranno a carico di entrambe le Pt_2
parti al 50% ciascuno.
pagina 2 di 7 6- Vista l'età di (15 anni) ed il suo grado di autonomia anche negli spostamenti con i mezzi Per_1
pubblici, i genitori concordano che il figlio potrà frequentare liberamente il padre, accordandosi direttamente con il genitore. Le decisioni assunte tra padre e figlio verranno condivise con la mamma, tempestivamente, di volta in volta. Parimenti le decisioni assunte dalla mamma e in ordine a Per_1
periodi di permanenza straordinaria lontano da casa saranno tempestivamente comunicate al papà.
Entrambi i genitori concordano, inoltre, di rispettare la volontà del figlio con particolare riguardo al consenso ad eventuali sue frequentazioni con altri partner dei genitori.
7- Il signor si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 Per_1 versando alla signora la somma mensile di €. 500,00, in via anticipata entro il 25 di Parte_2
ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate note sino al raggiungimento della sua indipendenza economica o ad intervenuta modifica delle condizioni economiche. Tale somma sarà rivalutata annualmente ex indici ISTAT.
8- L'assegno unico per il figlio e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto e Per_1
percepito a sostegno della prole, verrà diviso tra i coniugi al 50%. Qualora percepito interamente dal signor come accade alla data della sottoscrizione del presente atto, il 50% dovrà essere Pt_1
mensilmente versato alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate note. Pt_2
9- Il signor si impegna altresì a sostenere direttamente, o a rimborsare alla signora il Pt_1 Pt_2
50% delle spese straordinarie previamente concordate tra i coniugi inerenti all'abitazione coniugale concordando altresì un tetto massimo annuale per le spese di manutenzione della stessa pari a €.
2.500,00 pro quota, a cui andranno ad aggiungersi le spese straordinarie, sempre in accordo tra i coniugi per importi superiori all'ordinario, nell'interesse del figlio facendo altresì espresso Per_1
riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che si richiama espressamente:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 3 di 7 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza pagina 4 di 7 l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
In particolare si dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a sostenere il 50% delle spese scolastiche relative alla retta dell'Istituto privato frequentato da fino al termine del ciclo di studi. Per_1
10- Entrambi i genitori si impegnano a sostenere il 50% delle spese necessarie e concordate nell'interesse del figlio , maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente. Per_2
11- La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Parte_2
mantenimento e/o alimenti.
12- Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, per il tramite dei rispettivi difensori, eventuali rilevanti mutamenti di reddito e/o di patrimonio, tali da incidere sulle condizioni economiche della separazione.
13- Il signor si impegna a cedere alla signora la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'autovettura Suzuki SX4, senza alcun corrispettivo. Spese di trapasso a carico della signora
Pt_2
14- I coniugi concordano di dividere al 50% l'importo derivante dall'incasso della polizza EVER
GREEN intestata in via esclusiva alla signora procedendo ad un riscatto parziale pari alle Pt_2 metà dell'importo presente sulla polizza Alleanza Assicurazioni n. 24989527 EVER GREEN al
31.12.2024; la signora provvederà quindi a bonificare tale importo sul conto corrente Pt_2 intestato al signor n.101758 presso l'Istituto di credito Banca della Valsassina Credito Pt_1
Cooperativo di Ballabio IBAN: [...] dando prova a mezzo email delle somme esistenti al 31.12.2024. Il riscatto parziale dovrà avvenire entro dieci giorni dal deposito della sentenza di separazione. pagina 5 di 7 15- Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, i coniugi danno atto di non aver più nulla a che pretendere uno dall'altro per nessuna ragione o titolo derivante dai rapporti personali ed economici intercorsi in costanza di matrimonio.
16- I coniugi esprimono reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario il 24.5.2003 a Ballabio (LC), nel corso del quale sono nati i figli
(a Ponte San Pietro, 19.4.2005), maggiorenne, e Persona_3 Persona_4
(a Ponte San Pietro, il 22.6.2009), minorenne.
Con ricorso depositato il 27.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni concordate da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Ballabio (LC), il 24.5.2003 (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del predetto Comune, al n. 2, parte II, serie A, anno 2003), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BALLABIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. pagina 6 di 7 3) DISPONE, come da separata ordinanza, che la presente causa venga rimessa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio, davanti a questo Giudice Relatore, in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE rel IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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