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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. NO OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 278 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Massimiliano Brosio e Giuseppe Natale
-attrice-
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Dianora Controparte_1 P.IVA_2 de Nobili
-convenuta-
avente ad oggetto: contributi regionali – trasporto pubblico locale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 24/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società attrice ha evocato in giudizio la al fine di sentirla Controparte_1 condannare al pagamento della somma di € 1.078.152,43, a titolo di contributi dovuti per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
Pag. 1 a 8 A tal fine, ha esposto: di aver espletato con continuità, dal 1987 al 1999, il servizio in concessione di trasporto pubblico locale nel territorio della regione;
che, per tale CP_1 servizio, l'Ente convenuto era tenuto ad erogare i contributi previsti dalla legge quadro n.
151/1981, recepita con l.r. n. 7/1982, quantificati con deliberazioni di G.R. nn. 4973/1998 e
5540/1992; che, tuttavia, l'Amministrazione era rimasta inadempiente;
che, nel tempo, la aveva quantificato i contributi da erogare alla società CP_1 Parte_1
(cfr. lettere del 4/3/2000 e del 6/2/2008) in misura pari ad € 582.419,29 per gli anni dal 1987 al 1996 ed € 901.332,98, per un totale complessivo di € 1.078.152,43, al netto dell'acconto di € 405.599,84 corrisposto in data 29/9/2008; che siffatta quantificazione era ragguagliata agli effettivi disavanzi di esercizio dell'impresa di trasporto;
che, peraltro, nelle more, la con delibere di G.R. n. 398/2013, n. 459/2014 e n. 397/2014, in Controparte_1 applicazione dell'art. 25, co. 11, d.l. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) aveva trasmesso all'impresa proposta di definizione transattiva per € 937.173,08, alla quale, tuttavia, l'attrice non aveva inteso aderire;
che, ritenendo che il metodo di calcolo adoperato dalla CP_1
(basato sul disavanzo effettivo) fosse illegittimo ed ingiusto, dovendosi, invece,
[...] applicare il criterio dei costi standard, l'attrice intraprendeva un primo giudizio nei confronti dell'odierna convenuta, che si concludeva con sentenza n. 501/2017, di rigetto della domanda proposta dalla società; che, dunque, posto che doveva ritenersi oramai accertato che i contributi dovuti dalla dovessero essere ragguagliati al disavanzo Controparte_1 effettivo, era ora intenzione della ottenere la condanna dell'Ente Parte_1 al pagamento dell'importo di € 1.078.152,43, come originariamente quantificato dalla stessa parte convenuta.
Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
Previa istruzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. La domanda attorea è manifestamente infondata.
Pag. 2 a 8 Ed invero, giova osservare che, tra le odierne parti processuali, ogni questione inerente al metodo di calcolo dei contributi dovuti dalla per l'esercizio dell'attività di Controparte_1 trasporto pubblico locale da parte dell'attrice, nonché alla loro quantificazione, è coperta dal giudicato formatosi in base alla sentenza di questo Tribunale n. 501/2017, con cui si è stabilito:
a) che, in base all'orientamento espresso dalla Sezioni Unite della Cassazione con sentenze nn. 13338/2010 e 22621/2010, il criterio del disavanzo effettivo al fine del calcolo dei contributi dovuti alle imprese esercenti attività di trasporto pubblico locale in concessione (così come introdotto dall'art. 5, co. 6, l.r. n. 12/1997 e dall'art.
7-bis l.r. n.
14/2000) si applica anche ai rapporti in essere, avendo le disposizioni normative richiamate una portata innovativa e sostitutiva ex tunc delle norme previgenti, che stabilivano, invece, il diverso criterio del disavanzo standardizzato;
b) che la pretesa attorea, basata sull'applicazione di tale ultimo criterio (da ritenersi, tuttavia, superato), non poteva trovare accoglimento neppure in ragione delle disposizioni normative sopravvenute, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il saldo dei contributi per gli esercizi dal 1987 al 1999 (oggetto di controversia), poteva ritenersi maturato all'esito del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra i beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle disponibilità autorizzate;
c) che, dunque, ostativa all'accoglimento della domanda svolta dall'impresa era la considerazione per la quale non era stato assolto l'onere della prova sulla stessa gravante circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, non essendo stati prodotti (né essendo state articolate apposite istanze istruttorie in tal senso) i bilanci dell'impresa per ogni singola annualità oggetto di domanda, al fine di verificare i disavanzi effettivi maturati;
i bilanci della – sempre per le medesime annualità – per poter appurare l'entità delle Controparte_1 risorse destinate dall'Amministrazione al servizio di autotrasporto;
i bilanci relativi a tutti i concessionari di autotrasporto ammessi ai contributi, onde individuare i rispettivi disavanzi e poter provvedere, in tal modo, alla ripartizione proporzionale delle risorse.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, dunque, la pronuncia in esame non ha omesso di statuire sul quantum dovuto dalla (cfr. pag. 3 dell'atto di Controparte_1
Pag. 3 a 8 citazione), né ha rigettato la domanda per motivi “procedurali”, alla luce del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite.
Piuttosto, la sentenza n. 501/2017 ha disatteso nel merito la domanda proposta dalla
[...]
ritenendo non provati i fatti costitutivi della pretesa azionata. Parte_1
Orbene, non vi è dubbio che detta decisione, passata in giudicato, faccia stato tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., anche nel presente procedimento, essendovi identità tra parti, petitum (la condanna della al pagamento dei contributi dovuti per l'attività di CP_1 trasporto pubblico locale esercitata in concessione dall'attrice negli anni 1987/1999) e causa petendi.
Ne deriva che, sulla vicenda, si è irrimediabilmente formato il giudicato che, com'è noto, copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/1/2024, n. 1259: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”).
Al fine di superare le preclusioni del giudicato, non può fondatamente sostenersi che la sopravvenienza dell'orientamento nomofilattico espresso in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, avendo mutato i presupposti per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei contributi rivendicati dall'attrice, abbia sostanzialmente “rimesso in termini” quest'ultima al fine di rimodulare la propria pretesa e, conseguenzialmente, dedurre ed articolare gli opportuni mezzi di prova.
A prescindere dalla circostanza per la quale il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale (Cassazione civile sez. III,
06/05/2025, n.11882), è dirimente osservare che, nel caso di specie, non vi era alcun orientamento consolidato della giurisprudenza sul criterio da adottare per il ragguaglio dei
Pag. 4 a 8 contributi dovuti dalla alle imprese esercenti attività di trasporto pubblico Controparte_1 locale in concessione;
e che, in ogni caso, la sentenza n. 13338/2010 è intervenuta allorquando, nel giudizio definito dalla sentenza n. 501/2017 (recante r.g. n. 397/2010), non erano ancora decorsi i termini per la formulazione delle istanze istruttorie: ed invero, la sopravvenienza della decisione della Cassazione è stata segnalata dalla già Controparte_1 nelle prime memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Del resto, lo stesso quesito formulato al CT (al quale viene richiesto un doppio calcolo dei contributi dovuti dalla , uno basato sugli effettivi disavanzi di bilancio e Controparte_1
l'altro sul criterio dei costi standard), dà conto del fatto che, nell'ambito del procedimento n. 397/2010 vi era già piena contezza del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, sicché l'attrice ben avrebbe potuto (e dovuto) proporre in quella sede tutte le istanze istruttorie necessarie a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche alla luce di quanto deciso dalle Sezioni Unite.
E, qualora non avesse condiviso il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, avrebbe dovuto impugnare la sentenza n. 501/2017, tenuto conto, altresì, del fatto che "Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito" (cfr., ex multis, Cass. n. 18219/2019, Cassazione civile sez. I, n.2531/2023; cfr. anche Cassazione civile n. 18586/2023: “Nel procedimento d'appello il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'articolo 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi, cioè, a seconda dei casi, dopo la scadenza del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado e, quindi, da proporre con l'atto d'appello, ovvero, nel corso del giudizio d'appello, e, quindi, da dedurre, unitamente alle relative prove, con la prima difesa utile nel corso del suo svolgimento”).
Sicché è evidente che il fatto sopravvenuto, rappresentato dall'orientamento delle Sezioni
Unite, avrebbe, semmai, potuto e dovuto essere fatto valere in sede di impugnazione della sentenza di primo grado ed essere oggetto di valutazione da parte della Corte d'Appello.
Pag. 5 a 8 In definitiva, il Tribunale non può tornare, in questa sede, a pronunciarsi su una vicenda già oggetto di un processo al cui esito è stata emanata una sentenza da tempo passata in giudicato, che ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società.
Né può ritenersi che, al fine di superare il giudicato, possano essere idonee le sopravvenute delibere di G.R. n. 398/2013, n. 459/2014 e n. 397/2014.
Sulla natura di siffatte delibere si è formato un orientamento piuttosto consolidato da parte di questo Tribunale, confermato anche dalla locale Corte di Appello (cfr. Tribunale
Catanzaro, II sez. civile, sent. n. 1760/2017; Tribunale Catanzaro, II sez. civile, sent. n.
115/2020; Tribunale Catanzaro, II sez. civile, sent. n. 1129/2021; Corte Appello Catanzaro, sent. n.1478/2020; Corte Appello Catanzaro, sent. n.1193/2023), secondo cui deve escludersi che nel caso di specie sia intervenuto un formale riconoscimento del debito da parte della , essendo il Piano di ristrutturazione del debito di cui al decreto- Controparte_1 legge n. 69/2013 volto alla determinazione di un importo massimo di un'eventuale transazione “tombale” per tutte le pendenze con i soggetti interessati.
Come noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento di debito non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento, desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (cfr. Cass. 23822/2010; Cass.
10755/2009).
Orbene, la natura di ricognizione del debito del piano di ristrutturazione risulta espressamente smentita dallo stesso contenuto dell'atto e, in particolare, dall'esame di talune delle clausole contenute nella DGR 398/2013 e nel relativo allegato, ove si legge, infatti: “le parti riconoscono che il presente atto di natura transattiva, determinato dalla volontà di definire il contenzioso pendente e quello che potrebbe insorgere in relazione alle voci oggetto della presente relazione, non ha natura di ricognizione del debito ovvero di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., e che le somme verranno erogate condizionatamente alla effettiva approvazione del piano di ristrutturazione del debito da
Pag. 6 a 8 parte dei soggetti competenti”; ed ancora, secondo altra clausola, “Le parti rinunciano a tutti
i contenziosi pendenti sulle voci oggetto della presente relazione, a quelli ad essi connessi ed alla instaurazione di nuovi giudizi in relazione ai medesimi e più in generale in relazione al rapporto concessorio fino al 31.12.2007” per le società concessionarie e “fino al
31.12.2012” per le società consortili”.
E pertanto, non vi sono dubbi che il piano di ristrutturazione del debito di cui al decreto- legge n. 69 del 2013 era volto alla determinazione di un importo massimo di un'eventuale transazione “tombale” per tutte le pendenze con i soggetti interessati, come sostenuto nei precedenti di questo Tribunale già citati.
Nella menzionata D.G.R. è stato, infatti, chiaramente precisato: “che gli importi individuati per ciascun soggetto devono intendersi massimi”.
Ciò posto, è pacifico nel caso in esame non si sia proceduto alla stipulazione della transazione tra la e le aziende concessionarie e consortili interessate, ivi Controparte_1 compresa l'odierna attrice.
Stanti tali premesse deve, quindi, affermarsi che il “Piano di ristrutturazione del debito – II stralcio: servizi su gomma” adottato dalla Giunta Regionale della Calabria con la DGR n.
398 del 31.10.2013, non può essere qualificato come atto di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. e che il credito avanzato nel presente giudizio non corrisponde ad un debito oggetto di accertamento amministrativo da parte della CP_1
e non è certamente determinato nel suo esatto ammontare, essendo suscettibile di
[...] riduzione a seguito di eventuale istruttoria finalizzata ad una possibile transazione, ed erogabile solo all'esito della formalizzazione della transazione stessa e nei limiti in cui questa è stata raggiunta.
In conclusione, le domande proposte devono essere respinte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 1.078.152,43), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, trattazione, decisione) e di un importo pari al minimo
Pag. 7 a 8 tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. NO OS, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 18.977,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 16/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
NO OS
Pag. 8 a 8