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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
LO NC, TO
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 190/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14031/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972022014400833 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14031/20/2023 depositata il 27.11.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 014400833, notificata il 11.04.2023, con la quale il Comune di Roma chiedeva il pagamento TARI anno 2019 per euro 700,00.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo la mancata notifica del precedente accertamento e dell'invito al pagamento, nonché l'omessa indicazione dei tassi di interesse e modalità di calcolo applicate.
Non si costituiva in giudizio il Comune convenuto.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “Rileva il Collegio come il ricorso depositato risulti firmato, in digitale, dall'Avv. Difensore_1 che però nel testo del documento viene indicata unicamente quale domiciliataria del ricorrente e non quale difensore dello stesso. Al ricorso poi risulta allegata una “delega” alla difesa a favore dell'Avv. Difensore_1 recante a stampa il nominativo del ricorrente e sempre a stampa per autentica il nominativo del legale. Il documento risulta firmato in digitale dal legale ma non risulta in alcun modo sottoscritto, né fisicamente né in digitale, dal ricorrente. La procura va quindi ritenuta irregolare ed il ricorso inammissibile per vizio della sottoscrizione.
Per quanto attiene le spese di giudizio non si provvede alla loro liquidazione in assenza della costituzione in giudizio del Comune. La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile”.
Avverso la predetta sentenza propone appello il Sig. Ricorrente_1, il quale sostiene che la Corte di I grado avrebbe dovuto concedere un termine al ricorrente per regolarizzare l'irregolarità secondo il combinato disposto dell'art. 12 D.lgs. 546/92 e l'art. 182 co. II c.p.c.
Si costituisce Roma Capitale, contestando quanto dedotto e prodotto dal contribuente, e chiede il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, valuta non meritevoli di accoglimento le censure mosse dalla parte contribuente avverso l'impugnata sentenza, la quale si ritiene, invece, esaustivamente motivata e, invero, del tutto condivisibile.
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata in toto perché il ricorso introduttivo a questo giudizio è inammissibile per i medesimi motivi già diffusamente illustrati dal primo giudice.
Infatti, la sentenza impugnata ha preso in considerazione che il ricorso, anche se, risultava firmato digitalmente dall'Avv. Difensore_1, lo stesso veniva indicato unicamente come domiciliatario e non difensore del contribuente, inoltre, la delega alla difesa non era in alcun modo sottoscritta dal ricorrente. A tal sostegno si richiama il disposto del terzo comma dell'art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il quale la Sentenza n. 14389 - Corte di Cassazione, Sez. V Civile cita che "il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 6".
Nella medesima decisione si è, altresì, osservato che non può evitare l'inammissibilità neppure il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell'originale in suo possesso come nella specie, in relazione all' idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell'intero atto, in quanto le norme sui requisiti di forma indispensabili per l'attivazione del giudizio rispondono ad interessi anche pubblicistici che hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e che, quindi, il riscontro officioso della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle partì. Sulla stessa scia, la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l'ordinanza n. 25038 del 08.10.2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare l'anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso stesso o comunque mancano altri elementi, equipollenti, idonei a dimostrare in modo certo l'anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso. Nel caso di specie risulta depositata una delega alla difesa a favore dell'Avv. Difensore_1 con atto separato non sottoscritto né fisicamente né in digitale dal ricorrente. Pertanto, anche questa Corte, rileva la mancanza di sottoscrizione della separata procura ad litem.
La Corte alla luce delle considerazioni sopra esposte dichiara inammissibile l'appello poiché proposto in violazione delle prescrizioni di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal contribuente. Spese carico dell'appellante che si liquidano in euro 600,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
LO NC, TO
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 190/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14031/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972022014400833 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14031/20/2023 depositata il 27.11.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento n. 097 2022 014400833, notificata il 11.04.2023, con la quale il Comune di Roma chiedeva il pagamento TARI anno 2019 per euro 700,00.
Il contribuente proponeva ricorso eccependo la mancata notifica del precedente accertamento e dell'invito al pagamento, nonché l'omessa indicazione dei tassi di interesse e modalità di calcolo applicate.
Non si costituiva in giudizio il Comune convenuto.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “Rileva il Collegio come il ricorso depositato risulti firmato, in digitale, dall'Avv. Difensore_1 che però nel testo del documento viene indicata unicamente quale domiciliataria del ricorrente e non quale difensore dello stesso. Al ricorso poi risulta allegata una “delega” alla difesa a favore dell'Avv. Difensore_1 recante a stampa il nominativo del ricorrente e sempre a stampa per autentica il nominativo del legale. Il documento risulta firmato in digitale dal legale ma non risulta in alcun modo sottoscritto, né fisicamente né in digitale, dal ricorrente. La procura va quindi ritenuta irregolare ed il ricorso inammissibile per vizio della sottoscrizione.
Per quanto attiene le spese di giudizio non si provvede alla loro liquidazione in assenza della costituzione in giudizio del Comune. La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile”.
Avverso la predetta sentenza propone appello il Sig. Ricorrente_1, il quale sostiene che la Corte di I grado avrebbe dovuto concedere un termine al ricorrente per regolarizzare l'irregolarità secondo il combinato disposto dell'art. 12 D.lgs. 546/92 e l'art. 182 co. II c.p.c.
Si costituisce Roma Capitale, contestando quanto dedotto e prodotto dal contribuente, e chiede il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, valuta non meritevoli di accoglimento le censure mosse dalla parte contribuente avverso l'impugnata sentenza, la quale si ritiene, invece, esaustivamente motivata e, invero, del tutto condivisibile.
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata in toto perché il ricorso introduttivo a questo giudizio è inammissibile per i medesimi motivi già diffusamente illustrati dal primo giudice.
Infatti, la sentenza impugnata ha preso in considerazione che il ricorso, anche se, risultava firmato digitalmente dall'Avv. Difensore_1, lo stesso veniva indicato unicamente come domiciliatario e non difensore del contribuente, inoltre, la delega alla difesa non era in alcun modo sottoscritta dal ricorrente. A tal sostegno si richiama il disposto del terzo comma dell'art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il quale la Sentenza n. 14389 - Corte di Cassazione, Sez. V Civile cita che "il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 6".
Nella medesima decisione si è, altresì, osservato che non può evitare l'inammissibilità neppure il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell'originale in suo possesso come nella specie, in relazione all' idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell'intero atto, in quanto le norme sui requisiti di forma indispensabili per l'attivazione del giudizio rispondono ad interessi anche pubblicistici che hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e che, quindi, il riscontro officioso della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle partì. Sulla stessa scia, la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l'ordinanza n. 25038 del 08.10.2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare l'anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso stesso o comunque mancano altri elementi, equipollenti, idonei a dimostrare in modo certo l'anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso. Nel caso di specie risulta depositata una delega alla difesa a favore dell'Avv. Difensore_1 con atto separato non sottoscritto né fisicamente né in digitale dal ricorrente. Pertanto, anche questa Corte, rileva la mancanza di sottoscrizione della separata procura ad litem.
La Corte alla luce delle considerazioni sopra esposte dichiara inammissibile l'appello poiché proposto in violazione delle prescrizioni di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal contribuente. Spese carico dell'appellante che si liquidano in euro 600,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025