Articolo 2 della Legge 19 febbraio 1970, n. 58
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 marzo 1970
Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Entrata in vigore il 24 marzo 1970