TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9201 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 11.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 28244/2024
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Ingangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHÈ
, in persona del dott. , in Controparte_2 Controparte_3 qualità di Responsabile “Atti Introduttivi del Giudizio Campania”, rappresentata e difesa dall'Avv.
LÒ LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 19.12.2024 il ricorrente esponeva:
- di aver ricevuto in data 19.11.2024 la notifica dell'avviso di addebito n. 37120240014950249000 relativo a contributi Gestione Commercianti dovuti dall'ottobre 2022 al settembre 2023 per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 4.761,48;
- di essere Amministratore Unico e legale rappresentante della Controparte_4 - di essere regolarmente iscritto alla Gestione Separata delI' ai sensi dell'art. 2, commi 26 e ss, CP_1
L. 335/1995 per l'attività sociale svolta in tale qualità dal 21 gennaio 2022;
- di essere dedito alle attività gestorie amministrative connesse alla carica sociale;
- che la Società nel tempo cresceva ed in conseguenza crescevano gli adempimenti gestori, tant'è che con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 18 gennaio 2022 gli veniva riconosciuto un emolumento economico;
- che all'attività aziendale vera e propria, invece, erano espressamente adibiti il Responsabile dell'Ufficio Armamento, (anche socio), che si occupava della gestione materiale, Controparte_5 anche attraverso l'esercizio dei poteri direttivi e di coordinamento (dipendente inquadramento nel 1° livello e mansioni di impiegato amministrativo), così come il Responsabile Ufficio Acquisti, sig.
(dipendente inquadrato nel 3° livello e mansioni di impiegato amministrativo), ai Testimone_1 quali si aggiungevamo almeno un paio di operai per l'attività prevalentemente manuale;
- che l'assunzione del personale di bordo veniva poi addirittura delegata ad una Società terza e non svolta direttamente dalla;
Parte_2
- che era da escludersi, dunque, che potesse occuparsi dell'attività di azienda vera e propria, intesa come attività commerciale, svolta tranquillamente da altri addetti in ruolo apicale e subalterno.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel seguente modo: “in via preliminare 1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito n.37120240014950249000; nel merito 2. annullare l'avviso di addebito n. 37120240014950249000, emesso dalla sede di Pozzuoli (NA) CP_1 per l'importo di € 4.761,48, relativo a contributi richiesti per la Gestione Commercianti, in quanto illegittimo non essendo dovuti per insussistenza del presupposto contributivo in relazione all'attività del ricorrente, amministratore e legale rappresentante della 3. ordinare la Controparte_4 cancellazione della posizione del ricorrente dalla Gestione Commercianti 4. emettere ogni CP_1 necessario, consequenziale provvedimento di giustizia;
5. provvedere come di giustizia per le spese del giudizio”.
L' resisteva al ricorso deducendo l'infondatezza dell'opposizione avversaria in quanto CP_1 del tutto infondata in fatto e diritto deducendo che l'obbligazione contributiva discendeva proprio dall'attività svolta da controparte in qualità di amministratore unico e socio al 50% della
, avente ad oggetto sociale l'attività di servizi marittimi, mediazioni marittime, Controparte_4 gestione tecnica e commerciale di navi a natanti, trasporto merci e passeggeri, riparazioni e lavori navali, sin dalla data d'inizio attività della società, 25.11.2020. Precisava, inoltre, che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti avveniva proprio su domanda del ricorrente, che non svolgeva altri lavori, mediante procedura ComUnica, avendo lui stesso indicato nel quadro AC dell'allegato alla delibera telematica “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 16.10.2020”. Evidenziava, infine, che il sig. dal 2020 Pt_1 non aveva mai contestato l'iscrizione alla Gestione Commercianti, né aveva mai chiesto la cancellazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l' eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato
In primis la notifica all' è avvenuta, come evidenziato da parte ricorrente, al solo al fine CP_6 di comunicare il provvedimento di sospensione, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, D.Lgs
46/1999. Infatti, alcuna vocatio in ius è contenuta nel ricorso, né alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti (cfr. atti).
Nel merito, questo Giudicante - pur consapevole che l'onore della prova è a carico dell' CP_1
– evidenzia che, nel caso di specie- come allegato da parte convenuta e non smentito da parte CP_1 ricorrente in sede processuale, risulta essere iscritto alla gestione Controparte_5 commercianti su sua domanda, avendo dichiarato, mediante procedura ComUnica nel quadro AC dell'allegato alla delibera telematica “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli CP_1 esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 16.10.2020” ( cfr. atti). Tale domanda, accompagnata dalla dichiarazione di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è espressione dell'univoca volontà di essere iscritto alla gestione commercianti attraverso l'utilizzo di modulistica aziendale e l'apposizione del segno x sulla schermata, è relativo sia all'istanza, sia alla consapevolezza della sua dichiarazione. A fronte di tale iscrizione volontaria, parte ricorrente non ha né allegato, né comprovato quale mutamento nel corso degli anni sia avvenuto, tale da far venire meno le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti, limitandosi ad indicare che l'assunzione del personale di bordo è delegato a una società terza ( depositando un contratto in lingua inglese), e segnalando l'esistenza del socio per la metà di tale Controparte_5 [...] che risulta avere la qualifica di impiegato amministrativo e di alcuni operai ( cfr. atti). Per_1
Né rileva che il ricorrente sia iscritto alla gestione separata dal 21.01.2022 potendo coesistere le due posizioni. In molte pronunce (Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835), i Giudici - partendo dall'esatta premessa secondo cui sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle posizioni - hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una
"coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria, come nel caso di specie.
Alla luce di tutto ciò, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il giudice dott. Marta Correggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite che si CP_1 liquidano in 1312,00 Euro oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
- nulla per le spese ad CP_6
Si comunichi
Napoli, 11.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 11.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 28244/2024
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Ingangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
NONCHÈ
, in persona del dott. , in Controparte_2 Controparte_3 qualità di Responsabile “Atti Introduttivi del Giudizio Campania”, rappresentata e difesa dall'Avv.
LÒ LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 19.12.2024 il ricorrente esponeva:
- di aver ricevuto in data 19.11.2024 la notifica dell'avviso di addebito n. 37120240014950249000 relativo a contributi Gestione Commercianti dovuti dall'ottobre 2022 al settembre 2023 per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 4.761,48;
- di essere Amministratore Unico e legale rappresentante della Controparte_4 - di essere regolarmente iscritto alla Gestione Separata delI' ai sensi dell'art. 2, commi 26 e ss, CP_1
L. 335/1995 per l'attività sociale svolta in tale qualità dal 21 gennaio 2022;
- di essere dedito alle attività gestorie amministrative connesse alla carica sociale;
- che la Società nel tempo cresceva ed in conseguenza crescevano gli adempimenti gestori, tant'è che con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 18 gennaio 2022 gli veniva riconosciuto un emolumento economico;
- che all'attività aziendale vera e propria, invece, erano espressamente adibiti il Responsabile dell'Ufficio Armamento, (anche socio), che si occupava della gestione materiale, Controparte_5 anche attraverso l'esercizio dei poteri direttivi e di coordinamento (dipendente inquadramento nel 1° livello e mansioni di impiegato amministrativo), così come il Responsabile Ufficio Acquisti, sig.
(dipendente inquadrato nel 3° livello e mansioni di impiegato amministrativo), ai Testimone_1 quali si aggiungevamo almeno un paio di operai per l'attività prevalentemente manuale;
- che l'assunzione del personale di bordo veniva poi addirittura delegata ad una Società terza e non svolta direttamente dalla;
Parte_2
- che era da escludersi, dunque, che potesse occuparsi dell'attività di azienda vera e propria, intesa come attività commerciale, svolta tranquillamente da altri addetti in ruolo apicale e subalterno.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel seguente modo: “in via preliminare 1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito n.37120240014950249000; nel merito 2. annullare l'avviso di addebito n. 37120240014950249000, emesso dalla sede di Pozzuoli (NA) CP_1 per l'importo di € 4.761,48, relativo a contributi richiesti per la Gestione Commercianti, in quanto illegittimo non essendo dovuti per insussistenza del presupposto contributivo in relazione all'attività del ricorrente, amministratore e legale rappresentante della 3. ordinare la Controparte_4 cancellazione della posizione del ricorrente dalla Gestione Commercianti 4. emettere ogni CP_1 necessario, consequenziale provvedimento di giustizia;
5. provvedere come di giustizia per le spese del giudizio”.
L' resisteva al ricorso deducendo l'infondatezza dell'opposizione avversaria in quanto CP_1 del tutto infondata in fatto e diritto deducendo che l'obbligazione contributiva discendeva proprio dall'attività svolta da controparte in qualità di amministratore unico e socio al 50% della
, avente ad oggetto sociale l'attività di servizi marittimi, mediazioni marittime, Controparte_4 gestione tecnica e commerciale di navi a natanti, trasporto merci e passeggeri, riparazioni e lavori navali, sin dalla data d'inizio attività della società, 25.11.2020. Precisava, inoltre, che l'iscrizione alla
Gestione Commercianti avveniva proprio su domanda del ricorrente, che non svolgeva altri lavori, mediante procedura ComUnica, avendo lui stesso indicato nel quadro AC dell'allegato alla delibera telematica “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 16.10.2020”. Evidenziava, infine, che il sig. dal 2020 Pt_1 non aveva mai contestato l'iscrizione alla Gestione Commercianti, né aveva mai chiesto la cancellazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l' eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato
In primis la notifica all' è avvenuta, come evidenziato da parte ricorrente, al solo al fine CP_6 di comunicare il provvedimento di sospensione, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, D.Lgs
46/1999. Infatti, alcuna vocatio in ius è contenuta nel ricorso, né alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti (cfr. atti).
Nel merito, questo Giudicante - pur consapevole che l'onore della prova è a carico dell' CP_1
– evidenzia che, nel caso di specie- come allegato da parte convenuta e non smentito da parte CP_1 ricorrente in sede processuale, risulta essere iscritto alla gestione Controparte_5 commercianti su sua domanda, avendo dichiarato, mediante procedura ComUnica nel quadro AC dell'allegato alla delibera telematica “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli CP_1 esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 16.10.2020” ( cfr. atti). Tale domanda, accompagnata dalla dichiarazione di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è espressione dell'univoca volontà di essere iscritto alla gestione commercianti attraverso l'utilizzo di modulistica aziendale e l'apposizione del segno x sulla schermata, è relativo sia all'istanza, sia alla consapevolezza della sua dichiarazione. A fronte di tale iscrizione volontaria, parte ricorrente non ha né allegato, né comprovato quale mutamento nel corso degli anni sia avvenuto, tale da far venire meno le condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti, limitandosi ad indicare che l'assunzione del personale di bordo è delegato a una società terza ( depositando un contratto in lingua inglese), e segnalando l'esistenza del socio per la metà di tale Controparte_5 [...] che risulta avere la qualifica di impiegato amministrativo e di alcuni operai ( cfr. atti). Per_1
Né rileva che il ricorrente sia iscritto alla gestione separata dal 21.01.2022 potendo coesistere le due posizioni. In molte pronunce (Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835), i Giudici - partendo dall'esatta premessa secondo cui sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle posizioni - hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una
"coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria, come nel caso di specie.
Alla luce di tutto ciò, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il giudice dott. Marta Correggia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite che si CP_1 liquidano in 1312,00 Euro oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
- nulla per le spese ad CP_6
Si comunichi
Napoli, 11.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia