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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.43078/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n.65, presso lo studio dell'avv.
[...]
DADONE EUGENIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._1 all'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 21, MILANO presso lo studio
[...] dell'avv. VILLATA STEFANO ALBERTO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura allegata al ricorso in monitorio
CONVENUTO OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. CAVASINO GIUSEPPINA SABRINA
[...]
( ) presso il cui studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II° 96, TORINO, C.F._3
elegge domicilio, come da procura notarile allegata alla prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, depositata in data 19.01.2024
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Milano, dato atto che in data 07/11/24, in Parte_1 ragione dell'ordinanza 20/12/23 ha versato a l'importo di euro 35.166,41 -così Controparte_1
costituito: 27.926,85 per sorte capitale, 7.239,56 per interessi moratori maturati dal 16/06/2022 al
31/10/2024 -dichiarare l'inesistenza di ulteriore debito. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testi, specificando che il Sig. è direttore di stabilimento di e che si Testimone_1 Parte_1
vuole sentire altresì come teste il responsabile di Italgas distribuzione, sui capi dedotti in seconda memoria ex art.183 cpc;
respingere la richiesta di ammissione delle prove sui capi dedotti da
[...]
e da per le ragioni svolte nella terza memoria ex art.183 cpc. NEL CP_1 Controparte_3
MERITO: revocare e comunque dichiarare nullo e inefficace il decreto n.15350/2022 -RG
30983/2022, essendo insussistenti i presupposti per la sua concessione e per i motivi svolti in atti;
dichiarare in ogni caso che non è debitrice di alcunché e comunque non è tenuta a Parte_1
pagare l'importo richiesto da NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella Controparte_1
denegata ipotesi di reiezione delle eccezioni svolte in atti, limitare il credito di Controparte_1 nell'importo pari al solo consumo dell'anno 2018 (27.926,85 euro o quell'altra somma da accertare) in ragione dell'intervenuta prescrizione del residuo importo azionato già onorato in ragione dell'ordinanza del 20/12/23. Condannare al pagamento delle spese processuali. Controparte_1
Per il convenuto opposto:
Piaccia al Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, previo ogni più opportuno accertamento, così giudicare A. nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto B. in Parte_1 subordine nel merito, in caso di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa opposizione, in via riconvenzionale, condannare l'opponente e in solido, al risarcimento dei Pt_1 Controparte_3 danni subiti dall'opposta in conseguenza dei rispettivi inadempimenti contrattuali, danno pari alla somma eventualmente ritenuta non dovuta dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione. C. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
D. in via istruttoria, previa eventuale modifica dell'ordinanza del 17 aprile 2024: (a) ammettersi prova orale per testi sul capitolo di prova di cui al par.
2.2 della seconda memoria del 19 febbraio 2024 coi testi ivi indicati (b) ci si oppone agli avversi capitoli di prova formulati dall'opponente e dalla terza chiamata (nei limiti di quanto indicato nella terza memoria dell'11 marzo 2024 al par.3.5) e in caso di denegata ammissione,
pagina 2 di 8 ammettersi prova orale contraria sui capitoli delle controparti eventualmente ammessi con i testi indicati al par.
2.2 della seconda memoria dell'11 marzo 2024.
Per il terzo chiamato:
In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare improcedibile il presente giudizio per non aver la in persona del suo legale rappresentante, esperito il tentativo obbligatorio di Parte_1
conciliazione dinanzi al servizio di Conciliazione A.E.E.G. previsto dalla delibera A.E.E.G.
2009/2016/E; in via principale, respingere le domande tutte formulate contro in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese diritti e onorari (comprese quelle di eventuale CTU e CTP), oltre IVA e CPA e 15% spese generali, come per legge;
in via istruttoria, con riserva di dedurre capitoli di prova ed indicare testimoni nonché produrre documenti nei termini di cui all'art.183, VI c. cpc.; se del caso ammettere CTU tecnica volta ad accertare l'esatto consumo da parte del Cliente e Parte_1
la conseguente correttezza dei consumi indicati da nel periodo decorrente dal Controparte_3
mese di aprile 2016 al termine del rapporto contrattuale con Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 26.10.2022, la , con sede legale in Parte_1
Misterbianco CT) e stabilimento in Carmagnola (TO), via Guido Rossa n.10, ha opposto il decreto ingiuntivo n.15350/2022, del 17.09.2022, notificato in data 20.09.2022.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 16.03.2023 -per la prima udienza, fissata, ex art.168 bis quinto comma cpc, per il 05.04.2023 -l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione e chiesto, altresì, autorizzazione ex art.269 cpc per la chiamata in causa del terzo,
ST, Controparte_5
[...
costituita anche che ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda dell'opposto. CP_3
Concessa, con ordinanza a verbale d'udienza del 20.12.2023, la provvisoria esecuzione parziale del decreto, limitatamente al minor importo capitale di euro 27.926,85, oltre interessi moratori -rispetto all'importo capitale di euro 93.372,03 portato in decreto -la causa è passata in decisione senza istruttoria per cd prova costituenda, sulla sola scorta dei documenti prodotti dalle parti.
Risulta dalla narrativa del ricorso in monitorio che svolge attività di commercio di energia CP_1
elettrica e gas, acquistando dai grossisti e rivendendolo ai clienti finali del mercato libero -aziende di medie dimensioni -tra cui l'opponente attiva nel settore della componentistica meccanica Parte_1
integrata di alta precisione. Tra le due Società anzidette è stato sottoscritto, in data 21.06.2012, pagina 3 di 8 contratto di somministrazione di gas naturale presso il PDR sito in Carmagnola, via G. Rossa 10, con indicazione negoziale, da parte del somministrato, di un consumo annuo medio di 80 mila metri cubi e pattuizione di clausola -sub art.
9.1 delle condizioni generali -per cui la responsabilità dell'attività di misura spetta al distributore, cioè, qui, e di altra clausola -sub art.9.2 -per cui i dati di CP_3 misura comunicati da a sono utilizzati dall'opposto per la relativa fatturazione. CP_3 CP_1
Espone, altresì, il ricorrente, qui opposto, che, dal sistema di fatturazione denominato “Datamax”, che riporta tutte le letture comunicate dal ST, “il 10 aprile 2016 la lettura del misuratore era pari a
33.485, il giorno dopo a 33.500 e dall'11 aprile il misuratore non registrava più alcuna variazione sino al 30 novembre 2018 (data di cessazione del rapporto con X3)” -narrativa ricorso, punto 6, pag.2.
Perciò, il ricorrente allega che nel detto periodo aprile 2016 -novembre 2018 è stato costretto a fatturare esclusivamente la quota fissa e nulla per i consumi, posto che i dati di misura dei consumi sono responsabilità esclusiva del ST (ivi, punto 6 citato, pag.3).
Soltanto nel 2022 ha comunicato agli utenti della distribuzione, tra cui le CP_3 CP_1 variazioni di volumi rispetto all'ultima sessione di aggiustamento dell'anno precedente e allora l'opposto ha potuto riscontrare “una discrepanza significativa di volumi per la cabina REMI” -cioè, la cabina di prelievo del gas -n.34196601, cui fa capo anche il PDR di (ivi, punto 7, pag.4), con Parte_1
una differenza di volumi a carico di X3 di 115.953 mc (punto 8, pag.4).
In data 21.03.2022 ha trasmesso a “i dati delle letture in formato excel. (doc.9) CP_3 CP_1
da cui emergeva che il misuratore del cliente al 30 novembre 2018 riportava un valore di Parte_1
175.418 mc (e non già 33.500 precedentemente comunicati), con la conseguenza che il consumo del periodo aprile 2016-novembre 2018 era pari a mc. 141.918 e non invece a 0 come rilevato nella prima misurazione” (ivi, punto 8 citato).
Perciò, ha ricalcolato il debito di emettendo, in data 15.05.2022, la fattura CP_1 Parte_1
n.116/02/2022, per euro 76.534,45, oltre IVA per euro 16.837,58, per complessivi euro 93.372,03, relativi ai triennio 2016/2018, oggetto dell'ingiunzione qui opposta.
Ciò posto, col primo motivo d'opposizione eccepisce la carenza di titolarità attiva di Parte_1 [...]
con riguardo al credito azionato in monitorio, “avendo essa ceduto il 29.11.2018 ad A2A CP_1
Energia il 100% del ramo d'azienda Gas & Power”, essendo il contratto de quo cessato il 30.11.2018, cioè in data successiva alla cessione del ramo in parola e trovando qui applicazione il disposto dell'art.2558 cc per i contratti inerenti all'esercizio dell'azienda, non ancora esauriti, “in assenza di una specifica previsione contrattuale -peraltro non allegata in sede monitoria né risultante dal predetto atto pagina 4 di 8 di cessione”, con conseguente trasferimento del contratto in parola alla cessionaria.
Replica l'opposto che, a norma dell'art.3 del contratto di cessione, “quanto in contratto si trasferirà a partire dalla data di efficacia” cioè, appunto il 1° dicembre 2018, né negli allegati al contratto medesimo vi è riferimento alcuno ai crediti maturati prima di detta data di efficacia relativi a rapporti esauriti prima di detto momento. Inoltre, coerentemente con detta previsione negoziale, il successivo articolo 5.2 -ai punti sub lettere a, e, f -prevedono che l'acquirente dovrà retrocedere a X3 quanto incassato dal primo “a valere sui contratti ricompresi nel ramo d'azienda (o comunque dovuti ai sensi dei medesimi contratti e/o di provvedimenti amministrativi e/o delle vigenti disposizioni normative) di competenza anteriore rispetto alla data di efficacia (ovverosia fino alle ore 23:59 del 30 novembre
2018)”; che, infine, sono attribuiti all'acquirente i crediti “maturandi a decorrere dalla data di efficacia” e che “eventuali conguagli relativi a consumi, importi di qualsiasi natura e/o a prestazioni di cui al Business Gas&Power relativi al periodo che termina alle ore 23:59 del 30 novembre 2018 saranno di competenza di che pertanto dovrà procedere alla relativa fatturazione verso i CP_1 clienti finali e incasso sul proprio conto corrente”.
A ciò l'opponente nulla ha replicato, abbandonando, di fatto, l'eccezione, che dev'essere respinta.
Col secondo motivo d'opposizione eccepisce l'inadempimento di per essere Parte_1 CP_1
l'opposta rimasta inerte, nonostante la mancanza di letture effettive dei consumi, e, “pur avendo contezza che i dati in ragione dei quali fatturava potevano non essere corretti, mai si attivò con il distributore per segnalare supposte anomalie” (atto d'opposizione, par.2, pag.6). eccepisce, Parte_1
altresì, la correttezza dei dati fatturati per i consumi e azionati in monitorio, anche in difetto di prova di corretta misurazione degli stessi (ivi, pag.5). Allega l'opponente che da detta violazione contrattuale è derivato a un danno, consistente nell'avere controparte azionato in un'unica soluzione un Parte_1
credito che sarebbe dovuto essere ripartito in più tranches periodiche.
Il motivo è, secondo questo giudice, infondato, per un verso, poiché l'opponente ha tenuto una condotta colpevolmente inerte, rilevante ex art.1227 secondo comma cc per l'esclusione della riferibilità del danno all'opposto -come eccepito da , in comparsa di costituzione e risposta, punto 4.17, CP_1
pagg.10,11 -e, per altro verso, poiché il lamentato danno non è in alcun modo dimostrato, non risultando alcun concreto e documentato effetto negativo in capo alla gestione sociale per effetto del pagamento dell'importo in questione in un'unica soluzione.
Col terzo motivo l'opponente eccepisce la prescrizione breve quinquennale del credito azionato ex adverso, ex art.2948 cc, con riferimento alle annualità 2016 -euro 11.472,68 -e 2017 -euro 37.134,91.
pagina 5 di 8 Il motivo è, secondo questo giudice, parzialmente fondato, come appresso.
Occorre, anzitutto, osservare che il prezzo della somministrazione di energia elettrica o gas, pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica, ed è, perciò, incluso nella previsione di cui all'art.2948 n.4 cc (in tal senso, Cass.n.6209/'99), non in quella, decennale, ex art.2946 cc.
Il relativo dies a quo è il giorno in cui può essere emessa la fattura del periodo, sulla scorta dell'ordine prioritario dei consumi indicato nel disposto dell'art.
5.1 TIF e dell'art.
9.2 delle condizioni generali di contratto, cioè, in mancanza di dati di misura effettivi messi a disposizione dal distributore e di autoletture comunicate dal somministrato e validate dal distributore, anche soltanto su dati di misura stimati dal distributore o dal somministrante -venditore.
Perciò, contrariamente a quanto allega l'opposto in ricorso monitorio -ivi, punto 6, pagg.2,3
[...]
non era affatto “costretta a fatturare esclusivamente la quota fissa mentre nulla per i consumi”, CP_1
per il periodo aprile 2016-novembre 2018, sul rilievo per cui “il misuratore fosse rimasto bloccato sul valore di 33.500” e nel periodo in parola “non registrava più alcuna variazione sino al 30.11.2018” per i consumi, potendo, piuttosto, fatturare consumi stimati in linea con la dichiarazione di circa Parte_1
“un consumo annuo medio di 80.000 mc” (ricorso anzidetto, punto 5, pag.2).
Per contro, la scelta di di attendere fino all'11.03.2022 per chiedere chiarimenti al CP_1
ST (così in comparsa di costituzione e risposta, par.4.8, pag.9) -avendo rilevato, in seguito ad una sessione di aggiustamento eseguita dal ST medesimo, una discrepanza di volumi -non era l'unica strada percorribile. Anche a voler ritenere che, dal 01.12.2018, a seguito del vigore della cessione di ramo d'azienda, non aveva più alcun accesso al portale condiviso coi fornitori CP_1
di , avendo perduto la qualità di utente della distribuzione ai sensi del TIVG” (così in seconda CP_3
memoria ex art.183 sesto comma cpc, punto 2.2, pag.2) -e non avrebbe, perciò, potuto vedere il dato di ricalcolo dei metri cubi assegnati a a seguito della sostituzione, nel giugno 2018, del Parte_1 contatore installato presso l'opponente, poiché rimasto bloccato -resta comunque il fatto che CP_3
ha notificato la cd “rettifica segnanti” a in data 12.12.2018 (doc.4 allegato alla
[...] CP_1
comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato) e pure in data 24.03.2020, in occasione della sostituzione del “convertitore”, avvenuta nel settembre 2019, e in data 14.05.2020, ha CP_1 chiesto ad chiarimenti circa le rettifiche di letture eseguite tra l'aprile 2016 ed il novembre CP_3
2018 (docc.5a e 5b, allegati alla detta comparsa del terzo chiamato).
Vi è, poi, un ulteriore rilievo, di carattere logico, cioè che la mancanza di consumi per un periodo di ben due anni e mezzo avrebbe dovuto indurre a chiedere, diligentemente, una tempestiva CP_1 pagina 6 di 8 verifica dei consumi al distributore anche prima della cessione del ramo d'azienda, CP_3
trattandosi di crediti che non si trasferivano al cessionario e la cui gestione rimaneva in capo al cedente.
Questi -qui opposto -pur in mancanza, nel periodo in parola, di autoletture di e di Parte_1
trasmissione dati dal distributore, anche se non avesse inteso procedere con la lettura stimata, aveva la possibilità di verificare, presso il distributore medesimo, la misura dei consumi del somministrato, sicché quella che, in mancanza di elementi probatori significativi, appare come mera inerzia di e non dolo rilevante ex art.2941 n.8 cc non vale come causa di sospensione del decorso Parte_1
della prescrizione (sul punto, Cass.n.10383/'02, n.5413/'20; altresì, secondo Cass.n.21026/'14
l'art.2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione solo a quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.2941 cc prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n.8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento).
La colpevole inerzia di nel verificare gli effettivi consumi nel periodo in parola e, CP_1 comunque, nell'emettere fatture sulla scorta di consumi stimati, tenuto conto dei consumi annui dichiarati dall'opponente al momento della stipula del contratto, è la sola causa efficiente del vano decorso del termine di prescrizione, e vale senz'altro a riferirne la riferibilità causale alla sola opposta, con la conseguenza che dev'essere respinta la domanda di manleva svolta dall'opposto nei confronti del terzo chiamato (comparsa citata, par. 6, pagg.14.16).
Ciò posto, tenuto conto che ha interrotto la prescrizione con missiva 20.05.2022 spedita via CP_1
PEC a (doc.12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il credito non prescritto Parte_1
ammonta ad euro 52.694,86 oltre IVA (secondo tabella sub doc.20, riscontrata dal doc.4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo, che riporta dati di ricalcolo dei consumi in Parte_1 linea con la dichiarazione di consumi annui rilasciata dal somministrato all'atto della stipula, e che l'opponente non contesta specificamente nelle tre memorie ex art.183 sesto comma cpc).
Quindi, dall'importo di euro 76.534,45, portato nella fattura n.116/02/2022, del 15.05.2022, azionata in monitorio, quale imponibile, oltre IVA, dev'essere detratto l'importo di euro 23.839,59, oggetto di pretesa creditoria ormai prescritta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto.
Occorre, altresì, tenere presente che -come risulta dalla comparsa conclusionale dell'opponente, pag.
1 - ha versato a in data 07.11.2024, l'importo capitale di euro 27.926,85, oltre Parte_1 CP_1 interessi moratori, sicché residua a carico dell'opponente l'importo capitale di euro 24.768,01, oltre pagina 7 di 8 IVA come per legge ed interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002.
Preso atto che l'eccezione d'improcedibilità sollevata dal terzo, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al servizio di Conciliazione A.E.E.G. previsto dalla delibera
A.E.E.G. 2009/2016/E, tentativo, per contro, esperito, seppur con esito negativo (doc.19 allegato alla prima memoria di parte opposta), risulta rinunciata in comparsa conclusionale -resta da osservare che la prova orale articolata dalle parti è superflua, come da ordinanza a verbale d'udienza 17.04.24, avuto riguardo al contenuto dei documenti prodotti.
Le spese di lite del giudizio d'opposizione seguono la parziale soccombenza dell'opponente verso l'opposto e la totale soccombenza dell'opposto verso il terzo chiamato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense. Analogamente, le spese liquidate in decreto ingiuntivo restano, per due terzi a carico dell'ingiunto, qui opponente, compensato il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione, limitatamente al minor importo capitale di euro 23.859,59, e preso atto, altresì, del pagamento, in corso di causa, dell'importo capitale di euro 27.926,85, revoca il decreto ingiuntivo n.15350/2022 e condanna l'opponente al pagamento del residuo importo capitale di euro 24.768,01, oltre IVA di legge ed interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, nella minor misura di due terzi, frazione che si liquida in €9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, compensato il residuo;
pone a carico dell'opponente, nella minor misura di due terzi, le spese del procedimento monitorio, così come liquidate in decreto, compensato il residuo;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, liquidate in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.43078/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n.65, presso lo studio dell'avv.
[...]
DADONE EUGENIO ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._1 all'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 21, MILANO presso lo studio
[...] dell'avv. VILLATA STEFANO ALBERTO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura allegata al ricorso in monitorio
CONVENUTO OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. CAVASINO GIUSEPPINA SABRINA
[...]
( ) presso il cui studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II° 96, TORINO, C.F._3
elegge domicilio, come da procura notarile allegata alla prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, depositata in data 19.01.2024
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Contrariis reiectis, voglia il Tribunale di Milano, dato atto che in data 07/11/24, in Parte_1 ragione dell'ordinanza 20/12/23 ha versato a l'importo di euro 35.166,41 -così Controparte_1
costituito: 27.926,85 per sorte capitale, 7.239,56 per interessi moratori maturati dal 16/06/2022 al
31/10/2024 -dichiarare l'inesistenza di ulteriore debito. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testi, specificando che il Sig. è direttore di stabilimento di e che si Testimone_1 Parte_1
vuole sentire altresì come teste il responsabile di Italgas distribuzione, sui capi dedotti in seconda memoria ex art.183 cpc;
respingere la richiesta di ammissione delle prove sui capi dedotti da
[...]
e da per le ragioni svolte nella terza memoria ex art.183 cpc. NEL CP_1 Controparte_3
MERITO: revocare e comunque dichiarare nullo e inefficace il decreto n.15350/2022 -RG
30983/2022, essendo insussistenti i presupposti per la sua concessione e per i motivi svolti in atti;
dichiarare in ogni caso che non è debitrice di alcunché e comunque non è tenuta a Parte_1
pagare l'importo richiesto da NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella Controparte_1
denegata ipotesi di reiezione delle eccezioni svolte in atti, limitare il credito di Controparte_1 nell'importo pari al solo consumo dell'anno 2018 (27.926,85 euro o quell'altra somma da accertare) in ragione dell'intervenuta prescrizione del residuo importo azionato già onorato in ragione dell'ordinanza del 20/12/23. Condannare al pagamento delle spese processuali. Controparte_1
Per il convenuto opposto:
Piaccia al Tribunale, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, previo ogni più opportuno accertamento, così giudicare A. nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto B. in Parte_1 subordine nel merito, in caso di accoglimento in tutto o in parte dell'avversa opposizione, in via riconvenzionale, condannare l'opponente e in solido, al risarcimento dei Pt_1 Controparte_3 danni subiti dall'opposta in conseguenza dei rispettivi inadempimenti contrattuali, danno pari alla somma eventualmente ritenuta non dovuta dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione. C. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
D. in via istruttoria, previa eventuale modifica dell'ordinanza del 17 aprile 2024: (a) ammettersi prova orale per testi sul capitolo di prova di cui al par.
2.2 della seconda memoria del 19 febbraio 2024 coi testi ivi indicati (b) ci si oppone agli avversi capitoli di prova formulati dall'opponente e dalla terza chiamata (nei limiti di quanto indicato nella terza memoria dell'11 marzo 2024 al par.3.5) e in caso di denegata ammissione,
pagina 2 di 8 ammettersi prova orale contraria sui capitoli delle controparti eventualmente ammessi con i testi indicati al par.
2.2 della seconda memoria dell'11 marzo 2024.
Per il terzo chiamato:
In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare improcedibile il presente giudizio per non aver la in persona del suo legale rappresentante, esperito il tentativo obbligatorio di Parte_1
conciliazione dinanzi al servizio di Conciliazione A.E.E.G. previsto dalla delibera A.E.E.G.
2009/2016/E; in via principale, respingere le domande tutte formulate contro in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese diritti e onorari (comprese quelle di eventuale CTU e CTP), oltre IVA e CPA e 15% spese generali, come per legge;
in via istruttoria, con riserva di dedurre capitoli di prova ed indicare testimoni nonché produrre documenti nei termini di cui all'art.183, VI c. cpc.; se del caso ammettere CTU tecnica volta ad accertare l'esatto consumo da parte del Cliente e Parte_1
la conseguente correttezza dei consumi indicati da nel periodo decorrente dal Controparte_3
mese di aprile 2016 al termine del rapporto contrattuale con Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 26.10.2022, la , con sede legale in Parte_1
Misterbianco CT) e stabilimento in Carmagnola (TO), via Guido Rossa n.10, ha opposto il decreto ingiuntivo n.15350/2022, del 17.09.2022, notificato in data 20.09.2022.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 16.03.2023 -per la prima udienza, fissata, ex art.168 bis quinto comma cpc, per il 05.04.2023 -l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione e chiesto, altresì, autorizzazione ex art.269 cpc per la chiamata in causa del terzo,
ST, Controparte_5
[...
costituita anche che ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda dell'opposto. CP_3
Concessa, con ordinanza a verbale d'udienza del 20.12.2023, la provvisoria esecuzione parziale del decreto, limitatamente al minor importo capitale di euro 27.926,85, oltre interessi moratori -rispetto all'importo capitale di euro 93.372,03 portato in decreto -la causa è passata in decisione senza istruttoria per cd prova costituenda, sulla sola scorta dei documenti prodotti dalle parti.
Risulta dalla narrativa del ricorso in monitorio che svolge attività di commercio di energia CP_1
elettrica e gas, acquistando dai grossisti e rivendendolo ai clienti finali del mercato libero -aziende di medie dimensioni -tra cui l'opponente attiva nel settore della componentistica meccanica Parte_1
integrata di alta precisione. Tra le due Società anzidette è stato sottoscritto, in data 21.06.2012, pagina 3 di 8 contratto di somministrazione di gas naturale presso il PDR sito in Carmagnola, via G. Rossa 10, con indicazione negoziale, da parte del somministrato, di un consumo annuo medio di 80 mila metri cubi e pattuizione di clausola -sub art.
9.1 delle condizioni generali -per cui la responsabilità dell'attività di misura spetta al distributore, cioè, qui, e di altra clausola -sub art.9.2 -per cui i dati di CP_3 misura comunicati da a sono utilizzati dall'opposto per la relativa fatturazione. CP_3 CP_1
Espone, altresì, il ricorrente, qui opposto, che, dal sistema di fatturazione denominato “Datamax”, che riporta tutte le letture comunicate dal ST, “il 10 aprile 2016 la lettura del misuratore era pari a
33.485, il giorno dopo a 33.500 e dall'11 aprile il misuratore non registrava più alcuna variazione sino al 30 novembre 2018 (data di cessazione del rapporto con X3)” -narrativa ricorso, punto 6, pag.2.
Perciò, il ricorrente allega che nel detto periodo aprile 2016 -novembre 2018 è stato costretto a fatturare esclusivamente la quota fissa e nulla per i consumi, posto che i dati di misura dei consumi sono responsabilità esclusiva del ST (ivi, punto 6 citato, pag.3).
Soltanto nel 2022 ha comunicato agli utenti della distribuzione, tra cui le CP_3 CP_1 variazioni di volumi rispetto all'ultima sessione di aggiustamento dell'anno precedente e allora l'opposto ha potuto riscontrare “una discrepanza significativa di volumi per la cabina REMI” -cioè, la cabina di prelievo del gas -n.34196601, cui fa capo anche il PDR di (ivi, punto 7, pag.4), con Parte_1
una differenza di volumi a carico di X3 di 115.953 mc (punto 8, pag.4).
In data 21.03.2022 ha trasmesso a “i dati delle letture in formato excel. (doc.9) CP_3 CP_1
da cui emergeva che il misuratore del cliente al 30 novembre 2018 riportava un valore di Parte_1
175.418 mc (e non già 33.500 precedentemente comunicati), con la conseguenza che il consumo del periodo aprile 2016-novembre 2018 era pari a mc. 141.918 e non invece a 0 come rilevato nella prima misurazione” (ivi, punto 8 citato).
Perciò, ha ricalcolato il debito di emettendo, in data 15.05.2022, la fattura CP_1 Parte_1
n.116/02/2022, per euro 76.534,45, oltre IVA per euro 16.837,58, per complessivi euro 93.372,03, relativi ai triennio 2016/2018, oggetto dell'ingiunzione qui opposta.
Ciò posto, col primo motivo d'opposizione eccepisce la carenza di titolarità attiva di Parte_1 [...]
con riguardo al credito azionato in monitorio, “avendo essa ceduto il 29.11.2018 ad A2A CP_1
Energia il 100% del ramo d'azienda Gas & Power”, essendo il contratto de quo cessato il 30.11.2018, cioè in data successiva alla cessione del ramo in parola e trovando qui applicazione il disposto dell'art.2558 cc per i contratti inerenti all'esercizio dell'azienda, non ancora esauriti, “in assenza di una specifica previsione contrattuale -peraltro non allegata in sede monitoria né risultante dal predetto atto pagina 4 di 8 di cessione”, con conseguente trasferimento del contratto in parola alla cessionaria.
Replica l'opposto che, a norma dell'art.3 del contratto di cessione, “quanto in contratto si trasferirà a partire dalla data di efficacia” cioè, appunto il 1° dicembre 2018, né negli allegati al contratto medesimo vi è riferimento alcuno ai crediti maturati prima di detta data di efficacia relativi a rapporti esauriti prima di detto momento. Inoltre, coerentemente con detta previsione negoziale, il successivo articolo 5.2 -ai punti sub lettere a, e, f -prevedono che l'acquirente dovrà retrocedere a X3 quanto incassato dal primo “a valere sui contratti ricompresi nel ramo d'azienda (o comunque dovuti ai sensi dei medesimi contratti e/o di provvedimenti amministrativi e/o delle vigenti disposizioni normative) di competenza anteriore rispetto alla data di efficacia (ovverosia fino alle ore 23:59 del 30 novembre
2018)”; che, infine, sono attribuiti all'acquirente i crediti “maturandi a decorrere dalla data di efficacia” e che “eventuali conguagli relativi a consumi, importi di qualsiasi natura e/o a prestazioni di cui al Business Gas&Power relativi al periodo che termina alle ore 23:59 del 30 novembre 2018 saranno di competenza di che pertanto dovrà procedere alla relativa fatturazione verso i CP_1 clienti finali e incasso sul proprio conto corrente”.
A ciò l'opponente nulla ha replicato, abbandonando, di fatto, l'eccezione, che dev'essere respinta.
Col secondo motivo d'opposizione eccepisce l'inadempimento di per essere Parte_1 CP_1
l'opposta rimasta inerte, nonostante la mancanza di letture effettive dei consumi, e, “pur avendo contezza che i dati in ragione dei quali fatturava potevano non essere corretti, mai si attivò con il distributore per segnalare supposte anomalie” (atto d'opposizione, par.2, pag.6). eccepisce, Parte_1
altresì, la correttezza dei dati fatturati per i consumi e azionati in monitorio, anche in difetto di prova di corretta misurazione degli stessi (ivi, pag.5). Allega l'opponente che da detta violazione contrattuale è derivato a un danno, consistente nell'avere controparte azionato in un'unica soluzione un Parte_1
credito che sarebbe dovuto essere ripartito in più tranches periodiche.
Il motivo è, secondo questo giudice, infondato, per un verso, poiché l'opponente ha tenuto una condotta colpevolmente inerte, rilevante ex art.1227 secondo comma cc per l'esclusione della riferibilità del danno all'opposto -come eccepito da , in comparsa di costituzione e risposta, punto 4.17, CP_1
pagg.10,11 -e, per altro verso, poiché il lamentato danno non è in alcun modo dimostrato, non risultando alcun concreto e documentato effetto negativo in capo alla gestione sociale per effetto del pagamento dell'importo in questione in un'unica soluzione.
Col terzo motivo l'opponente eccepisce la prescrizione breve quinquennale del credito azionato ex adverso, ex art.2948 cc, con riferimento alle annualità 2016 -euro 11.472,68 -e 2017 -euro 37.134,91.
pagina 5 di 8 Il motivo è, secondo questo giudice, parzialmente fondato, come appresso.
Occorre, anzitutto, osservare che il prezzo della somministrazione di energia elettrica o gas, pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica, ed è, perciò, incluso nella previsione di cui all'art.2948 n.4 cc (in tal senso, Cass.n.6209/'99), non in quella, decennale, ex art.2946 cc.
Il relativo dies a quo è il giorno in cui può essere emessa la fattura del periodo, sulla scorta dell'ordine prioritario dei consumi indicato nel disposto dell'art.
5.1 TIF e dell'art.
9.2 delle condizioni generali di contratto, cioè, in mancanza di dati di misura effettivi messi a disposizione dal distributore e di autoletture comunicate dal somministrato e validate dal distributore, anche soltanto su dati di misura stimati dal distributore o dal somministrante -venditore.
Perciò, contrariamente a quanto allega l'opposto in ricorso monitorio -ivi, punto 6, pagg.2,3
[...]
non era affatto “costretta a fatturare esclusivamente la quota fissa mentre nulla per i consumi”, CP_1
per il periodo aprile 2016-novembre 2018, sul rilievo per cui “il misuratore fosse rimasto bloccato sul valore di 33.500” e nel periodo in parola “non registrava più alcuna variazione sino al 30.11.2018” per i consumi, potendo, piuttosto, fatturare consumi stimati in linea con la dichiarazione di circa Parte_1
“un consumo annuo medio di 80.000 mc” (ricorso anzidetto, punto 5, pag.2).
Per contro, la scelta di di attendere fino all'11.03.2022 per chiedere chiarimenti al CP_1
ST (così in comparsa di costituzione e risposta, par.4.8, pag.9) -avendo rilevato, in seguito ad una sessione di aggiustamento eseguita dal ST medesimo, una discrepanza di volumi -non era l'unica strada percorribile. Anche a voler ritenere che, dal 01.12.2018, a seguito del vigore della cessione di ramo d'azienda, non aveva più alcun accesso al portale condiviso coi fornitori CP_1
di , avendo perduto la qualità di utente della distribuzione ai sensi del TIVG” (così in seconda CP_3
memoria ex art.183 sesto comma cpc, punto 2.2, pag.2) -e non avrebbe, perciò, potuto vedere il dato di ricalcolo dei metri cubi assegnati a a seguito della sostituzione, nel giugno 2018, del Parte_1 contatore installato presso l'opponente, poiché rimasto bloccato -resta comunque il fatto che CP_3
ha notificato la cd “rettifica segnanti” a in data 12.12.2018 (doc.4 allegato alla
[...] CP_1
comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato) e pure in data 24.03.2020, in occasione della sostituzione del “convertitore”, avvenuta nel settembre 2019, e in data 14.05.2020, ha CP_1 chiesto ad chiarimenti circa le rettifiche di letture eseguite tra l'aprile 2016 ed il novembre CP_3
2018 (docc.5a e 5b, allegati alla detta comparsa del terzo chiamato).
Vi è, poi, un ulteriore rilievo, di carattere logico, cioè che la mancanza di consumi per un periodo di ben due anni e mezzo avrebbe dovuto indurre a chiedere, diligentemente, una tempestiva CP_1 pagina 6 di 8 verifica dei consumi al distributore anche prima della cessione del ramo d'azienda, CP_3
trattandosi di crediti che non si trasferivano al cessionario e la cui gestione rimaneva in capo al cedente.
Questi -qui opposto -pur in mancanza, nel periodo in parola, di autoletture di e di Parte_1
trasmissione dati dal distributore, anche se non avesse inteso procedere con la lettura stimata, aveva la possibilità di verificare, presso il distributore medesimo, la misura dei consumi del somministrato, sicché quella che, in mancanza di elementi probatori significativi, appare come mera inerzia di e non dolo rilevante ex art.2941 n.8 cc non vale come causa di sospensione del decorso Parte_1
della prescrizione (sul punto, Cass.n.10383/'02, n.5413/'20; altresì, secondo Cass.n.21026/'14
l'art.2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione solo a quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.2941 cc prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n.8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento).
La colpevole inerzia di nel verificare gli effettivi consumi nel periodo in parola e, CP_1 comunque, nell'emettere fatture sulla scorta di consumi stimati, tenuto conto dei consumi annui dichiarati dall'opponente al momento della stipula del contratto, è la sola causa efficiente del vano decorso del termine di prescrizione, e vale senz'altro a riferirne la riferibilità causale alla sola opposta, con la conseguenza che dev'essere respinta la domanda di manleva svolta dall'opposto nei confronti del terzo chiamato (comparsa citata, par. 6, pagg.14.16).
Ciò posto, tenuto conto che ha interrotto la prescrizione con missiva 20.05.2022 spedita via CP_1
PEC a (doc.12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), il credito non prescritto Parte_1
ammonta ad euro 52.694,86 oltre IVA (secondo tabella sub doc.20, riscontrata dal doc.4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo, che riporta dati di ricalcolo dei consumi in Parte_1 linea con la dichiarazione di consumi annui rilasciata dal somministrato all'atto della stipula, e che l'opponente non contesta specificamente nelle tre memorie ex art.183 sesto comma cpc).
Quindi, dall'importo di euro 76.534,45, portato nella fattura n.116/02/2022, del 15.05.2022, azionata in monitorio, quale imponibile, oltre IVA, dev'essere detratto l'importo di euro 23.839,59, oggetto di pretesa creditoria ormai prescritta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto.
Occorre, altresì, tenere presente che -come risulta dalla comparsa conclusionale dell'opponente, pag.
1 - ha versato a in data 07.11.2024, l'importo capitale di euro 27.926,85, oltre Parte_1 CP_1 interessi moratori, sicché residua a carico dell'opponente l'importo capitale di euro 24.768,01, oltre pagina 7 di 8 IVA come per legge ed interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002.
Preso atto che l'eccezione d'improcedibilità sollevata dal terzo, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al servizio di Conciliazione A.E.E.G. previsto dalla delibera
A.E.E.G. 2009/2016/E, tentativo, per contro, esperito, seppur con esito negativo (doc.19 allegato alla prima memoria di parte opposta), risulta rinunciata in comparsa conclusionale -resta da osservare che la prova orale articolata dalle parti è superflua, come da ordinanza a verbale d'udienza 17.04.24, avuto riguardo al contenuto dei documenti prodotti.
Le spese di lite del giudizio d'opposizione seguono la parziale soccombenza dell'opponente verso l'opposto e la totale soccombenza dell'opposto verso il terzo chiamato, e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense. Analogamente, le spese liquidate in decreto ingiuntivo restano, per due terzi a carico dell'ingiunto, qui opponente, compensato il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione, limitatamente al minor importo capitale di euro 23.859,59, e preso atto, altresì, del pagamento, in corso di causa, dell'importo capitale di euro 27.926,85, revoca il decreto ingiuntivo n.15350/2022 e condanna l'opponente al pagamento del residuo importo capitale di euro 24.768,01, oltre IVA di legge ed interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, nella minor misura di due terzi, frazione che si liquida in €9.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, compensato il residuo;
pone a carico dell'opponente, nella minor misura di due terzi, le spese del procedimento monitorio, così come liquidate in decreto, compensato il residuo;
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, liquidate in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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