Art. 8. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se piu' favorevole, quella dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
Nota all' art. 8 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994 , cosi' recita: "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerati dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data".
Nota all' art. 8 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994 , cosi' recita: "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerati dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data".