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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 799 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. PALLESCHI MICHELA e per l'avv. ALESSANDRA CP_1
GUSSAGO in sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE . L'avv. PALLLESCHI chiede la decisione riportandosi agli atti di causa insistendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite. L'avv. GUSSAGO si riporta alla memoria in atti e alle conclusioni ivi contenute.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PALLESCHI MICHELA ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.9.2023, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “sindrome CP_1
tunnel carpale nonché lamentando che la domande e i successivi ricorsi amministrativi erano sta” ti respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale per la malattia denunciata con una menomazione pari nella misura minima del 10%, ovvero in quell'altra accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività di operaio saldatore svolta per oltre 30 anni.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escusso un teste ed acquisita una CTU all'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva indi decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “Ebbene, nel caso di specie, sarebbe Per_1
condizione preliminare verificare se effettivamente il periziando, così come ebbe a riferire, fu impiegato in una lavorazione per oltre trent'anni (dal 1990 sino al 2023), come operaio in vari cantieri edili. Dal 1996 al 2010 come operaio saldatore presso ditta “Silver Car”. Si tratta, dunque, di verificare se l'attività lavorativa denunciata possa aver in qualche modo aver determinato/favorito anche in modo concausale
l'insorgenza dell'affezione denunciata…. E dunque, fatta tale doverosa premessa, che si rimette all'Ill.mo G.I., e qualora le dichiarazioni rese dal periziando non venissero disattese da difformi testimonianze, il sottoscritto ritiene di dover, allo stato, procedere sulla scorta delle risultanze anamnestico-clinico-documentali”
Dunque occorre certamente verificare se effettivamente il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa dedotta in ricorso (operaio edile – saldatore per almeno 30 anni) e sia stato esposto ad un rischio lavorativo idoneo a provocare la malattia denunciata.
Il teste escusso ha precisato di aver lavorato con il ricorrente per la Silver CAR s.r.l. per 10 anni, quindi fino al 2010, quando il ricorrente ha cambiato datore di lavoro.
Dall'esame dell'estratto contributivo risulta che il ricorrente dal 01.01.2009 al
31.12.2020 non ha svolto alcuna attività lavorativa, usufruendo della cassa integrazione e della mobilità.
Infine risulta dalla documentazione in atti che la malattia denunciata si è manifestata dopo circa 8 anni da quando il ricorrente, essendo in casa integrazione, non svolgeva alcuna attività lavorativa-
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che non sia stata fornita idonea prova dell'esposizione a rischio lavorativo tale da provocare la malattia denunciata e non possa quindi neanch ritenersi provato il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la stessa malattia.
La domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite sono integralmente compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c. mentre le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 18.3.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza