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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. IE AL AB, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 4092/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
IA (Pa), c.da CH s.n.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della sede, in via Laurana, 54 con gli avvocati Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito – revoca/decadenza reddito di cittadinanza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, con nota del 29.03.2023, comunicazione della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza, sulla base della seguente motivazione:
1 “in conseguenza della revoca / decadenza del reddito di cittadinanza (domanda protocollo RDC-2020 3305544) per la seguente motivazione mancata CP_1
comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art 3 co 8 DL n. 4/2019 e succ.mod) Lista AL3). L'importo pari ad € 9.982,51 da lei ricevuto da febbraio 2021 ad aprile 2022 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare” (cfr. doc.1 fascicolo ricorrente).
Deduceva che la pretesa dell' fosse illegittima ed infondata, eccependo il CP_1
difetto di motivazione dell'atto impugnato e sostenendo, nel merito, che non era intervenuta alcuna variazione occupazionale nel suo nucleo familiare, suscettibile di comunicazione nel periodo indicato dall' nella richiesta di indebito. CP_1
Proseguiva esponendo che, in relazione al suo rapporto di lavoro protrattosi dal
01.01.2021 al 13.04.2021, si trattava di un cantiere di lavoro, istituito e finanziato dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968 n. 17 e pertanto, avente natura prettamente assistenziale;
mentre, il lavoro agricolo giornaliero prestato dalla stessa nell'anno
2021, aveva determinato un reddito inferiore alla soglia normativamente prevista.
Tanto premesso, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite, nonché del successivo provvedimento di revoca relativo alla domanda avente protocollo n. INPS-RDC-2022-5724204 e determinato dal mancato rispetto del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 7 comma 11 della legge n. 26 del 2019 del
05.05.2022.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando CP_1
che la ricorrente, in corso di fruizione del reddito di cittadinanza, non aveva adempiuto al suo obbligo di comunicare all' la variazione del suo stato occupazionale, come CP_1
prescritto dall'art. 3, comma 8, del DL 4/2019 e che la mancata comunicazione di una variazione della situazione lavorativa, anche se non influente sull'importo del Reddito di Cittadinanza, comportava la decadenza dal beneficio, per cui l'istituto aveva
2 provveduto ad effettuare la revoca con conseguente richiesta dell'indebito, a seguito della presentazione della seconda domanda (prot. n. INPS-RDC-2022-5724204- cfr. alleg. 5 fascicolo ), presentata prima dello spirare del termine di mesi 6 di cui CP_1
all'art.7, comma. 11, della L. n. 26/2019.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di indebito, atteso che lo stesso, anche se succintamente motivato contiene le ragioni della pretesa, tanto che la stessa parte ricorrente spiega specificatamente le sue difese in ordine ai redditi percepiti.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento del 29.03.2023, con il quale veniva revocato il beneficio in godimento per “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”.
Ciò posto, essendo questa la motivazione addotta dall'ente convenuto a fondamento della revoca del beneficio, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 3, comma
8, D.L. n. 4/2019 “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile
2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui CP_1
3 all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
In particolare, l'art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), rubricato
“sanzioni” prevede, al comma 4, che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Orbene, posto che l' ha disposto la revoca del beneficio con efficacia CP_1
retroattiva per omessa comunicazione di intervenuta variazione della situazione occupazionale, viene qui in rilievo una condotta omissiva per la quale il legislatore ha inteso prevedere la sanzione della revoca con efficacia retroattiva, onde si tratta di verificare se la ricorrente sia o meno incorsa nella fattispecie sanzionatoria.
Ed invero, se in termini generali l'indebito si configura nel momento in cui il percettore della prestazione perde uno o più requisiti fondanti il diritto alla stessa, nel caso in esame il legislatore ha inteso sanzionare con la revoca retroattiva della prestazione alcuni comportamenti di omessa comunicazione, a prescindere dal momento in cui –secondo i principi generali –i requisiti costituitivi del diritto alla prestazione siano venuti meno.
Come documentato dall' e come si evince dalla lettura dei provvedimenti CP_1
in atti, è pacifico e non contestato da parte ricorrente, che l'omessa comunicazione di variazione occupazionale attiene al rapporto di lavoro instaurato dalla stessa il
28.12.2020 e protrattosi fino al 2021.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la prospettazione contenuta in ricorso allorquando si assume che l'onere di comunicazione suesposto non trovi applicazione in caso in cui il rapporto di lavoro non abbia comportato alcuna
4 variazione del reddito familiare.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la mancata incidenza sul reddito familiare non incide sulla sussistenza dell'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale della variazione occupazionale ex art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019: detta variazione, infatti, si verifica nel momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
Ne consegue che, essendosi realizzata la variazione occupazionale in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal superamento del limite di reddito, era onere di parte ricorrente comunicare all'Istituto detta variazione occupazionale entro 30 giorni, come testualmente prescritto dall'art. 3 co. 8, D.L. n.
4/2019, “a pena di decadenza dal beneficio”.
In concreto, per la permanenza del beneficio in esame, le condizioni ed i requisiti di accesso devono rimanere invariate per tutto il periodo di erogazione, con la conseguenza che necessarie sono le comunicazioni delle variazioni, obbligatorie per il beneficiario, per la verifica della permanenza del diritto e della misura del beneficio.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricorrente, com'era suo onere, non ha provato la comunicazione della situazione occupazionale nei termini normativamente previsti dalla prima occupazione avvenuta il 28.12.2020., mediante il cd. MOD RDC COM ESTESO, incorrendo, pertanto, nella decadenza di legge dal beneficio.
Da qui, il rigetto della domanda.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Termini Imerese, 19.11.2025
IL GIUDICE
IE AL AB
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