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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA PE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5717/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 REGISTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500002237000 notificata in data 25/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 965.287,98 sul presupposto di innumerevoli cartelle di pagamento. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
annullamento giudiziale dell'avviso presupposto alla cartella n. 29520230006110789000 con sentenza 4480/25 del 20/6/2025; prescrizione;
“mancata esplicazione delle somme per cui si procede ad iscrizione di ipoteca”; difetto di motivazione;
Si costituiva il Comune di Messina assumendo e documentando l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento riferibili a tale ente, adeguatezza della motivazione e notifica delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva ed avvenuta notifica degli avvisi riferibili a tale ente;
assumeva l'avvenuta notifica ed impugnazione (rigettata) dell'avviso di accertamento n. TYX01C201164-2023; insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, assumendo e documentando l'avvenuta notifica delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva, nonché di successive intimazioni di pagamento;
adeguatezza della motivazione e regolarità della procedura. Si costituiva Regione Siciliana assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e infondatezza del ricorso.
Non si costituiva Camera di Commercio di Messina.
Il Comune di Messina depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato al limite della temerarietà.
- L'eccezione di avvenuto annullamento dell'atto presupposto alla cartella n. 29520230006110789000 è infondata per difetto di prova. Il ricorrente deposita copia della sentenza n. 4480/25 del 20/6/2025 (peraltro successiva all'emissione della comunicazione preventiva impugnata) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Tale sentenza, in riforma di una pronuncia di primo grado, annulla un avviso di accertamento n. 325375-20280 IMU 2014 emesso dal comune di Messina. Non emerge dagli atti alcuna correlazione tra tale avviso e la cartella n. 29520230006110789000 richiamata nella comunicazione preventiva. L'assunto secondo il quale detta cartella sarebbe stata emessa sul presupposto di detto avviso avrebbe dovuto essere dimostrato dal ricorrente che lo asserisce. Peraltro, quand'anche l'avviso annullato fosse inerente alla cartella predetta, ciò non determinerebbe in alcun modo la invalidità parziale, e tanto meno totale, della comunicazione impugnata, tra l'altro emessa in data 16/6/2025, anteriore alla pronuncia.
- L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità. La comunicazione è stata emessa sul presupposto di 35 cartelle di pagamento e 5 avvisi di accertamento esecutivi (oltre un avviso di addebito in materia previdenziale appartenente alla giurisdizione di altro giudice. .
Il ricorrente, in maniera assolutamente generica eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti
“prodromici” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. Peraltro, palesemente contraddicendosi, dal momento che per un verso si contesta genericamente l'omessa notifica di tutti indifferentemente gli “atti prodromici”, poi si afferma l'avvenuta impugnazione di taluno di essi.
L'eccezione, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
- Peraltro, l'agente della riscossione e gli enti costituitisi hanno documentato l'avvenuta notifica degli atti indicati nella comunicazione preventiva di ipoteca (peraltro nella stragrande maggioranza di casi trattasi di notifica a mezzo pec). Altresì è stata documentata financo l'avvenuta impugnazione (rigettata) di taluni di detti atti: nella specie, tra l'altro, l'avviso n. TYX01C201164-2023, notificato il 13/11/2023, impugnato con ricorso rigettato con sentenza 4949/25 del 19/8/2025.
L'agente della riscossione ha parimenti documentato la notifica di molteplici atti successivi, consistenti in intimazioni di pagamento. Nella specie, tra l'altro, ha documentato l'avvenuta notifica, peraltro a mezzo pec, di cinque intimazioni di pagamento: nn. 29520229008921327000 (notificata il 12.02.2022),
229520239004160518000 (notificata il 23.06.2023), 29520249014094719000 (notificata il 28.08.2024),
29520249018000517000 (notificata il 16.10.2024), 29520259003908568000 (notificata il 14.02.2025).
In proposito è, altresì, noto che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass.
6436/25; 20476/2025), così come, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, non essendo possibile fare valere successivamente all'atto non impugnato vizi che dovevano essere contestati mediante impugnazione dell'atto predetto (cfr. Cass. 20476/2025).
- Anche l'eccezione di prescrizione è inammissibile per assoluta genericità. Il ricorrente afferma l'avvenuta prescrizione di crediti tributari e di sanzioni in maniera assolutamente generica e vaga, senza in alcun modo specificare quali sarebbero le singole pretese prescritte, gli atti dai quali dette pretese derivano e le modalità di calcolo dei termini di prescrizione. In sostanza si tratta di una sorta di eccezione in banco mediante la quale il ricorrente rinvia al giudice la definizione di tutti i termini della questione.
- In ogni caso, come sopra osservato, i ricorrenti hanno documentato l'avvenuta notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi. Dalla data di notifica degli atti interruttivi e/o dei singoli atti (nei casi in cui non sia intervenuta successiva intimazione) alla data di notifica della comunicazione preventiva oggi impugnata, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, non emerge la maturazione di alcuna prescrizione.
- L'eccezione di “mancata esplicazione delle somme per cui si procede ad iscrizione di ipoteca” appare incomprensibile. Non è noto cosa intenda il ricorrente. La comunicazione preventiva specifica puntualmente l'ammontare delle pretese e, conseguentemente, gli importi per i quali si procederà a iscrizione ipotecaria.
Non è dato comprendere, dunque, cosa lamenti il ricorrente. Ove poi l'eccezione dovesse essere intesa nel senso di mancata indicazione dei beni sui quali cadrà l'iscrizione ipotecaria, trattasi di eccezione all'evidenza infondata, dal momento che si verte in ipotesi di comunicazione preventiva, talche alcuna specificazione del genere è richiesta, avendo l'atto funzione di mera intimazione ad adempiere.
- Ove poi la caotica eccezione dovesse essere intesa come difetto di motivazione in ordine agli interessi, la stessa sarebbe parimenti inammissibile e infondata Invero il criterio di calcolo è fissato dalla legge e, come tale, immediatamente conoscibile dal contribuente, sicchè nessuna motivazione è dovuta sul punto, a maggior ragione con riferimento agli atti diversi da quelli di accertamento (cfr. Cass. SS.UU. 22281/22).
Infatti, in presenza di un saggio di interessi previsto dalla legge e dalla normativa secondaria, come tali conosciute o conoscibili, il contribuente è pienamente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e delle modalità di calcolo della stessa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla sorte capitale dovuta ed al tempo cui questa si riferisce, rappresentando tali elementi la base di un calcolo meramente matematico conseguenziale e automatico (cfr. Cass. n.8613/2011; Cass. 27/03/2019, 8508). Nella specie la misura degli interessi applicata appare corretta;
è indicata la base di calcolo ed il tempo cui si riferisce;
comunque, nessuna specifica eccezione viene formulata con riferimento alla puntuale determinazione ed alla misura degli interessi, salvo contestazioni e valutazioni del tutto generiche. Va peraltro osservato che eventuali irregolarità nella determinazione degli interessi non potrebbero mai determinare una nullità dell'intera cartella o del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solo della quota di interessi eventualmente pretesa in eccesso.
Non sussiste alcun vizio di motivazione, dal momento che la comunicazione, non essendo atto impositivo, come noto è sufficiente che indichi l'ammontare del credito vantato e l'origine dello stesso, circostanze dettagliatamente riportate nell'atto. - Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della natura ampiamente temeraria del ricorso, vanno liquidate in: € 17.000,00 a favore dell'agente della riscossione;
€ 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Messina, oltre accessori.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, con riferimento alla pretesa derivante dall'avviso di addebito n. 59520240000763869000, notificato il 26/03/2024.
Rigetta quanto al resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 17.000,00 a favore dell'agente della riscossione;
€ 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
€ 3.500,00 a favore del Comune di Messina, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA PE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5717/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 REGISTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500002237000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500002237000 notificata in data 25/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 965.287,98 sul presupposto di innumerevoli cartelle di pagamento. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
annullamento giudiziale dell'avviso presupposto alla cartella n. 29520230006110789000 con sentenza 4480/25 del 20/6/2025; prescrizione;
“mancata esplicazione delle somme per cui si procede ad iscrizione di ipoteca”; difetto di motivazione;
Si costituiva il Comune di Messina assumendo e documentando l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento riferibili a tale ente, adeguatezza della motivazione e notifica delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva ed avvenuta notifica degli avvisi riferibili a tale ente;
assumeva l'avvenuta notifica ed impugnazione (rigettata) dell'avviso di accertamento n. TYX01C201164-2023; insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, assumendo e documentando l'avvenuta notifica delle cartelle di cui alla comunicazione preventiva, nonché di successive intimazioni di pagamento;
adeguatezza della motivazione e regolarità della procedura. Si costituiva Regione Siciliana assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e infondatezza del ricorso.
Non si costituiva Camera di Commercio di Messina.
Il Comune di Messina depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato al limite della temerarietà.
- L'eccezione di avvenuto annullamento dell'atto presupposto alla cartella n. 29520230006110789000 è infondata per difetto di prova. Il ricorrente deposita copia della sentenza n. 4480/25 del 20/6/2025 (peraltro successiva all'emissione della comunicazione preventiva impugnata) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Tale sentenza, in riforma di una pronuncia di primo grado, annulla un avviso di accertamento n. 325375-20280 IMU 2014 emesso dal comune di Messina. Non emerge dagli atti alcuna correlazione tra tale avviso e la cartella n. 29520230006110789000 richiamata nella comunicazione preventiva. L'assunto secondo il quale detta cartella sarebbe stata emessa sul presupposto di detto avviso avrebbe dovuto essere dimostrato dal ricorrente che lo asserisce. Peraltro, quand'anche l'avviso annullato fosse inerente alla cartella predetta, ciò non determinerebbe in alcun modo la invalidità parziale, e tanto meno totale, della comunicazione impugnata, tra l'altro emessa in data 16/6/2025, anteriore alla pronuncia.
- L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità. La comunicazione è stata emessa sul presupposto di 35 cartelle di pagamento e 5 avvisi di accertamento esecutivi (oltre un avviso di addebito in materia previdenziale appartenente alla giurisdizione di altro giudice. .
Il ricorrente, in maniera assolutamente generica eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti
“prodromici” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. Peraltro, palesemente contraddicendosi, dal momento che per un verso si contesta genericamente l'omessa notifica di tutti indifferentemente gli “atti prodromici”, poi si afferma l'avvenuta impugnazione di taluno di essi.
L'eccezione, pertanto, deve ritenersi inammissibile.
- Peraltro, l'agente della riscossione e gli enti costituitisi hanno documentato l'avvenuta notifica degli atti indicati nella comunicazione preventiva di ipoteca (peraltro nella stragrande maggioranza di casi trattasi di notifica a mezzo pec). Altresì è stata documentata financo l'avvenuta impugnazione (rigettata) di taluni di detti atti: nella specie, tra l'altro, l'avviso n. TYX01C201164-2023, notificato il 13/11/2023, impugnato con ricorso rigettato con sentenza 4949/25 del 19/8/2025.
L'agente della riscossione ha parimenti documentato la notifica di molteplici atti successivi, consistenti in intimazioni di pagamento. Nella specie, tra l'altro, ha documentato l'avvenuta notifica, peraltro a mezzo pec, di cinque intimazioni di pagamento: nn. 29520229008921327000 (notificata il 12.02.2022),
229520239004160518000 (notificata il 23.06.2023), 29520249014094719000 (notificata il 28.08.2024),
29520249018000517000 (notificata il 16.10.2024), 29520259003908568000 (notificata il 14.02.2025).
In proposito è, altresì, noto che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass.
6436/25; 20476/2025), così come, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, non essendo possibile fare valere successivamente all'atto non impugnato vizi che dovevano essere contestati mediante impugnazione dell'atto predetto (cfr. Cass. 20476/2025).
- Anche l'eccezione di prescrizione è inammissibile per assoluta genericità. Il ricorrente afferma l'avvenuta prescrizione di crediti tributari e di sanzioni in maniera assolutamente generica e vaga, senza in alcun modo specificare quali sarebbero le singole pretese prescritte, gli atti dai quali dette pretese derivano e le modalità di calcolo dei termini di prescrizione. In sostanza si tratta di una sorta di eccezione in banco mediante la quale il ricorrente rinvia al giudice la definizione di tutti i termini della questione.
- In ogni caso, come sopra osservato, i ricorrenti hanno documentato l'avvenuta notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi. Dalla data di notifica degli atti interruttivi e/o dei singoli atti (nei casi in cui non sia intervenuta successiva intimazione) alla data di notifica della comunicazione preventiva oggi impugnata, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, non emerge la maturazione di alcuna prescrizione.
- L'eccezione di “mancata esplicazione delle somme per cui si procede ad iscrizione di ipoteca” appare incomprensibile. Non è noto cosa intenda il ricorrente. La comunicazione preventiva specifica puntualmente l'ammontare delle pretese e, conseguentemente, gli importi per i quali si procederà a iscrizione ipotecaria.
Non è dato comprendere, dunque, cosa lamenti il ricorrente. Ove poi l'eccezione dovesse essere intesa nel senso di mancata indicazione dei beni sui quali cadrà l'iscrizione ipotecaria, trattasi di eccezione all'evidenza infondata, dal momento che si verte in ipotesi di comunicazione preventiva, talche alcuna specificazione del genere è richiesta, avendo l'atto funzione di mera intimazione ad adempiere.
- Ove poi la caotica eccezione dovesse essere intesa come difetto di motivazione in ordine agli interessi, la stessa sarebbe parimenti inammissibile e infondata Invero il criterio di calcolo è fissato dalla legge e, come tale, immediatamente conoscibile dal contribuente, sicchè nessuna motivazione è dovuta sul punto, a maggior ragione con riferimento agli atti diversi da quelli di accertamento (cfr. Cass. SS.UU. 22281/22).
Infatti, in presenza di un saggio di interessi previsto dalla legge e dalla normativa secondaria, come tali conosciute o conoscibili, il contribuente è pienamente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e delle modalità di calcolo della stessa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla sorte capitale dovuta ed al tempo cui questa si riferisce, rappresentando tali elementi la base di un calcolo meramente matematico conseguenziale e automatico (cfr. Cass. n.8613/2011; Cass. 27/03/2019, 8508). Nella specie la misura degli interessi applicata appare corretta;
è indicata la base di calcolo ed il tempo cui si riferisce;
comunque, nessuna specifica eccezione viene formulata con riferimento alla puntuale determinazione ed alla misura degli interessi, salvo contestazioni e valutazioni del tutto generiche. Va peraltro osservato che eventuali irregolarità nella determinazione degli interessi non potrebbero mai determinare una nullità dell'intera cartella o del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solo della quota di interessi eventualmente pretesa in eccesso.
Non sussiste alcun vizio di motivazione, dal momento che la comunicazione, non essendo atto impositivo, come noto è sufficiente che indichi l'ammontare del credito vantato e l'origine dello stesso, circostanze dettagliatamente riportate nell'atto. - Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della natura ampiamente temeraria del ricorso, vanno liquidate in: € 17.000,00 a favore dell'agente della riscossione;
€ 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Messina, oltre accessori.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, con riferimento alla pretesa derivante dall'avviso di addebito n. 59520240000763869000, notificato il 26/03/2024.
Rigetta quanto al resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 17.000,00 a favore dell'agente della riscossione;
€ 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
€ 3.500,00 a favore del Comune di Messina, oltre accessori di legge.