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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12158/2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio
promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola LA C.F._1
CARRUBBA, presso il cui studio è elettivam. dom., giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
Resistente contumace
Trasmessi gli atti al P.M., senza che ne sia pervenuta l'opposizione; Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.06.2025, a seguito dell'espletamento del necessario ascolto del figlio minorenne dei coniugi (per cui la causa - già spedita in decisione, alla scadenza del termine di giorni 50 per il deposito della comparsa conclusionale, assegnato al ricorrente all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.20.2025 - è stata rimessa sul ruolo istruttorio).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/10/2021, , premettendo di Parte_1
avere contratto matrimonio civile con in Tremestieri Etneo (CT) Controparte_1
il 16/08/2007, dal quale è nato, a Catania, il 16.03.2008, il figlio e di Per_1
essersi successivamente separato, giusta sentenza n. 1313 del 15.04.2020 (resa a seguito conclusioni congiuntamente rassegnate dai coniugi), ha chiesto a questo
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'affidamento esclusivo del minore al padre (già collocatario del minore, affidato però ad entrambi i genitori in sede di separazione), ponendo a carico della resistente l'obbligo di contribuire al relativo mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di € 350,00 (in luogo del minore importo stabilito con la predetta sentenza), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande il ricorrente ha dedotto la obiettiva impossibilità, a seguito del protratto periodo di legge, di ricostruire la comunione materiale e spirituale del consorzio coniugale nonché il totale disinteresse, morale ed economico, della resistente nei confronti del figlio.
Nonostante la regolarità della notifica, non è comparsa Controparte_1
all'udienza presidenziale del 17/02/2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né ha inteso costituirsi successivamente.
Quindi la causa, istruita solo sulla base della documentazione offerta in produzione dal ricorrente, all'esito dell'ascolto del minore è stata posta in decisione.
2 Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia dello scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n.
55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i
coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i
predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi
innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 1313/2020 del 15/04/2020
emessa da questo Tribunale, passata in giudicato).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Con riferimento ai rapporti concernenti la prole, occorre subito evidenziare
3 che il ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo “rafforzato” ed il collocamento presso di sé del figlio , adducendo l'assoluto disinteresse manifestato, nel periodo Per_1
successivo alla separazione, dalla madre del minore nei riguardi della vita di quest'ultimo, sia sotto il profilo morale che materiale;
secondo il ricorrente, infatti, tale prolungata assenza è significativa dell'incapacità, da parte delle figura materna, di sostenere il ruolo genitoriale, non essendosi ella mai curata di instaurare un rapporto significativo con il figlio e men che meno di contribuire al suo mantenimento.
Orbene, per giurisprudenza costante, in osservanza del diritto del figlio alla bigenitorialità, il regime di affidamento condiviso costituisce la regola generale, mentre la soluzione dell'affidamento esclusivo può essere adottata nei soli casi in cui il condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter, c.c.).
Dunque, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso deve risultare nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o di grave impedimento fisico o psichico del genitore, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio,
anche in termini di assoluta mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto -
valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il
4 figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione,
di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (Corte appello
Palermo sez. I, 18/09/2023, n.1602).
Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta di un affidamento “superesclusivo” del minore (che consente al singolo genitore affidatario di assumere per il figlio anche le decisioni di maggiore interesse) è fondata e motivata dall'indifferenza e dal disinteresse materni, che sono continuati e perdurati nel tempo, senza che la signora abbia mai dimostrato un qualche segno di ravvedimento concreto CP_1
o positivo gesto di cambiamento volto a riallacciare il rapporto - non essendosi neppure mai preoccupata di fornire un contributo utile per la crescita del figlio (dal punto di vista morale e/o economico) né di collaborare con l'odierno ricorrente nella gestione delle scelte di vita quotidiana, più o meno importanti, del minore -
per come confermato anche dal suo contegno processuale, avendo la resistente scelto di restare contumace.
Il drastico ed ingiustificato abbandono posto in essere dalla verso CP_1
, se da un lato, ha ingenerato in quest'ultimo un comprensibile sentimento CP_2
di indifferenza nei confronti del genitore, non ha tuttavia privato il minore della possibilità di crescere in modo sano ed equilibrato, per come emerso nel corso della sua audizione dell'11.06.2025, durante la quale il ragazzo, parlando della sua vita quotidiana e dei suoi progetti per il futuro, ha dichiarato: “Mia mamma è stata abbastanza assente dalla mia vita. Comunque sono cresciuto bene (…) Mia
mamma non la sento da parecchio tempo, qualche volta mi ha cercato ma io non
ho voluto sentirla (…)”.
Ritiene, pertanto, il Collegio, che la figura genitoriale materna sia del tutto inidonea a contribuire allo sviluppo del benessere psco-fisico del minore e che, pertanto, ne debba essere disposto l'affido esclusivo rafforzato al padre, con
5 collocamento presso lo stesso, con cui il ragazzo in atto convive ed ha sempre convissuto.
Quanto agli eventuali incontri con la madre, ritiene il Collegio che questi vadano affidati all'esclusivo gradimento di , ormai diciassettenne, non Per_1
reputando il Collegio opportuno imporgli la frequentazione del genitore, sia in ragione del grado di maturità e consapevolezza del minore che in considerazione della totale assenza della figura materna.
In relazione al mantenimento del figlio, è appena il caso di rammentare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli, bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e ciò “richiede una valutazione
comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Nel caso di specie, il ricorrente che gode di uno stipendio mensile di € 1.500,00
(sul quale grava l'onere di rimborso di un rateo mensile di € 100,00 per un pregresso debito contratto unitamente alla per il soddisfacimento di CP_1
esigenze familiari) non è stato in grado di riferire nulla in ordine alla situazione economica della . CP_1
Orbene, seppure è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al contumace, ciò nondimeno tale evenienza non può certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza, soccorrendo in tal caso i seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione -
nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un
6 vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione,
nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal
Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie,
determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché
alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Nel caso specifico, premesso che neppure potrebbe valere ad esimere il genitore dall'obbligo di contribuzione il suo eventuale e temporaneo stato di disoccupazione (per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore, anche se, per l'appunto, disoccupato), non vi sono motivi per escludere in capo al resistente contumace una generica capacità
lavorativa, non fosse altro che in ragione della sua età anagrafica.
Alla luce delle suddette considerazioni, in assenza di sufficienti elementi per la ricostruzione, anche in via presuntiva, della situazione reddituale del resistente,
ritiene il Collegio che sia congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare al ricorrente, per il mantenimento del figlio, l'importo di € 250,00 mensili,
da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In considerazione della natura del giudizio, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di Controparte_3
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato in Tremestieri Etneo (CT) il 16/08/2007 e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Atto n. 4, Parte II, Serie C, anno
2007);
7 DISPONE l'affidamento super esclusivo (o esclusivo c.d. rafforzato) di Per_2
, nato a [...] il [...], al padre , con
[...] Parte_1
collocamento presso quest'ultimo, rimettendo al gradimento del minore la frequentazione con la madre;
PONE a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, per il Controparte_1
mantenimento del figlio minorenne, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'importo di € 250,00 mensili, da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
13.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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