TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 273/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice rel.
dr. Luigi Pagliuca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P. I.V.A.: 04721990234); Controparte_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 1°.10.25 dall'amministratore giudiziario della
Controparte_1
con cui si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale della società;
[...] considerato che il potere di rappresentanze della società in capo all'amministratore giudiziario deriva dal provvedimento di nomina del Tribunale di Verona del 10.3.23, ai sensi dell'art. 104 bis c.p.p.; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- Controparte_1
è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di consulenza) ed è,
[...] pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, come riconosciuto nel ricorso introduttivo;
- nello stesso ricorso sono riconosciuti ricavi tali da escludere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
), con sede legale in Buzsolengo via Mazzini n. 122; P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore l'avv. Elena De Iuliis in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19.5.26 h. 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025.
Il giudice relatore La presidente Pier Paolo Lanni Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice rel.
dr. Luigi Pagliuca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P. I.V.A.: 04721990234); Controparte_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 1°.10.25 dall'amministratore giudiziario della
Controparte_1
con cui si chiede l'apertura della liquidazione giudiziale della società;
[...] considerato che il potere di rappresentanze della società in capo all'amministratore giudiziario deriva dal provvedimento di nomina del Tribunale di Verona del 10.3.23, ai sensi dell'art. 104 bis c.p.p.; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- Controparte_1
è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di consulenza) ed è,
[...] pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, come riconosciuto nel ricorso introduttivo;
- nello stesso ricorso sono riconosciuti ricavi tali da escludere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
), con sede legale in Buzsolengo via Mazzini n. 122; P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore l'avv. Elena De Iuliis in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19.5.26 h. 11 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025.
Il giudice relatore La presidente Pier Paolo Lanni Monica Attanasio