Art. 30. Pensione per anzianit a')
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di eta', possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.
La predetta pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; e' calcolata in base alle norme vigenti a tale data; e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di eta', possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.
La predetta pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; e' calcolata in base alle norme vigenti a tale data; e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .