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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2345/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10563/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500088073 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1546/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento nr. 112500088073 emesso dal Comune di Roma capitale per Tari, anno 2025, in relazione ad immobile ad uso non abitativo, categoria 11 Studi professionali, mq. 85, sito nel territorio del suddetto Ente civico, Indirizzo_1. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito la nullità dell'avviso per manifesta carenza dello stesso presupposto impositivo, tenuto conto che il proprio assistito ha versato regolarmente il tributo per l'anno 2025 con riferimento sia all'abitazione ubicata in Indirizzo_1, sia allo studio professionale posto in Indirizzo_2, evidenziando che l'errore dell'Ente impositore sarebbe riconducibile alla circostanza che i bollettini di pagamento dello studio vengono inviati presso l'abitazione di residenza in Indirizzo_1.
Il Comune di Roma capitale, ritualmente evocato da parte attrice, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In merito alla questione rimessa alla cognizione della Sezione, la tesi postulata dal ricorrente coglie pienamente nel segno, in quanto il medesimo ha allegato la ricevuta di versamento per l'anno 2025 dell'importo complessivo concernente sia l'abitazione sita in Indirizzo_1, che lo Studio professionale ubicato in Indirizzo_2. In particolare, risulta che l'Ente impositore è incorso in un travisamento dei fatti nel momento in cui ha emesso un avviso prendendo in considerazione l'immobile di mq. 85 sito in
Indirizzo_1, che costituisce l'abitazione di parte attrice, ma collegandolo erroneamente allo Studio professionale, ubicato in Indirizzo_2, ed avente una metratura maggiore. Del resto, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, che riveste sempre in giudizio la posizione di attore in senso sostanziale, avvalora ulteriormente il precedente assunto esplicitato dalla Sezione.
Spese compensate in quanto l'avviso emesso dal Comune di Roma capitale è il frutto anche di un errore commesso dallo stesso contribuente in sede di prima iscrizione, come espressamente riconosciuto dal medesimo nella seconda istanza di autotutela.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'avviso impugnato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10563/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112500088073 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1546/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento nr. 112500088073 emesso dal Comune di Roma capitale per Tari, anno 2025, in relazione ad immobile ad uso non abitativo, categoria 11 Studi professionali, mq. 85, sito nel territorio del suddetto Ente civico, Indirizzo_1. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito la nullità dell'avviso per manifesta carenza dello stesso presupposto impositivo, tenuto conto che il proprio assistito ha versato regolarmente il tributo per l'anno 2025 con riferimento sia all'abitazione ubicata in Indirizzo_1, sia allo studio professionale posto in Indirizzo_2, evidenziando che l'errore dell'Ente impositore sarebbe riconducibile alla circostanza che i bollettini di pagamento dello studio vengono inviati presso l'abitazione di residenza in Indirizzo_1.
Il Comune di Roma capitale, ritualmente evocato da parte attrice, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In merito alla questione rimessa alla cognizione della Sezione, la tesi postulata dal ricorrente coglie pienamente nel segno, in quanto il medesimo ha allegato la ricevuta di versamento per l'anno 2025 dell'importo complessivo concernente sia l'abitazione sita in Indirizzo_1, che lo Studio professionale ubicato in Indirizzo_2. In particolare, risulta che l'Ente impositore è incorso in un travisamento dei fatti nel momento in cui ha emesso un avviso prendendo in considerazione l'immobile di mq. 85 sito in
Indirizzo_1, che costituisce l'abitazione di parte attrice, ma collegandolo erroneamente allo Studio professionale, ubicato in Indirizzo_2, ed avente una metratura maggiore. Del resto, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, che riveste sempre in giudizio la posizione di attore in senso sostanziale, avvalora ulteriormente il precedente assunto esplicitato dalla Sezione.
Spese compensate in quanto l'avviso emesso dal Comune di Roma capitale è il frutto anche di un errore commesso dallo stesso contribuente in sede di prima iscrizione, come espressamente riconosciuto dal medesimo nella seconda istanza di autotutela.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'avviso impugnato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)