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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.V.G 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Paolo Dau Giudice dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. GREGU FRANCO, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA TORQUATO TASSO 9, NUORO presso il difensore avv. GREGU FRANCO
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale e prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, confermati all'udienza del 12 dicembre 2024, nel corso della quale è stato precisato che il conto corrente indicato al capo 3 rimarrà intestato al solo e così come segue: Parte_2
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Nuoro ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale sita in Nuoro alla Via Istria n. 24, Scala C, rimarrà assegnata alla moglie con i mobili e gli arredi ivi contenuti in quanto di proprietà di quest'ultima, poiché i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati tra essi divisi, pertanto, i beni pertoccati al marito nonché gli effetti personali di quest'ultimo ancora presenti nella casa coniugale, verranno dal medesimo ritirati subito dopo la comparizione dinanzi al Presidente per la separazione;
3) il conto corrente bancario n.102541260, in essere presso la Banca CP_1
Filiale di Nuoro, cointestato ai coniugi, verrà da essi estinto entro il mese di
[...]
settembre 2024 e così pure il conto titoli in essere presso la medesima banca, con attribuzioni che tengano conto dei prelievi già eseguiti da ciascuno dei coniugi, di modo che a ciascuno di essi pertoccherà il valore pari al 50% del deposito originario;
4) i coniugi danno l'assenso reciproco al rilascio del visto per l'espatrio;
5) i coniugi convengono altresì di sciogliere la comunione e regolare la ripartizione dei beni immobili in comproprietà come da separato verbale che prevede che l'appartamento sito in Nuoro alla Via Carmelo Floris n. 5, divenga esclusiva proprietà del marito e l'appartamento costituente la casa coniugale, sito Nuoro alla Via
Istria n. 24, divenga esclusiva proprietà della moglie, come da separato verbale di trasferimento delle proprietà.
Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., le parti, come in epigrafe rappresentate e difese, altresì chiedono che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, il
Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e, decorso il termine previsto per legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, alla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi indicati nel ricorso introduttivo congiunto.
Pag. 2 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio il 26.05.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nuoro al n. 9, Parte 1, Anno 2001, adottando il regime della comunione legale dei beni;
che dall'unione è nato un figlio: Persona_1
(nato il [...] a [...]), il quale è da tempo economicamente autosufficiente;
che da tempo è venuta meno l'unione e la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che i medesimi intendono separarsi alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate nel ricorso e così come confermate e precisate all'udienza del 12 dicembre 2024;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Paolo Dau Giudice dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 671/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. GREGU FRANCO, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA TORQUATO TASSO 9, NUORO presso il difensore avv. GREGU FRANCO
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia pronunciare la separazione personale e prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, confermati all'udienza del 12 dicembre 2024, nel corso della quale è stato precisato che il conto corrente indicato al capo 3 rimarrà intestato al solo e così come segue: Parte_2
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Nuoro ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale sita in Nuoro alla Via Istria n. 24, Scala C, rimarrà assegnata alla moglie con i mobili e gli arredi ivi contenuti in quanto di proprietà di quest'ultima, poiché i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati tra essi divisi, pertanto, i beni pertoccati al marito nonché gli effetti personali di quest'ultimo ancora presenti nella casa coniugale, verranno dal medesimo ritirati subito dopo la comparizione dinanzi al Presidente per la separazione;
3) il conto corrente bancario n.102541260, in essere presso la Banca CP_1
Filiale di Nuoro, cointestato ai coniugi, verrà da essi estinto entro il mese di
[...]
settembre 2024 e così pure il conto titoli in essere presso la medesima banca, con attribuzioni che tengano conto dei prelievi già eseguiti da ciascuno dei coniugi, di modo che a ciascuno di essi pertoccherà il valore pari al 50% del deposito originario;
4) i coniugi danno l'assenso reciproco al rilascio del visto per l'espatrio;
5) i coniugi convengono altresì di sciogliere la comunione e regolare la ripartizione dei beni immobili in comproprietà come da separato verbale che prevede che l'appartamento sito in Nuoro alla Via Carmelo Floris n. 5, divenga esclusiva proprietà del marito e l'appartamento costituente la casa coniugale, sito Nuoro alla Via
Istria n. 24, divenga esclusiva proprietà della moglie, come da separato verbale di trasferimento delle proprietà.
Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., le parti, come in epigrafe rappresentate e difese, altresì chiedono che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, il
Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e, decorso il termine previsto per legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, alla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi indicati nel ricorso introduttivo congiunto.
Pag. 2 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio il 26.05.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nuoro al n. 9, Parte 1, Anno 2001, adottando il regime della comunione legale dei beni;
che dall'unione è nato un figlio: Persona_1
(nato il [...] a [...]), il quale è da tempo economicamente autosufficiente;
che da tempo è venuta meno l'unione e la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che i medesimi intendono separarsi alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate nel ricorso e così come confermate e precisate all'udienza del 12 dicembre 2024;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3