Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3189
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti prodromici

    Il Collegio ritiene fondata la eccezione di prescrizione del credito erariale, in quanto, anche a voler considerare la cartella di pagamento come valido atto interruttivo, è decorso un nuovo termine prescrizionale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito erariale

    Il Collegio ritiene fondata la eccezione di prescrizione del credito erariale, in quanto, anche a voler considerare la cartella di pagamento come valido atto interruttivo, è decorso un nuovo termine prescrizionale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di riscossione

    Il Collegio ritiene fondata la eccezione di prescrizione del credito erariale, in quanto, anche a voler considerare la cartella di pagamento come valido atto interruttivo, è decorso un nuovo termine prescrizionale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Contestazione applicabilità sospensione termini per emergenza Covid-19

    Il Collegio riconosce l'operatività della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in forza della normativa emergenziale Covid-19, ma ritiene che, nonostante ciò, il termine di prescrizione sia comunque decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3189
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo