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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3189/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE NO, Presidente
NA LA, LA
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16081/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259012422958000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2776/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 22 settembre 2025, avverso l'atto di intimazione di pagamento n.
07120259012422958000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificato in data 26 luglio
2025, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.976,44, a titolo di
IRPEF, sanzioni e interessi, riferita all'anno d'imposta 2010, sulla base della cartella di pagamento n.
07120140046866428000, che l'ente resistente ha dichiarato notificata in data 3 dicembre 2014.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta né altri atti idonei a interrompere i termini decadenziali e prescrizionali.
Il ricorrente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito erariale, affermando che, anche a voler ritenere esistente la cartella del 3 dicembre 2014, tra tale data e la notifica dell'intimazione di pagamento del luglio 2025 sarebbe decorso un termine superiore a dieci anni, senza la notifica di alcun atto interruttivo. Ha dedotto che il credito IRPEF sarebbe soggetto al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., e ha richiamato, tra le altre, le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn.
23397/2016, 2941/2021 e 22031/2022.
È stata altresì dedotta la decadenza dal potere di riscossione, sostenendo che l'atto di intimazione sarebbe stato emesso oltre i termini di cui agli artt. 25 e 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, in assenza di valida e tempestiva notifica degli atti presupposti. Il ricorrente ha anche contestato l'applicabilità della sospensione dei termini per emergenza epidemiologica da Covid-19, affermando che la normativa emergenziale avrebbe inciso esclusivamente sulle attività di riscossione e non sui termini di prescrizione, come sostenuto mediante il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 25545/2023 e
4310/2024.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, la quale si è opposta integralmente al ricorso, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento n. 07120140046866428000 sarebbe stata regolarmente notificata il 3 dicembre 2014 e non impugnata nei termini di legge, con conseguente irretrattabilità del credito.
A sostegno di tale eccezione, la resistente ha richiamato plurime pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le ordinanze nn. 3005/2020, 714/2022, 8198/2022 e la sentenza n. 6436/2025.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto la regolarità della notifica della cartella, affermando che la stessa sarebbe stata eseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente, come documentato in atti. Ha inoltre sostenuto l'insussistenza della prescrizione, ribadendo che i crediti erariali, tra cui IRPEF e IVA, sarebbero soggetti al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., richiamando un orientamento giurisprudenziale costante, tra cui Cass. nn. 24322/2014, 18110/2004,
2941/2007, 4283/2010, nonché le più recenti ordinanze nn. 2794/2024, 22689/2024 e 7574/2024, riportate testualmente nelle controdeduzioni.
La resistente ha altresì invocato la sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza in forza della normativa emergenziale Covid-19, richiamando l'art. 68 del D.L. 18/2020 e l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, nonché la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020, sostenendo che tali disposizioni avrebbero inciso anche sui termini prescrizionali e decadenziali relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione.
La resistente ha infine chiesto il rigetto del ricorso, la reiezione dell'istanza cautelare e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita altresì la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo la regolare notifica della cartella di pagamento, la preclusione delle eccezioni relative agli atti presupposti e l'operatività del termine prescrizionale decennale, nonché delle sospensioni e proroghe normative.
Il ricorrente, con memoria di risposta alle controdeduzioni, depositata in data 14 novembre 2025, ha replicato alle difese delle parti resistenti, ha insistito sulla tempestività dell'impugnazione dell'atto di intimazione quale atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-ter), del D.Lgs.
546/1992, richiamando le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 19704/2015,
15311/2019 e 783/2020, riportate testualmente. Ha altresì contestato l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione in forza della normativa emergenziale, richiamando le sentenze della Corte di
Cassazione nn. 25545/2023 e 4310/2024.
Con la memoria conclusiva, il ricorrente ha rinnovato la richiesta di accoglimento del ricorso e di condanna delle parti resistenti alle spese di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario/antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto in quanto, essendo decorso nuovo termine prescrizionale dopo la notifica della cartella, valido atto interruttivo, deve ritenersi che il termine di prescrizione, previsto per la tassa in oggetto, sia ampiamente decorso alla data odierna.
Pur non ignorando il dibattito giurisprudenziale in materia ritiene il Collegio che la definitività della cartella non crea una preclusione pro iudicato, ma un diverso tipo di preclusione nascente dal principio generale del ne bis in idem, e consiste nel divieto di conoscere una seconda volta il credito risultante dall'atto tributario (accertamento, iscrizione a ruolo notificato mediante cartella, eccetera) divenuto definitivo in conseguenza del omesso esercizio del diritto di impugnazione nel termine di decadenza all'uopo previsto
(Cassazione 21510\2005; Cassazione 14.162\ 2003; Cassazione 5206\ 2009). Segnatamente, anche in presenza di un atto ritualmente notificato, alla luce dell'eccepita prescrizione, occorre verificare se il diritto a riscuotere si sia nuovamente prescritto (cosiddetto vizio sopravvenuto) in quanto in base alla previsione contenuta negli articoli 2945 2953c.c. "tutte le volte che il termine si interrompe inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente, cioè inizia un nuovo termine di prescrizione che non potrà essere diverso da quello originariamente previsto".
È possibile quindi, come nel caso di specie che dopo la notifica dell'atto , sia nuovamente spirato l'imposto termine di prescrizione .
Tale soluzione in punto di diritto trova inequivocabile riscontro nelle SU della Corte di Cassazione che nella sentenza del 17.11.2016, n. 23397,ha espresso i seguenti principi di diritto: La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'ultima interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Tenuto conto quindi anche dell'ulteriore termine di 85 giorni come sopra motivato, considerato che l'ultimo atto interruttivo è l'istanza di definizione agevolata datata 31/07/2019, trattandosi di bollo auto con prescrizione triennale (cass. 10166.24), anche con la proroga è decorso il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata del 09/05/2024.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dall'Avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 500,00 con attribuzione al difensore di parte ricorrente.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE NO, Presidente
NA LA, LA
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16081/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259012422958000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2776/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso depositato in data 22 settembre 2025, avverso l'atto di intimazione di pagamento n.
07120259012422958000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificato in data 26 luglio
2025, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.976,44, a titolo di
IRPEF, sanzioni e interessi, riferita all'anno d'imposta 2010, sulla base della cartella di pagamento n.
07120140046866428000, che l'ente resistente ha dichiarato notificata in data 3 dicembre 2014.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta né altri atti idonei a interrompere i termini decadenziali e prescrizionali.
Il ricorrente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito erariale, affermando che, anche a voler ritenere esistente la cartella del 3 dicembre 2014, tra tale data e la notifica dell'intimazione di pagamento del luglio 2025 sarebbe decorso un termine superiore a dieci anni, senza la notifica di alcun atto interruttivo. Ha dedotto che il credito IRPEF sarebbe soggetto al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., e ha richiamato, tra le altre, le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn.
23397/2016, 2941/2021 e 22031/2022.
È stata altresì dedotta la decadenza dal potere di riscossione, sostenendo che l'atto di intimazione sarebbe stato emesso oltre i termini di cui agli artt. 25 e 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, in assenza di valida e tempestiva notifica degli atti presupposti. Il ricorrente ha anche contestato l'applicabilità della sospensione dei termini per emergenza epidemiologica da Covid-19, affermando che la normativa emergenziale avrebbe inciso esclusivamente sulle attività di riscossione e non sui termini di prescrizione, come sostenuto mediante il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 25545/2023 e
4310/2024.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, la quale si è opposta integralmente al ricorso, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento n. 07120140046866428000 sarebbe stata regolarmente notificata il 3 dicembre 2014 e non impugnata nei termini di legge, con conseguente irretrattabilità del credito.
A sostegno di tale eccezione, la resistente ha richiamato plurime pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le ordinanze nn. 3005/2020, 714/2022, 8198/2022 e la sentenza n. 6436/2025.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto la regolarità della notifica della cartella, affermando che la stessa sarebbe stata eseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente, come documentato in atti. Ha inoltre sostenuto l'insussistenza della prescrizione, ribadendo che i crediti erariali, tra cui IRPEF e IVA, sarebbero soggetti al termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c., richiamando un orientamento giurisprudenziale costante, tra cui Cass. nn. 24322/2014, 18110/2004,
2941/2007, 4283/2010, nonché le più recenti ordinanze nn. 2794/2024, 22689/2024 e 7574/2024, riportate testualmente nelle controdeduzioni.
La resistente ha altresì invocato la sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza in forza della normativa emergenziale Covid-19, richiamando l'art. 68 del D.L. 18/2020 e l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, nonché la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020, sostenendo che tali disposizioni avrebbero inciso anche sui termini prescrizionali e decadenziali relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione.
La resistente ha infine chiesto il rigetto del ricorso, la reiezione dell'istanza cautelare e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita altresì la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo la regolare notifica della cartella di pagamento, la preclusione delle eccezioni relative agli atti presupposti e l'operatività del termine prescrizionale decennale, nonché delle sospensioni e proroghe normative.
Il ricorrente, con memoria di risposta alle controdeduzioni, depositata in data 14 novembre 2025, ha replicato alle difese delle parti resistenti, ha insistito sulla tempestività dell'impugnazione dell'atto di intimazione quale atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e-ter), del D.Lgs.
546/1992, richiamando le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 19704/2015,
15311/2019 e 783/2020, riportate testualmente. Ha altresì contestato l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione in forza della normativa emergenziale, richiamando le sentenze della Corte di
Cassazione nn. 25545/2023 e 4310/2024.
Con la memoria conclusiva, il ricorrente ha rinnovato la richiesta di accoglimento del ricorso e di condanna delle parti resistenti alle spese di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario/antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto in quanto, essendo decorso nuovo termine prescrizionale dopo la notifica della cartella, valido atto interruttivo, deve ritenersi che il termine di prescrizione, previsto per la tassa in oggetto, sia ampiamente decorso alla data odierna.
Pur non ignorando il dibattito giurisprudenziale in materia ritiene il Collegio che la definitività della cartella non crea una preclusione pro iudicato, ma un diverso tipo di preclusione nascente dal principio generale del ne bis in idem, e consiste nel divieto di conoscere una seconda volta il credito risultante dall'atto tributario (accertamento, iscrizione a ruolo notificato mediante cartella, eccetera) divenuto definitivo in conseguenza del omesso esercizio del diritto di impugnazione nel termine di decadenza all'uopo previsto
(Cassazione 21510\2005; Cassazione 14.162\ 2003; Cassazione 5206\ 2009). Segnatamente, anche in presenza di un atto ritualmente notificato, alla luce dell'eccepita prescrizione, occorre verificare se il diritto a riscuotere si sia nuovamente prescritto (cosiddetto vizio sopravvenuto) in quanto in base alla previsione contenuta negli articoli 2945 2953c.c. "tutte le volte che il termine si interrompe inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente, cioè inizia un nuovo termine di prescrizione che non potrà essere diverso da quello originariamente previsto".
È possibile quindi, come nel caso di specie che dopo la notifica dell'atto , sia nuovamente spirato l'imposto termine di prescrizione .
Tale soluzione in punto di diritto trova inequivocabile riscontro nelle SU della Corte di Cassazione che nella sentenza del 17.11.2016, n. 23397,ha espresso i seguenti principi di diritto: La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'ultima interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Tenuto conto quindi anche dell'ulteriore termine di 85 giorni come sopra motivato, considerato che l'ultimo atto interruttivo è l'istanza di definizione agevolata datata 31/07/2019, trattandosi di bollo auto con prescrizione triennale (cass. 10166.24), anche con la proroga è decorso il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata del 09/05/2024.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dall'Avv. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 500,00 con attribuzione al difensore di parte ricorrente.