TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1706/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1706/2019, avente ad oggetto: cessione dei crediti, riservata in decisione all'udienza del 14.11.2024 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
Via Borgogna n. 5 – 20122 Milano – P.iva rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Laura Ciavolella, giusta mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e residente in [...], nonché elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) alla via D'Afflitto n° 83 presso lo Studio dell'Avv.
Angela Renzulli, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate per l'udienza del 14 novembre
2024.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2017 la sig.ra CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cassino la società Parte_1
chiedendo che il Giudice di Pace adito condannasse la convenuta, oggi appellante,
[...]
“al rimborso in favore dell'istante dei canoni scaduti e non pagati pari ad € 3.840,00
(tremilaottocentoquaranta/00) oltre spese e competenze relative alla procedura di sfratto, liquidate in € 80,00 (ottanta/00) per esborsi ed € 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre spese generali e CPA come per legge, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e che il Giudice adito riterrà equa in sua giustizia e comunque entro i limiti di Sua competenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di pace in luogo del Tribunale e
[...]
contestando nel merito la domanda attorea per intervenuta decadenza del diritto della sig.ra dall'ottenere la cessione del proprio credito a causa della mancata CP_1
osservanza delle condizioni generali di contratto che, peraltro, la società convenuta eccepiva essere un contratto con effetti obbligatori e non con effetti traslativi immediati.
Con Sentenza n. 994/19, R.G. n. 2473/2017, Cron. N. 4234/19, Rep. N. 165/19, il
Giudice di Pace di Cassino, Dott. Antonio Di Zazzo, datata 27/03/2019 e pubblicata in data 28/03/2019, così provvedeva: “accoglie la domanda di parte attorea e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 4.878,80; condanna, altresì, la suddetta CP_1
convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di
€ 1.345,70 di cui € 140,70 per spese ed € 1.205,00 per compensi, oltre il 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, con distrazione all'avv. Angela Renzulli, dichiaratasi antistataria”.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 23 aprile 2019, la Gestione
pagina 2 di 10 proponeva impugnazione avverso la suddetta sentenza per sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino contrariis reiectis: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 994/19, emessa dal Giudice di Pace di Cassino,
Giudice Dr. Antonio Di Zazzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2473/17, notificata in data 29 marzo 2019, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del ricorrente dal richiedere la cessione del credito, relativa ai canoni scaduti e non pagati, per mancato rispetto dei termini e delle condizioni generali del contratto Affitto Assicurato;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
In particolare la società appellante chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; ancora preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in quanto la controversia rientrava, a suo dire, nella materia locatizia con conseguente competenza del Tribunale in luogo del Giudice di Pace;
nel merito, sosteneva che nel caso di specie non si trattava di un contratto di cessione del credito con effetti traslativi ma di un semplice contratto con effetti meramente obbligatori in virtù del quale la società appellante si obbligava, appunto, a valutare l'eventuale cessione del credito in suo favore;
in ogni caso eccepiva che la sig.ra non aveva rispettato le condizioni ed i termini contrattuali per CP_1
la procedura di cessione del credito ed in particolare non aveva rispettato l'art. 3 delle condizioni generali di contratto in virtù del quale l'odierna appellata avrebbe dovuto avviare la procedura di sfratto per morosità entro il termine di 45 giorni dall'inizio della morosità medesima, ossia dal primo canone scaduto e rimasto insoluto.
Si costituiva, dunque, in giudizio la sig.ra la quale chiedeva CP_1
preliminarmente il rigetto dell'istanza sospensiva della sentenza di primo grado per carenza dei presupposti del fumus boni iuris dell'appello e del periculum in mora; nel pagina 3 di 10 merito deduceva che nelle condizioni generali di contratto dalla stessa formulate, riportava che il contratto “Affitto Assicurato” era un contratto di Parte_1
cessione di credito pro soluto (senza garanzia di solvibilità del conduttore ceduto), con conseguente infondatezza delle avverse eccezioni.
Inoltre deduceva che essa appellata aveva pienamente rispettato le condizioni generali di contratto in quanto in ossequio all'art.3 del contratto, la sig.ra CP_1
aveva provveduto ad inviare correttamente al conduttore una messa in mora, a mezzo racc. a.r, nel termine di gg 45 dal primo canone scaduto e rimasto insoluto.
Ancora nel merito contestava l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, sottolineando la diligenza e la buona fede contrattuale da parte della sig.ra CP_1
a differenza del comportamento di controparte che a seguito della ricezione della
[...]
richiesta di rimborso del credito ceduto, avvenuta in data 21.07.2016, assegnava un numero di protocollo alla pratica senza nulla riferire in merito ad una eventuale decadenza ed irripetibilità delle somme richieste.
Pertanto concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile e manifestamente infondata. - Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la Sentenza n. 994/2019 resa dal Giudice Parte_1
di Pace di Cassino in data 27 marzo 2019 e depositata in data 28 marzo 2019, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. - Condannare la
[...]
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. alle spese e Parte_2
competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Svoltasi la prima udienza in data 13 ottobre 2020, la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Alla successiva udienza del 04.05.2021, in modalità cartolare, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e la causa veniva rinviata pagina 4 di 10 per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 17.05.2022.
Dopo una serie di rinvii per la necessità di garantire la definizione prioritaria delle controversie di più risalente iscrizione (2001-2013) secondo il programma di gestione del Tribunale di Cassino e gli obiettivi connessi al PNRR e dopo la sostituzione del
Giudice sul ruolo, il giudizio veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024.
Alla predetta udienza la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto solo relativamente alla mancata decurtazione del 5% dal credito dovuto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado n. 994/19 del Giudice di Pace di Cassino solo in tale parte.
Innanzitutto dall'esame della documentazione in atti si evince che, a differenza di quanto eccepito come motivo di gravame dall'appellante, il contratto denominato
“Affitto Assicurato” deve essere interpretato come una cessione di credito pro soluto, indipendentemente dal contratto di locazione da cui trae origine il credito ed in tal modo risulta provato che la si è obbligata all'acquisto dei crediti relativi Parte_1
ai canoni scaduti.
Invero, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il contratto di
Affitto Assicurato risulta a tutti gli effetti un contratto di cessione di credito pro soluto, ossia un trasferimento del diritto di credito senza alcuna garanzia sulla solvibilità del debitore ceduto.
Tale definizione trova riscontro sia nella documentazione in atti che nella consolidata giurisprudenza, come espressa dalla recente pronuncia della Cassazione
(Cass. Civile sez. III, 26/07/2024, n. 21019/2024), che sottolinea l'autonomia della cessione di credito rispetto al rapporto locativo.
Dunque c'è una netta differenza tra il contratto locatizio da cui deriva il credito di cui trattasi e il contratto intercorso tra le Parti che è un vero e proprio contratto di cessione del credito: non si tratta di una cessione del contratto locatizio, come già
pagina 5 di 10 correttamente evidenziato alle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado.
Al riguardo è fondamentale precisare che la Sig.ra non ha mai CP_1
sottoscritto un contratto di locazione direttamente con ma ha Parte_1
aderito esclusivamente alle condizioni del contratto “Affitto Assicurato”.
A ciò aggiungasi pure che dalla documentazione in atti si presume che la
[...]
ha ricevuto un corrispettivo pari a € 400,00 proprio in virtù della Parte_1
sottoscrizione del contratto di affitto assicurato, come indicato nell'art. 12 del contratto di locazione stipulato tra la sig.ra e il sig. . CP_1 Parte_3
Dunque è evidente che viene in rilievo anche l'esigenza di bilanciamento tra gli impegni delle parti: se il contratto di cui trattasi non fosse un contratto di cessione del credito pro soluto ma un contratto meramente obbligatorio per una cessione futura, il corrispettivo di € 400,00 versato dal conduttore in favore della Parte_1
non troverebbe alcuna giustificazione.
Ed ancora, come si dirà più avanti, a fronte della cessione del credito è previsto altresì il riconoscimento della decurtazione del 5% dall'importo dovuto in favore del locatore.
Pertanto i motivi di gravame relativi all'incompetenza per materia del Giudice di
Pace nonché all'interpretazione della natura e dell'oggetto del contratto risultano infondati e smentiti documentalmente, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Venendo all'eccezione sollevata dalla secondo cui la sig.ra Parte_1
sarebbe decaduta dalla possibilità di cedere il proprio credito in quanto non CP_1
avrebbe rispettato l'art. 3 delle condizioni generali di contratto, si rileva che la stessa è parimenti infondata e documentalmente smentita.
Invero la documentazione depositata dall'odierna appellata evidenzia chiaramente che la procedura di cessione del credito è stata regolarmente e tempestivamente attivata.
Come correttamente rilevato e provato dall'appellata, la sig.ra con CP_1
lettera inviata a mezzo di raccomandata A/R n.15066027991-0 del 30/06/2016
pagina 6 di 10 provvedeva a mettere in mora ed intimare al sig. (conduttore) il pagamento Parte_3
delle mensilità di maggio e giugno 2016, scadute e non pagate, avviando in tal modo le procedure di sfratto per morosità entro il termine di 45 giorni dal primo canone rimasto insoluto, così come previsto e richiesto all'art. 3 delle condizioni generali di contratto di
Gestione . Parte_1
Con successiva missiva raccomandata AR n. 15066027003-3 del 21/07/2016, la sig.ra provvedeva a comunicare a “ ” il permanere CP_1 Parte_1
dell'insolvenza del sig. e di aver dato mandato all'avv. Angela Renzulli al Parte_3
fine di dare inizio alla successiva azione giudiziaria di sfratto per morosità.
Contestualmente a tale missiva inviava, inoltre, copia della diffida e messa in mora con relativo avviso di ricevimento, copia del contratto “Affitto Assicurato” e copia del contratto di locazione (pag. 23 fascicolo di I grado).
Con missiva del 27/07/2016 ”, in riscontro a quanto Parte_1
contenuto nella raccomandata AR del 21/07/2016 di cui sopra, prendeva atto dell'avvio della procedura di cessione del credito da parte della sig.ra Guida e comunicava di aver attribuito alla pratica il n. 1002.
Richiedeva, quindi, il successivo invio di copia della convalida di sfratto, copia dell'atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato e recapito telefonico del conduttore (pag. 25 fascicolo di I grado).
È evidente che, come già correttamente statuito dal Giudice di Pace di Cassino,
l'odierna appellata ha seguito correttamente l'iter procedurale per la cessione del credito;
del resto la non ha mai sollevato alcuna eccezione né in Parte_1
ordine all'asserita decadenza né in ordine alla mancanza di elementi utili per ottenere il pagamento del credito ceduto.
Anzi, con la missiva del 27 luglio 2016, la ha di fatto Parte_1
riconosciuto l'avvio della procedura e attribuito alla richiesta della Sig.ra un CP_1
numero di pratica.
Dunque solo con il giudizio di primo grado l'odierna appellante ha sollevato pagina 7 di 10 contestazioni, in spregio al principio di buona fede contrattuale.
A ciò si aggiunga altresì che il Giudice di Pace di Cassino, a differenza di quanto sostiene l'appellante con il motivo di gravame alle pagine 5 e ss. del proprio atto di appello, non ha affermato che la procedura di sfratto per morosità inizierebbe con la lettera di messa in mora al conduttore;
piuttosto il Giudice di prime cure ha correttamente statuito con la sig.ra con l'invio della suddetta lettera di messa CP_1
in mora al conduttore ha correttamente adempiuto alle condizioni previste dall'art. 3 del contratto.
Invero nel menzionato art. 3 si indica come condizione per ottenere la cessione del credito che il proprietario/locatore avvii “le procedure” per ottenere lo sfratto per morosità, non specificandosi che il locatore avrebbe dovuto notificare una citazione per sfratto per morosità, nel predetto termine (peraltro non essenziale); in mancanza di tale specificazione e dalla lettura complessiva dell'articolo, in cui viene indicato il termine al plurale “procedure”, è evidente che si chiedeva al cedente di attivarsi diligentemente entro il termine di 45 giorni dall'inizio della morosità al fine di cercare di recuperare il proprio credito.
Pertanto la sig.ra ha chiaramente adempiuto a quanto richiesto ai fini CP_1
della cessione del credito in quanto ha provveduto ad inviare correttamente al conduttore missiva raccomandata di messa in mora nel termine di gg 45 dal primo canone scaduto e rimasto insoluto e successivamente ha attivato la procedura di sfratto per morosità presso il Tribunale di Napoli Nord, dandone tempestivamente notizia all'odierna appellante.
Tanto premesso, va tuttavia accolta la doglianza sollevata dall'appellante relativamente alla mancata decurtazione del 5% dalle somme dovute in favore dell'appellata, a titolo di corrispettivo per l'avvenuta cessione del credito.
Invero, come correttamente rilevato dall'appellante, il Giudice di Pace di Cassino non ha applicato l'art. 6 del contratto di cui trattasi nella misura in cui è stato previsto pagina 8 di 10 che il corrispettivo della cessione veniva stabilito nel valore nominale del credito ceduto, ridotto di un cinque per cento.
In virtù di quanto sopra, in riforma della sentenza di primo grado, la
[...]
va condannata al pagamento della somma complessiva di € 4.634,86 (€ Parte_1
4.878,80 - € 243,94) in favore della sig.ra in ossequio a quanto previsto CP_1
dall'art. 6 del contratto di “Affitto Sicuro”.
In virtù del parziale accoglimento dell'appello, seppure in minima parte, le spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate al 20% e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 147/22, valori medi, secondo lo scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria non svolta nel presente grado.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
Le spese e competenze vanno attribuite all'Avv. Angela Renzulli ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n. 994/19, R.G. n.
2473/2017, Cron. N. 4234/19, Rep. N. 165/19, il Giudice di Pace di Cassino, Dott.
Antonio Di Zazzo, datata 27/03/2019 e pubblicata in data 28/03/2019, condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento della minor somma di € 4.634,86 Parte_1
in favore della sig.ra per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2) Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite del giudizio di primo grado che, in virtù della compensazione al 20%, si liquidano in € 112,56 per spese ed € 964,00 per competenze, oltre pagina 9 di 10 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'Avv. Angela
Renzulli ex art. 93 c.p.c., dichiaratasi anticipataria;
3) Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite del giudizio di secondo grado che, in virtù della compensazione al 20%, si liquidano in € 1.360,00 per compensi e 139,20 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'Avv. Angela
Renzulli ex art. 93 c.p.c., dichiaratasi anticipataria.
Cassino, 12.3.25.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1706/2019, avente ad oggetto: cessione dei crediti, riservata in decisione all'udienza del 14.11.2024 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
Via Borgogna n. 5 – 20122 Milano – P.iva rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Laura Ciavolella, giusta mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e residente in [...], nonché elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) alla via D'Afflitto n° 83 presso lo Studio dell'Avv.
Angela Renzulli, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate per l'udienza del 14 novembre
2024.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2017 la sig.ra CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cassino la società Parte_1
chiedendo che il Giudice di Pace adito condannasse la convenuta, oggi appellante,
[...]
“al rimborso in favore dell'istante dei canoni scaduti e non pagati pari ad € 3.840,00
(tremilaottocentoquaranta/00) oltre spese e competenze relative alla procedura di sfratto, liquidate in € 80,00 (ottanta/00) per esborsi ed € 800,00 (ottocento/00) per compensi professionali, oltre spese generali e CPA come per legge, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e che il Giudice adito riterrà equa in sua giustizia e comunque entro i limiti di Sua competenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di pace in luogo del Tribunale e
[...]
contestando nel merito la domanda attorea per intervenuta decadenza del diritto della sig.ra dall'ottenere la cessione del proprio credito a causa della mancata CP_1
osservanza delle condizioni generali di contratto che, peraltro, la società convenuta eccepiva essere un contratto con effetti obbligatori e non con effetti traslativi immediati.
Con Sentenza n. 994/19, R.G. n. 2473/2017, Cron. N. 4234/19, Rep. N. 165/19, il
Giudice di Pace di Cassino, Dott. Antonio Di Zazzo, datata 27/03/2019 e pubblicata in data 28/03/2019, così provvedeva: “accoglie la domanda di parte attorea e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 4.878,80; condanna, altresì, la suddetta CP_1
convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di
€ 1.345,70 di cui € 140,70 per spese ed € 1.205,00 per compensi, oltre il 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, con distrazione all'avv. Angela Renzulli, dichiaratasi antistataria”.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 23 aprile 2019, la Gestione
pagina 2 di 10 proponeva impugnazione avverso la suddetta sentenza per sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino contrariis reiectis: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 994/19, emessa dal Giudice di Pace di Cassino,
Giudice Dr. Antonio Di Zazzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2473/17, notificata in data 29 marzo 2019, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del ricorrente dal richiedere la cessione del credito, relativa ai canoni scaduti e non pagati, per mancato rispetto dei termini e delle condizioni generali del contratto Affitto Assicurato;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
In particolare la società appellante chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; ancora preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in quanto la controversia rientrava, a suo dire, nella materia locatizia con conseguente competenza del Tribunale in luogo del Giudice di Pace;
nel merito, sosteneva che nel caso di specie non si trattava di un contratto di cessione del credito con effetti traslativi ma di un semplice contratto con effetti meramente obbligatori in virtù del quale la società appellante si obbligava, appunto, a valutare l'eventuale cessione del credito in suo favore;
in ogni caso eccepiva che la sig.ra non aveva rispettato le condizioni ed i termini contrattuali per CP_1
la procedura di cessione del credito ed in particolare non aveva rispettato l'art. 3 delle condizioni generali di contratto in virtù del quale l'odierna appellata avrebbe dovuto avviare la procedura di sfratto per morosità entro il termine di 45 giorni dall'inizio della morosità medesima, ossia dal primo canone scaduto e rimasto insoluto.
Si costituiva, dunque, in giudizio la sig.ra la quale chiedeva CP_1
preliminarmente il rigetto dell'istanza sospensiva della sentenza di primo grado per carenza dei presupposti del fumus boni iuris dell'appello e del periculum in mora; nel pagina 3 di 10 merito deduceva che nelle condizioni generali di contratto dalla stessa formulate, riportava che il contratto “Affitto Assicurato” era un contratto di Parte_1
cessione di credito pro soluto (senza garanzia di solvibilità del conduttore ceduto), con conseguente infondatezza delle avverse eccezioni.
Inoltre deduceva che essa appellata aveva pienamente rispettato le condizioni generali di contratto in quanto in ossequio all'art.3 del contratto, la sig.ra CP_1
aveva provveduto ad inviare correttamente al conduttore una messa in mora, a mezzo racc. a.r, nel termine di gg 45 dal primo canone scaduto e rimasto insoluto.
Ancora nel merito contestava l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, sottolineando la diligenza e la buona fede contrattuale da parte della sig.ra CP_1
a differenza del comportamento di controparte che a seguito della ricezione della
[...]
richiesta di rimborso del credito ceduto, avvenuta in data 21.07.2016, assegnava un numero di protocollo alla pratica senza nulla riferire in merito ad una eventuale decadenza ed irripetibilità delle somme richieste.
Pertanto concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile e manifestamente infondata. - Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la Sentenza n. 994/2019 resa dal Giudice Parte_1
di Pace di Cassino in data 27 marzo 2019 e depositata in data 28 marzo 2019, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. - Condannare la
[...]
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. alle spese e Parte_2
competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Svoltasi la prima udienza in data 13 ottobre 2020, la causa veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Alla successiva udienza del 04.05.2021, in modalità cartolare, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e la causa veniva rinviata pagina 4 di 10 per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 17.05.2022.
Dopo una serie di rinvii per la necessità di garantire la definizione prioritaria delle controversie di più risalente iscrizione (2001-2013) secondo il programma di gestione del Tribunale di Cassino e gli obiettivi connessi al PNRR e dopo la sostituzione del
Giudice sul ruolo, il giudizio veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024.
Alla predetta udienza la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto solo relativamente alla mancata decurtazione del 5% dal credito dovuto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado n. 994/19 del Giudice di Pace di Cassino solo in tale parte.
Innanzitutto dall'esame della documentazione in atti si evince che, a differenza di quanto eccepito come motivo di gravame dall'appellante, il contratto denominato
“Affitto Assicurato” deve essere interpretato come una cessione di credito pro soluto, indipendentemente dal contratto di locazione da cui trae origine il credito ed in tal modo risulta provato che la si è obbligata all'acquisto dei crediti relativi Parte_1
ai canoni scaduti.
Invero, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il contratto di
Affitto Assicurato risulta a tutti gli effetti un contratto di cessione di credito pro soluto, ossia un trasferimento del diritto di credito senza alcuna garanzia sulla solvibilità del debitore ceduto.
Tale definizione trova riscontro sia nella documentazione in atti che nella consolidata giurisprudenza, come espressa dalla recente pronuncia della Cassazione
(Cass. Civile sez. III, 26/07/2024, n. 21019/2024), che sottolinea l'autonomia della cessione di credito rispetto al rapporto locativo.
Dunque c'è una netta differenza tra il contratto locatizio da cui deriva il credito di cui trattasi e il contratto intercorso tra le Parti che è un vero e proprio contratto di cessione del credito: non si tratta di una cessione del contratto locatizio, come già
pagina 5 di 10 correttamente evidenziato alle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado.
Al riguardo è fondamentale precisare che la Sig.ra non ha mai CP_1
sottoscritto un contratto di locazione direttamente con ma ha Parte_1
aderito esclusivamente alle condizioni del contratto “Affitto Assicurato”.
A ciò aggiungasi pure che dalla documentazione in atti si presume che la
[...]
ha ricevuto un corrispettivo pari a € 400,00 proprio in virtù della Parte_1
sottoscrizione del contratto di affitto assicurato, come indicato nell'art. 12 del contratto di locazione stipulato tra la sig.ra e il sig. . CP_1 Parte_3
Dunque è evidente che viene in rilievo anche l'esigenza di bilanciamento tra gli impegni delle parti: se il contratto di cui trattasi non fosse un contratto di cessione del credito pro soluto ma un contratto meramente obbligatorio per una cessione futura, il corrispettivo di € 400,00 versato dal conduttore in favore della Parte_1
non troverebbe alcuna giustificazione.
Ed ancora, come si dirà più avanti, a fronte della cessione del credito è previsto altresì il riconoscimento della decurtazione del 5% dall'importo dovuto in favore del locatore.
Pertanto i motivi di gravame relativi all'incompetenza per materia del Giudice di
Pace nonché all'interpretazione della natura e dell'oggetto del contratto risultano infondati e smentiti documentalmente, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Venendo all'eccezione sollevata dalla secondo cui la sig.ra Parte_1
sarebbe decaduta dalla possibilità di cedere il proprio credito in quanto non CP_1
avrebbe rispettato l'art. 3 delle condizioni generali di contratto, si rileva che la stessa è parimenti infondata e documentalmente smentita.
Invero la documentazione depositata dall'odierna appellata evidenzia chiaramente che la procedura di cessione del credito è stata regolarmente e tempestivamente attivata.
Come correttamente rilevato e provato dall'appellata, la sig.ra con CP_1
lettera inviata a mezzo di raccomandata A/R n.15066027991-0 del 30/06/2016
pagina 6 di 10 provvedeva a mettere in mora ed intimare al sig. (conduttore) il pagamento Parte_3
delle mensilità di maggio e giugno 2016, scadute e non pagate, avviando in tal modo le procedure di sfratto per morosità entro il termine di 45 giorni dal primo canone rimasto insoluto, così come previsto e richiesto all'art. 3 delle condizioni generali di contratto di
Gestione . Parte_1
Con successiva missiva raccomandata AR n. 15066027003-3 del 21/07/2016, la sig.ra provvedeva a comunicare a “ ” il permanere CP_1 Parte_1
dell'insolvenza del sig. e di aver dato mandato all'avv. Angela Renzulli al Parte_3
fine di dare inizio alla successiva azione giudiziaria di sfratto per morosità.
Contestualmente a tale missiva inviava, inoltre, copia della diffida e messa in mora con relativo avviso di ricevimento, copia del contratto “Affitto Assicurato” e copia del contratto di locazione (pag. 23 fascicolo di I grado).
Con missiva del 27/07/2016 ”, in riscontro a quanto Parte_1
contenuto nella raccomandata AR del 21/07/2016 di cui sopra, prendeva atto dell'avvio della procedura di cessione del credito da parte della sig.ra Guida e comunicava di aver attribuito alla pratica il n. 1002.
Richiedeva, quindi, il successivo invio di copia della convalida di sfratto, copia dell'atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato e recapito telefonico del conduttore (pag. 25 fascicolo di I grado).
È evidente che, come già correttamente statuito dal Giudice di Pace di Cassino,
l'odierna appellata ha seguito correttamente l'iter procedurale per la cessione del credito;
del resto la non ha mai sollevato alcuna eccezione né in Parte_1
ordine all'asserita decadenza né in ordine alla mancanza di elementi utili per ottenere il pagamento del credito ceduto.
Anzi, con la missiva del 27 luglio 2016, la ha di fatto Parte_1
riconosciuto l'avvio della procedura e attribuito alla richiesta della Sig.ra un CP_1
numero di pratica.
Dunque solo con il giudizio di primo grado l'odierna appellante ha sollevato pagina 7 di 10 contestazioni, in spregio al principio di buona fede contrattuale.
A ciò si aggiunga altresì che il Giudice di Pace di Cassino, a differenza di quanto sostiene l'appellante con il motivo di gravame alle pagine 5 e ss. del proprio atto di appello, non ha affermato che la procedura di sfratto per morosità inizierebbe con la lettera di messa in mora al conduttore;
piuttosto il Giudice di prime cure ha correttamente statuito con la sig.ra con l'invio della suddetta lettera di messa CP_1
in mora al conduttore ha correttamente adempiuto alle condizioni previste dall'art. 3 del contratto.
Invero nel menzionato art. 3 si indica come condizione per ottenere la cessione del credito che il proprietario/locatore avvii “le procedure” per ottenere lo sfratto per morosità, non specificandosi che il locatore avrebbe dovuto notificare una citazione per sfratto per morosità, nel predetto termine (peraltro non essenziale); in mancanza di tale specificazione e dalla lettura complessiva dell'articolo, in cui viene indicato il termine al plurale “procedure”, è evidente che si chiedeva al cedente di attivarsi diligentemente entro il termine di 45 giorni dall'inizio della morosità al fine di cercare di recuperare il proprio credito.
Pertanto la sig.ra ha chiaramente adempiuto a quanto richiesto ai fini CP_1
della cessione del credito in quanto ha provveduto ad inviare correttamente al conduttore missiva raccomandata di messa in mora nel termine di gg 45 dal primo canone scaduto e rimasto insoluto e successivamente ha attivato la procedura di sfratto per morosità presso il Tribunale di Napoli Nord, dandone tempestivamente notizia all'odierna appellante.
Tanto premesso, va tuttavia accolta la doglianza sollevata dall'appellante relativamente alla mancata decurtazione del 5% dalle somme dovute in favore dell'appellata, a titolo di corrispettivo per l'avvenuta cessione del credito.
Invero, come correttamente rilevato dall'appellante, il Giudice di Pace di Cassino non ha applicato l'art. 6 del contratto di cui trattasi nella misura in cui è stato previsto pagina 8 di 10 che il corrispettivo della cessione veniva stabilito nel valore nominale del credito ceduto, ridotto di un cinque per cento.
In virtù di quanto sopra, in riforma della sentenza di primo grado, la
[...]
va condannata al pagamento della somma complessiva di € 4.634,86 (€ Parte_1
4.878,80 - € 243,94) in favore della sig.ra in ossequio a quanto previsto CP_1
dall'art. 6 del contratto di “Affitto Sicuro”.
In virtù del parziale accoglimento dell'appello, seppure in minima parte, le spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate al 20% e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 147/22, valori medi, secondo lo scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria non svolta nel presente grado.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
Le spese e competenze vanno attribuite all'Avv. Angela Renzulli ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n. 994/19, R.G. n.
2473/2017, Cron. N. 4234/19, Rep. N. 165/19, il Giudice di Pace di Cassino, Dott.
Antonio Di Zazzo, datata 27/03/2019 e pubblicata in data 28/03/2019, condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento della minor somma di € 4.634,86 Parte_1
in favore della sig.ra per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2) Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite del giudizio di primo grado che, in virtù della compensazione al 20%, si liquidano in € 112,56 per spese ed € 964,00 per competenze, oltre pagina 9 di 10 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'Avv. Angela
Renzulli ex art. 93 c.p.c., dichiaratasi anticipataria;
3) Condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite del giudizio di secondo grado che, in virtù della compensazione al 20%, si liquidano in € 1.360,00 per compensi e 139,20 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'Avv. Angela
Renzulli ex art. 93 c.p.c., dichiaratasi anticipataria.
Cassino, 12.3.25.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10