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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. IO LA Presidente dott.ssa RI RO UO Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 253/2025 del Tribunale di Pavia (est. dott.ssa Marcella Frangipani) promossa:
DA rappresentato e difeso dagli avv.ti RI Grazia Demastri, Grazia Guerra e Roberto Maio ed Pt_1 elettivamente domiciliato in via Savarè 1 Milano presso l'Ufficio Distrettuale dell' Pt_1 appellante
CONTRO
, rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
FE ST ed elettivamente domiciliati in Milano, Piazza della Repubblica n. 12, presso lo studio del difensore appellati
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 253/25 e quindi:
-dichiarare inammissibile la domanda degli appellati di accertamento della sussistenza della giusta causa delle dimissioni del 12.08.2024.
-respingere le domande formulate dagli appellati perché infondate in fatto e diritto.
- rigettare ogni avversa pretesa. Vinte le spese.
APPELLATI voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ogni opposta domanda ed eccezione respinta, così giudicare: Nel merito:
1 - respingere le domande formulate dall' appellante perché infondate in fatto ed in diritto, Pt_2 rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n. 253 del 28.04.2025 (RGL 129/2025 – Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Frangipani). Con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2025, ha impugnato la sentenza 253/2025 del Tribunale di Pt_1
Pavia che ha accertato il diritto di e di percepire la Controparte_1 CP_2 CP_2
NASpI, richiesta con le domande amministrative presentate in data 19.8.2024, ed ha condannato al relativo pagamento, nella misura dovuta e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali Pt_1
a decorrere dal 120° giorno successivo alle date di presentazione delle domande amministrative e sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.865,00 oltre oneri di legge.
L' , a fronte delle dimissioni per giusta causa rassegnate da e Pt_1 Controparte_1 [...]
a causa del loro trasferimento dalla sede di lavoro di Ozzero (MI) a quella di CP_2
Monferrato (AL), ad oltre 50Km dal proprio comune di residenza -precisamente 84,5 Km per e 79,30 Km per disposto dal datore di lavoro con provvedimento del 5.7.2024 CP_1 CP_2 in ragione della chiusura dell'attività a Ozzero a decorrere da agosto 2024, respingeva la domanda di NASpI con la seguente motivazione: “La causa della cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”.
Nel respingere il successivo ricorso amministrativo, l'ente, premesso che “ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”, evidenziava che “nel caso di specie, il trasferimento è stato intimato per esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza economica della società, alla stabilità dei posti di lavoro, alla serenità finanziaria ed alla virtuosità dell'azienda, con impegno del datore di lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa- lavoro- casa”, sottolineando come “dalla documentazione offerta dalla ricorrente non risulta che vi siano documenti a riprova che la stessa abbia intrapreso azioni giudiziarie manifestato la propria volontà di difendersi in giudizio dai lamentati comportamenti del datore di lavoro come invece previsto dalla circolare n. 163/2003”.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni, essendo stato l'accertamento chiesto solo in via incidentale, ha accolto il ricorso sulla base dell'art. 1 d.lvo. n. 22/2015 che ha introdotto la NASpI nonché di alcune circolari (n. 94/2015 del 12/5/2015 con cui l' ha chiarito che la NASpI è riconosciuta in Pt_1 Pt_1 caso di dimissioni che avvengano per giusta causa, secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, qualora esse siano motivate: “dal
2 mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 co.4 c.c.); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.
2103 c.c.; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente”; n. 142 del 29.7.2015 con cui l' ha evidenziato, in conformità con il Pt_1 combinato disposto dei commi 41 e 42 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che la decadenza dalla NASpI non si verifica nell'ipotesi di rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento presso una sede di lavoro distante oltre 50 Km dalla sua residenza o raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
n. 108/2006 del 10/10/2006, relativa all'indennità di disoccupazione, di cui la NASpI ha preso il posto, con cui l'ente ha chiarito che, a fronte di un trasferimento, spetta anche nelle ipotesi in cui il rapporto sia stato formalmente risolto mediante risoluzione consensuale, dovendo intendersi che in tal caso “la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda”).
In particolare, ritenuta pacifica la distanza tra i comuni di residenza dei ricorrenti (Robecco sul
Naviglio quanto a e quanto a come risulta dai docc. 4 e 6 allegati CP_1 Persona_1 CP_2 al ricorso) e la nuova sede di lavoro a Mombello Monferrato (AL), superiore a 50 km, raggiungibile con mezzi privati rispettivamente in un'ora e 14/26 minuti per e in un'ora e 25 CP_1 minuti per nonché la mancata attuazione del servizio navetta inizialmente promesso dal CP_2 datore di lavoro e l'offerta di € 100 mensili netti per compensare il pregiudizio dei lavoratori che avessero deciso di stipulare un contratto di locazione a Mombello Monferrato, ha rilevato la sussistenza della causa di improseguibilità del rapporto, non imputabile ai lavoratori, stante la rilevante distanza della nuova sede di lavoro e l'inadeguatezza del contributo economico offerto dal datore di lavoro.
Ha, inoltre, escluso, ai fini di accedere alla prestazione, la necessità di attivare un contenzioso mediante l'impugnazione in sede giudiziaria del disposto trasferimento.
censura la sentenza con un unico articolato motivo. Pt_1
In particolare, ribadita la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro, per cui la domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni avrebbe dovuto essere proposta contro il datore di lavoro, nonché l'onere probatorio gravante sull'istante con riferimento alla giusta causa delle dimissioni, contesta l'affermazione del giudice circa una sostanziale identità tra dimissioni per giusta causa e dimissioni consensuali, richiamando quanto statuito dalla Corte d'Appello Milano
3 con la sentenza n. 1530/2019, secondo cui “l'eccezionale possibilità di fruizione del trattamento di disoccupazione estesa anche all'ipotesi di risoluzione consensuale ai sensi del comma 2 dell'art
3 d.lgs. 22/15 è limitata all'ipotesi in cui la risoluzione medesima sia avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'art 7 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604, come modificato dall'art 1, comma
40, della Legge n. 92 del 2012 e che la disposizione – eccezionale e derogatoria - non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle contemplate.”
Evidenzia, inoltre, che dalla documentazione offerta dai lavoratori non risultano provate né azioni giudiziarie né volontà di “difendersi in giudizio” dai lamentati comportamenti del datore di lavoro, come invece previsto dalla circolare n. 163/2003.
La disoccupazione, secondo l'Ente, deve ritenersi involontaria solo in una situazione di mancanza oggettiva di lavoro (ex art.19 del R.D.L. del 1939) che non sussisterebbe nel caso in esame visto che il datore di lavoro aveva garantito la prosecuzione dell'attività lavorativa dei dipendenti presso la nuova sede di Mombello, in provincia di Alessandria (unica unità produttiva).
Quanto al tema del trasferimento oltre 50Km evidenzia che, in base ai messaggi n. Pt_1
4464/2020 e n. 369/2018, ai fini del riconoscimento della prestazione in parola debba ricorrere un caso di risoluzione consensuale (Messaggio n. 4464/2020:.. la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione), pacificamente non ricorrente nel caso in esame.
In ogni caso, come statuito dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1530/19,
l'eccezionale possibilità di fruizione del trattamento di disoccupazione estesa anche all'ipotesi di risoluzione consensuale ai sensi del comma 2 dell'art 3 d.lgs. 22/15 è comunque limitata all'ipotesi in cui la risoluzione medesima sia avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'art 7 della Legge
15 Luglio 1966 n. 604, come modificato dall'art 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012, senza possibilità di estendere tale norma eccezionale e derogatoria ad ipotesi diverse da quelle contemplate.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento in ordine alla giusta causa delle dimissioni ribadiscono quanto affermato dal primo giudice ovvero che trattasi di accertamento in via incidentale volto solo a verificare il diritto alla NASpI e non a pronunciarsi nei confronti del datore di lavoro.
4 Quanto all'onere probatorio circa i presupposti della NASpI ritengono di averlo assolto attraverso la documentazione versata in atti e l'impugnazione della comunicazione di trasferimento in via stragiudiziale.
Contestano che ai fini della domanda sia necessaria un'azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, considerato che la circolare n. 163/2003, richiamata da , parla di “iniziative assunte Pt_1 nei confronti del datore di lavoro”
Lamentano che , nel rigettare la domanda, abbia fatto una valutazione, non spettantegli, sulla Pt_1 legittimità del trasferimento secondo l'ente sorretto da esigenze tecniche, organizzative e produttive, e considerata la messa a disposizione da parte del datore di lavoro di un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa-lavoro-casa. Servizio mai attuato.
Ribadiscono la natura involontaria delle dimissioni, essendo stati costretti dalla notevole variazione delle condizioni di lavoro precedentemente pattuite -trasferimento in altra sede oltre i
50 km dalla propria residenza-.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni, condividendo il Collegio le argomentazioni del primo giudice che ha messo in rilievo come l'accertamento in questione fosse stato chiesto solo in via incidentale, non avendo i lavoratori preteso una pronuncia nei confronti del datore di lavoro, nemmeno chiamato in causa, ma avendo essi chiesto la verifica della sussistenza della giusta causa delle dimissioni al solo fine di ottenere il diritto alla NASpI.
Passando al merito, va richiamato l'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui: “
1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
5 La sussistenza in capo agli odierni appellati dei requisiti assicurativi e contributivi sopra indicati non è stata mai contestata da . Pt_1
Ciò che l'Ente contesta è la sussistenza della giusta causa delle dimissioni atteso che, come precisato dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo Pt_1 proposto dagli appellati, “Nel caso di specie, il trasferimento è stato intimato per esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza economica della società, alla stabilità dei posti di lavoro, alla serenità finanziaria ed alla virtuosità dell'azienda, con impegno del datore di lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa - lavoro – casa” (cfr. docc. 3 e 6 ). Pt_1
Contrariamente alla tesi dell' , ai fini del diritto alla prestazione in esame non è necessaria una Pt_1 condotta illegittima del datore di lavoro, in quanto, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, presupposto del diritto è la perdita involontaria dell'occupazione -“1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”-.
È necessario, cioè, che la risoluzione del rapporto sia riferibile non alla libera volontà del lavoratore ma al fatto del datore di lavoro, anche legittimo, che però non consenta la prosecuzione del rapporto. Come, ad esempio, nel caso in cui l'esercizio pur legittimo dei poteri datoriali determini modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come nell'ipotesi in cui venga disposto un mutamento rilevante della sede di lavoro.
In tali casi le dimissioni del lavoratore, che ha visto mutare in maniera significativa le proprie condizioni di lavoro, sono oggettivamente riferibili al potere organizzativo datoriale con la conseguente involontarietà della disoccupazione, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello ius variandi.
Lo stesso con le circolari nn.108/2006, 142/2012 e 142/2015, come pure evidenziato dal Pt_1 primo giudice, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento del trattamento di disoccupazione anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Detta impostazione è del tutto in linea con la giurisprudenza formatasi in materia a partire dalla pronuncia n. 269/2002, con cui la Corte Costituzionale ha identificato come involontario – ai fini del relativo trattamento previdenziale – lo stato di disoccupazione determinato da una giusta causa di dimissioni, “quando indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
6 Se quindi la rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere tra l'ipotesi di risoluzione consensuale e quella di dimissioni per giusta causa.
In entrambe le ipotesi, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro è l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali attuato attraverso il trasferimento del lavoratore presso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, e ciò, lo si ribadisce, a prescindere dalla legittimità o meno del trasferimento.
Nel caso in esame è del tutto pacifico che gli appellati, dipendenti di con sede di lavoro CP_3 presso lo stabilimento di Ozzero (MI), siano stati trasferiti presso la sede di Mombello Monferrato
(AL) a decorrere dal 12.8.2024, ad una distanza dalle rispettive residenze di 84,5Km per e CP_1 di 79,30 Km per con tempi di percorrenza, usando i mezzi pubblici, di 2 ore e 47 CP_2 minuti per e di 2 ore e 44 minuti per per un tempo giornaliero di viaggio pari a 5 CP_1 CP_2 ore e mezzo.
Il tempo di viaggio, così rilevante, avrebbe dovuto aggiungersi al normale orario di lavoro giornaliero, con oggettive forti ricadute in termini di qualità della vita dei lavoratori.
Anche l'aspetto economico non va sottovalutato, considerate le spese da sostenere per affrontare i viaggi giornalieri e che la somma di € 100 mensile offerta dal datore di lavoro non avrebbe certamente coperto. Senza considerare che nulla è stato offerto dal datore di lavoro per compensare nemmeno in minima parte il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Da qui l'oggettiva rilevante variazione delle condizioni di lavoro precedentemente pattuite, con la conseguenza che le dimissioni non sono state frutto di una libera scelta degli appellati ma di una decisione organizzativa adottata dal datore di lavoro, rimanendo del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni in oggetto la legittimità o meno della decisione adottata.
Infine, è infondata anche la censura circa la necessità dell'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro.
Sul punto va evidenziato come, secondo lo stesso , non sia necessaria la prova della giusta Pt_1 causa delle dimissioni ma basta aver manifestato concretamente la volontà di difendersi contro il comportamento del datore di lavoro.
Ed infatti, secondo la circolare n. 163/2003, richiamata dallo stesso nel Controparte_4 provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo proposto dagli appellati,“ Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del
7 datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo
700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.”
Nel caso in esame i lavoratori hanno impugnato tempestivamente il trasferimento tramite l'Ufficio
con pec del 15.5.2024 rimaste inevase dall'azienda, lamentando come il Controparte_5 trasferimento fosse “altamente pregiudizievole per il lavoratore anche e non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro, vista l'evidente difficoltà e disagio a recarvisi giornalmente ( quasi 140 Km al giorno tra andata e ritorno) per ovvi motivi anche soli di gestione personale e familiare” (docc. 2a e 2b ricorso di I grado).
Inoltre, con il modulo di recesso hanno non solo richiamato l'impugnazione stragiudiziale ma anche ribadito il motivo delle dimissioni da individuarsi nel trasferimento ad oltre 70Km dalla residenza –“l'adombrato trasferimento a oltre 70Km dalla residenza della lavoratrice, è altamente pregiudizievole per la stessa, non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro. La lavoratrice è costretta a dimettersi con effetto immediato”- (docc. 3a e 3c ricorso di I grado).
Tanto basta ai fini dell'ottenimento del beneficio in parola come da stessa circolare . Pt_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 come modificato dal DM n.147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 253/2025 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano,1.10.2025
Consigliera est. Presidente
RI RO UO IO LA
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Registro Generale Appello Lavoro n. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. IO LA Presidente dott.ssa RI RO UO Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 253/2025 del Tribunale di Pavia (est. dott.ssa Marcella Frangipani) promossa:
DA rappresentato e difeso dagli avv.ti RI Grazia Demastri, Grazia Guerra e Roberto Maio ed Pt_1 elettivamente domiciliato in via Savarè 1 Milano presso l'Ufficio Distrettuale dell' Pt_1 appellante
CONTRO
, rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
FE ST ed elettivamente domiciliati in Milano, Piazza della Repubblica n. 12, presso lo studio del difensore appellati
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 253/25 e quindi:
-dichiarare inammissibile la domanda degli appellati di accertamento della sussistenza della giusta causa delle dimissioni del 12.08.2024.
-respingere le domande formulate dagli appellati perché infondate in fatto e diritto.
- rigettare ogni avversa pretesa. Vinte le spese.
APPELLATI voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ogni opposta domanda ed eccezione respinta, così giudicare: Nel merito:
1 - respingere le domande formulate dall' appellante perché infondate in fatto ed in diritto, Pt_2 rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n. 253 del 28.04.2025 (RGL 129/2025 – Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Frangipani). Con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2025, ha impugnato la sentenza 253/2025 del Tribunale di Pt_1
Pavia che ha accertato il diritto di e di percepire la Controparte_1 CP_2 CP_2
NASpI, richiesta con le domande amministrative presentate in data 19.8.2024, ed ha condannato al relativo pagamento, nella misura dovuta e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali Pt_1
a decorrere dal 120° giorno successivo alle date di presentazione delle domande amministrative e sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.865,00 oltre oneri di legge.
L' , a fronte delle dimissioni per giusta causa rassegnate da e Pt_1 Controparte_1 [...]
a causa del loro trasferimento dalla sede di lavoro di Ozzero (MI) a quella di CP_2
Monferrato (AL), ad oltre 50Km dal proprio comune di residenza -precisamente 84,5 Km per e 79,30 Km per disposto dal datore di lavoro con provvedimento del 5.7.2024 CP_1 CP_2 in ragione della chiusura dell'attività a Ozzero a decorrere da agosto 2024, respingeva la domanda di NASpI con la seguente motivazione: “La causa della cessazione attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”.
Nel respingere il successivo ricorso amministrativo, l'ente, premesso che “ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro”, evidenziava che “nel caso di specie, il trasferimento è stato intimato per esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza economica della società, alla stabilità dei posti di lavoro, alla serenità finanziaria ed alla virtuosità dell'azienda, con impegno del datore di lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa- lavoro- casa”, sottolineando come “dalla documentazione offerta dalla ricorrente non risulta che vi siano documenti a riprova che la stessa abbia intrapreso azioni giudiziarie manifestato la propria volontà di difendersi in giudizio dai lamentati comportamenti del datore di lavoro come invece previsto dalla circolare n. 163/2003”.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni, essendo stato l'accertamento chiesto solo in via incidentale, ha accolto il ricorso sulla base dell'art. 1 d.lvo. n. 22/2015 che ha introdotto la NASpI nonché di alcune circolari (n. 94/2015 del 12/5/2015 con cui l' ha chiarito che la NASpI è riconosciuta in Pt_1 Pt_1 caso di dimissioni che avvengano per giusta causa, secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, qualora esse siano motivate: “dal
2 mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 co.4 c.c.); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art.
2103 c.c.; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente”; n. 142 del 29.7.2015 con cui l' ha evidenziato, in conformità con il Pt_1 combinato disposto dei commi 41 e 42 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che la decadenza dalla NASpI non si verifica nell'ipotesi di rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento presso una sede di lavoro distante oltre 50 Km dalla sua residenza o raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
n. 108/2006 del 10/10/2006, relativa all'indennità di disoccupazione, di cui la NASpI ha preso il posto, con cui l'ente ha chiarito che, a fronte di un trasferimento, spetta anche nelle ipotesi in cui il rapporto sia stato formalmente risolto mediante risoluzione consensuale, dovendo intendersi che in tal caso “la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda”).
In particolare, ritenuta pacifica la distanza tra i comuni di residenza dei ricorrenti (Robecco sul
Naviglio quanto a e quanto a come risulta dai docc. 4 e 6 allegati CP_1 Persona_1 CP_2 al ricorso) e la nuova sede di lavoro a Mombello Monferrato (AL), superiore a 50 km, raggiungibile con mezzi privati rispettivamente in un'ora e 14/26 minuti per e in un'ora e 25 CP_1 minuti per nonché la mancata attuazione del servizio navetta inizialmente promesso dal CP_2 datore di lavoro e l'offerta di € 100 mensili netti per compensare il pregiudizio dei lavoratori che avessero deciso di stipulare un contratto di locazione a Mombello Monferrato, ha rilevato la sussistenza della causa di improseguibilità del rapporto, non imputabile ai lavoratori, stante la rilevante distanza della nuova sede di lavoro e l'inadeguatezza del contributo economico offerto dal datore di lavoro.
Ha, inoltre, escluso, ai fini di accedere alla prestazione, la necessità di attivare un contenzioso mediante l'impugnazione in sede giudiziaria del disposto trasferimento.
censura la sentenza con un unico articolato motivo. Pt_1
In particolare, ribadita la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro, per cui la domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni avrebbe dovuto essere proposta contro il datore di lavoro, nonché l'onere probatorio gravante sull'istante con riferimento alla giusta causa delle dimissioni, contesta l'affermazione del giudice circa una sostanziale identità tra dimissioni per giusta causa e dimissioni consensuali, richiamando quanto statuito dalla Corte d'Appello Milano
3 con la sentenza n. 1530/2019, secondo cui “l'eccezionale possibilità di fruizione del trattamento di disoccupazione estesa anche all'ipotesi di risoluzione consensuale ai sensi del comma 2 dell'art
3 d.lgs. 22/15 è limitata all'ipotesi in cui la risoluzione medesima sia avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'art 7 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604, come modificato dall'art 1, comma
40, della Legge n. 92 del 2012 e che la disposizione – eccezionale e derogatoria - non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle contemplate.”
Evidenzia, inoltre, che dalla documentazione offerta dai lavoratori non risultano provate né azioni giudiziarie né volontà di “difendersi in giudizio” dai lamentati comportamenti del datore di lavoro, come invece previsto dalla circolare n. 163/2003.
La disoccupazione, secondo l'Ente, deve ritenersi involontaria solo in una situazione di mancanza oggettiva di lavoro (ex art.19 del R.D.L. del 1939) che non sussisterebbe nel caso in esame visto che il datore di lavoro aveva garantito la prosecuzione dell'attività lavorativa dei dipendenti presso la nuova sede di Mombello, in provincia di Alessandria (unica unità produttiva).
Quanto al tema del trasferimento oltre 50Km evidenzia che, in base ai messaggi n. Pt_1
4464/2020 e n. 369/2018, ai fini del riconoscimento della prestazione in parola debba ricorrere un caso di risoluzione consensuale (Messaggio n. 4464/2020:.. la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione), pacificamente non ricorrente nel caso in esame.
In ogni caso, come statuito dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1530/19,
l'eccezionale possibilità di fruizione del trattamento di disoccupazione estesa anche all'ipotesi di risoluzione consensuale ai sensi del comma 2 dell'art 3 d.lgs. 22/15 è comunque limitata all'ipotesi in cui la risoluzione medesima sia avvenuta nell'ambito della procedura di cui all'art 7 della Legge
15 Luglio 1966 n. 604, come modificato dall'art 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012, senza possibilità di estendere tale norma eccezionale e derogatoria ad ipotesi diverse da quelle contemplate.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento in ordine alla giusta causa delle dimissioni ribadiscono quanto affermato dal primo giudice ovvero che trattasi di accertamento in via incidentale volto solo a verificare il diritto alla NASpI e non a pronunciarsi nei confronti del datore di lavoro.
4 Quanto all'onere probatorio circa i presupposti della NASpI ritengono di averlo assolto attraverso la documentazione versata in atti e l'impugnazione della comunicazione di trasferimento in via stragiudiziale.
Contestano che ai fini della domanda sia necessaria un'azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, considerato che la circolare n. 163/2003, richiamata da , parla di “iniziative assunte Pt_1 nei confronti del datore di lavoro”
Lamentano che , nel rigettare la domanda, abbia fatto una valutazione, non spettantegli, sulla Pt_1 legittimità del trasferimento secondo l'ente sorretto da esigenze tecniche, organizzative e produttive, e considerata la messa a disposizione da parte del datore di lavoro di un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa-lavoro-casa. Servizio mai attuato.
Ribadiscono la natura involontaria delle dimissioni, essendo stati costretti dalla notevole variazione delle condizioni di lavoro precedentemente pattuite -trasferimento in altra sede oltre i
50 km dalla propria residenza-.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni, condividendo il Collegio le argomentazioni del primo giudice che ha messo in rilievo come l'accertamento in questione fosse stato chiesto solo in via incidentale, non avendo i lavoratori preteso una pronuncia nei confronti del datore di lavoro, nemmeno chiamato in causa, ma avendo essi chiesto la verifica della sussistenza della giusta causa delle dimissioni al solo fine di ottenere il diritto alla NASpI.
Passando al merito, va richiamato l'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui: “
1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
5 La sussistenza in capo agli odierni appellati dei requisiti assicurativi e contributivi sopra indicati non è stata mai contestata da . Pt_1
Ciò che l'Ente contesta è la sussistenza della giusta causa delle dimissioni atteso che, come precisato dal Comitato Provinciale nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo Pt_1 proposto dagli appellati, “Nel caso di specie, il trasferimento è stato intimato per esigenze organizzative e produttive, legate alla sicurezza economica della società, alla stabilità dei posti di lavoro, alla serenità finanziaria ed alla virtuosità dell'azienda, con impegno del datore di lavoro a mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di trasporto per consentire un comodo trasferimento per il tragitto casa - lavoro – casa” (cfr. docc. 3 e 6 ). Pt_1
Contrariamente alla tesi dell' , ai fini del diritto alla prestazione in esame non è necessaria una Pt_1 condotta illegittima del datore di lavoro, in quanto, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, presupposto del diritto è la perdita involontaria dell'occupazione -“1.La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”-.
È necessario, cioè, che la risoluzione del rapporto sia riferibile non alla libera volontà del lavoratore ma al fatto del datore di lavoro, anche legittimo, che però non consenta la prosecuzione del rapporto. Come, ad esempio, nel caso in cui l'esercizio pur legittimo dei poteri datoriali determini modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come nell'ipotesi in cui venga disposto un mutamento rilevante della sede di lavoro.
In tali casi le dimissioni del lavoratore, che ha visto mutare in maniera significativa le proprie condizioni di lavoro, sono oggettivamente riferibili al potere organizzativo datoriale con la conseguente involontarietà della disoccupazione, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello ius variandi.
Lo stesso con le circolari nn.108/2006, 142/2012 e 142/2015, come pure evidenziato dal Pt_1 primo giudice, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento del trattamento di disoccupazione anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.
Detta impostazione è del tutto in linea con la giurisprudenza formatasi in materia a partire dalla pronuncia n. 269/2002, con cui la Corte Costituzionale ha identificato come involontario – ai fini del relativo trattamento previdenziale – lo stato di disoccupazione determinato da una giusta causa di dimissioni, “quando indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
6 Se quindi la rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere tra l'ipotesi di risoluzione consensuale e quella di dimissioni per giusta causa.
In entrambe le ipotesi, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro è l'esercizio dei poteri organizzativi datoriali attuato attraverso il trasferimento del lavoratore presso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, e ciò, lo si ribadisce, a prescindere dalla legittimità o meno del trasferimento.
Nel caso in esame è del tutto pacifico che gli appellati, dipendenti di con sede di lavoro CP_3 presso lo stabilimento di Ozzero (MI), siano stati trasferiti presso la sede di Mombello Monferrato
(AL) a decorrere dal 12.8.2024, ad una distanza dalle rispettive residenze di 84,5Km per e CP_1 di 79,30 Km per con tempi di percorrenza, usando i mezzi pubblici, di 2 ore e 47 CP_2 minuti per e di 2 ore e 44 minuti per per un tempo giornaliero di viaggio pari a 5 CP_1 CP_2 ore e mezzo.
Il tempo di viaggio, così rilevante, avrebbe dovuto aggiungersi al normale orario di lavoro giornaliero, con oggettive forti ricadute in termini di qualità della vita dei lavoratori.
Anche l'aspetto economico non va sottovalutato, considerate le spese da sostenere per affrontare i viaggi giornalieri e che la somma di € 100 mensile offerta dal datore di lavoro non avrebbe certamente coperto. Senza considerare che nulla è stato offerto dal datore di lavoro per compensare nemmeno in minima parte il peggioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Da qui l'oggettiva rilevante variazione delle condizioni di lavoro precedentemente pattuite, con la conseguenza che le dimissioni non sono state frutto di una libera scelta degli appellati ma di una decisione organizzativa adottata dal datore di lavoro, rimanendo del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni in oggetto la legittimità o meno della decisione adottata.
Infine, è infondata anche la censura circa la necessità dell'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti del datore di lavoro.
Sul punto va evidenziato come, secondo lo stesso , non sia necessaria la prova della giusta Pt_1 causa delle dimissioni ma basta aver manifestato concretamente la volontà di difendersi contro il comportamento del datore di lavoro.
Ed infatti, secondo la circolare n. 163/2003, richiamata dallo stesso nel Controparte_4 provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo proposto dagli appellati,“ Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del
7 datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo
700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l'esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.”
Nel caso in esame i lavoratori hanno impugnato tempestivamente il trasferimento tramite l'Ufficio
con pec del 15.5.2024 rimaste inevase dall'azienda, lamentando come il Controparte_5 trasferimento fosse “altamente pregiudizievole per il lavoratore anche e non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro, vista l'evidente difficoltà e disagio a recarvisi giornalmente ( quasi 140 Km al giorno tra andata e ritorno) per ovvi motivi anche soli di gestione personale e familiare” (docc. 2a e 2b ricorso di I grado).
Inoltre, con il modulo di recesso hanno non solo richiamato l'impugnazione stragiudiziale ma anche ribadito il motivo delle dimissioni da individuarsi nel trasferimento ad oltre 70Km dalla residenza –“l'adombrato trasferimento a oltre 70Km dalla residenza della lavoratrice, è altamente pregiudizievole per la stessa, non solo in termini di raggiungimento del luogo di lavoro. La lavoratrice è costretta a dimettersi con effetto immediato”- (docc. 3a e 3c ricorso di I grado).
Tanto basta ai fini dell'ottenimento del beneficio in parola come da stessa circolare . Pt_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 come modificato dal DM n.147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 253/2025 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano,1.10.2025
Consigliera est. Presidente
RI RO UO IO LA
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