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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1331/2024
Udienza del 11/02/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice presente personalmente rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. D'ALESSANDRO PILACCI LUCA presente personalmente e per la parte convenuta rappresentato e difeso dall'avv. PACINI ANNA CP_1
EDY.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 11/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1331/2024 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALESSANDRO PI- Parte_1
LACCI LUCA;
- parte attrice –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. PACINI ANNA EDY;
CP_1
- parte convenuta –
Oggetto: simulazione/indebito arricchimento.
Conclusioni parte attrice: “In tesi: in accoglimento dell'azione proposta ex art. 2932 c.c., emettere sentenza costitutiva e traslativa della piena proprietà, per la quota di ¼,
o di quella diversa che risulterà in corso di causa, di quanto residua della consistenza immo- biliare per cui è causa, ovvero: Fg. 273, Part. 72, Cat. A/3, classe 4, cons. 9 vani, superficie catastale totale 255 mq, r.c. Euro 581,01; o Fg. 273, Part. 168, Ha 00.00.90, qualità semina- tivo, classe 1, R.D. Euro 0,67, R.A. Eu ro 0,65; o area urbana pertinenziale all'unità abitativa, Fg. 273, Part. 946, cons. mq. 59; o area urbana pertinenziale all'unità abitativa Fg. 273, Part. 947, cons. mq. 61; o terreno agricolo Fg. 273, Part. 859, Ha 00.00.83, qualità seminativo, classe 1 R.D. Euro 0,62, R.A. Euro 0,60; In ipotesi: dichiarare comunque tenuta e condannare
per i motivi tutti di cui in narrativa, alla restituzione delle somme ricevute da CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., per un importo di Euro 44.002,18, Parte_1 rsa somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione mone- taria;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni parte convenuta: “rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e comunque sprovvisto di alcuna prova. Con vittoria di spese ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato, , premesso di avere avuto una Parte_1 relazione sentimentale con la resistente dal 2012 e fino 2021 dalla quale era nata Per_ il 9 gennaio 2018 la piccola , ha dedotto di avere prestato alla resistente la
2 somma di € 34.000,00 al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile di Pistoia, alla via dei Bonechi, 18 ed il terreno adiacente. Sempre in sede di convivenza il ricorrente aveva anche provveduto ad effettuare lavori di manutenzione dell'immo- bile. A fronte di tutto ciò, ha ritenuto che il contratto di acquisto fosse connotato da “simulazione ed interposizione reale” in virtù della quale al ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata la quota di ¼ del bene, “in virtù del rilevante apporto eco- nomico e materiale investito nell'operazione”; in ogni caso ha invocato l'azione ge- nerale di Indebito arricchimento con conseguente condanna della resistente all restituzione della somma di € 45.000,00.
Con atto di costituzione, la resistente ha opposto che:
a) il supposto accordo di simulazione non sarebbe stato provato in quanto il mutuo sarebbe stato concesso alla convenuta;
b) non potrebbe sussistere alcun indebito arricchimento ma semmai l'ipo- tesi di obbligazione naturale in quanto “le somme versate e i lavori effettuati dal sig. appaiono giustificati dalle esigenze del nucleo familiare e del tutto pro- Pt_1 porzionali al suo patrimonio”.
2.- Come noto, rispetto ai contraenti la prova della simulazione di un con- tratto può essere tratta solo dalla controdichiarazione secondo condivisibile sta- tuizione della Suprema Corte in base al quale “alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione (simulazione asso- luta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti (simulazione relativa)”, con la precisazione che “in ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di sta- bilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti” (Cass. 24 novembre 2023,
n. 32724). In mancanza anche solo di deduzioni in ordine all'esistenza di un simile accordo, la domanda di simulazione non può essere accolta.
Parte convenuta non ha contestato analiticamente di avere ricevuto le somme oggetto della domanda, essendosi viceversa limitata a ritenere che esse fossero avvenute in adempimento di obblighi morali che giustificherebbe la soluti retentio alla luce delle obbligazioni naturali. Sul punto, l'insegnamento della Su- prema Corte è nel senso di ritenere che “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un le- game matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro,
3 doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribu- zioni finanziarie a favore del convivente 'more uxorio', effettuate nel corso del rap- porto per far fronte alle esigenze della famiglia … configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del 'solvens'” (Cass. 13 giugno 2023, n. 16864). Dunque, al fine di identificare all'interno delle unione di fatto quali dazioni di denaro siano irripetibile occorre verificare se le somme siano proporzionali ed adeguate prima alla tipologia di rap- porto instauratosi e poi alle condizioni del soggetto.
Ciò premesso, vi è la prova che parte ricorrente ha effettuato nel periodo 3
– 9 dicembre 2020 sia pagamenti sul conto corrente della convenuta per €
34.000,00 (doc.1) con la dicitura “anticipo casa via bonechi” mentre in altre occa- sioni per € 10.002,18 (doc. 2).
A parere del Tribunale, sono sicuramente ripetibili i pagamenti oggettiva- mente non proporzionati ed adeguati alla vita di coppia quali quelli di € 34.000,00 avvenuti in un ristretto arco temporale, peraltro oggetto di specifica causale volta all'acquisto del bene di proprietà della convenuta. Infatti, quest'ultima non ha nemmeno offerto di provare che in realtà essi fossero adeguati e proporzionati alla condizioni personali del creditore ed al tenore del menage. Allo stesso modo si deve concludere per quelli affluiti sul conto corrente della convenuta in data 19 aprile
2021 di € 3.350,00 e il 28 giugno 2021 di € 2.950,00 in quanto trattasi di spese straordinarie (“ecobonus facciata” e “bonifico porte”) destinate ad incrementare de- finitivamente il valore del bene. Per quanto attiene invece agli ulteriori bonifici dall'estratto conto emerge che in massima parte riguardavano l'acquisto di mate- riale di bricolage che risultano compatibili con piccole lavorazioni svolte per l'ordi- naria manutenzione del bene e realizzate in pieno spirito collaborativo proprio della convivenza e certamente proporzionato alle condizioni del rapporto e del patrimo- nio dell'attore.
Da ciò consegue che la parte attrice ha diritto di vedersi restituita la somma di € 40.300,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo se- condo i parametri medi, esclusa la fase istruttoria e con netta contrazione di quella decisoria a seguito della trattazione con discussione orale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 - condanna e restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
40.300,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
- condanna a corrispondere a le spese legali CP_1 Parte_1 sostenute che si quantificano in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
11/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 1331/2024
Udienza del 11/02/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi: per la parte attrice presente personalmente rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. D'ALESSANDRO PILACCI LUCA presente personalmente e per la parte convenuta rappresentato e difeso dall'avv. PACINI ANNA CP_1
EDY.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 11/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1331/2024 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ALESSANDRO PI- Parte_1
LACCI LUCA;
- parte attrice –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. PACINI ANNA EDY;
CP_1
- parte convenuta –
Oggetto: simulazione/indebito arricchimento.
Conclusioni parte attrice: “In tesi: in accoglimento dell'azione proposta ex art. 2932 c.c., emettere sentenza costitutiva e traslativa della piena proprietà, per la quota di ¼,
o di quella diversa che risulterà in corso di causa, di quanto residua della consistenza immo- biliare per cui è causa, ovvero: Fg. 273, Part. 72, Cat. A/3, classe 4, cons. 9 vani, superficie catastale totale 255 mq, r.c. Euro 581,01; o Fg. 273, Part. 168, Ha 00.00.90, qualità semina- tivo, classe 1, R.D. Euro 0,67, R.A. Eu ro 0,65; o area urbana pertinenziale all'unità abitativa, Fg. 273, Part. 946, cons. mq. 59; o area urbana pertinenziale all'unità abitativa Fg. 273, Part. 947, cons. mq. 61; o terreno agricolo Fg. 273, Part. 859, Ha 00.00.83, qualità seminativo, classe 1 R.D. Euro 0,62, R.A. Euro 0,60; In ipotesi: dichiarare comunque tenuta e condannare
per i motivi tutti di cui in narrativa, alla restituzione delle somme ricevute da CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., per un importo di Euro 44.002,18, Parte_1 rsa somma ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione mone- taria;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni parte convenuta: “rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e comunque sprovvisto di alcuna prova. Con vittoria di spese ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato, , premesso di avere avuto una Parte_1 relazione sentimentale con la resistente dal 2012 e fino 2021 dalla quale era nata Per_ il 9 gennaio 2018 la piccola , ha dedotto di avere prestato alla resistente la
2 somma di € 34.000,00 al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile di Pistoia, alla via dei Bonechi, 18 ed il terreno adiacente. Sempre in sede di convivenza il ricorrente aveva anche provveduto ad effettuare lavori di manutenzione dell'immo- bile. A fronte di tutto ciò, ha ritenuto che il contratto di acquisto fosse connotato da “simulazione ed interposizione reale” in virtù della quale al ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata la quota di ¼ del bene, “in virtù del rilevante apporto eco- nomico e materiale investito nell'operazione”; in ogni caso ha invocato l'azione ge- nerale di Indebito arricchimento con conseguente condanna della resistente all restituzione della somma di € 45.000,00.
Con atto di costituzione, la resistente ha opposto che:
a) il supposto accordo di simulazione non sarebbe stato provato in quanto il mutuo sarebbe stato concesso alla convenuta;
b) non potrebbe sussistere alcun indebito arricchimento ma semmai l'ipo- tesi di obbligazione naturale in quanto “le somme versate e i lavori effettuati dal sig. appaiono giustificati dalle esigenze del nucleo familiare e del tutto pro- Pt_1 porzionali al suo patrimonio”.
2.- Come noto, rispetto ai contraenti la prova della simulazione di un con- tratto può essere tratta solo dalla controdichiarazione secondo condivisibile sta- tuizione della Suprema Corte in base al quale “alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione (simulazione asso- luta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti (simulazione relativa)”, con la precisazione che “in ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di sta- bilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti” (Cass. 24 novembre 2023,
n. 32724). In mancanza anche solo di deduzioni in ordine all'esistenza di un simile accordo, la domanda di simulazione non può essere accolta.
Parte convenuta non ha contestato analiticamente di avere ricevuto le somme oggetto della domanda, essendosi viceversa limitata a ritenere che esse fossero avvenute in adempimento di obblighi morali che giustificherebbe la soluti retentio alla luce delle obbligazioni naturali. Sul punto, l'insegnamento della Su- prema Corte è nel senso di ritenere che “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un le- game matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro,
3 doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribu- zioni finanziarie a favore del convivente 'more uxorio', effettuate nel corso del rap- porto per far fronte alle esigenze della famiglia … configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del 'solvens'” (Cass. 13 giugno 2023, n. 16864). Dunque, al fine di identificare all'interno delle unione di fatto quali dazioni di denaro siano irripetibile occorre verificare se le somme siano proporzionali ed adeguate prima alla tipologia di rap- porto instauratosi e poi alle condizioni del soggetto.
Ciò premesso, vi è la prova che parte ricorrente ha effettuato nel periodo 3
– 9 dicembre 2020 sia pagamenti sul conto corrente della convenuta per €
34.000,00 (doc.1) con la dicitura “anticipo casa via bonechi” mentre in altre occa- sioni per € 10.002,18 (doc. 2).
A parere del Tribunale, sono sicuramente ripetibili i pagamenti oggettiva- mente non proporzionati ed adeguati alla vita di coppia quali quelli di € 34.000,00 avvenuti in un ristretto arco temporale, peraltro oggetto di specifica causale volta all'acquisto del bene di proprietà della convenuta. Infatti, quest'ultima non ha nemmeno offerto di provare che in realtà essi fossero adeguati e proporzionati alla condizioni personali del creditore ed al tenore del menage. Allo stesso modo si deve concludere per quelli affluiti sul conto corrente della convenuta in data 19 aprile
2021 di € 3.350,00 e il 28 giugno 2021 di € 2.950,00 in quanto trattasi di spese straordinarie (“ecobonus facciata” e “bonifico porte”) destinate ad incrementare de- finitivamente il valore del bene. Per quanto attiene invece agli ulteriori bonifici dall'estratto conto emerge che in massima parte riguardavano l'acquisto di mate- riale di bricolage che risultano compatibili con piccole lavorazioni svolte per l'ordi- naria manutenzione del bene e realizzate in pieno spirito collaborativo proprio della convivenza e certamente proporzionato alle condizioni del rapporto e del patrimo- nio dell'attore.
Da ciò consegue che la parte attrice ha diritto di vedersi restituita la somma di € 40.300,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo se- condo i parametri medi, esclusa la fase istruttoria e con netta contrazione di quella decisoria a seguito della trattazione con discussione orale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
4 - condanna e restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
40.300,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
- condanna a corrispondere a le spese legali CP_1 Parte_1 sostenute che si quantificano in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
11/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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