Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 4778
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Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640, 494, 477, 482, 479 e 476 cod. pen.

    La Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. Ha posto in rilievo non solo gli artifizi e i raggiri che avevano indotto la vittima a cedere la propria autovettura Audi A5 e a versare la somma di euro 4.000,00 in cambio di un veicolo Range Rover, che, in realtà, costituiva provento di furto, ma anche tutta una serie di elementi che rendevano evidente la consapevole partecipazione dell'imputato all'operazione fraudolenta: il ritrovamento dell'auto nella sua disponibilità; le dichiarazioni della persona offesa, che l'aveva descritto come l'interlocutore principale durante la trattativa; il fatto che l'imputato, dopo la conclusione dell'operazione, si era allontanato dall'agenzia a bordo dell'autovettura ricevuta dal Rasiti, unitamente al sedicente LA; il fatto che l'utenza telefonica utilizzata nella fase iniziale delle trattative risultava intestata a SI IR, residente nello stesso campo profughi dove risiedeva l'imputato e dove l'autovettura era stata rinvenuta.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 494, 477, 482, 479 e 476 cod. pen.

    Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. Quanto al concorso della truffa con il falso, è stata ribadita la configurabilità del concorso materiale, escludendosi l'assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa. Nel caso in esame, la questione appare del tutto speculare, con conseguente applicazione del principio di diritto che ammette il concorso materiale.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen.

    La Corte di appello ha motivato in maniera adeguata in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, erano state già riconosciute dal giudice di primo grado in misura equivalente alle aggravanti. Deve essere, peraltro, rilevato che le generiche non potevano essere ritenute prevalenti sulla contestata e applicata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 4778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4778
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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