Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24018 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14988/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14988 del 2023, proposto da Electra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Giurano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera n. 30740, notificata il 05.08.2023, resa dall’AGCM nel proc. I874 – “Gare d''appalto bandite dall''Arsenale Marina Militare di Taranto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. IL AR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento n.30740 dal 18 luglio 2023, adottato all'esito del procedimento istruttorio I847, con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che le società Co.m.e.r.i.n. srl, Comes spa, Electra srl, IM srl, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali srl, Maren srl, Officine OL srl, Omega Engineering Marine srl, Ricerca Innovazione Tecnologie srl, Technomont Taranto srl, TPS Taranto srl, S.i.p.l.e.s. srl, Consorzio Chiome, Chiome srl e Consorzio Navalmeccanico Taranto - CNT, hanno posto in essere un'intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato avente ad oggetto le procedure di gara dell'arsenale di Taranto nn. 4110/18, 4111/18, 4112/18, 4114/18, da 5658/18 a 5667/18 e n. 5671/18, in violazione dell'articolo 101 TFUE. In particolare, si ricorda che in data 13 luglio 2021, l'Autorità ha avviato il procedimento di cui si verte su segnalazione pervenuta in data 12 novembre 2020 della Marina Militare -Direzione Arsenale di Taranto (successivamente integrata con ulteriore documentazione trasmessa dalla citata amministrazione e dalla Guardia di Finanza), segnalazione che derivava dall’attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza per la quale è pure scaturito un procedimento penale avviato dalla Procura di Taranto.
Oggetto della segnalazione erano talune condotte illecite di natura anticoncorrenziale, commesse con riguardo all'affidamento di varie gare per lavori di manutenzione di navi militari e per servizi vari per il medesimo Arsenale, procedure tutte indette nel periodo tra il 2018 e il 2020. In sede di avvio del procedimento, l'Autorità ha ipotizzato l'esistenza, almeno sin dal 2018, di un'intesa segreta avente ad oggetto la ripartizione del mercato de quo, che si è sostanziata nella individuazione di concertate modalità di partecipazione e nella limitazione del reciproco confronto concorrenziale per l'affidamento delle procedure di gara, in modo tale da garantirne l'affidamento a un'impresa (o ATI) predeterminata dagli stessi partecipanti all'intesa. Il procedimento è stato poi esteso soggettivamente anche nei confronti della IM srl sulla base delle evidenze acquisite circa il suo coinvolgimento nelle gare indette dall'amministrazione. Il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, con delibera del 13 dicembre 2022 n. 30420, è stato prorogato al 30 giugno 2023, in ragione della complessità dell'istruttoria che ha riguardato un numero significativo di gare svolte lungo un lungo arco temporale, cui hanno partecipato numerose imprese coinvolte nell'illecito. A seguito di una richiesta avanzata da Comes spa, con delibera del 2 maggio 2023, il termine di chiusura è stato poi prorogato al 18 luglio 2023 per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.
Nel corso del procedimento sono state acquisite informazioni da parte delle imprese, sono state disposte audizioni e presentati atti e memorie difensive. Il 5 aprile 2023 è stata inviata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie e successivamente si è svolta l'audizione dinanzi al collegio. Con il gravato provvedimento è stata definitivamente accertata l'intesa anticoncorrenziale e contestualmente irrogata una sanzione nei confronti delle predette società, come quantificata in atti per ciascuna delle parti coinvolte.
Il provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dalla società esponente, che ne ha chiesto l'annullamento in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare deducendo:
- vizi di natura procedurale, segnatamente la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, posto che l’Autorità avrebbe prolungato la fase preistruttoria in maniera abnorme, avrebbe violato altresì la regola della ragionevole durata del procedimento;
- vizi ed errori di natura sostanziale che si rinverrebbero nella valutazione e nella qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale;
- l’erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione.
Si è costituita in giudizio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, diffusamente argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione. Si è altresì costituito il Ministero della Difesa.
Il giudizio è stato sospeso per la pendenza della questione pregiudiziale indicata in atti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, attinente alla discussa applicabilità dell’articolo 14 legge 689&81 ai procedimenti Antitrust e quindi riassunto all'esito dell'intervenuto pronunciamento di cui alla sentenza CGUE del 30 gennaio 2025 nella causa C-511/23.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.
3. Devono preliminarmente essere esaminate le censure di contenuto formale aventi ad oggetto la tardività dell’avvio del procedimento.
La ricorrente ha contestato che il procedimento doveva essere avviato entra 90 giorni dalla prima segnalazione ricevuta dall'Autorità, che risale al 12 novembre 2020. Tale segnalazione era già completa e consentiva già di disporre di un quadro indiziario sufficiente per iniziare la fase istruttoria vera e propria. Dal che la violazione del diritto di difesa e in particolare la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, con conseguente illegittimità derivata di tutto il procedimento e della stessa sanzione finale.
La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
In merito deve preliminarmente osservarsi come la circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una ulteriore questione interpretativa dell’art. 14 l. 689/1981 sempre con riferimento ad una violazione del diritto antitrust (segnatamente, un’intesa vietata dall’art. 101 Tfue) non induce a sospendere nuovamente il giudizio, tenuto conto del fatto che la Corte di giustizia ha più volte rammentato che qualora «la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19); pertanto deve ritenersi che si possa decidere la causa senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2025, n. 12941; 26 agosto 2025, n. 15795; Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025). A seguito della rimessione operata da questo Tribunale con l’ordinanza 12962/2023, infatti, con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 […] nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine col annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”. Per addivenire a tale conclusione la Corte ha premesso che “in assenza di una normativa specifica dell’Unione che disciplini i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, spetta agli Stati membri adottare e applicare le norme procedurali nazionali in tale settore (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punti da 43 a 45). 44 Tuttavia, se è pur vero che l’adozione e l’applicazione di tali norme rientrano nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. In forza del principio di effettività essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto e, per quanto riguarda in particolare il settore del diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”; pertanto “le norme nazionali che fissano i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza devono far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva attuazione degli articoli 101 e 102 TFUE nonché della direttiva 2019/1 nell’ordinamento giuridico interno (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punto 49)” (§ 46 sent.).
La Corte ha precisato, altresì, che “al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa in detta materia devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità” (§ 57 sent.), onde poter “procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima” (§ 60 sent.).
Pertanto, “un’autorità nazionale garante della concorrenza deve disporre della facoltà di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l’esistenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione. Tale facoltà è conforme all’obiettivo di garantire che l’autorità interessata sia in grado di trattare adeguatamente tutte le procedure d’infrazione di cui è investita. Essa può inoltre contribuire a un uso efficiente delle risorse disponibili e a favorire un’adeguata cooperazione nell’ambito della rete europea della concorrenza. Tuttavia, un siffatto rinvio temporaneo non può avere come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione” (§ 61).
La Corte ha quindi ritenuto che “l’applicazione del termine in questione rischia di obbligare l’AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l’insieme delle procedure d’infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure relative all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale autorità potrebbe quindi essere costretta ad avviare procedimenti istruttori su basi di fatto e di diritto incerte o a privilegiare il trattamento di talune categorie di casi che le sue risorse disponibili le consentano di trattare superata la fase dell’indagine preliminare, a scapito magari di casi particolarmente complessi e dannosi per la libera concorrenza nel mercato interno. Un siffatto pregiudizio all’indipendenza operativa dell’AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il dies a quo del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l’impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo”, concludendo per il contrasto della disciplina sopra richiamata con il diritto comunitario.
Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie non può quindi ravvisarsi la tardività dell’avvio dell’istruttoria con riferimento al termine di 90 giorni di cui all’art. 14 citato. In ogni caso, deve anche considerarsi che nel caso in esame, benché la prima segnalazione sia pervenuta all’Autorità il 12 novembre 2020, nel lasso di tempo intercorso fino all’avvio del procedimento l’Autorità ha proceduto ad ulteriori accertamenti necessari per analizzare una vicenda oltremodo complessa, sicché non può dirsi che il lasso di tempo utilizzato per le indagini della fase preistruttoria, ove ancorato all’effettivo accertamento della condotta da sanzionare, fuoriesca dai canoni della ragionevolezza, pur sempre applicabili ai procedimenti di competenza dell’Antitrust. Ciò tanto più se si considera che nel passo della sentenza sopra riportato la Corte di Giustizia ha anche precisato che far decorrere il termine per l’avvio del procedimento dalla prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità può comportare un effettivo pregiudizio all’indipendenza operativa dell’Autorità. Inoltre, la ricorrente non in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento, elemento che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della censura di tardività dell’attività procedimentale. Ed infatti in più occasioni la Corte di giustizia UE ha affermato che il superamento del termine ragionevole può costituire motivo di annullamento delle decisioni che accertano infrazioni solo se risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate; al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (Tribunale UE, 18.11.2020, cause T-814/17, p.ti 357-359; e in senso conforme, Tribunale UE, 6.12.2020, T-515/18, p.to 91 e Corte di giustizia, 21.1.2021, causa C-466/19 P, p.to 32 e 21.9.2006, Gebied, C 105/04).
Né tale pregiudizio può essere individuato nel fatto che la parte interessata, non essendo notiziata dell’avvio del procedimento sanzionatorio, continuerebbe nella pratica ipoteticamente illecita, andando incontro a conseguenze di maggiore entità, poiché tale affermazione postulerebbe che l’inerzia dell’Amministrazione ingeneri un affidamento che consentirebbe la prosecuzione della condotta illecita mentre, come è evidente, il soggetto che pone in essere una condotta sanzionabile, non può certo efficacemente sostenere di aver perseverato nell’illecito sol perché non gli sarebbe stata contestata la violazione; senza considerare che nella fattispecie l’intesa è stata comunque circoscritta in un ambito temporale precedente. Ed infatti nella sentenza sopra citata la Corte chiarisce che il rischio della protrazione eccessiva della fase preistruttoria è quello che eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata in tale comunicazione non possano più essere acquisite o possano esserlo soltanto con difficoltà (§ 64 sentenza). Del resto, anche il Consiglio di Stato ha recepito i passaggi principali della sentenza della Corte di giustizia (Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025), affermando che i principî espressi dalla Corte comportano che ai procedimenti antitrust di Agcm si applica solo il principio del termine ragionevole e che in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa.
4. Tanto premesso, deve poi rilevarsi che, quanto alla durata del procedimento, il d.P.R. n. 217/98, che disciplina le attività istruttorie dell’AGCM, pur prevedendo una scansione temporale dell’attività dell’Autorità, non qualifica espressamente i termini dallo stesso previsti come perentori, né individua un’ipotesi di decadenza dalla potestà sanzionatoria, né prevede una specifica illegittimità del provvedimento “tardivamente” adottato.
Inoltre del tutto giustificate sono le proroghe disposte dall’amministrazione. La prima proroga, infatti, che ha esteso il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023, è stata dettata dalla complessità del procedimento istruttorio (che riguarda un numero significativo di gare, su un arco temporale pluriennale, e di parti del procedimento coinvolte nell’illecito), nonché la necessità di assicurare alla parte un congruo termine per l’esercizio dei diritti di difesa anche in relazione all’ingente mole di documenti sui quali esercitare il contraddittorio; la seconda, che ha esteso la conclusione del procedimento al 18 luglio 2023, è stata motivata con riferimento all’istanza di una delle parti del procedimento (la Comes s.p.a.), accolta dall’AGCM, anche qui per garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa.
5. Quanto poi all’utilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal procedimento penale, si osserva come non sia prevista normativamente alcuna preclusione a utilizzare nel procedimento antitrust elementi probatori assunti in sede penale, che vengono comunque valutati del tutto autonomamente dall’Autorità.
Si rileva altresì che, in ogni caso, la documentazione de qua è stata regolarmente acquisita anche a seguito di nulla-osta del Procuratore della Repubblica, che le imprese coinvolte hanno avuto ampia possibilità di fornire prove contrarie e che le trascrizioni sono comunque confluite in un più ampio contesto istruttorio derivante dalla varia documentazione relative alle gare in questione.
Anche sotto tale profilo deve dunque confermarsi la correttezza dell’azione amministrativa.
6. Ciò chiarito in ordine ai vizi di natura procedurale e passando alle doglianze rivolte al merito del valutazione effettuata dall’Antitrust, si osserva, in via preliminare, che la definizione di mercato rilevante da parte dell’AGCM è espressione di una valutazione discrezionale (che inevitabilmente rischia di scontare un margine d’opinabilità), sindacabile dal giudice amministrativo solo per mancato rispetto dei generali principî di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che del vincolo di coerenza comunitario (Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4228): orbene, nel caso di specie, non si riscontrano i menzionati vizî (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5992). Nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, è stato precisato che la definizione del mercato rilevante risulta ex se funzionale all’individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l’illecito coordinamento delle condotte d’impresa, atteso che è proprio l’ambito di tale coordinamento a delineare e definire l’ambito stesso del mercato rilevante. Vale a dire che la definizione dell’ambito merceologico, operativo e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale risulta funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2837). Nella specie, essendo in contestazione una fattispecie di bid rigging, il mercato rilevante è stato correttamente individuato nell’insieme delle gare pubbliche alterate o condizionate dai partecipanti all’intesa (sul punto, v. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6239). Dal materiale istruttorio acquisito risulta poi che l’intesa si è concretizzata in un accordo tra concorrenti per la ripartizione del mercato attraverso il coordinamento delle reciproche strategie partecipative per la spartizione a “tavolino” degli affidamenti di servizi per l’ammodernamento progressivo programmatico delle UU.NN NA AN AR (4110/18, 4111/18 e 4118/18), NA NO (4112/18) e NA EM (4114/18) in sosta a Taranto a fine 2018 e delle undici procedure in economia dalla 5658/18 alla 5667/18 e la 5671/18.
Tanto ricordato, deve in primis confermarsi la correttezza dell’operato amministrativo con riguardo alle modalità di acquisizione del materiale probatorio che ha fondato la valutazione dell’Antitrust. Innanzitutto, deve ribadirsi la decisività delle cd. “prove esogene” da cui si è inferita l’esistenza della concertazione, in particolare della prova documentale e delle risultanze derivanti dalle intercettazioni telefoniche. In secondo luogo, deve osservarsi che non esiste alcuna dipendenza o pregiudizialità tra il parallelo procedimento penale e l’accertamento compiuto dall’amministrazione intimata, tal che le risultanze istruttorie operate dal GIP in sede penale, se possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione dei fatti, comunque non condizionano in alcun modo l’autonomo giudizio tecnico dell’Antitrust e la qualificazione della fattispecie dal punto di vista del diritto della concorrenza. Nel caso de quo, esistono una serie di evidenze fattuali e documentali che hanno integrato un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a comprovare l’intesa continuata, avente ad oggetto la ridetta ripartizione del mercato attraverso la limitazione del reciproco confronto concorrenziale ai fini dell’aggiudicazione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di interesse dell’Arsenale. Rileva la “lettura” non atomistica ma sinottica delle risultanze probatorie che ha condotto in modo univoco a ritenere la collusione tra le imprese, che ha turbato la sana competizione della concorrenza “per il mercato” insita nelle procedure di gara, mediante una limitazione opportunistica dei comportamenti individuali nell’ambito delle scelte commerciali da adottare ai fini della partecipazione alle commesse. Sempre sotto il profilo probatorio, osserva per altro il Collegio che, trattandosi di intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto”, a fronte dell’univoco quadro presuntivo derivante dal materiale istruttorio, incombeva semmai sulle imprese di fornire la prova contraria circa la correttezza delle proprie condotte.
7.Quanto al ruolo della ricorrente, si osserva che, con ragionamento esente da incoerenza, l’Autorità ha ritenuto il ruolo attivo della ricorrente sia nella prima fase dell’intesa (relativa alla diserzione concordata della procedura 4118/18, seguita dalla presentazione di una unica offerta per le gare 4110/18, 4111/18, 4112/18 3 4114/18) che nella seconda fase dell’intesa (inerente alle procedure per l’affidamento in economia dei servizi frazionati di manutenzione della NA AN AR). Sotto il primo profilo, il provvedimento ha ben spiegato come le parti dell’intesa abbiano mandato deserta la procedura ristretta, di valore più alto. Militano in tal senso le in equivoche trascrizioni delle intercettazioni dalle quali, con ragionamento del tutto logico e immune da irragionevolezza, l’amministrazione al ritratto la posizione condivisa il coordinamento delle varie imprese; il tutto mediante una concertazione che si è sviluppata anche mediante una interlocuzione diretta con la stazione appaltante (v. intercettazioni del 27 ottobre 2018). Per la seconda fase, sono eloquenti le risultanze delle trascrizioni del 23 novembre 2018, che hanno illuminato l’incontro in cui CHIOME, TPS/Comerin e Officine JOLLY (venute a disposizione della lista delle procedure in economia che sarebbero state bandite dal successivo 26 novembre 2018), definiscono la platea soggettiva della spartizione sull’insieme delle procedure. Gli incontri tra i concorrenti si sono susseguiti durante tutto l’arco temporale dell’iter di svolgimento delle procedure fino alla presentazione delle offerte (tra il 23 novembre e il 7 dicembre 2018), al fine chiaro di modulare la progettata spartizione che si andava delineando in relazione al coinvolgimento di volta in volta di una o più ditte, singolarmente e/o in ATI, a ciascuna delle gare in esame. Il 28 novembre 2018 Officine OL riferisce l’andamento della concertazione con riguardo al “foglietto” che riporta la lista con i numeri dei fascicoli delle procedure, così palesandosi la finalità di pervenire ad individuare la migliore “combinazione” possibile delle ditte, singolarmente o in ATI costituite ad hoc, e che avrebbero di volta in volta partecipato in qualità di aggiudicatrici o semplici concorrenti.
8. A fronte di tale chiaro quadro indiziario poco peso possono avere spiegazioni alternative offerte dalla ricorrente. In modo condivisibile l’avvocatura di Stato ricorda la giurisprudenza in materia, la quale postula che il ricorso a spiegazioni lecite alternative della condotta tenuta possono essere rilevanti solo allorquando l’accertamento dell’intesa si basa unicamente su elementi di tipo endogeno e non quando l’esistenza dell’intesa sia attestata da plurime prove documentali ed esogene. Invero le cosiddette “spiegazioni lecite alternative” alla concertazione devono essere esaminate non solo della loro astratta plausibilità, ma nel contesto in cui sono concretamente formulate confrontandole con la documentazione acquisita istruttoria, nonché con i fatti che tale documentazione attesta. Perdendo dunque di attendibilità quando la loro astratta plausibilità si scontra con un quadro concreto di ponente in senso contrario.
9. Deve anche essere confutata l’argomentazione secondo cui la ricorrente sarebbe stata impossibilitata oggettivamente a raggiungere accordi finalizzati ad alterare la concorrenza nelle procedure in rilievo, perché si trattava di gare aperte e, segnatamente, procedure ristrette aperte a livello europeo prima e sul MEPA poi.
Anche qui in modo del tutto condivisibile, la difesa erariale ricorda come l’istruttoria condotta da ANAC aveva proprio rilevato tre profili di criticità delle gare, legati in particolare al requisito della nazionalità delle navi (italiana), sulla quale sono valutate le attività pregresse alla luce della limitazione della platea dei concorrenti e della significativa compromissione della concorrenza che ne poteva derivare. Ciò valeva anche per gli affidamenti esperiti su MEPA, siccome funzionalmente connessi alla gara 4118/2018; gara andata deserta e per la quale i requisiti di partecipazione non erano stati modificati rispetto alla procedura ristretta originaria. Tanto è vero che talune di queste procedure frazionate sono state dichiarate infruttuose al primo tentativo anche in conseguenza della esclusione delle parti per assenza di requisiti tecnici. Circostanza che delimitava la platea dei potenziali soggetti partecipanti alle sole ditte in possesso delle specializzazioni richieste, così contravvenendo la tesi difensiva secondo cui è impossibile poter configurare un cartello tra poche imprese relativamente ad un mercato potenzialmente accessibile da migliaia di concorrenti.
10. Ancor più nel merito, devono poi essere confutate le ulteriori argomentazioni difensive incentrate sulla asserita non remuneratività delle procedure (quali elementi che scongiurerebbero il divisato intento di turbare il regolare svolgimento delle procedure sub specie di astensione o limitazione della partecipazione) e sulla asserita applicazione di sconti. Giova richiamare il pacifico assunto, anche giurisprudenziale, secondo cui l’alterazione di una gara costituisce una tipica restrizione della concorrenza per oggetto e dunque configura un fatto anticoncorrenziale in senso oggettivo, che comprende sia la ripartizione del mercato della clientela sia la limitazione delle politiche di prezzo; tal ché la dedotta remuneratività non è affatto decisiva o rilevante. E ciò perché, per altro, l’obiettivo di un cartello ben può consistere anche soltanto nell’attenuare in maniera collusiva la riduzione dei prezzi di taluni beni o servizi in un contesto caratterizzato da fattori esogeni. La stessa sussistenza di eventuali sconti è del tutto inconferente, perché l’accertamento condotto dall’Autorità ha verificato la sussistenza di un illecito collettivo in uno a condotte spartitorie delle gare, che rendono del tutto irrilevante l’accertamento del livello degli sconti (in assenza del contesto collusivo anticoncorrenziale, gli stessi sconti avrebbero potuto essere più consistenti di quelli effettivamente praticati).
11. Deve poi essere respinta l’ultima argomentazione difensiva proposta da OL Officine al fine di decostruire l’illiceità della condotta, come divisata dall’Autorità. Parte ricorrente assume che la partecipazione alle gare in ATI è giustificata in ragione dei requisiti richiesti; essa costituirebbe una prassi normalissima, nel caso di specie imposta dalla specializzazione dei lavori che componevano ciascuna commessa. Il Collegio osserva che la condotta contestata non è la partecipazione alle gare in forma di ATI in sé e atomisticamente considerata. Ciò che l’Antitrust ha sanzionato è il coordinamento tra i potenziali concorrenti – imprese singole o raggruppate in ATI – delle modalità di partecipazione alle gare con l’illecito obiettivo di spartizione del mercato attraverso il coordinamento delle strategie di partecipazione (e reciproche astensioni) negli appalti tra le imprese concorrenti nell’indotto di Taranto. L’utilizzo della ATI è risultato utilizzato in senso anticoncorrenziale. Dalle intercettazioni relative alla spartizione delle undici economie frazionate, derivanti dalla 4118/18, è emerso chiaramente che la composizione delle ATI di volta in volta predefinite aggiudicatarie delle gare avesse tra le sue finalità anche quella di garantire a tutte le imprese sodali un’equa spartizione delle commesse.
12. Da ultimo vanno disattese le doglianze incentrate su di una dedotta irragionevolezza nel calcolo della sanzione irrogata. Deve rilevarsi che, in primis, il provvedimento ha ben motivato circa la gravità della condotta, che si è inserita in un cartello orizzontale avente ad oggetto il condizionamento di una serie di procedure di gara pubbliche (condotta considerata tra le violazioni più gravi della normativa antitrust, il tutto aggravato nel caso de quo dal fatto che talune gare erano di dimensioni comunitarie con importi a base d’asta di entità rilevante).
Quanto alla contestata assenza di comparazione con le altre imprese parti del procedimento, si osserva poi che, in tesi, il vizio di disparità di trattamento non è deducibile in ambito sanzionatorio, posto che nella materia delle sanzioni antitrust, non sussiste un interesse giuridicamente rilevante a contestare l'entità della sanzione irrogata a un'altra impresa, atteso che quand'anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente. Per quanto riguarda la lamentata disparità di trattamento con altre fattispecie analoghe, deve poi rammentarsi che l’ontologica complessità e peculiarità delle valutazioni compiute in materia dall’Autorità “antitrust” comporta che, pur in presenza di elementi di analogia, risulta esclusa l’identità dei casi.
Con riferimento, poi, alla dedotta marginalità del ruolo della ricorrente, giova richiamare il pacifico orientamento del giudice amministrativo secondo il quale ai fini dell’ an della responsabilità, è superfluo valutare se il singolo partecipante all’intesa abbia avuto all’interno della stessa un ruolo maggiore o minore, attivo o addirittura meramente passivo; e ciò perché l’intesa risulta contestabile anche nei confronti di chi si limiti a trarne vantaggio assumendo un ruolo meramente passivo, dovendosi riconoscere l’esonero della responsabilità solo in caso di dissociazione espressa dall’intesa. Egualmente non può condividersi l’assunto secondo cui non sarebbe stato valutato il comportamento collaborativo posto in essere da parte ricorrente nel corso del procedimento. E’ noto che la valutazione dell’amministrazione è, sotto tale profilo, del tutto discrezionale, senza contare che il contributo del professionista, da considerarsi a fini riduttivi della sanzione, non deve semplicemente essere quello dovuto per legge, ma deve essere particolarmente qualificato. Invero è affermazione corrente che nella valutazione di eventuali circostanze in grado di attenuare la responsabilità dell’autore della violazione e, conseguentemente, di incidere sull’importo finale della sanzione, è necessario tenere in considerazione il principio secondo cui la mera interruzione del comportamento illecito successivamente all’avvio dell’attività istruttoria non costituisce di per sé una circostanza attenuante. Ecco perché, con ragionamento immune da illogicità, l’Antitrust, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non ha rinvenuto alcun elemento idoneo a configurare una particolare cifra collaborativa, prestata dalla ricorrente nel corso del procedimento, che potesse atteggiarsi a effettiva circostanza attenuante.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti motivi di ricorso sono infondati, con riveniente reiezione della proposta domanda di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei riguardi dell’Antitrust, mentre possono essere compensate con le altre amministrazioni, in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Compensa le spese con le altre amministrazioni in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
IL AR OP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR OP | RO TI |
IL SEGRETARIO