TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24018
TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi procedurali: tardività dell'avvio del procedimento

    Il Tribunale richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha escluso l'ostatività di una normativa nazionale che impone un termine di 90 giorni per l'avvio della fase istruttoria, in quanto ciò potrebbe compromettere l'effettività dell'applicazione del diritto della concorrenza e l'indipendenza operativa dell'Autorità. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto ai propri diritti di difesa derivante dalla durata del procedimento.

  • Rigettato
    Vizi procedurali: durata del procedimento

    Il Tribunale ritiene giustificate le proroghe disposte dall'Autorità a causa della complessità del procedimento e della necessità di garantire il diritto di difesa. Si sottolinea che i termini previsti dal d.P.R. n. 217/98 non sono perentori.

  • Rigettato
    Utilizzo di intercettazioni derivanti da procedimento penale

    Il Tribunale afferma che non vi è preclusione normativa all'utilizzo di prove assunte in sede penale nei procedimenti antitrust, purché valutate autonomamente dall'Autorità. La documentazione è stata acquisita regolarmente e le imprese hanno avuto possibilità di contraddittorio.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: errata valutazione e qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale

    Il Tribunale ritiene corretta la definizione del mercato rilevante operata dall'AGCM, funzionale all'individuazione del contesto dell'illecito. Viene confermata la sussistenza di un'intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato basata su prove documentali ed esogene, tra cui intercettazioni telefoniche.

  • Rigettato
    Ruolo della ricorrente nell'intesa

    L'Autorità ha ritenuto il ruolo attivo della ricorrente sia nella prima fase (diserzione concordata di una procedura e presentazione di unica offerta) sia nella seconda fase (procedure per affidamento in economia). Le intercettazioni documentano il coordinamento e la concertazione.

  • Rigettato
    Impossibilità oggettiva di raggiungere accordi

    Il Tribunale rileva che le criticità delle gare, legate al requisito della nazionalità delle navi, hanno limitato la platea dei concorrenti, rendendo possibile la configurazione di un cartello. L'utilizzo della ATI è stato funzionale all'intesa.

  • Rigettato
    Non remuneratività delle procedure e applicazione di sconti

    L'alterazione di una gara è una restrizione della concorrenza per oggetto, indipendentemente dalla remuneratività. L'obiettivo di un cartello può essere anche l'attenuazione della riduzione dei prezzi. La sussistenza di sconti è irrilevante in presenza di un illecito collettivo.

  • Rigettato
    Utilizzo della ATI come prassi normale

    La condotta sanzionata non è la partecipazione in ATI in sé, ma il coordinamento tra concorrenti per la spartizione del mercato. L'utilizzo della ATI è stato funzionale all'intesa anticoncorrenziale.

  • Rigettato
    Erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento abbia motivato la gravità della condotta e che il vizio di disparità di trattamento non sia deducibile in ambito sanzionatorio antitrust. La complessità delle valutazioni esclude l'identità dei casi. Il ruolo marginale o passivo non esonera dalla responsabilità, salvo espressa dissociazione. Non è stata valutata una particolare collaborazione qualificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24018
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24018
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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