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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC ANNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4058/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 FA & C. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio N. 1 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6491 TARI 2017
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/19/2025 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 di Nominativo_1 & o. SAS in persone del legale rappresentante p.t., proponeva nei termini l'impugnazione del sollecito pre-esecuzione n. 090/19/025 tassa sui rifiuti, notificato in data 11.7.25 contro il Comune di Aversa e Concessioni &consulenza SR , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, emerge dagli atti che l'atto oggetto di gravame, avente ad oggetto l'intimazione al pagamento della tassa sui rifiuti anno 2017, non risulta preceduto da alcuna notifica attinente a quest'ultimo atto che ne rappresenta il “presupposto”.
Ne consegue che la nullità per vizio proprio dell'atto presupposto produce l'effetto della nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale .
Nessuna prova in senso contrario risulta prodotta dalle controparti che non si costituivano nel presente giudizio.
L'inesistenza degli atti impugnati determina la compiuta decadenza e maturata prescrizione dei crediti oggetto di gravame .
Appare palese la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in cui il legislatore ha posto in rilievo l'esigenza di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva per permettergli il, pieno esercizio delle sue facoltà difensive .
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato solo l'atto consequenziale notificato, chiedendone l'annullamento , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impositiva di cui all'atto oggetto del presente gravame.
Peraltro, l'Ente creditore- Comune di Aversa e la società concessionaria, non costituitosi, non hanno fornito alcuna prova contraria a quanto affermato e documentato dalla ricorrente.
Ne consegue che l'assunto della ricorrente può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va accolto. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC ANNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4058/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 FA & C. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio N. 1 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6491 TARI 2017
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/19/2025 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 di Nominativo_1 & o. SAS in persone del legale rappresentante p.t., proponeva nei termini l'impugnazione del sollecito pre-esecuzione n. 090/19/025 tassa sui rifiuti, notificato in data 11.7.25 contro il Comune di Aversa e Concessioni &consulenza SR , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, emerge dagli atti che l'atto oggetto di gravame, avente ad oggetto l'intimazione al pagamento della tassa sui rifiuti anno 2017, non risulta preceduto da alcuna notifica attinente a quest'ultimo atto che ne rappresenta il “presupposto”.
Ne consegue che la nullità per vizio proprio dell'atto presupposto produce l'effetto della nullità per vizio derivato dell'atto conseguenziale .
Nessuna prova in senso contrario risulta prodotta dalle controparti che non si costituivano nel presente giudizio.
L'inesistenza degli atti impugnati determina la compiuta decadenza e maturata prescrizione dei crediti oggetto di gravame .
Appare palese la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in cui il legislatore ha posto in rilievo l'esigenza di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva per permettergli il, pieno esercizio delle sue facoltà difensive .
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato solo l'atto consequenziale notificato, chiedendone l'annullamento , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto su cui si fonda la pretesa impositiva di cui all'atto oggetto del presente gravame.
Peraltro, l'Ente creditore- Comune di Aversa e la società concessionaria, non costituitosi, non hanno fornito alcuna prova contraria a quanto affermato e documentato dalla ricorrente.
Ne consegue che l'assunto della ricorrente può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va accolto. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese