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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 4767/2021 e promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in P.zza Controparte_1
NA da IN n. 4, cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, C.F._1
5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2021, la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa, nell'anno 2011 alle dipendenze della ditta Consorzio
Pac di Capo D'Orlando per 102 giornate.
Esponeva che, con nota del 10/3/2021, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, le CP_3 comunicava che, nell'anno 2011 le erano stati corrisposti € 1.942,90 più sulla sua prestazione di disoccupazione e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare deve precisarsi che, sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore relativa all'importo per cui è causa.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_3 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del citato provvedimento.
Tale eccezione preliminare esclude qualsivoglia decisione nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla l'avviso di addebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' CP_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_3 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 4767/2021 e promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]in P.zza Controparte_1
NA da IN n. 4, cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, C.F._1
5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2021, la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa, nell'anno 2011 alle dipendenze della ditta Consorzio
Pac di Capo D'Orlando per 102 giornate.
Esponeva che, con nota del 10/3/2021, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, le CP_3 comunicava che, nell'anno 2011 le erano stati corrisposti € 1.942,90 più sulla sua prestazione di disoccupazione e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare deve precisarsi che, sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore relativa all'importo per cui è causa.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_3 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del citato provvedimento.
Tale eccezione preliminare esclude qualsivoglia decisione nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla l'avviso di addebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' CP_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_3 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena