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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5433/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. C. Panzani CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall' Avv. G. Pennica in punto a: risarcimento danni. All'udienza del 2/12/2025, con rito a trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità del per tutti i danni subiti Controparte_1 dalla signora a seguito dell'evento descritto in premessa e per l'effetto condannare Parte_1 l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla signora in forza delle Pt_1 Tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della liquidazione e quantificabili, allo stato, come da perizia di parte, in € 148.500,00 e/o nella somma che minore o maggiore risultante agli esiti del presente procedimento, oltre ad € 1.401,80 per spese mediche sostenute 2. per l'effetto condannare il al pagamento della somma € 148.500,00 per danno biologico e/o Controparte_1 della maggiore o minor somma risultante agli esiti del presente procedimento, oltre ad € 1.401,80 per spese mediche sostenute delle suddette somme. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualunque responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, imputabile al convenuto e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche, eccessive e, comunque, carenti di prova;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità del convenuto accertare e Controparte_1 dichiarare il concorso di colpa della Sig.ra nella causazione dell'evento, ridurre Parte_1 proporzionalmente l'entità del risarcimento, liquidare lo stesso nella misura del giusto e del dovuto secondo le emergenze istruttorie;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Come in atti ed a verbale. La presente sentenza viene pronunciata ad esito dell'udienza cartolare in data 2/12/2025, ore 10.50, con termine per note scritte fino all'1/12/2025, fissata con decreto del 18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea si basa sulla sussistenza di una condizione di luoghi tale da fondare responsabilità dell'ente gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 C.c., per effetto della presenza, sulla sede stradale, di una sconnessione del manto stradale, in corrispondenza di una buca nell'asfalto, resa insidiosa dalla presenza di fogliame, in corrispondenza della quale parte attrice è caduta riportando lesioni.
Sulle principali circostanze di tempo e luogo si possono dare per ammesse le allegazioni di parte attrice, non contestate da parte dell'ente convenuto.
In ordine alle caratteristiche concrete del terreno nel punto in questione, non è documentata alcuna circostanza rilevante ai fini indicati da parte attrice. Non sono, infatti, fornite prove di circostanze di fatto idonee a far ritenere la sussistenza di uno stato dei luoghi idoneo a determinare la caduta allegata e, anzi, sono documentate caratteristiche dell'avvallamento in questione che portano piuttosto ad escludere la sussistenza di un rapporto di efficienza causale con l'evento dedotto, e quindi la responsabilità dell convenuto. CP_2
Parte convenuta contesta la sussistenza di responsabilità per mancata prova delle allegazioni attoree sulle modalità del fatto e in particolare sull'esistenza di un nesso causale tra una condotta dell'ente convenuto -quale proprietario e custode- e l'evento dannoso;
contesta, sotto ogni profilo, l'esistenza di una condizione insidiosa dei luoghi, idonea a determinare l'evento dannoso lamentato da parte attrice.
2 2. Quanto al rapporto intercorrente tra parte attrice e convenuta, il titolo giuridico è correttamente individuato nelle rispettive difese dall'art. 2051
C.c..
Oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l'evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie la pavimentazione del marciapiede pubblico, circostanza questa non contestata) su cui parte convenuta aveva l'obbligo di custodia.
Va, anzitutto, premesso, in diritto, quanto segue. In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni (Cass. III, 26/2/94, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass. 9/6/83, n° 3971; Cass. 23/10/90, n° 10277;
Cass. III, 26/5/93, n° 5925), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode;
la presunzione di responsabilità che vi è connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
3. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82,
n° 3134; Cass. n° 10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152); pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno
3 estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Cass. 20/1/81, n°
481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, n° 1897;
Cass. civ., 25/11/88, n° 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III, 18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III,
3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che <per il danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cass., n. 3211/77, cit.; Cass. III,
22/7/87, n. 6407; Cass. n. 7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III, 13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n. 6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).
4. Se ne ricava che, secondo l'orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita (cfr.: Trib. NA -Pagliani-
9/7/2020, n. 786; Trib. NA -Pagliani- 21/2/2021, n. 283).
Quale ulteriore premessa in diritto, va considerato che questo ufficio condivide e applica da sempre l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ritenendo, in particolare, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, che: <L'articolo 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata
l'esclusiva colpa del danneggiato>> (Trib. NA (Cividali S.), 7/9/2017, n.
4 1518; Trib. NA -Pagliani- 9/4/2019, n. 542; Trib. NA -Pagliani-
30/10/2019, n. 1674; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n. 715; Trib.
NA -Pagliani- 9/7/2020, n. 786; Trib. NA -Pagliani- 29/6/2022, n.
858; Trib. NA -Pagliani- 24/9/2024, n. 1386);
<La oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode>> (Trib. NA (Cividali S.),
14/9/2017, n. 1585; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n. 715, cit.; Trib.
NA -Pagliani- 24/9/2024, n. 1386);
<Per accertare della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che la cosa produca danni a terzi>> (Trib. NA (Rimondini A.), 11/10/2017, n.
1778);
<In tema di responsabilità ex art. 2051 cc, il danneggiato è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (ad es., che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale>> (Trib. NA -Primiceri-
7/3/2019, n. 309; Trib. NA -Pagliani- 9/4/2019, n. 542; Trib. NA
-Primiceri- 10/12/2019, n. 1862; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n.
715, cit.);
<La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc, esonera il danneggiato soltanto dalla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa del custode
e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo qualora tale onere venga assolto, incomberà su parte convenuta l'onere di dimostrare il caso fortuito, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
5 Ciò in quanto, in generale, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto, il nesso di causalità tra la causa e l'evento dannoso, nonché il rapporto di custodia>>
(Trib. NA -Pagliani- 18/7/2023, n. 1238)
5. Per escludere la propria responsabilità, quindi, il custode deve offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Trib. NA
(Rimondini A.), 11/12/2017, n. 2169). In relazione al caso di specie viene, però, in specifico rilievo la precisazione necessariamente correlata all'enunciazione del ricordato principio, e cioè il corollario per il quale:
“Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Trib. NA (Rimondini A.), 11/10/2017, n. 1778; Conf.: Trib.
NA -Del Borrello- 13/10/2017, n. 1809; Trib. NA (Rimondini A.),
11/12/2017, n. 2169; Trib. NA (Rimondini A.), 5/9/2017, n. 1497;
Trib. NA -Pagliani- 21/2/2023, n. 283).
In relazione, infatti, all'ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l'onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto:
<In tema di responsabilità per cose in custodia, poiché la res è statica e richiede che la condotta umana si unisca al modo proprio modo di essere affinché possa essere dannosa, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presenta delle peculiarità che rendono pericoloso il normale uso dei beni in custodia. In particolare, il danneggiato ha l'onere di provare la disponibilità del bene e la possibilità per il custode, tenuto a vigilare affinché questi non produca danni a terzi, di esercitare un effettivo potere fisico sulla res. Il custode, invece, è tenuto a provare il fatto estraneo alla propria sfera di
6 controllo, avente impulso causale autonomo e caratteri di imprevedibilità e assoluta eccezionalità. Il caso fortuito può coincidere con la condotta del danneggiato che sia stata la causa esclusiva dell'evento secondo un giudizio rapportato alla natura e alla pericolosità della res: minore è la sua intrinseca pericolosità, maggiori sono l'efficienza causale della condotta del danneggiato nel dinamismo eziologico del danno e la sua evitabilità con l'adozione di normali cautele>> (Trib. NA -Grandi- 4/10/2018, n. 1652; Trib. NA
-Grandi- 16/10/2018, n. 1706; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n. 715, cit.);
<L'art. 2051 cc imputa la responsabilità per i danni prodotti dalla congiunzione della res (di per sé inerte) con un altro elemento diverso dalla condotta del custode a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res. In particolare, quando il pericolo è immanente alla struttura o alle pertinenze del bene, deve valutarsi se, in relazione alla sua superficie e alle sue modalità d'uso, il custode possa compierne un efficace controllo idoneo a impedire che sorgano pericoli per gli utenti. Tuttavia, poiché la res custodita è di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura tale da cagionare il danno, il nesso di causalità può ritenersi accertato se il danneggiato prova che l'evento è stato la conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva del bene in custodia;
infatti, se il pericolo deriva dalla condotta degli utenti o da un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, il fortuito è configurabile tutte le volte in cui l'evento lesivo è imprevedibile e inevitabile, e ciò accade quando il fatto dannoso si verifica senza che il custode, pur avendo compiuto un diligente controllo della res, abbia il tempo strettamente necessario per rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo>> (Trib. NA -Pagliani-
22/6/2020, n. 715, cit.; Trib. NA -Grandi- 5/11/2020, n. 1334).
Per quanto, specificamente, concerne l'insidia stradale:
<Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza>> (Trib.
NA -Del Borrello- 13/10/2017, n. 1809; Trib. NA -Lucchi-
19/10/2023, n. 1738);
7 <Agli effetti della sussistenza della “insidia”, che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, la prova di tale circostanza grava su chi ne sostiene l'esistenza>> (Trib. NA -Masoni- 3/5/2019, n.
650);
<In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 cc, l'insidia corrisponde ad uno stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Infatti, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza>> (Trib. NA -Bagnoli-
18/10/2023, n. 1691).
6. Tornando, quindi, alle tre circostanze menzionate all'inizio del paragrafo
4, appare chiaro che i primi due requisiti non sono in discussione nel presente giudizio.
Il terzo requisito è costituito, però, dal nesso di causalità tra la cosa ed il danno, per il quale -alla stregua dei principi che regolano l'istituto in oggetto e dall'esame delle risultanze istruttorie- non può dirsi raggiunta la prova.
Infatti, le cause dell'incidente avvenuto nel tratto di marciapiede in questione non sono state accertate;
soprattutto, non è accertata la dinamica concreta di quanto è accaduto.
L'attrice, infatti, allega di essere caduta mentre percorreva a piedi il marciapiede in corrispondenza del civico n. 31 di Via Mekong in Fiorano
Modenese (MO). La descrizione del luogo effettuata in atto di citazione è quella di una “buca nell'asfalto parzialmente coperta da fogliame e sterpaglie”
(cfr. pag. 2), di cui “soprattutto la sua reale estensione e profondità
(addirittura 15-20 cm!!) non era conoscibile, né poteva essere conoscibile”, per via di una situazione indicata come “presenza sull'asfalto del marciapiede di numerosi dislivelli e la concomitante presenza di una serie continua di buche di varie dimensioni alcune di esse poste negli interstizi delle radici degli alberi che divellono l'asfalto”, e di buche “nascoste da fogliamo e sterpaglie varie”
(cfr. pag. 4).
8 L'unica prova sulla rispondenza delle condizioni obiettive dei luoghi alle allegazioni attoree è fornita da una fotografia, nella quale è rappresentata una porzione del manto stradale che non è idonea a costituire ostacolo alla circolazione pedonale e, pertanto, non può determinare incidenti del tipo allegato da parte attrice. Vi è rappresentata, infatti, una porzione di marciapiede, parzialmente sgretolato in alcuni punti e con qualche crepa nell'asfalto dovuta all'effetto delle sottostanti radici dell'albero adiacente, nel quale si sono verificati -inevitabilmente e secondo criterio di normalità- una successione di due lievi avvallamenti e due rialzi del terreno rispetto al piano viabile, con evidente dislivello tra i minimi e i massimi ma comunque percorribile. Le due buche formate dagli avvallamenti all'apparenza hanno una profondità verosimilmente percepibile durante il calpestio, anche se certamente non della misura indicata da parte attrice.
Nel complesso, comunque, il massimo avvallamento stimabile -in assenza di rilevi svolti da pubbliche autorità intervenute sul posto o da consulenti tecnici di parte- dalla fotografia prodotta da parte attrice non supera i cinque centimetri rispetto al circostante piano asfaltato. Non vi è traccia di fogliame e la porzione di terreno risulta perfettamente visibile.
Dall'insieme delle descritte circostanze si ricava che lo stato dei luoghi in questione, sulla base delle allegazioni della stessa parte attrice, non è idoneo a determinare l'evento dannoso secondo le modalità allegate: l'onere della prova sancito dall'art. 2051 C.c. non comporta l'automatica rilevanza,
a fini causali, di ogni minima disconnessione del terreno, di ogni dislivello anche rientrante nella normalità delle modalità costruttive e manutentive, e non evitabile nemmeno mediante una corretta e attenta attività di sorveglianza da parte del custode. In altri termini, non è esigibile pretendere che le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili e in generale ogni tratto viabile siano completamente lisci e privi della minima disconnessione.
Il principio è espresso anche da pronunce di questo stesso ufficio:
<L'onere della prova sancito dall'art. 2051 cc non comporta l'automatica rilevanza, a fini causali, di ogni minima disconnessione del marciapiede, di ogni dislivello anche rientrante nella normalità delle modalità costruttive e manutentive, e non evitabile nemmeno mediante una corretta e attenta attività di sorveglianza da parte del custode. In altri termini, non è esigibile pretendere
9 che i marciapiedi, le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili e in generale ogni tratto viabile siano completamente lisci e privi della minima disconnessione>>
(Trib. NA -Di Pasquale- 5/1/2022, n. 8).
7. Anche a prescindere, però, dalle caratteristiche insidiose del luogo, va rilevato che nel caso concreto manca la prova di circostanze essenziali del fatto,
In atto di citazione parte attrice ha allegato che <mentre camminava in via Mekong, a sul marciapiede antistante il civico n.31, Controparte_1 cadeva rovinosamente a terra per aver messo il piede in una buca nell'asfalto…>>.
Tale ricostruzione, che ipotizza una dinamica precisa, richiede una prova specifica della sua verificazione storica e delle modalità dell'accaduto.
In proposito, nessun elemento fornito sta ad indicare -nemmeno nelle allegazioni attoree- che cosa sia avvenuto di preciso all'atto di attraversare il tratto di marciapiede in questione, non essendo stata verificata l'azione descritta come determinante la caduta -ad esempio: inciampare, scivolare o, al contrario, bloccare il piede) e, in generale, nessun elemento concreto è disponibile sulle modalità dell'infortunio subito dall'attrice, ovvero una descrizione della condotta della stessa danneggiata o della dinamica dell'incidente.
Posto, infatti, che la pavimentazione è descritta indiscutibilmente come inerte, in quanto statica e non dotata di autonomo movimento, e che quindi può divenire -in tesi- pericolosa soltanto mediante attività esterna, in questo caso umana, cioè mediante il suo utilizzo, diviene imprescindibile l'individuazione delle modalità del suo utilizzo per poter definire l'esistenza di un rapporto di causalità tra la cosa e il danno lamentato, in assenza del quale non può affermarsi -non solo giuridicamente ma, ancor prima, logicamente- che il danno stesso sia stato procurato dalla cosa.
Come sopra ricordato, l'onere della prova sul nesso causale spetta al danneggiato, e nella specie non è soddisfatto.
8. L'istruttoria orale richiesta non è idonea a fornire elementi utili. Il primo capitolo dedotto chiede al testimone di affermare che l'attrice è <caduta in
10 una insidia costituita da una buca e/o avvallamento ostruito da fogliame e sterpaglie e priva di segnalazione>> e, dunque, fa riferimento a una dinamica di “sprofondare” il piede nella buca;
esso è, però, palesemente inammissibile in quanto valutativo, avendo il concetto di insidia un significato tecnico giuridico indeducibile in prova testimoniale. In nessuno degli altri capitoli successivi viene, invece, chiesto di descrivere la modalità del fatto, e tantomeno di fornire elementi utili a individuare la causa della caduta;
a parte il fatto che altri capitoli sono affetti dal medesimo vizio di valutatività -
n. 3-, da quello di genericità -n.
4- e dal vertere su circostanze negative -n. 5
e n. 6-, tutte caratteristiche che ne determinano l'inammissibilità.
Pertanto, anche se la circostanza della “caduta” è certa essendo sostanzialmente incontestata, la presenza di una condizione dei luoghi tale da provocare la caduta stessa -asserita inadeguatezza della pavimentazione- non è di per sé sufficiente, non essendo stata riscontrata la dinamica effettiva e nemmeno la circostanza dell'occultamento da parte del fogliamo;
in sintesi, non è certo che la causa della caduta, (effetto certo) sia un malposizionamento degli arti inferiori provocato dallo stato della pavimentazione (causa incerta).
In base, infatti, alle allegazioni della stessa parte attrice, il nesso causale con una condotta di omessa custodia dell'ente pubblico è ravvisabile se si dimostra che il pavimento ha avuto efficacia causale determinante al momento del fatto;
a quel punto, secondo il disposto dell'art. 2051 c.c., si inverte l'onere probatorio dovendo il custode provare l'esimente del caso fortuito;
ma la base fattuale di un'affermazione di responsabilità risiede nella prova che la caduta sia stata determinata dalla descritta attività di inciampare -in questo caso forse sprofondare- su una superficie inadeguata.
Altrimenti, pur essendo provata una condizione dei luoghi astrattamente tale da costituire difetto di custodia, manca tuttavia il nesso causale, da provarsi -come già visto- da parte del danneggiato.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita. In proposito, non sono stati escussi testi che abbiano ha dichiarato di essere stato presente al momento del fatto e di avere assistito all'azione che ha determinato la caduta
11 In sostanza, l'ipotesi della caduta per sprofondamento del piede è risultata essere frutto di una deduzione a posteriori, ad esito di un esame dello stato dei luoghi. Non senza rimarcare che, comunque, non vi è prova della presenza di fogliame.
In definitiva, a sostegno della tesi attorea restano solo le allegazioni della stessa attrice.
9. In considerazione degli elementi di convincimento forniti da parte attrice, quindi, l'unico elemento concreto accertato è la presenza di una pavimentazione verosimilmente sconnessa e parzialmente deteriorata, in misura non eccedente la normale tollerabilità per un utente medio della strada, comprendendo in tale nozione anche le persone di più deboli capacità percettive o minore attenzione. Per il resto, non può dirsi provata l'esistenza di una caduta proveniente -in senso eziologico- dalla cosa in custodia della parte convenuta. Infatti, l'istruttoria non ha chiarito le modalità dell'infortunio e, in particolare, il ruolo della struttura in questione nella verificazione di esso;
all'esito dell'istruttoria, dunque, non solo non è possibile dichiarare, come necessario per un'affermazione di responsabilità, che la lesione della salute di parte attrice proviene dalla cosa custodita da parte convenuta;
invero, in sostanza, la stessa origine del danno è rimasta indimostrata, se non altro per la possibilità di altre cause esclusive, come un mancamento, o una semplice condotta inavvertita della stessa danneggiata, senza tuttavia una partecipazione efficiente delle condizioni della cosa utilizzata.
In sintesi, l'unica risultanza chiara è l'esistenza di una caduta sul marciapiede, ma non vi è alcuna certezza sull'azione che l'ha innescata;
va considerato che, anche se la pavimentazione fosse da ritenere di per sè insidiosa, e anche se la caduta è provata, non è provato il perché della caduta, cioè il modo in cui la vittima ha perso l'equilibrio: la vittima può avere avuto un capogiro, o avere messo male il piede ma senza coinvolgimento della pavimentazione;
in altri termini, non basta la prova della caduta (fornita), occorrendo la prova dello sprofondamento -o simile infortunio- determinante la caduta, che di per sé è una conseguenza -nota- che deve avere una causa, non individuata e rimasta ignota;
in definitiva
12 nella specie non è stato accertato se la caduta sia stata conseguenza di un'insidia o solo del modo di camminare.
10. Per il resto, le altre risultanze istruttorie non forniscono elementi aggiuntivi di conoscenza idonei a fondare un diverso convincimento.
Ciò vale anche per la perizia di parte relativa allo stato dei luoghi, prodotta dall'attrice (doc. n. 22), la quale, peraltro, è stata redatta a distanza di quasi due anni dal fatto (in data 30.06.2023), a fronte di un sopralluogo effettuato dal tecnico di parte avvenuto dichiaratamente a distanza di un anno e mezzo dal sinistro, senza, peraltro, effettuare alcuna misurazione -e tanto meno confermare le misure indicate in atto di citazione da parte attrice- ma limitandosi a individuare la generica presenza di “avvallamenti e distacco del manto cementizio”.
La conclusione a cui giunge il perito è la seguente: <appare chiaro ed evidente che nel corso del tempo non vi mai stata fatta alcuna manutenzione, salvo eventualmente che non vi siano del report con data certa degli interventi effettuati dal e pertanto tale situazione costituisce un grave pericolo CP_1 per i passanti dando luogo potenzialmente anche a cadute come è avvenuto nel nostro caso>>.
È evidente che -al di là delle incertezze grammaticali- si tratta di una ricostruzione ipotetica e del tutto teorica di una dinamica in realtà ignota, ossia di una delle varie dinamiche possibili, ma non certo l'unica; anzi, non si tratta nemmeno della ricostruzione della dinamica precisa di un evento storicamente accaduto, ma solo della affermazione di eventi futuri e potenziali, con la conseguenza che gli accertamenti effettati dal perito restano irrilevanti.
Dalla stessa consulenza di parte, inoltre, anche ammettendo che lo stato dei luoghi non fosse stato alterato negli anni, e dalle foto allegate alla perizia, emerge indiscutibilmente che il terreno gradini non presenta alterazioni -come buche, rialzi ed avvallamenti- di portata tale da costituire una insidia o trabocchetto, essendo, al contrario, la conformazione del marciapiede ben visibile, e inidonea ad ingenerare e occultare una insidia o trabocchetto in senso tecnico.
13 In particolare, la perizia di parte non conferma la circostanza allegata da parte attrice relativa alla presenza di buca della profondità di “15 -20 cm”; non risulta, infatti, la affermazione -peraltro contraddittoria- contenuta in atto di citazione (cfr. pag. 4) che “la profondità fosse tale e non calcolabile”.
11. D'altra parte, il ragionamento svolto dalla Difesa di parte attrice per dimostrare la responsabilità, è inesatto, fondandosi sul presupposto a sua volta erroneo che (pag. 4 atto citazione): <La signora (…) non Pt_1 avrebbe potuto evitare in alcun modo né di certo avere contezza della profondità e della larghezza di ogni singola buca alcune delle quali nascoste da fogliame e sterpaglie varie>>; situazione ed azione di ostacolo che, come si è visto, non sono dimostrate, tanto che neppure la presenza del deterioramento del fondo risulta avere avuto un ruolo definito.
Il ragionamento causale non può, infatti, essere effettuato a posteriori, secondo il falso sillogismo per cui: la pavimentazione è sconnessa, la persona è caduta in corrispondenza della pavimentazione, quindi, la persona è caduta per la sconnessione;
il nesso causale con la condizione della pavimentazione si riscontra, invece, solo se qualcuno descrive un movimento del piede o della gamba compatibile con un ostacolo del tipo presente in loco, in questo caso con una buca;
movimento che nella specie nessun teste ha potuto descrivere.
Com'è noto, non è con questi elementi che risulta integrato il contenuto dell'art. 2051 C.c.; proprio perché, appunto, il danneggiato non è esonerato, in casi come questo, dal fornire la prova del nesso causale tra lo specifico bene e lo specifico evento dannoso.
La mancanza di prova circa il nesso causale rende superflua ogni ulteriore considerazione ed indagine, anche di consulenza tecnica, essendo detta prova un presupposto indefettibile di ogni richiesta di risarcimento danni.
12. Nel caso concreto, quindi, non sussistono indizi sugli elementi fondanti la responsabilità dell' convenuto, e quelli esistenti non sono sufficienti a CP_2 fornire la necessaria prova, nemmeno soltanto logica, dell'accadimento del fatto storico così come prospettato, con particolare riferimento al nesso di
14 causalità; inoltre, non è provata una caratteristica dei luoghi identificabile come difetto di custodia, causalmente efficiente in relazione all'evento concreto.
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie non si è fatto ricorso a consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona danneggiata, in quanto inutile a seguito del rigetto della domanda principale.
La domanda attorea, infatti, è infondata e come tale va respinta. Ai fini delle spese processuali, tuttavia, va considerato che non essendo con sicurezza individuabile fin dal momento dalla prospettazione la situazione di incertezza obiettiva sulle circostanze di fatto fondanti la pretesa svolta
(dinamica concreta dell'evento), che ha determinato il rigetto della domanda, ricorre il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande proposte nella causa introdotta con atto di citazione notificato il 9/11/2024 da verso il Parte_1 Controparte_1
[...] dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in NA, il giorno 17/12/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5433/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. C. Panzani CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall' Avv. G. Pennica in punto a: risarcimento danni. All'udienza del 2/12/2025, con rito a trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità del per tutti i danni subiti Controparte_1 dalla signora a seguito dell'evento descritto in premessa e per l'effetto condannare Parte_1 l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla signora in forza delle Pt_1 Tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della liquidazione e quantificabili, allo stato, come da perizia di parte, in € 148.500,00 e/o nella somma che minore o maggiore risultante agli esiti del presente procedimento, oltre ad € 1.401,80 per spese mediche sostenute 2. per l'effetto condannare il al pagamento della somma € 148.500,00 per danno biologico e/o Controparte_1 della maggiore o minor somma risultante agli esiti del presente procedimento, oltre ad € 1.401,80 per spese mediche sostenute delle suddette somme. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualunque responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, imputabile al convenuto e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche, eccessive e, comunque, carenti di prova;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità del convenuto accertare e Controparte_1 dichiarare il concorso di colpa della Sig.ra nella causazione dell'evento, ridurre Parte_1 proporzionalmente l'entità del risarcimento, liquidare lo stesso nella misura del giusto e del dovuto secondo le emergenze istruttorie;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Come in atti ed a verbale. La presente sentenza viene pronunciata ad esito dell'udienza cartolare in data 2/12/2025, ore 10.50, con termine per note scritte fino all'1/12/2025, fissata con decreto del 18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea si basa sulla sussistenza di una condizione di luoghi tale da fondare responsabilità dell'ente gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 C.c., per effetto della presenza, sulla sede stradale, di una sconnessione del manto stradale, in corrispondenza di una buca nell'asfalto, resa insidiosa dalla presenza di fogliame, in corrispondenza della quale parte attrice è caduta riportando lesioni.
Sulle principali circostanze di tempo e luogo si possono dare per ammesse le allegazioni di parte attrice, non contestate da parte dell'ente convenuto.
In ordine alle caratteristiche concrete del terreno nel punto in questione, non è documentata alcuna circostanza rilevante ai fini indicati da parte attrice. Non sono, infatti, fornite prove di circostanze di fatto idonee a far ritenere la sussistenza di uno stato dei luoghi idoneo a determinare la caduta allegata e, anzi, sono documentate caratteristiche dell'avvallamento in questione che portano piuttosto ad escludere la sussistenza di un rapporto di efficienza causale con l'evento dedotto, e quindi la responsabilità dell convenuto. CP_2
Parte convenuta contesta la sussistenza di responsabilità per mancata prova delle allegazioni attoree sulle modalità del fatto e in particolare sull'esistenza di un nesso causale tra una condotta dell'ente convenuto -quale proprietario e custode- e l'evento dannoso;
contesta, sotto ogni profilo, l'esistenza di una condizione insidiosa dei luoghi, idonea a determinare l'evento dannoso lamentato da parte attrice.
2 2. Quanto al rapporto intercorrente tra parte attrice e convenuta, il titolo giuridico è correttamente individuato nelle rispettive difese dall'art. 2051
C.c..
Oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l'evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie la pavimentazione del marciapiede pubblico, circostanza questa non contestata) su cui parte convenuta aveva l'obbligo di custodia.
Va, anzitutto, premesso, in diritto, quanto segue. In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni (Cass. III, 26/2/94, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass. 9/6/83, n° 3971; Cass. 23/10/90, n° 10277;
Cass. III, 26/5/93, n° 5925), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode;
la presunzione di responsabilità che vi è connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
3. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82,
n° 3134; Cass. n° 10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152); pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno
3 estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Cass. 20/1/81, n°
481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, n° 1897;
Cass. civ., 25/11/88, n° 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III, 18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III,
3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che <per il danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cass., n. 3211/77, cit.; Cass. III,
22/7/87, n. 6407; Cass. n. 7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III, 13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n. 6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).
4. Se ne ricava che, secondo l'orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita (cfr.: Trib. NA -Pagliani-
9/7/2020, n. 786; Trib. NA -Pagliani- 21/2/2021, n. 283).
Quale ulteriore premessa in diritto, va considerato che questo ufficio condivide e applica da sempre l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ritenendo, in particolare, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, che: <L'articolo 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata
l'esclusiva colpa del danneggiato>> (Trib. NA (Cividali S.), 7/9/2017, n.
4 1518; Trib. NA -Pagliani- 9/4/2019, n. 542; Trib. NA -Pagliani-
30/10/2019, n. 1674; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n. 715; Trib.
NA -Pagliani- 9/7/2020, n. 786; Trib. NA -Pagliani- 29/6/2022, n.
858; Trib. NA -Pagliani- 24/9/2024, n. 1386);
<La oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode>> (Trib. NA (Cividali S.),
14/9/2017, n. 1585; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n. 715, cit.; Trib.
NA -Pagliani- 24/9/2024, n. 1386);
<Per accertare della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che la cosa produca danni a terzi>> (Trib. NA (Rimondini A.), 11/10/2017, n.
1778);
<In tema di responsabilità ex art. 2051 cc, il danneggiato è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (ad es., che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale>> (Trib. NA -Primiceri-
7/3/2019, n. 309; Trib. NA -Pagliani- 9/4/2019, n. 542; Trib. NA
-Primiceri- 10/12/2019, n. 1862; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n.
715, cit.);
<La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc, esonera il danneggiato soltanto dalla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa del custode
e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo qualora tale onere venga assolto, incomberà su parte convenuta l'onere di dimostrare il caso fortuito, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
5 Ciò in quanto, in generale, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto, il nesso di causalità tra la causa e l'evento dannoso, nonché il rapporto di custodia>>
(Trib. NA -Pagliani- 18/7/2023, n. 1238)
5. Per escludere la propria responsabilità, quindi, il custode deve offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Trib. NA
(Rimondini A.), 11/12/2017, n. 2169). In relazione al caso di specie viene, però, in specifico rilievo la precisazione necessariamente correlata all'enunciazione del ricordato principio, e cioè il corollario per il quale:
“Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Trib. NA (Rimondini A.), 11/10/2017, n. 1778; Conf.: Trib.
NA -Del Borrello- 13/10/2017, n. 1809; Trib. NA (Rimondini A.),
11/12/2017, n. 2169; Trib. NA (Rimondini A.), 5/9/2017, n. 1497;
Trib. NA -Pagliani- 21/2/2023, n. 283).
In relazione, infatti, all'ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l'onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto:
<In tema di responsabilità per cose in custodia, poiché la res è statica e richiede che la condotta umana si unisca al modo proprio modo di essere affinché possa essere dannosa, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presenta delle peculiarità che rendono pericoloso il normale uso dei beni in custodia. In particolare, il danneggiato ha l'onere di provare la disponibilità del bene e la possibilità per il custode, tenuto a vigilare affinché questi non produca danni a terzi, di esercitare un effettivo potere fisico sulla res. Il custode, invece, è tenuto a provare il fatto estraneo alla propria sfera di
6 controllo, avente impulso causale autonomo e caratteri di imprevedibilità e assoluta eccezionalità. Il caso fortuito può coincidere con la condotta del danneggiato che sia stata la causa esclusiva dell'evento secondo un giudizio rapportato alla natura e alla pericolosità della res: minore è la sua intrinseca pericolosità, maggiori sono l'efficienza causale della condotta del danneggiato nel dinamismo eziologico del danno e la sua evitabilità con l'adozione di normali cautele>> (Trib. NA -Grandi- 4/10/2018, n. 1652; Trib. NA
-Grandi- 16/10/2018, n. 1706; Trib. NA -Pagliani- 22/6/2020, n. 715, cit.);
<L'art. 2051 cc imputa la responsabilità per i danni prodotti dalla congiunzione della res (di per sé inerte) con un altro elemento diverso dalla condotta del custode a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res. In particolare, quando il pericolo è immanente alla struttura o alle pertinenze del bene, deve valutarsi se, in relazione alla sua superficie e alle sue modalità d'uso, il custode possa compierne un efficace controllo idoneo a impedire che sorgano pericoli per gli utenti. Tuttavia, poiché la res custodita è di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura tale da cagionare il danno, il nesso di causalità può ritenersi accertato se il danneggiato prova che l'evento è stato la conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva del bene in custodia;
infatti, se il pericolo deriva dalla condotta degli utenti o da un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi, il fortuito è configurabile tutte le volte in cui l'evento lesivo è imprevedibile e inevitabile, e ciò accade quando il fatto dannoso si verifica senza che il custode, pur avendo compiuto un diligente controllo della res, abbia il tempo strettamente necessario per rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo>> (Trib. NA -Pagliani-
22/6/2020, n. 715, cit.; Trib. NA -Grandi- 5/11/2020, n. 1334).
Per quanto, specificamente, concerne l'insidia stradale:
<Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza>> (Trib.
NA -Del Borrello- 13/10/2017, n. 1809; Trib. NA -Lucchi-
19/10/2023, n. 1738);
7 <Agli effetti della sussistenza della “insidia”, che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, la prova di tale circostanza grava su chi ne sostiene l'esistenza>> (Trib. NA -Masoni- 3/5/2019, n.
650);
<In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 cc, l'insidia corrisponde ad uno stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Infatti, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza>> (Trib. NA -Bagnoli-
18/10/2023, n. 1691).
6. Tornando, quindi, alle tre circostanze menzionate all'inizio del paragrafo
4, appare chiaro che i primi due requisiti non sono in discussione nel presente giudizio.
Il terzo requisito è costituito, però, dal nesso di causalità tra la cosa ed il danno, per il quale -alla stregua dei principi che regolano l'istituto in oggetto e dall'esame delle risultanze istruttorie- non può dirsi raggiunta la prova.
Infatti, le cause dell'incidente avvenuto nel tratto di marciapiede in questione non sono state accertate;
soprattutto, non è accertata la dinamica concreta di quanto è accaduto.
L'attrice, infatti, allega di essere caduta mentre percorreva a piedi il marciapiede in corrispondenza del civico n. 31 di Via Mekong in Fiorano
Modenese (MO). La descrizione del luogo effettuata in atto di citazione è quella di una “buca nell'asfalto parzialmente coperta da fogliame e sterpaglie”
(cfr. pag. 2), di cui “soprattutto la sua reale estensione e profondità
(addirittura 15-20 cm!!) non era conoscibile, né poteva essere conoscibile”, per via di una situazione indicata come “presenza sull'asfalto del marciapiede di numerosi dislivelli e la concomitante presenza di una serie continua di buche di varie dimensioni alcune di esse poste negli interstizi delle radici degli alberi che divellono l'asfalto”, e di buche “nascoste da fogliamo e sterpaglie varie”
(cfr. pag. 4).
8 L'unica prova sulla rispondenza delle condizioni obiettive dei luoghi alle allegazioni attoree è fornita da una fotografia, nella quale è rappresentata una porzione del manto stradale che non è idonea a costituire ostacolo alla circolazione pedonale e, pertanto, non può determinare incidenti del tipo allegato da parte attrice. Vi è rappresentata, infatti, una porzione di marciapiede, parzialmente sgretolato in alcuni punti e con qualche crepa nell'asfalto dovuta all'effetto delle sottostanti radici dell'albero adiacente, nel quale si sono verificati -inevitabilmente e secondo criterio di normalità- una successione di due lievi avvallamenti e due rialzi del terreno rispetto al piano viabile, con evidente dislivello tra i minimi e i massimi ma comunque percorribile. Le due buche formate dagli avvallamenti all'apparenza hanno una profondità verosimilmente percepibile durante il calpestio, anche se certamente non della misura indicata da parte attrice.
Nel complesso, comunque, il massimo avvallamento stimabile -in assenza di rilevi svolti da pubbliche autorità intervenute sul posto o da consulenti tecnici di parte- dalla fotografia prodotta da parte attrice non supera i cinque centimetri rispetto al circostante piano asfaltato. Non vi è traccia di fogliame e la porzione di terreno risulta perfettamente visibile.
Dall'insieme delle descritte circostanze si ricava che lo stato dei luoghi in questione, sulla base delle allegazioni della stessa parte attrice, non è idoneo a determinare l'evento dannoso secondo le modalità allegate: l'onere della prova sancito dall'art. 2051 C.c. non comporta l'automatica rilevanza,
a fini causali, di ogni minima disconnessione del terreno, di ogni dislivello anche rientrante nella normalità delle modalità costruttive e manutentive, e non evitabile nemmeno mediante una corretta e attenta attività di sorveglianza da parte del custode. In altri termini, non è esigibile pretendere che le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili e in generale ogni tratto viabile siano completamente lisci e privi della minima disconnessione.
Il principio è espresso anche da pronunce di questo stesso ufficio:
<L'onere della prova sancito dall'art. 2051 cc non comporta l'automatica rilevanza, a fini causali, di ogni minima disconnessione del marciapiede, di ogni dislivello anche rientrante nella normalità delle modalità costruttive e manutentive, e non evitabile nemmeno mediante una corretta e attenta attività di sorveglianza da parte del custode. In altri termini, non è esigibile pretendere
9 che i marciapiedi, le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili e in generale ogni tratto viabile siano completamente lisci e privi della minima disconnessione>>
(Trib. NA -Di Pasquale- 5/1/2022, n. 8).
7. Anche a prescindere, però, dalle caratteristiche insidiose del luogo, va rilevato che nel caso concreto manca la prova di circostanze essenziali del fatto,
In atto di citazione parte attrice ha allegato che <mentre camminava in via Mekong, a sul marciapiede antistante il civico n.31, Controparte_1 cadeva rovinosamente a terra per aver messo il piede in una buca nell'asfalto…>>.
Tale ricostruzione, che ipotizza una dinamica precisa, richiede una prova specifica della sua verificazione storica e delle modalità dell'accaduto.
In proposito, nessun elemento fornito sta ad indicare -nemmeno nelle allegazioni attoree- che cosa sia avvenuto di preciso all'atto di attraversare il tratto di marciapiede in questione, non essendo stata verificata l'azione descritta come determinante la caduta -ad esempio: inciampare, scivolare o, al contrario, bloccare il piede) e, in generale, nessun elemento concreto è disponibile sulle modalità dell'infortunio subito dall'attrice, ovvero una descrizione della condotta della stessa danneggiata o della dinamica dell'incidente.
Posto, infatti, che la pavimentazione è descritta indiscutibilmente come inerte, in quanto statica e non dotata di autonomo movimento, e che quindi può divenire -in tesi- pericolosa soltanto mediante attività esterna, in questo caso umana, cioè mediante il suo utilizzo, diviene imprescindibile l'individuazione delle modalità del suo utilizzo per poter definire l'esistenza di un rapporto di causalità tra la cosa e il danno lamentato, in assenza del quale non può affermarsi -non solo giuridicamente ma, ancor prima, logicamente- che il danno stesso sia stato procurato dalla cosa.
Come sopra ricordato, l'onere della prova sul nesso causale spetta al danneggiato, e nella specie non è soddisfatto.
8. L'istruttoria orale richiesta non è idonea a fornire elementi utili. Il primo capitolo dedotto chiede al testimone di affermare che l'attrice è <caduta in
10 una insidia costituita da una buca e/o avvallamento ostruito da fogliame e sterpaglie e priva di segnalazione>> e, dunque, fa riferimento a una dinamica di “sprofondare” il piede nella buca;
esso è, però, palesemente inammissibile in quanto valutativo, avendo il concetto di insidia un significato tecnico giuridico indeducibile in prova testimoniale. In nessuno degli altri capitoli successivi viene, invece, chiesto di descrivere la modalità del fatto, e tantomeno di fornire elementi utili a individuare la causa della caduta;
a parte il fatto che altri capitoli sono affetti dal medesimo vizio di valutatività -
n. 3-, da quello di genericità -n.
4- e dal vertere su circostanze negative -n. 5
e n. 6-, tutte caratteristiche che ne determinano l'inammissibilità.
Pertanto, anche se la circostanza della “caduta” è certa essendo sostanzialmente incontestata, la presenza di una condizione dei luoghi tale da provocare la caduta stessa -asserita inadeguatezza della pavimentazione- non è di per sé sufficiente, non essendo stata riscontrata la dinamica effettiva e nemmeno la circostanza dell'occultamento da parte del fogliamo;
in sintesi, non è certo che la causa della caduta, (effetto certo) sia un malposizionamento degli arti inferiori provocato dallo stato della pavimentazione (causa incerta).
In base, infatti, alle allegazioni della stessa parte attrice, il nesso causale con una condotta di omessa custodia dell'ente pubblico è ravvisabile se si dimostra che il pavimento ha avuto efficacia causale determinante al momento del fatto;
a quel punto, secondo il disposto dell'art. 2051 c.c., si inverte l'onere probatorio dovendo il custode provare l'esimente del caso fortuito;
ma la base fattuale di un'affermazione di responsabilità risiede nella prova che la caduta sia stata determinata dalla descritta attività di inciampare -in questo caso forse sprofondare- su una superficie inadeguata.
Altrimenti, pur essendo provata una condizione dei luoghi astrattamente tale da costituire difetto di custodia, manca tuttavia il nesso causale, da provarsi -come già visto- da parte del danneggiato.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita. In proposito, non sono stati escussi testi che abbiano ha dichiarato di essere stato presente al momento del fatto e di avere assistito all'azione che ha determinato la caduta
11 In sostanza, l'ipotesi della caduta per sprofondamento del piede è risultata essere frutto di una deduzione a posteriori, ad esito di un esame dello stato dei luoghi. Non senza rimarcare che, comunque, non vi è prova della presenza di fogliame.
In definitiva, a sostegno della tesi attorea restano solo le allegazioni della stessa attrice.
9. In considerazione degli elementi di convincimento forniti da parte attrice, quindi, l'unico elemento concreto accertato è la presenza di una pavimentazione verosimilmente sconnessa e parzialmente deteriorata, in misura non eccedente la normale tollerabilità per un utente medio della strada, comprendendo in tale nozione anche le persone di più deboli capacità percettive o minore attenzione. Per il resto, non può dirsi provata l'esistenza di una caduta proveniente -in senso eziologico- dalla cosa in custodia della parte convenuta. Infatti, l'istruttoria non ha chiarito le modalità dell'infortunio e, in particolare, il ruolo della struttura in questione nella verificazione di esso;
all'esito dell'istruttoria, dunque, non solo non è possibile dichiarare, come necessario per un'affermazione di responsabilità, che la lesione della salute di parte attrice proviene dalla cosa custodita da parte convenuta;
invero, in sostanza, la stessa origine del danno è rimasta indimostrata, se non altro per la possibilità di altre cause esclusive, come un mancamento, o una semplice condotta inavvertita della stessa danneggiata, senza tuttavia una partecipazione efficiente delle condizioni della cosa utilizzata.
In sintesi, l'unica risultanza chiara è l'esistenza di una caduta sul marciapiede, ma non vi è alcuna certezza sull'azione che l'ha innescata;
va considerato che, anche se la pavimentazione fosse da ritenere di per sè insidiosa, e anche se la caduta è provata, non è provato il perché della caduta, cioè il modo in cui la vittima ha perso l'equilibrio: la vittima può avere avuto un capogiro, o avere messo male il piede ma senza coinvolgimento della pavimentazione;
in altri termini, non basta la prova della caduta (fornita), occorrendo la prova dello sprofondamento -o simile infortunio- determinante la caduta, che di per sé è una conseguenza -nota- che deve avere una causa, non individuata e rimasta ignota;
in definitiva
12 nella specie non è stato accertato se la caduta sia stata conseguenza di un'insidia o solo del modo di camminare.
10. Per il resto, le altre risultanze istruttorie non forniscono elementi aggiuntivi di conoscenza idonei a fondare un diverso convincimento.
Ciò vale anche per la perizia di parte relativa allo stato dei luoghi, prodotta dall'attrice (doc. n. 22), la quale, peraltro, è stata redatta a distanza di quasi due anni dal fatto (in data 30.06.2023), a fronte di un sopralluogo effettuato dal tecnico di parte avvenuto dichiaratamente a distanza di un anno e mezzo dal sinistro, senza, peraltro, effettuare alcuna misurazione -e tanto meno confermare le misure indicate in atto di citazione da parte attrice- ma limitandosi a individuare la generica presenza di “avvallamenti e distacco del manto cementizio”.
La conclusione a cui giunge il perito è la seguente: <appare chiaro ed evidente che nel corso del tempo non vi mai stata fatta alcuna manutenzione, salvo eventualmente che non vi siano del report con data certa degli interventi effettuati dal e pertanto tale situazione costituisce un grave pericolo CP_1 per i passanti dando luogo potenzialmente anche a cadute come è avvenuto nel nostro caso>>.
È evidente che -al di là delle incertezze grammaticali- si tratta di una ricostruzione ipotetica e del tutto teorica di una dinamica in realtà ignota, ossia di una delle varie dinamiche possibili, ma non certo l'unica; anzi, non si tratta nemmeno della ricostruzione della dinamica precisa di un evento storicamente accaduto, ma solo della affermazione di eventi futuri e potenziali, con la conseguenza che gli accertamenti effettati dal perito restano irrilevanti.
Dalla stessa consulenza di parte, inoltre, anche ammettendo che lo stato dei luoghi non fosse stato alterato negli anni, e dalle foto allegate alla perizia, emerge indiscutibilmente che il terreno gradini non presenta alterazioni -come buche, rialzi ed avvallamenti- di portata tale da costituire una insidia o trabocchetto, essendo, al contrario, la conformazione del marciapiede ben visibile, e inidonea ad ingenerare e occultare una insidia o trabocchetto in senso tecnico.
13 In particolare, la perizia di parte non conferma la circostanza allegata da parte attrice relativa alla presenza di buca della profondità di “15 -20 cm”; non risulta, infatti, la affermazione -peraltro contraddittoria- contenuta in atto di citazione (cfr. pag. 4) che “la profondità fosse tale e non calcolabile”.
11. D'altra parte, il ragionamento svolto dalla Difesa di parte attrice per dimostrare la responsabilità, è inesatto, fondandosi sul presupposto a sua volta erroneo che (pag. 4 atto citazione): <La signora (…) non Pt_1 avrebbe potuto evitare in alcun modo né di certo avere contezza della profondità e della larghezza di ogni singola buca alcune delle quali nascoste da fogliame e sterpaglie varie>>; situazione ed azione di ostacolo che, come si è visto, non sono dimostrate, tanto che neppure la presenza del deterioramento del fondo risulta avere avuto un ruolo definito.
Il ragionamento causale non può, infatti, essere effettuato a posteriori, secondo il falso sillogismo per cui: la pavimentazione è sconnessa, la persona è caduta in corrispondenza della pavimentazione, quindi, la persona è caduta per la sconnessione;
il nesso causale con la condizione della pavimentazione si riscontra, invece, solo se qualcuno descrive un movimento del piede o della gamba compatibile con un ostacolo del tipo presente in loco, in questo caso con una buca;
movimento che nella specie nessun teste ha potuto descrivere.
Com'è noto, non è con questi elementi che risulta integrato il contenuto dell'art. 2051 C.c.; proprio perché, appunto, il danneggiato non è esonerato, in casi come questo, dal fornire la prova del nesso causale tra lo specifico bene e lo specifico evento dannoso.
La mancanza di prova circa il nesso causale rende superflua ogni ulteriore considerazione ed indagine, anche di consulenza tecnica, essendo detta prova un presupposto indefettibile di ogni richiesta di risarcimento danni.
12. Nel caso concreto, quindi, non sussistono indizi sugli elementi fondanti la responsabilità dell' convenuto, e quelli esistenti non sono sufficienti a CP_2 fornire la necessaria prova, nemmeno soltanto logica, dell'accadimento del fatto storico così come prospettato, con particolare riferimento al nesso di
14 causalità; inoltre, non è provata una caratteristica dei luoghi identificabile come difetto di custodia, causalmente efficiente in relazione all'evento concreto.
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie non si è fatto ricorso a consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona danneggiata, in quanto inutile a seguito del rigetto della domanda principale.
La domanda attorea, infatti, è infondata e come tale va respinta. Ai fini delle spese processuali, tuttavia, va considerato che non essendo con sicurezza individuabile fin dal momento dalla prospettazione la situazione di incertezza obiettiva sulle circostanze di fatto fondanti la pretesa svolta
(dinamica concreta dell'evento), che ha determinato il rigetto della domanda, ricorre il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge le domande proposte nella causa introdotta con atto di citazione notificato il 9/11/2024 da verso il Parte_1 Controparte_1
[...] dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in NA, il giorno 17/12/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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