Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3468/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3468/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Nardella, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Cesena (FC), Via G.
Marinelli n. 97, in virtù di procura allegata al ricorso
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carpi, Parte_2 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Aldo Bozzi n. 87, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) DISPORRE l'assegnazione della casa familiare, con il mobilio che la correda, sita in Ravenna (RA),
Via Antonio Bandini Buti, 66, in comproprietà tra il SI. e la SI.ra alla SI.ra Parte_1 Pt_2
, che continuerà a risiedervi unitamente ai figli minori e sino a Parte_2 Per_1 Per_2 quando quest'ultimi non raggiungeranno l'autosufficienza economica, fatto salvo ogni fatto che faccia venir meno tale diritto.
pagina 1 di 7
2023, per trasferirsi presso l'abitazione sita in Gualdo di Roncofreddo (FC), Via V. Bachelet, 82, di proprietà dei di lui genitori. Il si obbliga e si impegna a restituire alla data di sottoscrizione Parte_1 del ricorso, le chiavi dell'immobile costituente la casa familiare.
3) SI ATTO che il SI. s'impegna a trasferire la propria residenza anagrafica, attualmente Parte_1
presso la casa familiare, in altra abitazione, entro il 30/09/2024 e di cui darà comunicazione alla SI.ra
Pt_2
4) DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli e in favore di entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente dei minori presso la madre , attualmente residente presso la Parte_2
casa familiare, nella quale continuerà a risiedere unitamente ai figli.
5) DISPORRE la regolamentazione del diritto di visita del padre nei seguenti termini: con riferimento al calendario ordinario ed ai week-end alternati, il padre starà con i figli nei seguenti termini: -
: mercoledì dalle ore 16 (uscita di scuola) sino al giovedì mattina, con l'impegno di Per_1
accompagnarla a scuola. Nei giorni di vacanza sia estivi che invernali, sino alle ore 20.00 del giovedì in inverno, ore 21,30 nel periodo estivo. Sarà sempre il padre a prelevare la minore dall'uscita di scuola o presso l'abitazione della madre del giorno di mercoledì, mentre sarà la madre ad andare a ritirare la figlia presso l'abitazione del padre il giovedì quando non ha scuola. - Cesare, sino al compimento del terzo anno di età dello stesso: mercoledì dalle ore 16 (uscita dal nido o di scuola materna se frequentate) sino al giovedì mattina, con l'impegno di accompagnarlo a scuola, se frequentata, diversamente sino alle ore 20, in inverno, e sino alle ore 21,30 in estate, del giovedì. Sarà sempre il padre a prelevare il minore il mercoledì dall'uscita di scuola o presso l'abitazione della madre, mentre sarà la madre ad andare a ritirare il figlio presso l'abitazione del padre il giovedì quando non ha scuola. - Entrambi i figli, nei giorni di vacanze scolastiche estive (dal 01/06 al 10/09) ed invernali (dal 11/09 al 31/05), staranno con il padre dalle ore 16 del mercoledì sino alle ore 20, in inverno, ed alle ore 21,30, in estate, del giovedì. - Il weekend alternato, dalle ore 14 del sabato sino alle ore 20 della domenica, in inverno
(dal 11/09 al 31/05), ore 21,30 in estate (dal 01/06 al 10/09). Dal compimento del terzo anno di età di dalle ore 19 del venerdì sino alle ore 20 della domenica, in inverno, ore 21,30 in estate. - I Per_2
genitori si accorderanno affinché i viaggi, per il prelievo ed accompagnamento dei minori, siano sempre alternati ed avverrà sempre presso le abitazioni dei genitori. In caso di diversa collocazione, da imputarsi ad imprevisti e/o contrattempi o ragioni di lavoro del genitore, sarà sufficiente che i genitori lo comunichino almeno con due ore di anticipo rispetto all'orario di prelievo e/o accompagnamento.
Durante le vacanze natalizie (dal 24 Dicembre al 6 Gennaio): sino al compimento del terzo anno di età
pagina 2 di 7 di entrambi i figli staranno con ciascun genitore 4 giorni consecutivi, e, pertanto i periodi Per_2
saranno suddivisi dal 27/12 al 30/12 e dal 31/12 al 03/01, alternati di anno in anno. Dal compimento del terzo anno di età di entrambi i figli staranno con ciascun genitore 7 giorni consecutivi. In Per_2
ogni caso i genitori si alterneranno, di anno in anno, il giorno di Natale, Santo Stefano ed Epifania. Con riferimento alle vacanze di Natale dell'anno 2024: dalle ore 9,30 del 27/12 sino alle ore 9,30 del 31/12
i figli staranno con il padre e dalle ore 9,30 del 31/12 sino al 03/01 staranno con la madre. Dal 4 Gennaio si darà luogo al calendario ordinario. - Il 25/12 i figli staranno con il padre, anche in pernottamento. Il padre preleverà i figli presso la madre alle ore 9,30 del 25/12 e la madre preleverà i figli presso il padre alle ore 9,30 del 26 Dicembre. - Il 26/12 i figli staranno con la madre. - Il 6 gennaio i figli staranno con il padre. Il padre preleverà i figli presso la madre alle ore 9,30 e la madre preleverà i figli presso il padre alle ore 21,30. Durante le vacanze di Pasqua: ciascun genitore starà con i figli 3 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e Pasquetta, ed il periodo verrà suddiviso dal venerdì alla domenica (con pernottamento la domenica) con un genitore e dal lunedì al mercoledì
(con pernottamento il mercoledì) con l' altro genitore. Con riferimento alle vacanze di Pasqua dell'anno
2025: il primo periodo, dal venerdì alla domenica (compreso di pernottamento), i figli staranno con il padre, comprendendo pertanto il giorno di Pasqua, e con l'impegno del padre di portare i figli presso la madre entro le ore 9,30 del lunedì, rimanendo con la madre sino al mercoledì. Per gli altri giorni di festa nell'anno: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, verrà adottato il principio di alternanza di anno in anno. Il 15/08/2024 i figli staranno con il padre, il 01/11/2024 con la madre, il
25/04/2025 con il padre, il 01/05/2025 con la madre, il 02/06/2025 con il padre, il 15/08/2025 con la madre ed il 01/11/2025 con il padre. Durante le vacanze estive (dal 01/06 al 10/09): sino al compimento del terzo anno di età di entrambi i figli staranno con ciascun genitore 4 giorni consecutivi, dal Per_2
compimento del terzo anno di età di entrambi i figli staranno con ciascun genitore 15 giorni, di Per_2
cui 7 giorni consecutivi, che i genitori dovranno dare comunicazione del periodo di ferie di 15 giorni entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le vacanze invernali, in periodo diverso da quello natalizio: dal compimento del terzo anno di età di ciascun genitore potrà stare con i figli sette giorni Per_2
consecutivi, anche nel periodo scolastico, purché, tale settimana sia trascorsa in località diversa rispetto al luogo di residenza e domicilio dei genitori.
6) SI ATTO che con riferimento ai compleanni, comunioni e cresime dei figli, i genitori seguiranno il calendario ordinario, e le spese relative a suddette cerimonie saranno sopportate dal genitore che le organizza.
pagina 3 di 7 7) SI ATTO che i genitori si autorizzano reciprocamente a pubblicare le foto dei minori sui rispettivi profili social.
8) SI ATTO che i genitori possono ampliare e/o modificare, di comune accordo, la regolamentazione del diritto di visita dei figli.
9) SI ATTO che i genitori potranno videochiamare i figli quando sono collocati presso l'altro genitore nella fascia oraria tra le ore 20 e ore 21, tenendo conto delle esigenze e dell'età dei minori stessi.
10) DISPORRE che il padre verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 ordinario a favore dei figli, e sino a quando quest'ultimi non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario su conto corrente già noto, entro il giorno 15 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, prendendo come base di riferimento l'anno e il mese successivo alla pubblicazione della sentenza. Il calcolo della rivalutazione dell'assegno di mantenimento dovrà essere effettuato di anno in anno. I genitori corrisponderanno rispettivamente il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo redatto dal Tribunale di Ravenna, che di seguito si riporta: A) SPESE
CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); -spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei); centri estivi unicamente nel caso ni cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE
PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); -spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di pagina 4 di 7 informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Le parti derogano la previsione del protocollo sul punto del pagamento delle spese per baby- sitter che dovranno essere rispettivamente sopportate dal genitore che se ne avvarrà, con la precisazione che, entrambi i genitori dovranno conoscere la persona a cui i minori vengono affidati, e dovranno essere in possesso dei recapiti telefonici delle persone incaricate. Per il pagamento delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a presentare entro la fine di ogni mese, tutti i documenti che dovranno riportare i dati dei minori, al fine della riconducibilità delle spese allo stesso, nonché ai fini della detraibilità fiscale. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, con possibilità di compensare gli importi rispettivamente dovuti. Qualora l'entità della spesa straordinaria, sia superiore all'importo di € 1.000,00, i genitori si accordano affinché ciascuno provveda al pagamento della propria quota direttamente al professionista che ha erogato la prestazione. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta comunque sempre entro e non oltre 7 giorni), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, che non può essere costituita dal semplice dissenso. In difetto, di comunicazioni entro il termine suddetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
11) DISPORRE che l'Assegno Unico elargito dall'INPS alle famiglie con figli verrà percepito integralmente dalla madre . Parte_2
12) DISPORRE che il SI. continuerà a pagare la sua quota parte, pari al 50%, della rata del Parte_1
mutuo ipotecario di cui è gravata la casa familiare, provvedendo al relativo bonifico sul conto cointestato già in essere.
13) SI ATTO che il SI. s'impegna a corrispondere alla SI.ra Parte_1 Parte_2
la somma di € 400,00, a titolo di spese arretrate inerenti la casa familiare, il cui importo verrà
[...] corrisposto nei seguenti termini: € 200,00 entro il 31/07/2024 ed € 200,00 entro il 31/08/2024.
14) SI ATTO che i genitori si impegnano a far sì che i figli mantengano significativi rapporti con i nonni sia materni che paterni.
15) DISPORRE che ciascun genitore, qualora dovesse effettuare un viaggio con i figli al seguito nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, dovrà darne preventiva comunicazione all'altro almeno pagina 5 di 7 15 giorni prima e qualora il viaggio avvenga all'estero occorrerà la preventiva autorizzazione dell'altro, da effettuarsi in qualsiasi modo, anche verbalmente. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
16) DISPORRE che ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese relative ai viaggi che effettueranno con i figli al seguito, senza poter chiedere alcun contributo economico all'altro genitore.
17) DISPORRE che i genitori s'impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito e la loro reperibilità telefonica e quella dei figli anche nei luoghi di villeggiatura, nonché a comunicarsi ogni evento straordinario occorso ai figli.
18) SI ATTO che i SIg.ri e hanno già definito le loro questioni patrimoniali, Pt_2 Parte_1 anche con riferimento all'autovettura cointestata Fiat 500 ed al conto cointestato, il cui attivo hanno provveduto già a dividerlo al 50%, con l'impegno di entrambi di mantenerlo acceso soltanto limitatamente alle rate mensili del mutuo ipotecario.
19) SI ATTO che le condizioni contenute in ricorso hanno efficacia tra le parti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
20) SI ATTO che le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/8/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori o con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, permanenza dei figli con entrambi i genitori e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3468/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, permanenza dei figli con entrambi i genitori e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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