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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 6849/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a VENEZIA (VE), il Parte_1 C.F._1 23/10/1972, con l'avv. MONICA MARAZZATO e l'avv. SIMONA BASSI
e
UG OE (c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il C.F._2 4/02/1971, con l'avv. PAOLA VALLERINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 19/11/2025, i coniugi e Parte_1 UG OE, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro matrimonio – contratto il 06/09/1997 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO dell'anno 1997 al n. 14, Parte I.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 15175/2018 emesso dal Tribunale di Treviso in data 19/07/2018);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 6/09/1997 tra e UG Parte_1 OE, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 1997, al n. 14, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/09/1997 da
, nato/a a VENEZIA (VE), il 23/10/1972 Parte_1
e UG OE, nato/a a VENEZIA (VE), il 4/02/1971, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 1997 al n. 14, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, in quanto entrambi autonomi ed autosufficienti economicamente;
2) I figli e entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti in quanto studenti, manterranno la propria stabile collocazione e residenza presso la casa del padre, liberi di frequentare la madre quando vorranno, così che del loro mantenimento ordinario si faranno carico direttamente i genitori, nei giorni che avranno i figli presso di sé;
3) Conseguentemente revocarsi, a decorrere dal deposito del ricorso, l'obbligo Pers del padre sig. previsto in sede di separazione consensuale, di corrispondere alla signora la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Parte_1 per i pasti dei due figli;
4) Le spese universitarie e scolastiche tutte dei due figli saranno sostenute in via Pers esclusiva dal padre sig. mentre le altre eventuali spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale (che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto), comprese le spese per i mezzi di trasporto pubblici necessari per la frequentazione dei corsi scolastici e/o universitari dall'anno scolastico
2025/2026 fino alla conclusione del percorso di studi di entrambi i figli, saranno sostenute dai due genitori al 50% ciascuno;
5) L'Assegno Unico Universale, se dovuto, sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno secondo la normativa vigente;
6) I ricorrenti dichiarano reciprocamente di aver regolato ogni loro rapporto, di qualsiasi tipo, derivante dal matrimonio e di aver regolato, altresì, ogni reciproca pendenza in ordine al dare/avere reciproco per spese straordinarie dei figli e per contributo di € 200,00 per i pasti, nulla quindi avendo più a dare e/o a ricevere l'uno dall'altro per tali titoli e per qualsiasi altro titolo, salvo eventuali spese straordinarie per i figli di cui alla precisazione al punto 4).
7) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto (TV) di effettuare le relative annotazioni.
3 8) spese di lite compensate fra le parti.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 6849/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a VENEZIA (VE), il Parte_1 C.F._1 23/10/1972, con l'avv. MONICA MARAZZATO e l'avv. SIMONA BASSI
e
UG OE (c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il C.F._2 4/02/1971, con l'avv. PAOLA VALLERINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 19/11/2025, i coniugi e Parte_1 UG OE, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro matrimonio – contratto il 06/09/1997 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO dell'anno 1997 al n. 14, Parte I.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cronol. 15175/2018 emesso dal Tribunale di Treviso in data 19/07/2018);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 6/09/1997 tra e UG Parte_1 OE, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 1997, al n. 14, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/09/1997 da
, nato/a a VENEZIA (VE), il 23/10/1972 Parte_1
e UG OE, nato/a a VENEZIA (VE), il 4/02/1971, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 1997 al n. 14, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) Nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi, in quanto entrambi autonomi ed autosufficienti economicamente;
2) I figli e entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti in quanto studenti, manterranno la propria stabile collocazione e residenza presso la casa del padre, liberi di frequentare la madre quando vorranno, così che del loro mantenimento ordinario si faranno carico direttamente i genitori, nei giorni che avranno i figli presso di sé;
3) Conseguentemente revocarsi, a decorrere dal deposito del ricorso, l'obbligo Pers del padre sig. previsto in sede di separazione consensuale, di corrispondere alla signora la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo Parte_1 per i pasti dei due figli;
4) Le spese universitarie e scolastiche tutte dei due figli saranno sostenute in via Pers esclusiva dal padre sig. mentre le altre eventuali spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale (che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto), comprese le spese per i mezzi di trasporto pubblici necessari per la frequentazione dei corsi scolastici e/o universitari dall'anno scolastico
2025/2026 fino alla conclusione del percorso di studi di entrambi i figli, saranno sostenute dai due genitori al 50% ciascuno;
5) L'Assegno Unico Universale, se dovuto, sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno secondo la normativa vigente;
6) I ricorrenti dichiarano reciprocamente di aver regolato ogni loro rapporto, di qualsiasi tipo, derivante dal matrimonio e di aver regolato, altresì, ogni reciproca pendenza in ordine al dare/avere reciproco per spese straordinarie dei figli e per contributo di € 200,00 per i pasti, nulla quindi avendo più a dare e/o a ricevere l'uno dall'altro per tali titoli e per qualsiasi altro titolo, salvo eventuali spese straordinarie per i figli di cui alla precisazione al punto 4).
7) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto (TV) di effettuare le relative annotazioni.
3 8) spese di lite compensate fra le parti.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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