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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del Ministro CO pro tempore convenuto contumace
OGGETTO: Pubblico impiego- retribuzione professionale docente.
CONCLUSIONI di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 6.12.2024, ha esposto di essere docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, in servizio, CP_1 per l'anno scolastico 2023/24, presso l'IPSIA A. Parma di Saronno e di non avere percepito, nell'anno scolastico 2020/21 l'elemento retributivo della c.d. retribuzione professionale docente (di seguito RPD), come da
1 buste paga allegate agli atti (doc. n. 2), per un ammontare lordo mensile di euro 174,50.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del principio di non discriminazione, ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” tale elemento, rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; - per l'effetto, condannare il CO [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento CO delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.309,50= o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il non si è costituito in giudizio, pur CO regolare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha CP_1 discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti” (R.P.D.) attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
2 - l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della R.D.P. è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che
3 rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche
“supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, Persona_1 causa C-177/10, ); da questo punto di vista, è irrilevante Persona_2 che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che
4 “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; Per_3
7/3/2013, causa C-393/11, . Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque CP_1 configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C- 456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, co. 3, CCNL Scuola del 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
5 L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente ha svolto nell'anno 2020/21, oggetto di controversia, i seguenti periodi di servizio, come da contratti allegati agli atti (doc. n. 1): dall'11.11.2020 al 9.6.2021 e dal 14.6.2021 al 21.6.2021.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto del ricorrente a percepire la RPD per un totale di 220 giorni, come richiesti, e la somma complessiva lorda di euro 1.280,40 (5,82 euro X 220).
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi dello scaglione fino a 5.200,00, omessa la fase istruttoria, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , ogni altra domanda, CO eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati nell'a.s. 2020/21 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore CO del ricorrente, della somma lorda di euro 1.280,40 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
6 - condanna il al pagamento delle CO spese di lite, che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a., oltre al contributo unificato di euro 49,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del Ministro CO pro tempore convenuto contumace
OGGETTO: Pubblico impiego- retribuzione professionale docente.
CONCLUSIONI di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 6.12.2024, ha esposto di essere docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, in servizio, CP_1 per l'anno scolastico 2023/24, presso l'IPSIA A. Parma di Saronno e di non avere percepito, nell'anno scolastico 2020/21 l'elemento retributivo della c.d. retribuzione professionale docente (di seguito RPD), come da
1 buste paga allegate agli atti (doc. n. 2), per un ammontare lordo mensile di euro 174,50.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del principio di non discriminazione, ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” tale elemento, rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; - per l'effetto, condannare il CO [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento CO delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.309,50= o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il non si è costituito in giudizio, pur CO regolare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha CP_1 discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti” (R.P.D.) attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
2 - l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della R.D.P. è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che
3 rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche
“supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, Persona_1 causa C-177/10, ); da questo punto di vista, è irrilevante Persona_2 che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che
4 “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; Per_3
7/3/2013, causa C-393/11, . Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque CP_1 configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C- 456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, co. 3, CCNL Scuola del 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
5 L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente ha svolto nell'anno 2020/21, oggetto di controversia, i seguenti periodi di servizio, come da contratti allegati agli atti (doc. n. 1): dall'11.11.2020 al 9.6.2021 e dal 14.6.2021 al 21.6.2021.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto del ricorrente a percepire la RPD per un totale di 220 giorni, come richiesti, e la somma complessiva lorda di euro 1.280,40 (5,82 euro X 220).
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi dello scaglione fino a 5.200,00, omessa la fase istruttoria, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , ogni altra domanda, CO eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati nell'a.s. 2020/21 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore CO del ricorrente, della somma lorda di euro 1.280,40 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
6 - condanna il al pagamento delle CO spese di lite, che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a., oltre al contributo unificato di euro 49,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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