Articolo 33 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 32Articolo 34
Versione
14 aprile 1979
Art. 33.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 6802, 6803, 9525 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso dei prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979