Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2025, proposto da
RI RE BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giarre, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3752/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3752 del giorno 11 novembre 2024, questo Tribunale ha accolto il ricorso RG 422/2024 della Sig.ra RI RE BA avverso il Comune di Giarre per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, della nota del Responsabile della II Area Finanziaria – Servizio Tributi – Ufficio Unico Integrato, notificata a mezzo PEC del 14 febbraio 2024, con cui è stata respinta l’istanza di autorizzazione allo scarico e, quanto ai motivi aggiunti, dell’atto di conferma dell’originario provvedimento reiettivo. Nella stessa sede il TAR ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 maggio 2025 e depositato lo stesso giorno la Sig.ra BA agisce ex art. 112 cod. proc. amm. per l’ottemperanza della sentenza n. 3752/2024 relativamente alla predetta statuizione sulle spese, domandando in particolare di:
- dichiarare l’obbligo del Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore, di conformarsi e dare integrale esecuzione alla sentenza n. 3752/2024 dell’11/11/2024;
- provvedere fin d’ora, ai sensi dell’art. 114 comma 4° co. lett. d) del Codice del Processo Amministrativo, alla nomina di un Commissario ad acta per il caso che il Comune non provveda all’integrale ottemperanza nel termine assegnando.
Non si è costituito il Comune di Giarre, benché ritualmente evocato in giudizio mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
3. All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
4. Il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è, inoltre, ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza. Mentre, per un verso, non è revocabile in dubbio l’esecutività del titolo azionato ai sensi del disposto dell’art. 112 comma 2 lett. b) cod. proc. amm.; per altro verso, parte ricorrente ha offerto prova della notifica del titolo con PEC del 12 novembre 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30;
- è, infine, fondato. A fronte, infatti, dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione intimata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza o alla sussistenza di fattori altrimenti estintivi o impeditivi.
5. Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Giarre di dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Giarre, senza facoltà di delega e senza compenso, il quale -su espressa richiesta di parte- provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta (60), alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico dell’intimata Amministrazione.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, assegna al Comune di Giarre termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti in base alla sentenza di questo T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 3752 del 11 novembre 2024;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Giarre, senza facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Comune di Lipari al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e rifusione del contributo unificato se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
AN AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | GI IO |
IL SEGRETARIO