TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 560
TAR
Decreto cautelare 29 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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TAR
Sentenza breve 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata previsione criterio premiale parità di genere

    Il Collegio reputa il ricorso inammissibile poiché la mancata previsione del criterio premiale non ha inciso sull'esito della procedura, dato che tutti i partecipanti erano in possesso della certificazione e l'eventuale inserimento del criterio non avrebbe modificato la graduatoria. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio o maggiori possibilità di aggiudicazione.

  • Rigettato
    Illegittimità valutazione requisito capacità tecnico-professionale (art. 6.3 Disciplinare) - parte prima

    La doglianza è parzialmente irricevibile per tardività. Per il resto, si rileva che le regole di gara non prevedevano che in caso di partecipazione a più lotti il fatturato dovesse essere la somma dei valori minimi di tutti i lotti, ma che si richiedeva il possesso del fatturato minimo per ogni singolo lotto. Inoltre, il contratto di avvalimento non necessita di indicazione puntuale delle risorse per il requisito del fatturato pregresso.

  • Rigettato
    Offerta economica dell'aggiudicataria ritenuta sottostimata e anomala

    Il giudizio sull'anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale. La ricorrente si è limitata a basare la contestazione su proprie stime, senza fornire prove concrete. L'amministrazione ha svolto la verifica e le eventuali sottostime possono essere coperte dal margine di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità valutazione requisito capacità tecnico-professionale (art. 6.3 Disciplinare) - parte seconda

    La doglianza relativa al chiarimento n. 6 è tardiva in quanto il chiarimento è antecedente alla scadenza del termine per le offerte. Le censure relative alla mancata verifica del fatturato sono infondate poiché le attestazioni degli istituti penitenziari fanno fede fino a querela di falso, che non è stata proposta. Le attestazioni confermano la natura alimentare della merce e gli importi fatturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 560
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 560
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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