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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/10/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2545/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELNERO FRANCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.03.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla visita di revisione.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 fin dalla visita di revisione.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p..
Invero il ricorrente ha chiesto in via principale il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 fin dalla visita di revisione del 29.11.2022 a fronte del riconoscimento effettuato dal CTU a decorrere dalla visita cardiologica del 21.07.2023 nonostante agli atti vi fosse certificazione della stessa patologia considerata dal CTU, ma di data precedente alla visita medica dell' . CP_1
Si consideri, sempre in via preliminare, che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
A tal proposito l'omologa erroneamente emessa il 30.03.2025, nonostante il tempestivo dissenso e conseguente introduzione del presente giudizio, risulta provvisoria ed è destinata ad essere assorbita dalla presente pronuncia che prevale ad ogni effetto (cfr. Cass. 25399/2019).
4) Nel merito si consideri che l'assegno di invalidità spetta, ai sensi dell'articolo
13 della l. 118/1971 “agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
2 Il CTU nominato nella fase di ATP accertava il possesso di tale requisito con decorrenza dalla visita cardiologica del 21.07.2023 che riporta una cardiopatia
NYHA II.
Ebbene risulta agli atti che la parte ricorrente fosse affetta da tale cardiopatia già a far data dalle visite cardiologiche del 2021, i cui certificati risultano in atti, effettuate in date precedenti alla visita di revisione del 29.11.2022.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 della l. 118/1971 dalla visita di revisione.
5) Le spese legali, comprensive della CTU svolta, sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. CP_1
55/2014, in relazione alla scaglione di riferimento considerando il ridotto valore relativo al mero anticipo della decorrenza della prestazione per quanto riguarda le spese del giudizio di merito, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 dalla visita di revisione;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di
€ 1.170,00 per compenso relativo al giudizio di ATP e nella misura di € 886,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%) per il presente giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 01/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2545/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELNERO FRANCO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.03.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla visita di revisione.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 fin dalla visita di revisione.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p..
Invero il ricorrente ha chiesto in via principale il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 fin dalla visita di revisione del 29.11.2022 a fronte del riconoscimento effettuato dal CTU a decorrere dalla visita cardiologica del 21.07.2023 nonostante agli atti vi fosse certificazione della stessa patologia considerata dal CTU, ma di data precedente alla visita medica dell' . CP_1
Si consideri, sempre in via preliminare, che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
A tal proposito l'omologa erroneamente emessa il 30.03.2025, nonostante il tempestivo dissenso e conseguente introduzione del presente giudizio, risulta provvisoria ed è destinata ad essere assorbita dalla presente pronuncia che prevale ad ogni effetto (cfr. Cass. 25399/2019).
4) Nel merito si consideri che l'assegno di invalidità spetta, ai sensi dell'articolo
13 della l. 118/1971 “agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
2 Il CTU nominato nella fase di ATP accertava il possesso di tale requisito con decorrenza dalla visita cardiologica del 21.07.2023 che riporta una cardiopatia
NYHA II.
Ebbene risulta agli atti che la parte ricorrente fosse affetta da tale cardiopatia già a far data dalle visite cardiologiche del 2021, i cui certificati risultano in atti, effettuate in date precedenti alla visita di revisione del 29.11.2022.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 della l. 118/1971 dalla visita di revisione.
5) Le spese legali, comprensive della CTU svolta, sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. CP_1
55/2014, in relazione alla scaglione di riferimento considerando il ridotto valore relativo al mero anticipo della decorrenza della prestazione per quanto riguarda le spese del giudizio di merito, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 dalla visita di revisione;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di
€ 1.170,00 per compenso relativo al giudizio di ATP e nella misura di € 886,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%) per il presente giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 01/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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