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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4173/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LEOTARDI DANIELA;
e nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. LEOTARDI DANIELA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fabriano (An), dichiarando lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 30.01.2010; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Fabriano (An) Atto 212 parte 1 anno 2010;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fabriano (An)
Via Don Minzoni 170/E alla Sig.ra in quanto proprietaria esclusiva;
Parte_1
- 1 -
3. Nulla a disporre in merito al mantenimento reciproco essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
4. ordinare al Comune di Fabriano (An) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 30/01/2010.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 81/2025 del 24.1.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 30/01/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 2, parte 1, dell'anno 2010.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fabriano il 30/01/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di Fabriano al n. 2, parte 1, dell'anno 2010; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4173/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. LEOTARDI DANIELA;
e nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. LEOTARDI DANIELA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fabriano (An), dichiarando lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 30.01.2010; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Fabriano (An) Atto 212 parte 1 anno 2010;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fabriano (An)
Via Don Minzoni 170/E alla Sig.ra in quanto proprietaria esclusiva;
Parte_1
- 1 -
3. Nulla a disporre in merito al mantenimento reciproco essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
4. ordinare al Comune di Fabriano (An) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 30/01/2010.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 81/2025 del 24.1.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 30/01/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 2, parte 1, dell'anno 2010.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Fabriano il 30/01/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di Fabriano al n. 2, parte 1, dell'anno 2010; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -