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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3154/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3154/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Moreschini
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Colatei
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 28.08.2020 ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in San Vito Romano (Rm) l'11.09.1999, trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile del detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999 - Numero 21 -
Parte II - Serie A e che dalla loro unione sono nati i figli (Tivoli, 09.06.2004) ed Persona_1
(Tivoli, 02.02.2006). Persona_2
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato: che a causa dell'insorta incompatibilità di carattere tra i due coniugi, dal mese di marzo 2020 il marito si è allontanato dall'abitazione coniugale e si è trasferito presso un immobile di sua proprietà sito in Santa Balbina (RM), via delle Rose n. 10, mentre la ricorrente è rimasta ad abitare presso l'immobile sito in Castel Madama, di proprietà dei genitori della stessa;
che il Sig. svolge la professione di muratore come dipendente della Edil Progetti CP_1
S.r.l., percependo un reddito mensile di € 2.000,00 circa, oltre a svolgere ulteriore attività in proprio, mentre la ricorrente lavora come esperto assistenza anziani con contratto a tempo determinato;
che da quando il marito si è allontanato dalla casa familiare, la ricorrente ha sostenuto da sola tutte le spese necessarie per il mantenimento dei due figli oltre al pagamento della rata del prestito contratto dai coniugi e dell'assicurazione della automobile di proprietà del marito.
La ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione, l'affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento presso di lei nella sua abitazione, la regolamentazione del diritto di visita del padre con i minori, la determinazione a carico del marito del contributo al mantenimento dei figli ed nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie nell'interesse dei minori.
All'udienza Presidenziale, tenutasi in data 09.07.2021 è comparsa solamente la ricorrente, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Con successiva ordinanza, depositata il 24.11.2021, il Presidente f.f., preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente affidando i figli ad entrambi i genitori e collocandoli prevalentemente presso la madre nell'abitazione situata in
Castel Madama, via della Libertà n. 60 alla stessa assegnata, ha stabilito i tempi di visita e permanenza dei figli con il padre, ponendo a carico di quest'ultimo il contributo al mantenimento dei minori da corrispondere alla madre nella misura mensile di € 700,00 (350,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed ha, quindi, designato il Giudice istruttore innanzi cui ha rimesso le parti.
All'udienza di trattazione, il Giudice istruttore, non ritenendo valida la notificazione dell'ordinanza presidenziale, ha concesso termine per il rinnovo della notifica e all'udienza successiva del 23.06.2022, dato atto della mancata costituzione del resistente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; successivamente la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
costituitosi in giudizio in data 15.10.2024, non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1 separazione e, contestate le deduzioni avversarie, ha dedotto: che, nelle more del giudizio i figli sono ormai divenuti maggiorenni, ma non anche economicamente autosufficienti, in quanto il figlio
(21 anni) lavora saltuariamente, mentre (19 anni) studia e lavora sporadicamente;
di Per_1 Per_2 essere stato licenziato dalla Edil Progetti S.r.l. e di aver percepito, successivamente, la Naspi di €
1.200,00 mensili sino alla metà del 2023; che dal 2023 non ha reperito più alcuna stabile occupazione, essendo tuttora disoccupato e non percependo alcun reddito;
di aver venduto nel 2022 l'immobile sito in Balbina per trasferirsi in un appartamento più piccolo, utilizzando parte del relativo introito per il proprio sostentamento;
in merito all'omesso versamento del mantenimento per i figli eccepito da controparte, di aver ottemperato, in base alle proprie possibilità, a soddisfare i bisogni dei figli mensilmente, tramite ricariche sulla Carta Mooney, partecipando anche al pagamento per le cure odontoiatriche e per le spese scolastiche;
che la cifra di € 700,00 mensili richiesta e stabilita con ordinanza Presidenziale è insostenibile per lo stesso a causa del mutamento in peius delle proprie condizioni reddituali, condizione ulteriormente aggravata del vincolo delle somme sul proprio conto,
a seguito della procedura di pignoramento incardinata dalla ricorrente;
che il veicolo Fiat 600 è stato trasferito in proprietà alla ricorrente;
Parte resistente con l'atto di costituzione ha quindi chiesto: la separazione, la determinazione a carico del marito del contributo al mantenimento dei figli ed nella misura di € 500,00 Per_1 Per_2 mensili (250,00 euro ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli maggiorenni da versarsi direttamente in favore degli stessi, alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge in quanto entrambe le parti economicamente autonome.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta.
All'udienza del 10.03.2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta, con note depositate in data 24.02.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“Tanto premesso la sig. tramite lo scrivente legale rassegna le seguenti Parte_1 conclusioni, visto il tempo trascorso ed anche in considerazione dell'intervenuta maggiore età di entrambi i figli:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone Parte_1 Controparte_1
l'annotazione all'Ufficio dello Stato Civile di competenza.
2) Determinare quale contributo al mantenimento dei due figli la somma mensile pari ad euro
700,00 che consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli.”
Con note depositate in data 04.03.2025 parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Assunta la causa dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio in San Vito Romano (Rm) Parte_1 Controparte_1
l'11.09.1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999 - Numero 21 -Parte II - Serie A. Le allegazioni di entrambe le parti, la cessazione della convivenza anteriormente all'introduzione del giudizio e il tentativo di conciliazione esperito negativamente all'udienza del 09.07.2021 sono elementi che denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In merito alle condizioni della separazione, deve premettersi che nelle more del giudizio i figli
( 09.06.2004) ed ( 02.02.2006) sono divenuti Persona_1 Per_3 Persona_2 Per_3 maggiorenni e che dunque nulla occorre disporre in relazione al loro affidamento. L'oggetto della materia del contendere è, dunque, rappresentato dalla determinazione della misura del mantenimento di entrambi i figli, non essendo in contestazione lo stato di non indipendenza economica degli stessi, né l'obbligazione a carico del padre.
3.1 In ordine al mantenimento dei figli maggiorenni, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto disporsi a carico del resistente, il contributo al mantenimento dei due figli non economicamente indipendenti, nella misura di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
(come stabilito anche in sede di provvedimenti presidenziali con ordinanza del 24.11.2021); mentre il resistente, nel precisare le conclusioni, ha domandato di poter corrispondere direttamente ai due figli maggiorenni l'importo mensile di € 500,00 (250,00 euro ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse.
Con comparsa conclusionale, il resistente ha, poi, evidenziato che, nei provvedimenti presidenziali, è stato considerato il reddito da lui percepito durante il periodo di attività lavorativa presso la Edil Progetti S.r.l., situazione non più attuale, anzi mutata in peius a causa del licenziamento subìto in seguito, che lo ha lasciato tuttora privo di un'occupazione lavorativa, circostanza, questa, non contestata dalla ricorrente.
In ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. lo stesso va determinato in proporzione al reddito dell'obbligato tenuto conto delle circostanze ivi elencate, va osservato che il resistente, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata al 27.06.2025, nella quale ha rappresentato di aver percepito l'importo di €
16.081,00 per il periodo d'imposta 2021, mentre per gli anni 2022 e 2023 ha dichiarato di non aver percepito nessun reddito;
di aver percepito un reddito pari a zero negli ultimi sei mesi da dicembre
2024 a maggio 2025; di essere titolare del conto corrente presso la Banca C.R. Orvieto con saldo al
30.05.2025 di euro 132,96; di essere proprietario dell'immobile sito in via Str. Scalette n. 33; Per_3 di essere proprietario dell'autovettura Fiat 600 targata BX7122B. (All. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del resistente - comparsa conclusionale del 21.07.2025).
Il resistente ha inoltre depositato, in allegato alla comparsa di costituzione, la lettera di licenziamento da parte della Edil Progetti S.r.l., datata al 21.06.2021, la ricevuta di presentazione della domanda di indennità Napsi del 14.07.2021 e gli estratti conto risalenti al 31.03.2024 ed al
30.06.2024 (con saldo finale di euro 1.031,99).
La ricorrente ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata del 24.07.2025, nella quale ha dichiarato: di aver percepito per il periodo d'imposta 2021 – 2022 – 2023 un reddito di euro 12.106,00; che nel mese di maggio 2025 ha percepito un reddito mensile di euro 1.548,00; di essere titolare del conto corrente presso la Cassa Di Risparmio di Orvieto con saldo al 30.05.2025 di euro 2.750,95 e della carta di credito America Express con saldo al 30.05.2025 di euro 1.200,00; di non essere proprietaria di immobili;
di essere proprietaria dell'autovettura Renault Clio targata
CD030NZ; di essere intestataria del finanziamento con rata mensile di euro 128,69 (durata di 48 mesi). (All. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ricorrente - comparsa conclusionale del 25.07.2025). La ricorrente ha inoltre depositato le dichiarazioni reddituali relative ai periodi d'imposta 2022/2024, dalle quali risultano redditi complessivi rispettivamente di 15.080,00 € (Mod.
730/2022), 16.604,00 € (Mod. 730/2023) e di 12.106,00 € (Mod. 730/2024) e gli estratti conto 2021
– 2024 da cui si evince la rata di euro 130,19 per il finanziamento contratto con la “Compass Banca
S.p.a.” e gli ultimi due stipendi percepiti relativi ai mesi di ottobre 2024 (acconto 760,00 € + saldo
1.493,00 €) e di novembre 2024 (acconto 384,00 € + saldo 2.311,00 €), oltre ai bonifici da parte di
“Il Ponte Onlus ASD APS” dell'importo, rispettivamente, di 222,00 € e di 510,00 €; dagli estratti conto risulta altresì, l'assegno unico percepito per i due figli, pari all'importo di 248,50 €. (All. note di precisazione delle conclusioni del 24.02.2025). Ciò posto, il Collegio, tenuto conto della situazione economica delle parti, della maggiore capacità reddituale della ricorrente come emersa dalla documentazione prodotta, della mutata situazione economica (in peius) del resistente rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, come sopra esposto, ritiene di poter, in parte, accogliere la domanda di riduzione del mantenimento dei due figli, stabilendo un importo mensile a carico del padre di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio).
Considerato, infatti, che se da un lato lo stato di disoccupazione di un genitore non può esonerare quest'ultimo dall'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, dall'altro lato, non può non darsi rilievo, nel caso di specie, all'attuale stato di disoccupazione del resistente, circostanza questa non contestata dalla ricorrente, a seguito del licenziamento dello stesso.
Ritiene congruo dunque il Tribunale stabilire il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, a carico del resistente, nella misura di € 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti precedentemente adottati.
Il contributo al mantenimento per entrambi i figli conviventi con la madre dovrà essere versato dal resistente alla ricorrente (e non direttamente ai figli come invece richiesto dal resistente) in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante (Cassazione civile 9 luglio 2018 n. 18008; così anche Cass. Sez.
1 - n. 34100 del 12/11/2021 “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati
a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”). dovrà pertanto versare, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione Controparte_1 della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrete la somma di complessivi € 600,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti Le parti avranno l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Tivoli.
4. Nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento per i coniugi, in quanto nessuno dei due ha avanzato domanda in tal senso.
5. La natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza, la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in San Vito Romano (RM) l'11.09.1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999 - Numero 21 -Parte II - Serie A, disponendo l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di competenza;
- dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli e maggiorenni e non economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 mese, la somma complessiva di € 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- dispone che il sig. contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Controparte_1 sostenute nell'interesse dei due figli ed individuate come da protocollo vigente presso il Tribunale di
Tivoli;
- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3154/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Moreschini
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Colatei
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 28.08.2020 ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in San Vito Romano (Rm) l'11.09.1999, trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile del detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999 - Numero 21 -
Parte II - Serie A e che dalla loro unione sono nati i figli (Tivoli, 09.06.2004) ed Persona_1
(Tivoli, 02.02.2006). Persona_2
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato: che a causa dell'insorta incompatibilità di carattere tra i due coniugi, dal mese di marzo 2020 il marito si è allontanato dall'abitazione coniugale e si è trasferito presso un immobile di sua proprietà sito in Santa Balbina (RM), via delle Rose n. 10, mentre la ricorrente è rimasta ad abitare presso l'immobile sito in Castel Madama, di proprietà dei genitori della stessa;
che il Sig. svolge la professione di muratore come dipendente della Edil Progetti CP_1
S.r.l., percependo un reddito mensile di € 2.000,00 circa, oltre a svolgere ulteriore attività in proprio, mentre la ricorrente lavora come esperto assistenza anziani con contratto a tempo determinato;
che da quando il marito si è allontanato dalla casa familiare, la ricorrente ha sostenuto da sola tutte le spese necessarie per il mantenimento dei due figli oltre al pagamento della rata del prestito contratto dai coniugi e dell'assicurazione della automobile di proprietà del marito.
La ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione, l'affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento presso di lei nella sua abitazione, la regolamentazione del diritto di visita del padre con i minori, la determinazione a carico del marito del contributo al mantenimento dei figli ed nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie nell'interesse dei minori.
All'udienza Presidenziale, tenutasi in data 09.07.2021 è comparsa solamente la ricorrente, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Con successiva ordinanza, depositata il 24.11.2021, il Presidente f.f., preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente affidando i figli ad entrambi i genitori e collocandoli prevalentemente presso la madre nell'abitazione situata in
Castel Madama, via della Libertà n. 60 alla stessa assegnata, ha stabilito i tempi di visita e permanenza dei figli con il padre, ponendo a carico di quest'ultimo il contributo al mantenimento dei minori da corrispondere alla madre nella misura mensile di € 700,00 (350,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed ha, quindi, designato il Giudice istruttore innanzi cui ha rimesso le parti.
All'udienza di trattazione, il Giudice istruttore, non ritenendo valida la notificazione dell'ordinanza presidenziale, ha concesso termine per il rinnovo della notifica e all'udienza successiva del 23.06.2022, dato atto della mancata costituzione del resistente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; successivamente la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
costituitosi in giudizio in data 15.10.2024, non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1 separazione e, contestate le deduzioni avversarie, ha dedotto: che, nelle more del giudizio i figli sono ormai divenuti maggiorenni, ma non anche economicamente autosufficienti, in quanto il figlio
(21 anni) lavora saltuariamente, mentre (19 anni) studia e lavora sporadicamente;
di Per_1 Per_2 essere stato licenziato dalla Edil Progetti S.r.l. e di aver percepito, successivamente, la Naspi di €
1.200,00 mensili sino alla metà del 2023; che dal 2023 non ha reperito più alcuna stabile occupazione, essendo tuttora disoccupato e non percependo alcun reddito;
di aver venduto nel 2022 l'immobile sito in Balbina per trasferirsi in un appartamento più piccolo, utilizzando parte del relativo introito per il proprio sostentamento;
in merito all'omesso versamento del mantenimento per i figli eccepito da controparte, di aver ottemperato, in base alle proprie possibilità, a soddisfare i bisogni dei figli mensilmente, tramite ricariche sulla Carta Mooney, partecipando anche al pagamento per le cure odontoiatriche e per le spese scolastiche;
che la cifra di € 700,00 mensili richiesta e stabilita con ordinanza Presidenziale è insostenibile per lo stesso a causa del mutamento in peius delle proprie condizioni reddituali, condizione ulteriormente aggravata del vincolo delle somme sul proprio conto,
a seguito della procedura di pignoramento incardinata dalla ricorrente;
che il veicolo Fiat 600 è stato trasferito in proprietà alla ricorrente;
Parte resistente con l'atto di costituzione ha quindi chiesto: la separazione, la determinazione a carico del marito del contributo al mantenimento dei figli ed nella misura di € 500,00 Per_1 Per_2 mensili (250,00 euro ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli maggiorenni da versarsi direttamente in favore degli stessi, alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge in quanto entrambe le parti economicamente autonome.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta.
All'udienza del 10.03.2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta, con note depositate in data 24.02.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“Tanto premesso la sig. tramite lo scrivente legale rassegna le seguenti Parte_1 conclusioni, visto il tempo trascorso ed anche in considerazione dell'intervenuta maggiore età di entrambi i figli:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone Parte_1 Controparte_1
l'annotazione all'Ufficio dello Stato Civile di competenza.
2) Determinare quale contributo al mantenimento dei due figli la somma mensile pari ad euro
700,00 che consenta agli stessi di mantenere il medesimo tenore di vita avuto prima della separazione dei genitori, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli.”
Con note depositate in data 04.03.2025 parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Assunta la causa dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni delle parti, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio in San Vito Romano (Rm) Parte_1 Controparte_1
l'11.09.1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999 - Numero 21 -Parte II - Serie A. Le allegazioni di entrambe le parti, la cessazione della convivenza anteriormente all'introduzione del giudizio e il tentativo di conciliazione esperito negativamente all'udienza del 09.07.2021 sono elementi che denotano che tra i coniugi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In merito alle condizioni della separazione, deve premettersi che nelle more del giudizio i figli
( 09.06.2004) ed ( 02.02.2006) sono divenuti Persona_1 Per_3 Persona_2 Per_3 maggiorenni e che dunque nulla occorre disporre in relazione al loro affidamento. L'oggetto della materia del contendere è, dunque, rappresentato dalla determinazione della misura del mantenimento di entrambi i figli, non essendo in contestazione lo stato di non indipendenza economica degli stessi, né l'obbligazione a carico del padre.
3.1 In ordine al mantenimento dei figli maggiorenni, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto disporsi a carico del resistente, il contributo al mantenimento dei due figli non economicamente indipendenti, nella misura di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie
(come stabilito anche in sede di provvedimenti presidenziali con ordinanza del 24.11.2021); mentre il resistente, nel precisare le conclusioni, ha domandato di poter corrispondere direttamente ai due figli maggiorenni l'importo mensile di € 500,00 (250,00 euro ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse.
Con comparsa conclusionale, il resistente ha, poi, evidenziato che, nei provvedimenti presidenziali, è stato considerato il reddito da lui percepito durante il periodo di attività lavorativa presso la Edil Progetti S.r.l., situazione non più attuale, anzi mutata in peius a causa del licenziamento subìto in seguito, che lo ha lasciato tuttora privo di un'occupazione lavorativa, circostanza, questa, non contestata dalla ricorrente.
In ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. lo stesso va determinato in proporzione al reddito dell'obbligato tenuto conto delle circostanze ivi elencate, va osservato che il resistente, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata al 27.06.2025, nella quale ha rappresentato di aver percepito l'importo di €
16.081,00 per il periodo d'imposta 2021, mentre per gli anni 2022 e 2023 ha dichiarato di non aver percepito nessun reddito;
di aver percepito un reddito pari a zero negli ultimi sei mesi da dicembre
2024 a maggio 2025; di essere titolare del conto corrente presso la Banca C.R. Orvieto con saldo al
30.05.2025 di euro 132,96; di essere proprietario dell'immobile sito in via Str. Scalette n. 33; Per_3 di essere proprietario dell'autovettura Fiat 600 targata BX7122B. (All. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del resistente - comparsa conclusionale del 21.07.2025).
Il resistente ha inoltre depositato, in allegato alla comparsa di costituzione, la lettera di licenziamento da parte della Edil Progetti S.r.l., datata al 21.06.2021, la ricevuta di presentazione della domanda di indennità Napsi del 14.07.2021 e gli estratti conto risalenti al 31.03.2024 ed al
30.06.2024 (con saldo finale di euro 1.031,99).
La ricorrente ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata del 24.07.2025, nella quale ha dichiarato: di aver percepito per il periodo d'imposta 2021 – 2022 – 2023 un reddito di euro 12.106,00; che nel mese di maggio 2025 ha percepito un reddito mensile di euro 1.548,00; di essere titolare del conto corrente presso la Cassa Di Risparmio di Orvieto con saldo al 30.05.2025 di euro 2.750,95 e della carta di credito America Express con saldo al 30.05.2025 di euro 1.200,00; di non essere proprietaria di immobili;
di essere proprietaria dell'autovettura Renault Clio targata
CD030NZ; di essere intestataria del finanziamento con rata mensile di euro 128,69 (durata di 48 mesi). (All. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ricorrente - comparsa conclusionale del 25.07.2025). La ricorrente ha inoltre depositato le dichiarazioni reddituali relative ai periodi d'imposta 2022/2024, dalle quali risultano redditi complessivi rispettivamente di 15.080,00 € (Mod.
730/2022), 16.604,00 € (Mod. 730/2023) e di 12.106,00 € (Mod. 730/2024) e gli estratti conto 2021
– 2024 da cui si evince la rata di euro 130,19 per il finanziamento contratto con la “Compass Banca
S.p.a.” e gli ultimi due stipendi percepiti relativi ai mesi di ottobre 2024 (acconto 760,00 € + saldo
1.493,00 €) e di novembre 2024 (acconto 384,00 € + saldo 2.311,00 €), oltre ai bonifici da parte di
“Il Ponte Onlus ASD APS” dell'importo, rispettivamente, di 222,00 € e di 510,00 €; dagli estratti conto risulta altresì, l'assegno unico percepito per i due figli, pari all'importo di 248,50 €. (All. note di precisazione delle conclusioni del 24.02.2025). Ciò posto, il Collegio, tenuto conto della situazione economica delle parti, della maggiore capacità reddituale della ricorrente come emersa dalla documentazione prodotta, della mutata situazione economica (in peius) del resistente rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, come sopra esposto, ritiene di poter, in parte, accogliere la domanda di riduzione del mantenimento dei due figli, stabilendo un importo mensile a carico del padre di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio).
Considerato, infatti, che se da un lato lo stato di disoccupazione di un genitore non può esonerare quest'ultimo dall'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, dall'altro lato, non può non darsi rilievo, nel caso di specie, all'attuale stato di disoccupazione del resistente, circostanza questa non contestata dalla ricorrente, a seguito del licenziamento dello stesso.
Ritiene congruo dunque il Tribunale stabilire il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, a carico del resistente, nella misura di € 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio), assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti precedentemente adottati.
Il contributo al mantenimento per entrambi i figli conviventi con la madre dovrà essere versato dal resistente alla ricorrente (e non direttamente ai figli come invece richiesto dal resistente) in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante (Cassazione civile 9 luglio 2018 n. 18008; così anche Cass. Sez.
1 - n. 34100 del 12/11/2021 “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati
a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”). dovrà pertanto versare, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione Controparte_1 della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrete la somma di complessivi € 600,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti Le parti avranno l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Tivoli.
4. Nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento per i coniugi, in quanto nessuno dei due ha avanzato domanda in tal senso.
5. La natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza, la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in San Vito Romano (RM) l'11.09.1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999 - Numero 21 -Parte II - Serie A, disponendo l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di competenza;
- dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli e maggiorenni e non economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 mese, la somma complessiva di € 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- dispone che il sig. contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Controparte_1 sostenute nell'interesse dei due figli ed individuate come da protocollo vigente presso il Tribunale di
Tivoli;
- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia