Sentenza 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 1° luglio 2024 e depositato il successivo 2 luglio 2024 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2022, presentando domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione con decisione impugnata dinanzi al Tribunale di Genova.
Nelle more ha iniziato a lavorare presso la società -OMISSIS- e il contratto di lavoro è cessato nel giugno del 2024.
In data 23 maggio 2024 la Prefettura ha notificato un preavviso di revoca delle misure di accoglienza, motivato con riguardo alla percezione di un reddito superiore alla misura dell’assegno sociale.
Disattese le memorie procedimentali, l’Amministrazione ha disposto la revoca con provvedimento del 21 giugno 2024.
3. Impugnando tale atto, il ricorrente articola le seguenti censure: violazione delle garanzie procedimentali; violazione degli artt. 17 e 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; difetto di motivazione; violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 20, co. 5 della Direttiva 2013/33; violazione del diritto all’abitazione.
Si è costituta in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. I primi tre motivi, stante la contiguità delle censure, possono essere esaminati congiuntamente e sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Il provvedimento è affetto da una evidente carenza motivazionale.
La determinazione si limita a dare atto del fatto che il ricorrente avrebbe percepito, nell’anno 2023, un reddito superiore all’importo dell’assegno sociale; sennonché, dai documenti in atti non è possibile comprendere la misura del reddito che il ricorrente avrebbe conseguito secondo la ricostruzione dell’Amministrazione.
A fronte di una quantificazione pari a euro 5.028, 91, esposta negli atti di giudizio dal ricorrente e attestata mediante la produzione del C.U.D. (doc. 4 ricorrente), l’Amministrazione nulla ha specificamente dedotto né è possibile estrapolare un dato complessivo dalle risultanze tratte dal portale PuntoFisco (doc. 3 resistente).
Una simile carenza motivazionale affligge anche la comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2 resistente), la quale si limita a dare atto del superamento dell’importo dell’assegno sociale per il 2023. Pur a fronte delle deduzioni formulate tramite le memorie procedimentali (doc. 2 ricorrente), simili a quelle contenute nel ricorso, il provvedimento non espone alcun dato quantitativo.
È dunque evidente che si tratta di una motivazione apparente, fondata sul richiamo a una circostanza generica, che non consente la comprensione dell’ iter logico e giuridico seguito per pervenire alla determinazione impugnata né offre elementi per scrutinare la legittimità della stessa.
5.1. In ragione del carattere assorbente delle censure scrutinate, il Collegio è esentato dalla disamina delle altre doglianze.
7. In definitiva, il ricorso merita accoglimento e il provvedimento deve essere annullato.
8. In considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, posto che, altrimenti, si porrebbe in essere una mera partita di giro contabile (T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 429). La liquidazione degli onorari della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE SO, Presidente
IA EL, Primo Referendario
LA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IL | SE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.