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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. - dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
con sede legale in Supino (FR), Via Condotto Vecchio, Parte_1
n. 50, Codice Fiscale e Partita Iva quale Concessionaria dei P.IVA_1
Servizi di Riscossione per il Comune di Monte San Biagio (LT), in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Parte_2
CC ( ), come da procura per separato foglio da ritenersi C.F._1 in calce all'appello depositato in formato telematico, elettivamente domiciliata presso lo Studio del procuratore in Frosinone, Via Giuseppe Verdi n. 185
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (codice fiscale ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Fondi, alla Via Vico I° Santorre di Santarosa n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Valeria La Rocca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti e il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – ha trattenuto, all'esito, la causa in decisione all'udienza di discussione 02.12.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 05.03.2024 la Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 190/23, con cui, in accoglimento della domanda proposta d era stato disposto Controparte_1
l'annullamento – in ragione della asserita nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo - dell'ingiunzione n. 20220405900000162, del
16.06.2022 prot. n. 2333, notificata in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni (Legge n. 689/1981), elevate dal Comando
Polizia Municipale del Comune di Monte San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n. 2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017).
Con un unico motivo la società appellante censurava la decisione per
“NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA DISCIPLINA DISCIPLINANTE LA SOTTOSCRIZIONE A STAMPA DEGLI ATTI DI
RISCOSSIONE” deducendo, tra l'altro: che l'ingiunzione fiscale opposta era legittima in quanto debitamente sottoscritta a mezzo di indicazione a stampa del responsabile del procedimento, nella persona della Sig.ra nella sua nota qualità di Parte_2 legale Rappresentante della Società Tre Esse Italia S.r.l., cui il Parte_3
(come da contratto di affidamento già versato agli atti) aveva delegato
[...]
l'attività di riscossione delle entrate extratributarie, tra cui il recupero delle sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada;
che ai sensi del d.lgs.
446/1997, art. 52 comma 5 lettera b) numero 4, “qualora sia deliberato di affidare a terzi, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate alle Società iscritte all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del presente decreto”; che all'attribuzione del servizio di accertamento e riscossione conseguiva, necessariamente, la spettanza alla società del potere di firma degli atti emessi;
che nel caso di specie la con regolare aggiudicazione a seguito di gara Parte_1
pagina 2 di 15 pubblica, era divenuta Concessionaria per la riscossione coattiva delle Sanzioni
Amministrative del Codice della Strada nel Comune di Monte San Biagio, in forza del contratto allegato;
che, in esercizio del potere conferito dalla legge e dal contratto di cui sopra, la aveva provveduto a sottoscrivere l'ingiunzione fiscale Parte_1 attraverso l'Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della Società di
Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, erano riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione coattiva;
che, in relazione al difetto di valida sottoscrizione, si evidenziava che il dettato normativo dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, disponeva la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, essendo contrario ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione – oltre che estremamente gravoso - l'obbligo della sottoscrizione materiale di ogni atto di accertamento da parte del funzionario responsabile;
che, in calce all'ingiunzione fiscale – nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile – ai sensi della richiamata norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995), veniva espressamente attestato che l'atto era stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa era stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
che la norma si applicava per tutti gli atti emessi in maniera automatizzata e massiva, come la stessa ingiunzione fiscale impugnata;
che si richiamava in proposito altresì l'articolo 15, commi 7 e 8, D.L.
78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”; che tra gli atti della riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 52
d.lgs. 446/97, come appunto l'odierna scrivente) rientravano anche le ingiunzioni fiscali;
che ne derivava, pertanto, l'assoluta legittimità della sostituzione della firma pagina 3 di 15 autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile anche per l'ingiunzione di pagamento opposta.
Concludeva parte appellante come segue: “l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, In via principale, nel merito, in riforma integrale della sentenza n.
190/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fondi accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui accerta e dichiara la nullità dell'ingiunzione fiscale opposta in primo grado in quanto asseritamente sprovvista di valida sottoscrizione e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la regolarità della notifica dei verbali sottesi, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata e dei titoli alla stessa sottesi;
- Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizi”.
costituitosi nel giudizio di appello, chiedeva respingersi l'appello CP_2 siccome giuridicamente infondato e confermarsi integralmente la gravata decisione deducendo, tra l'altro: che l'assenza di sottoscrizione, quale elemento essenziale e prodromico ai fini della legittimità dell'atto impositivo, aveva inficiato in via assolta ed insanabile l'atto oggetto di impugnazione, al punto da far ritenere assorbita ogni altra censura, che in questa sede era bene comunque rimarcare;
che, in particolare, quanto alla nullità dell'ingiunzione fiscale per assenza di notifica dell'atto presupposto, premeva ribadire quanto dedotto in sede di giudizio di prime cure, nella parte in cui era stato disconosciuto il verbale presupposto all'ingiunzione fiscale e la relativa notifica mai pervenuta al Sig. o a suo familiare CP_1 convivente;
che l'ingiunzione di pagamento “notificata deve ritenersi nulla per assenza di notifica dell'atto presupposto al suo destinatario effettivo”; che, nel merito del procedimento notificatorio, circa la notifica dell'unico atto all'effettivo destinatario (l'ingiunzione di pagamento impugnata e notificata a mezzo servizio postale in data 03.11.2022, a distanza di cinque abbondanti anni dal verbale di accertamento presumibilmente notificato), anche quest'ultima doveva ritenersi nulla per difetto di notifica, essendo stata notificata tramite servizio postale e non tramite ufficiale Giudiziario;
che, secondo unanime orientamento giurisprudenziale in materia, la validità della cartella esattoriale dipendeva dalla consegna a mezzo
Ufficiale Giudiziario, quale soggetto previamente individuato dalla legge o, in alternativa, da pubblici ufficiali incaricati (agenti riscossione – messi comunali – pagina 4 di 15 agenti polizia locale) o, ancora, da soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge;
che, ferme ed impregiudicate le precedenti eccezioni e deduzioni, doveva nel merito rilevarsi l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito azionato, poiché il tributo sotteso al provvedimento ivi impugnato era soggetto ad un termine decadenziale espressamente sancito dalla Legge, che nel caso di specie non era stato rispettato;
che il verbale di accertamento n. 2922/2017, mai notificato al destinatario o a suo familiare convivente, era stato attestato per notificato alla data del 22.06.2017 e la conseguente ingiunzione era stata notificata al destinatario solo in data 3.11.2022, ossia dopo il termine prescrizionale e decadenziale imposto dalla
Legge; che l'art 25 del D.P.R. n. 602/73 sanciva espressamente il principio secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; - del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”; che, alla luce del richiamato dispositivo di legge, appariva evidente che l'ingiunzione impugnata fosse stata emessa oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, e pertanto doveva dichiararsi ampiamente decaduta per effetto dell'art 25 D.P.R. n. 602/73; che, infine, dall'impugnata ingiunzione di pagamento, l'unico elemento da cui si comprendeva a cosa lo stesso facesse riferimento, era la menzione del rispettivo verbale di accertamento presumibilmente notificato;
che, conseguentemente, la predetta ingiunzione avrebbe pagina 5 di 15 dovuto riferirsi a sanzione amministrativa non meglio indicata e/o precisata, poiché mancava l'indicazione della norma violata, non venivano chiariti la data e il luogo della presunta violazione, né si evincevano ulteriori riferimenti utili, da cui poter computare un calcolo delle somme, e applicazione degli interessi di legge;
che sul punto premeva rilevare la palese illegittimità del titolo di pagamento ivi impugnato per difetto di motivazione e “criptica” indicazione della sola data di notifica, senza alcuna ulteriore specificazione comprensibile in ordine alla violazione accertata, alla base di calcolo e computo degli interessi, così come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 – con conseguente ed evidente lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Cost. e dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente per mancata allegazione del provvedimento sotteso alla cartella esattoriale.
L'appellato concludeva, all'esito, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile o comunque rigettare nel merito il gravame proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 190/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Fondi in data 29 luglio 2023 e depositata in cancelleria in data 05/09/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza appellata;
- in subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza accogliere tutte le ragioni dedotte in narrativa ed accertare e dichiarare la illegittimità e/o annullabilità l'ingiunzione n. 20220405900000162, del 16.06.2022 prot. n. 2333, notificata solo in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale, e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98, con conseguente annullamento dell'atto impositivo presupposto per non essere mai stato notificato al suo effettivo destinatario, e, per essere comunque nullo ed inefficace, stante l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto da parte dell'Ente Impositore e della concessionaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 10.12.2024 il Tribunale su richiesta congiunta delle parti rinviava per discussione con trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c. all'udienza del
02.12.2025.
pagina 6 di 15 A tale ultima data il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L.
n. 117/25 – tratteneva, infine, la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note di trattazione scritta.
Il primo motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Fondi con la sentenza n. 190/23, in accoglimento della domanda proposta d ha annullato – in ragione della asserita Controparte_1 nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo -
l'ingiunzione n. 20220405900000162, del 16.06.2022 prot. n. 2333, notificata in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni
(Legge n. 689/1981), elevate dal Comando Polizia Municipale del Comune di Monte
San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n. 2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017).
Tuttavia, come correttamente osservato da parte appellante, l'ingiunzione fiscale opposta è stata sottoscritta a mezzo di indicazione a stampa del responsabile del procedimento, nella persona della Sig.ra nella sua nota qualità di Parte_2 legale Rappresentante della Società Tre Esse Italia S.r.l., cui il Parte_3 ha pacificamente delegato l'attività di riscossione delle entrate
[...] extratributarie, tra cui il recupero delle sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada (quale è quella che qui ci occupa).
Ebbene, l'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995 prevede la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o (come nel caso di specie del legale rappresentante), con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Nel caso che ci occupa, in calce all'ingiunzione fiscale – nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile – ai sensi della richiamata norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995) viene espressamente attestato che l'atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Si aggiunga che ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme pagina 7 di 15 che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Tra gli atti della riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale ex art. 52 d.lgs. 446/97 rientrano, ad ogni evidenza, anche le ingiunzioni fiscali;
ne discende la piena legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile anche per l'ingiunzione di pagamento opposta.
Si osservi, ancora, che per giurisprudenza la nullità degli atti emessi dal concessionario deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentono inequivocabilmente di riferire l'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. Sent.
4757/2009); in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione. 4283 del 2010 secondo la quale "l'avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con
l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue, ne, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario”.
Ne discende, nella specie, il pieno rispetto di tutti i requisiti di forma che rendono la sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale assolutamente valida ed efficace.
Si aggiunga ancora che, essendo l'ingiunzione fiscale opposta nel primo grado un originale di cui la concessionaria mantiene copia, nessun obbligo di dichiarazione di conformità sussisteva nel caso in questione.
Circa la piena legittimità della cd. “firma a stampa”, si osserva ancora che la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto pagina 8 di 15 previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa è confermata anche da altre pronunce della Corte di cassazione (n. 29820/2021, n. 20628/2017 e n.
12756/2019) essendo, altresì, possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n.
31707/2018.
In conclusione, pienamente legittima si appalesa, nella specie, la sottoscrizione nella specie apposta mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Sul punto, la sentenza di primo grado va, pertanto, riformata nei termini di cui sopra.
Venendo ora – stante l'effetto devolutivo del giudizio di appello - alle residue censure sollevate in primo grado dall'odierno appellato, il sostiene la “nullità CP_2 dell'ingiunzione fiscale, per assenza di notifica dell'atto presupposto”, in ragione del preteso “disconoscimento del verbale presupposto all'ingiunzione fiscale e la relativa notifica mai pervenuta al Sig. o a suo familiare convivente”. CP_1
Sul tema, occorre premettere che ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Secondo i giudici di legittimità, come più volte affermato dalla stessa Corte di
Cassazione (v., tra le altre, Cass. civ. n. 29974/17), la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, ma solo di ciò che è avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, limitatamente a quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante e al loro contenuto estrinseco;
Ne discende che fanno fede fino a prova contraria, tra l'altro, la qualità di pagina 9 di 15 persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass.
17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996,
n. 3403); prova contraria che la parte interessata può fornire con tutti i mezzi consentiti e senza dover ricorrere alla querela di falso:
Nella specie, a fronte dell'efficacia fidefacente della relata, parte appellata si è limitata a sostenere apoditticamente la non veridicità di quanto affermato dall'ufficiale giudiziario e cioè che il verbale presupposto dell'ingiunzione fiscale non fosse stato notificato né a lui, né ad un suo familiare, senza articolare richieste istruttorie volte a superare la presunzione di cui sopra.
Ne segue l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Afferma, altresì, il che la notifica della cartella esattoriale sarebbe valida CP_2 solo ove effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario, quale soggetto previamente individuato dalla legge o in alternativa da pubblici ufficiali incaricati (agenti riscossione – messi comunali – agenti polizia locale) o ancora soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ma non anche (come nella specie) a mezzo posta.
La doglianza è palesemente infondata, costituendo orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'agente della riscossione ha facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, tra l'altro, spedendola a mezzo posta (v., da ultimo, Cass. civ. n. 14649/24).
Ulteriore motivo di opposizione risiede nell'asserita emissione dell'ingiunzione impugnata oltre il termine previsto dall'art 25 D.P.R. n. 602/73.
Al riguardo, a dire del l verbale di accertamento n. 2922/2017 “…è stato CP_2 attestato per notificato alla data del 22.06.2017 e la conseguente ingiunzione è stata notificata al destinatario solo in data 3.11.2022, ossia dopo il termine prescrizionale e decadenziale imposto…” a norma dell'art 25 del D.P.R. n. 602/73, come modificato a seguito della sentenza dalla Corte Costituzionale del 15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 25 - come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 - nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. pagina 10 di 15 Detta disposizione, prosegue l'appellato, sancisce espressamente il principio secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: - del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; - del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.
Ne deriva, ad avviso del sig. che – alla luce del richiamato dispositivo di CP_2 legge - l'ingiunzione impugnata sarebbe stata emessa oltre il termine decadenziale previsto dal citato art. 25 D.P.R. n. 602/73.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Va premesso in linea generale che l'ingiunzione fiscale - introdotta dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - è un titolo esecutivo amministrativo con cui lo Stato o gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Enti statali) intimano a un debitore il pagamento di un credito pubblico certo, liquido ed esigibile (per esempio tributi locali, canoni, multe, altre entrate patrimoniali).
Con l'ingiunzione fiscale l'ente creditore «ordina di pagare entro 30 giorni, sotto pena di esecuzione forzata, la somma dovuta».
Essa cumula in sé sia le caratteristiche di un decreto ingiuntivo (civile) sia quelle di un precetto, generando così un titolo esecutivo pienamente immediatamente efficace ex lege. pagina 11 di 15 Dopo la notifica (ad opera di ufficiale giudiziario o di altro soggetto autorizzato), il debitore viene così messo in mora di saldare il debito entro 30 giorni prima che si avvii l'espropriazione forzata.
Normativamente, l'ingiunzione fiscale si colloca nel contesto della riscossione coattiva.
Il R.D. 639/1910 è tuttora il testo di legge cardine del procedimento coattivo per le entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Tuttavia, in seguito all'unificazione delle riscossioni (DPR 43/1988; D.Lgs.
446/1997; DPR 602/1973), molte entrate tributarie e patrimoniali vengono oggi riscosse con il ruolo esattoriale e la cartella (ex cartella Controparte_3
).
[...]
Resta però vigente l'ingiunzione fiscale “alternativa” quando l'ente creditore decida (come nella specie) di riscuotere direttamente le proprie somme senza iscrizione a ruolo.
Avvalendosi di tale modalità, l'ente può ottenere rapidamente il titolo esecutivo senza dover predisporre il ruolo e la cartella esattoriale.
Tanto chiarito, occorre rammentare che, in tema (che qui ci occupa) di violazioni del Codice della Strada, il diritto per l'amministrazione creditrice di richiedere il pagamento della sanzione amministrativa non è soggetto ad alcun termine decadenziale (il riferimento di parte appellata al citato art. 25 D.P.R. n.
602/73 è totalmente fuori luogo, trattandosi di disposizione applicabile ai soli crediti tributari) e si prescrive in cinque anni (v. art. 209).
Tornando alla presente fattispecie, a seguito della notifica dell'atto interruttivo costituito dal verbale di accertamento n. 2922/2017 in data 22.06.2017,
l'ingiunzione di pagamento risulta essere stata emessa, in effetti, il 03.11.2022.
Tuttavia, l'art. 68 D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione della prescrizione e della decadenza degli atti degli enti locali e delle società concessionarie cui è affidata la riscossione delle entrate degli enti locali: l'ultimo comma di detta disposizione, in particolare, richiama espressamente l'art. 15 D.Lgs.
n. 159/15, secondo cui (v. in particolare II comma) i termini di prescrizione e pagina 12 di 15 decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede in Comuni diversi ma riguardanti debitori con domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne deriva che, nel caso che ci occupa, alla data dell'emissione dell'ingiunzione fiscale, il termine di prescrizione non poteva considerarsi spirato, a tal fine dovendo essere computato il periodo di sospensione sopra individuato.
Anche tale motivo di opposizione risulta, pertanto, infondato.
Sostiene, infine, il sig. la “palese illegittimità” del titolo di pagamento CP_2 impugnato per difetto di motivazione e ““criptica” indicazione della sola data di notifica, senza alcuna ulteriore specificazione comprensibile in ordine alla violazione accertata, alla base di calcolo e computo degli interessi”.
Il motivo di opposizione è palesemente infondato, posto che l'ingiunzione di pagamento di cui si discute contiene l'espresso richiamo al verbale di accertamento della violazione commessa, quale atto presupposto del procedimento sanzionatorio, atto senz'altro conosciuto dal contribuente destinatario dello stesso, per essergli stato debitamente notificato e dovendo tenersi conto dell'orientamento della giurisprudenza secondo cui “qualora la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, essa non può essere annullata per vizi di motivazione quand'anche non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, sempre che quest'ultimo risulti conosciuto al contribuente” (v. Cass. civ.
n. 21177/14).
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
e previa integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 190/23,
l'opposizione proposta in primo grado da e volta all'annullamento Controparte_1
– in ragione della asserita nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo - dell'ingiunzione n. 20220405900000162, del 16.06.2022 prot. pagina 13 di 15 n. 2333, notificata in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni (Legge n. 689/1981), elevate dal Comando Polizia Municipale del
Comune di Monte San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n. 2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017), dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio – da distrarsi in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla e previa Parte_1 integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 190/23, respinge la domanda proposta in primo grado da e volta Controparte_1 all'annullamento – in ragione della asserita nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo - dell'ingiunzione n.
20220405900000162, del 16.06.2022 prot. n. 2333, notificata in data
03.11.2022 a mezzo servizio postale, e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni (Legge n. 689/1981), elevate dal Comando Polizia Municipale del Comune di Monte San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n.
2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017);
• condanna a rifondere alla le spese di Controparte_1 Parte_1 lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi €913,00 a titolo di compensi professionali e quanto al presente grado in complessivi €1.367,5, di cui €1.276,00 a titolo di compensi professionali ed €91,5 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
pagina 14 di 15 Latina, 02.12.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. - dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
con sede legale in Supino (FR), Via Condotto Vecchio, Parte_1
n. 50, Codice Fiscale e Partita Iva quale Concessionaria dei P.IVA_1
Servizi di Riscossione per il Comune di Monte San Biagio (LT), in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Parte_2
CC ( ), come da procura per separato foglio da ritenersi C.F._1 in calce all'appello depositato in formato telematico, elettivamente domiciliata presso lo Studio del procuratore in Frosinone, Via Giuseppe Verdi n. 185
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (codice fiscale ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Fondi, alla Via Vico I° Santorre di Santarosa n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Valeria La Rocca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti e il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – ha trattenuto, all'esito, la causa in decisione all'udienza di discussione 02.12.2025, svoltasi con contraddittorio cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello depositato il 05.03.2024 la Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 190/23, con cui, in accoglimento della domanda proposta d era stato disposto Controparte_1
l'annullamento – in ragione della asserita nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo - dell'ingiunzione n. 20220405900000162, del
16.06.2022 prot. n. 2333, notificata in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni (Legge n. 689/1981), elevate dal Comando
Polizia Municipale del Comune di Monte San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n. 2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017).
Con un unico motivo la società appellante censurava la decisione per
“NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA DISCIPLINA DISCIPLINANTE LA SOTTOSCRIZIONE A STAMPA DEGLI ATTI DI
RISCOSSIONE” deducendo, tra l'altro: che l'ingiunzione fiscale opposta era legittima in quanto debitamente sottoscritta a mezzo di indicazione a stampa del responsabile del procedimento, nella persona della Sig.ra nella sua nota qualità di Parte_2 legale Rappresentante della Società Tre Esse Italia S.r.l., cui il Parte_3
(come da contratto di affidamento già versato agli atti) aveva delegato
[...]
l'attività di riscossione delle entrate extratributarie, tra cui il recupero delle sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada;
che ai sensi del d.lgs.
446/1997, art. 52 comma 5 lettera b) numero 4, “qualora sia deliberato di affidare a terzi, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate alle Società iscritte all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del presente decreto”; che all'attribuzione del servizio di accertamento e riscossione conseguiva, necessariamente, la spettanza alla società del potere di firma degli atti emessi;
che nel caso di specie la con regolare aggiudicazione a seguito di gara Parte_1
pagina 2 di 15 pubblica, era divenuta Concessionaria per la riscossione coattiva delle Sanzioni
Amministrative del Codice della Strada nel Comune di Monte San Biagio, in forza del contratto allegato;
che, in esercizio del potere conferito dalla legge e dal contratto di cui sopra, la aveva provveduto a sottoscrivere l'ingiunzione fiscale Parte_1 attraverso l'Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della Società di
Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, erano riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione coattiva;
che, in relazione al difetto di valida sottoscrizione, si evidenziava che il dettato normativo dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, disponeva la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, essendo contrario ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione – oltre che estremamente gravoso - l'obbligo della sottoscrizione materiale di ogni atto di accertamento da parte del funzionario responsabile;
che, in calce all'ingiunzione fiscale – nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile – ai sensi della richiamata norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995), veniva espressamente attestato che l'atto era stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa era stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
che la norma si applicava per tutti gli atti emessi in maniera automatizzata e massiva, come la stessa ingiunzione fiscale impugnata;
che si richiamava in proposito altresì l'articolo 15, commi 7 e 8, D.L.
78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”; che tra gli atti della riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 52
d.lgs. 446/97, come appunto l'odierna scrivente) rientravano anche le ingiunzioni fiscali;
che ne derivava, pertanto, l'assoluta legittimità della sostituzione della firma pagina 3 di 15 autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile anche per l'ingiunzione di pagamento opposta.
Concludeva parte appellante come segue: “l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, In via principale, nel merito, in riforma integrale della sentenza n.
190/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fondi accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui accerta e dichiara la nullità dell'ingiunzione fiscale opposta in primo grado in quanto asseritamente sprovvista di valida sottoscrizione e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la regolarità della notifica dei verbali sottesi, dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata e dei titoli alla stessa sottesi;
- Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizi”.
costituitosi nel giudizio di appello, chiedeva respingersi l'appello CP_2 siccome giuridicamente infondato e confermarsi integralmente la gravata decisione deducendo, tra l'altro: che l'assenza di sottoscrizione, quale elemento essenziale e prodromico ai fini della legittimità dell'atto impositivo, aveva inficiato in via assolta ed insanabile l'atto oggetto di impugnazione, al punto da far ritenere assorbita ogni altra censura, che in questa sede era bene comunque rimarcare;
che, in particolare, quanto alla nullità dell'ingiunzione fiscale per assenza di notifica dell'atto presupposto, premeva ribadire quanto dedotto in sede di giudizio di prime cure, nella parte in cui era stato disconosciuto il verbale presupposto all'ingiunzione fiscale e la relativa notifica mai pervenuta al Sig. o a suo familiare CP_1 convivente;
che l'ingiunzione di pagamento “notificata deve ritenersi nulla per assenza di notifica dell'atto presupposto al suo destinatario effettivo”; che, nel merito del procedimento notificatorio, circa la notifica dell'unico atto all'effettivo destinatario (l'ingiunzione di pagamento impugnata e notificata a mezzo servizio postale in data 03.11.2022, a distanza di cinque abbondanti anni dal verbale di accertamento presumibilmente notificato), anche quest'ultima doveva ritenersi nulla per difetto di notifica, essendo stata notificata tramite servizio postale e non tramite ufficiale Giudiziario;
che, secondo unanime orientamento giurisprudenziale in materia, la validità della cartella esattoriale dipendeva dalla consegna a mezzo
Ufficiale Giudiziario, quale soggetto previamente individuato dalla legge o, in alternativa, da pubblici ufficiali incaricati (agenti riscossione – messi comunali – pagina 4 di 15 agenti polizia locale) o, ancora, da soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge;
che, ferme ed impregiudicate le precedenti eccezioni e deduzioni, doveva nel merito rilevarsi l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito azionato, poiché il tributo sotteso al provvedimento ivi impugnato era soggetto ad un termine decadenziale espressamente sancito dalla Legge, che nel caso di specie non era stato rispettato;
che il verbale di accertamento n. 2922/2017, mai notificato al destinatario o a suo familiare convivente, era stato attestato per notificato alla data del 22.06.2017 e la conseguente ingiunzione era stata notificata al destinatario solo in data 3.11.2022, ossia dopo il termine prescrizionale e decadenziale imposto dalla
Legge; che l'art 25 del D.P.R. n. 602/73 sanciva espressamente il principio secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; - del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”; che, alla luce del richiamato dispositivo di legge, appariva evidente che l'ingiunzione impugnata fosse stata emessa oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, e pertanto doveva dichiararsi ampiamente decaduta per effetto dell'art 25 D.P.R. n. 602/73; che, infine, dall'impugnata ingiunzione di pagamento, l'unico elemento da cui si comprendeva a cosa lo stesso facesse riferimento, era la menzione del rispettivo verbale di accertamento presumibilmente notificato;
che, conseguentemente, la predetta ingiunzione avrebbe pagina 5 di 15 dovuto riferirsi a sanzione amministrativa non meglio indicata e/o precisata, poiché mancava l'indicazione della norma violata, non venivano chiariti la data e il luogo della presunta violazione, né si evincevano ulteriori riferimenti utili, da cui poter computare un calcolo delle somme, e applicazione degli interessi di legge;
che sul punto premeva rilevare la palese illegittimità del titolo di pagamento ivi impugnato per difetto di motivazione e “criptica” indicazione della sola data di notifica, senza alcuna ulteriore specificazione comprensibile in ordine alla violazione accertata, alla base di calcolo e computo degli interessi, così come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 – con conseguente ed evidente lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Cost. e dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente per mancata allegazione del provvedimento sotteso alla cartella esattoriale.
L'appellato concludeva, all'esito, come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile o comunque rigettare nel merito il gravame proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 190/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Fondi in data 29 luglio 2023 e depositata in cancelleria in data 05/09/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della Sentenza appellata;
- in subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza accogliere tutte le ragioni dedotte in narrativa ed accertare e dichiarare la illegittimità e/o annullabilità l'ingiunzione n. 20220405900000162, del 16.06.2022 prot. n. 2333, notificata solo in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale, e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98, con conseguente annullamento dell'atto impositivo presupposto per non essere mai stato notificato al suo effettivo destinatario, e, per essere comunque nullo ed inefficace, stante l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto da parte dell'Ente Impositore e della concessionaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 10.12.2024 il Tribunale su richiesta congiunta delle parti rinviava per discussione con trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c. all'udienza del
02.12.2025.
pagina 6 di 15 A tale ultima data il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L.
n. 117/25 – tratteneva, infine, la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note di trattazione scritta.
Il primo motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Fondi con la sentenza n. 190/23, in accoglimento della domanda proposta d ha annullato – in ragione della asserita Controparte_1 nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo -
l'ingiunzione n. 20220405900000162, del 16.06.2022 prot. n. 2333, notificata in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni
(Legge n. 689/1981), elevate dal Comando Polizia Municipale del Comune di Monte
San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n. 2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017).
Tuttavia, come correttamente osservato da parte appellante, l'ingiunzione fiscale opposta è stata sottoscritta a mezzo di indicazione a stampa del responsabile del procedimento, nella persona della Sig.ra nella sua nota qualità di Parte_2 legale Rappresentante della Società Tre Esse Italia S.r.l., cui il Parte_3 ha pacificamente delegato l'attività di riscossione delle entrate
[...] extratributarie, tra cui il recupero delle sanzioni amministrative relative alla violazione del codice della strada (quale è quella che qui ci occupa).
Ebbene, l'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995 prevede la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o (come nel caso di specie del legale rappresentante), con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Nel caso che ci occupa, in calce all'ingiunzione fiscale – nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile – ai sensi della richiamata norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995) viene espressamente attestato che l'atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Si aggiunga che ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme pagina 7 di 15 che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Tra gli atti della riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale ex art. 52 d.lgs. 446/97 rientrano, ad ogni evidenza, anche le ingiunzioni fiscali;
ne discende la piena legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile anche per l'ingiunzione di pagamento opposta.
Si osservi, ancora, che per giurisprudenza la nullità degli atti emessi dal concessionario deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentono inequivocabilmente di riferire l'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. Sent.
4757/2009); in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione. 4283 del 2010 secondo la quale "l'avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con
l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue, ne, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario”.
Ne discende, nella specie, il pieno rispetto di tutti i requisiti di forma che rendono la sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale assolutamente valida ed efficace.
Si aggiunga ancora che, essendo l'ingiunzione fiscale opposta nel primo grado un originale di cui la concessionaria mantiene copia, nessun obbligo di dichiarazione di conformità sussisteva nel caso in questione.
Circa la piena legittimità della cd. “firma a stampa”, si osserva ancora che la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto pagina 8 di 15 previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa è confermata anche da altre pronunce della Corte di cassazione (n. 29820/2021, n. 20628/2017 e n.
12756/2019) essendo, altresì, possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n.
31707/2018.
In conclusione, pienamente legittima si appalesa, nella specie, la sottoscrizione nella specie apposta mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Sul punto, la sentenza di primo grado va, pertanto, riformata nei termini di cui sopra.
Venendo ora – stante l'effetto devolutivo del giudizio di appello - alle residue censure sollevate in primo grado dall'odierno appellato, il sostiene la “nullità CP_2 dell'ingiunzione fiscale, per assenza di notifica dell'atto presupposto”, in ragione del preteso “disconoscimento del verbale presupposto all'ingiunzione fiscale e la relativa notifica mai pervenuta al Sig. o a suo familiare convivente”. CP_1
Sul tema, occorre premettere che ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Secondo i giudici di legittimità, come più volte affermato dalla stessa Corte di
Cassazione (v., tra le altre, Cass. civ. n. 29974/17), la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, ma solo di ciò che è avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, limitatamente a quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante e al loro contenuto estrinseco;
Ne discende che fanno fede fino a prova contraria, tra l'altro, la qualità di pagina 9 di 15 persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass.
17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996,
n. 3403); prova contraria che la parte interessata può fornire con tutti i mezzi consentiti e senza dover ricorrere alla querela di falso:
Nella specie, a fronte dell'efficacia fidefacente della relata, parte appellata si è limitata a sostenere apoditticamente la non veridicità di quanto affermato dall'ufficiale giudiziario e cioè che il verbale presupposto dell'ingiunzione fiscale non fosse stato notificato né a lui, né ad un suo familiare, senza articolare richieste istruttorie volte a superare la presunzione di cui sopra.
Ne segue l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Afferma, altresì, il che la notifica della cartella esattoriale sarebbe valida CP_2 solo ove effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario, quale soggetto previamente individuato dalla legge o in alternativa da pubblici ufficiali incaricati (agenti riscossione – messi comunali – agenti polizia locale) o ancora soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ma non anche (come nella specie) a mezzo posta.
La doglianza è palesemente infondata, costituendo orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'agente della riscossione ha facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, tra l'altro, spedendola a mezzo posta (v., da ultimo, Cass. civ. n. 14649/24).
Ulteriore motivo di opposizione risiede nell'asserita emissione dell'ingiunzione impugnata oltre il termine previsto dall'art 25 D.P.R. n. 602/73.
Al riguardo, a dire del l verbale di accertamento n. 2922/2017 “…è stato CP_2 attestato per notificato alla data del 22.06.2017 e la conseguente ingiunzione è stata notificata al destinatario solo in data 3.11.2022, ossia dopo il termine prescrizionale e decadenziale imposto…” a norma dell'art 25 del D.P.R. n. 602/73, come modificato a seguito della sentenza dalla Corte Costituzionale del 15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 25 - come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 - nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. pagina 10 di 15 Detta disposizione, prosegue l'appellato, sancisce espressamente il principio secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: - del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; - del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; - del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.
Ne deriva, ad avviso del sig. che – alla luce del richiamato dispositivo di CP_2 legge - l'ingiunzione impugnata sarebbe stata emessa oltre il termine decadenziale previsto dal citato art. 25 D.P.R. n. 602/73.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Va premesso in linea generale che l'ingiunzione fiscale - introdotta dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - è un titolo esecutivo amministrativo con cui lo Stato o gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Enti statali) intimano a un debitore il pagamento di un credito pubblico certo, liquido ed esigibile (per esempio tributi locali, canoni, multe, altre entrate patrimoniali).
Con l'ingiunzione fiscale l'ente creditore «ordina di pagare entro 30 giorni, sotto pena di esecuzione forzata, la somma dovuta».
Essa cumula in sé sia le caratteristiche di un decreto ingiuntivo (civile) sia quelle di un precetto, generando così un titolo esecutivo pienamente immediatamente efficace ex lege. pagina 11 di 15 Dopo la notifica (ad opera di ufficiale giudiziario o di altro soggetto autorizzato), il debitore viene così messo in mora di saldare il debito entro 30 giorni prima che si avvii l'espropriazione forzata.
Normativamente, l'ingiunzione fiscale si colloca nel contesto della riscossione coattiva.
Il R.D. 639/1910 è tuttora il testo di legge cardine del procedimento coattivo per le entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Tuttavia, in seguito all'unificazione delle riscossioni (DPR 43/1988; D.Lgs.
446/1997; DPR 602/1973), molte entrate tributarie e patrimoniali vengono oggi riscosse con il ruolo esattoriale e la cartella (ex cartella Controparte_3
).
[...]
Resta però vigente l'ingiunzione fiscale “alternativa” quando l'ente creditore decida (come nella specie) di riscuotere direttamente le proprie somme senza iscrizione a ruolo.
Avvalendosi di tale modalità, l'ente può ottenere rapidamente il titolo esecutivo senza dover predisporre il ruolo e la cartella esattoriale.
Tanto chiarito, occorre rammentare che, in tema (che qui ci occupa) di violazioni del Codice della Strada, il diritto per l'amministrazione creditrice di richiedere il pagamento della sanzione amministrativa non è soggetto ad alcun termine decadenziale (il riferimento di parte appellata al citato art. 25 D.P.R. n.
602/73 è totalmente fuori luogo, trattandosi di disposizione applicabile ai soli crediti tributari) e si prescrive in cinque anni (v. art. 209).
Tornando alla presente fattispecie, a seguito della notifica dell'atto interruttivo costituito dal verbale di accertamento n. 2922/2017 in data 22.06.2017,
l'ingiunzione di pagamento risulta essere stata emessa, in effetti, il 03.11.2022.
Tuttavia, l'art. 68 D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione della prescrizione e della decadenza degli atti degli enti locali e delle società concessionarie cui è affidata la riscossione delle entrate degli enti locali: l'ultimo comma di detta disposizione, in particolare, richiama espressamente l'art. 15 D.Lgs.
n. 159/15, secondo cui (v. in particolare II comma) i termini di prescrizione e pagina 12 di 15 decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede in Comuni diversi ma riguardanti debitori con domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne deriva che, nel caso che ci occupa, alla data dell'emissione dell'ingiunzione fiscale, il termine di prescrizione non poteva considerarsi spirato, a tal fine dovendo essere computato il periodo di sospensione sopra individuato.
Anche tale motivo di opposizione risulta, pertanto, infondato.
Sostiene, infine, il sig. la “palese illegittimità” del titolo di pagamento CP_2 impugnato per difetto di motivazione e ““criptica” indicazione della sola data di notifica, senza alcuna ulteriore specificazione comprensibile in ordine alla violazione accertata, alla base di calcolo e computo degli interessi”.
Il motivo di opposizione è palesemente infondato, posto che l'ingiunzione di pagamento di cui si discute contiene l'espresso richiamo al verbale di accertamento della violazione commessa, quale atto presupposto del procedimento sanzionatorio, atto senz'altro conosciuto dal contribuente destinatario dello stesso, per essergli stato debitamente notificato e dovendo tenersi conto dell'orientamento della giurisprudenza secondo cui “qualora la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, essa non può essere annullata per vizi di motivazione quand'anche non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, sempre che quest'ultimo risulti conosciuto al contribuente” (v. Cass. civ.
n. 21177/14).
In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
e previa integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 190/23,
l'opposizione proposta in primo grado da e volta all'annullamento Controparte_1
– in ragione della asserita nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo - dell'ingiunzione n. 20220405900000162, del 16.06.2022 prot. pagina 13 di 15 n. 2333, notificata in data 03.11.2022 a mezzo servizio postale e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni (Legge n. 689/1981), elevate dal Comando Polizia Municipale del
Comune di Monte San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n. 2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017), dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio – da distrarsi in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla e previa Parte_1 integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 190/23, respinge la domanda proposta in primo grado da e volta Controparte_1 all'annullamento – in ragione della asserita nullità radicale ed insanabile per assenza di sottoscrizione del titolo esecutivo - dell'ingiunzione n.
20220405900000162, del 16.06.2022 prot. n. 2333, notificata in data
03.11.2022 a mezzo servizio postale, e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.052,98 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni (Legge n. 689/1981), elevate dal Comando Polizia Municipale del Comune di Monte San Biagio e mai notificate (verbale di accertamento n.
2922/2017 asseritamente notificato il 22.06.2017);
• condanna a rifondere alla le spese di Controparte_1 Parte_1 lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi €913,00 a titolo di compensi professionali e quanto al presente grado in complessivi €1.367,5, di cui €1.276,00 a titolo di compensi professionali ed €91,5 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
pagina 14 di 15 Latina, 02.12.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
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