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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1429/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5916/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
SI - CF_SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4082/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29320231460000007001 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto con vittoria di spese.
Resistente/Appellata Agenzia delle Entrate: il difetto di legittimazione passiva relativamente alle cartelle n. 20649, per TARES e n. 6762 per TARI, in quanto afferenti a ruoli emessi da altri enti. Eccepiva altresì, in riferimento alle cartelle n. 9354 e n. 3675, il giudicato esterno e il ne bis in idem, giudicato che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Nel merito, precisava che tutte le altre cartelle erano state regolarmente notificate.
Resistente/Appellato SI: il rigetto dell'appello e presentava appello incidentale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare nei confronti di SI , nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del direttore e legale rapp.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto della controversia era l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 7001, notificato il 13.09.2023, dell'importo complessivo di euro €1.074.671,00, relativo a varie cartelle inerenti a vari tributi nonché due avvisi di accertamento, n. TYS01Z002561/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2010, notificato il 14/08/2015, nonché n. TYS01Z002572/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2011, notificato il 09/10/2015, che il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo relativo alle cartelle di pagamento, contrassegnate dai n. 7121, 4584, 9354, 3675, 9185,
5111, 8241, 1188, 1776, 3781, 1304, 8247, 20649, 5769, 6762, 7874, 3881, 6307, 70925, 1986, 8274 e
1336, rigettando nel resto, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo deduceva che le cartelle in esame erano state tutte regolarmente notificate. Segnatamente, la Cartella n.
29320160059577121000 notifica 6/09/2016 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320160070994584000, notifica 19/01/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320170008469354000, notifica 03/02/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320170025735111000, notifica 08/11/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata. Deduceva che in relazione a tali cartelle erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione : 03/11/2017 29320179012323487000 Avvisi di Intimazione -
10/11/2017 29320179024418646000 Avvisi di Intimazione - 20/11/2017 29320179036617418000 Avvisi di
Intimazione - 20/12/2018 29320189008470341000 Avvisi di Intimazione - 15/01/2019 29320189021895392000
Avvisi di Intimazione - 16/02/2022 29320229001628503000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023
29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca – Deduceva ancora che la Cartella n.
29320170013623675000, notifica 06/03/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320170019809185000, notifica 20/06/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320180017021188000 notifica 09/01/2019 consegna a mezzo pec, come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320180027491776000, notifica 09/01/2019 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 16/02/2022 29320229001628503000 Avvisi di Intimazione
- 21/03/2023 29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - Cartella n. 29320170038358241000, notifica 20/12/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata. Deduceva altresì che la Cartella n. 29320190003183781000 notifica 05/03/2019 consegna a mezzo pec, come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n.
29320190018251304000, notifica 14/10/2019 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320190020878247000 notifica 12/12/2019 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320200063520649000 notifica 15/09/2022 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320210053275769000, notifica 16/11/2022 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320220026306762000, notifica 20/05/2022 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320120004438810000 notifica
26/04/2012 consegna a mani proprie come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 21/03/2023 29376202300000012000
Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione -
16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024
29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Deduceva ancora che la
Cartella n. 29320050004107874000, notifica 26/05/2005 consegna a mani proprie come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320060008670925000, notifica 05/12/2006 affissione per irreperibilità relativa come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tali cartelle sono seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 29/08/2008 29320089016634311000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023
29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
- 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Deduceva altresì che la Cartella n. 29320120073686307000 notifica 12/03/2013 consegna a soggetti autorizzati come allegata in atti e mai impugnata, rappresentava che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
- Cartella n. 29320060132301986000, notifica 18/07/2007 consegna a mani proprie come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 29/08/2008 29320089016635321000 Avvisi di Intimazione - 03/11/2017 29320179012323487000
Avvisi di Intimazione - 10/11/2017 29320179024418646000 Avvisi di Intimazione - 20/11/2017
29320179036617418000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023 29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024
29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024
29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Deduceva che la Cartella
n. 29320140003827400000, notifica 24/08/2014 cpc 140 per compiuta giacenza come allegata in atti e mai impugnata, e rappresentava che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 03/11/2017* 29320179012323487000 Avvisi di Intimazione - 10/11/2017* 29320179024418646000
Avvisi di Intimazione - 20/11/2017 29320179036617418000 Avvisi di Intimazione - 16/02/2022
29320229001628503000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023 29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024
29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024
29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - Cartella n.
29320160005071336000 notifica 17/10/2016 cpc 140 per compiuta giacenza come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 10/11/2017* 29320179024418646000 Avvisi di Intimazione - 20/11/2017 29320179036617418000
Avvisi di Intimazione - 16/02/2022 29320229001628503000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023
29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
- 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto con vittoria di spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente alle cartelle n. 20649, per TARES e n. 6762 per TARI, in quanto afferenti a ruoli emessi da altri enti. Eccepiva altresì, in riferimento alle cartelle n. 9354 e n. 3675, il giudicato esterno e il ne bis in idem, giudicato che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Nel merito, precisava che tutte le altre cartelle erano state regolarmente notificate. Puntualizzava che relativamente alle cartelle sub 1 (n. 7874), 2 (n. 70925), 3 (n.
1986), 5 (n. 3881), 6 (n. 8274), 7 (n. 1074), 8 (n. 2274), 9 (n. 1336), 11 (n. 6542), 12 (n. 4584) e 15 (9185), si era pronunciata la Corte all'esito del giudizio iscritto al n. 1975/2019, con sentenza n. 9386/06/2021, depositata il 14/12/2021, e divenuta definitiva per mancata impugnazione, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ed è stato, comunque, incidentalmente affermato che le cartelle erano state notificate. Con riguardo alla cartella sub 13, cioè la n. 9354, ribadiva che la stessa era stata impugnata con giudizio iscritto al n. 5462/2017 RG dinanzi alla Corte, senza sollevare eccezione alcuna rispetto alla notifica, pacificamente ammessa. L'eccezione si palesava, dunque, non solo infondata ma anche pretestuosa e temeraria. Il giudizio, peraltro, si era già concluso con sentenza n. 8307/2022 di rigetto nel merito, non impugnata e, dunque, passata in giudicato. In ordine alla cartella sub 14 (cartella n. 3675) ribadiva che era stato incoato il giudizio n. 6369/2017 RG dinanzi a questa Corte, concluso con sentenza favorevole n.
6780/06/2022, depositata il 05/10/2022 e non impugnata, con cui la Corte aveva rigettato il ricorso nel merito.
Produceva ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento n.
TYS01Z002561/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2010, notificato il 14/08/2015, nonché copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TYS01Z002572/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2011, notificato il 09/10/2015. Sul secondo motivo di impugnazione, specificava che le cartelle erano state tutte notificate entro il termine decadenziale previsto dalla legge per ciascuna delle fattispecie, come dimostrato dall'agente della riscossione. Sul terzo, quarto e quinto motivo, inerenti alla prescrizione, la relativa eccezione risultava inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta con l'impugnazione di ciascun atto sotteso. Per quanto attiene alla prescrizione successiva alla notifica degli atti, evidenziava che l'eccezione risultava infondata, anche tenuto conto della legislazione emergenziale dettata in conseguenza della pandemia da COVID 19 che ha determinato una proroga dei termini per la riscossione. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, relativamente all'art. 58, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in relazione alle cartelle contenenti ruoli emessi da altri Enti specificamente individuati nel presente atto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle sub 13 e 14 di cui alla elencazione contenuta in narrativa per intervenuto giudicato e violazione del principio del ne bis in idem, nel merito, dichiarare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva SI, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e presentava appello incidentale. Preliminarmente, eccepiva il passaggio in giudicato del capo della sentenza che aveva accertato e dichiarato l'inutilizzabilità e non consultabilità della documentazione prodotta in primo grado dall'agente della riscossione. In secondo luogo, eccepiva il passaggio in giudicato del capo della sentenza che aveva accertato e dichiarato l'omessa notifica delle sottese cartelle 29320060132301986000, 29320060008670925000,
29320140003827400000, 29320160005071336000 per violazione dell'art. 140 cpc, non vi era la prova che fosse stata spedita e ricevuta la raccomandata con la quale si comunicava l'avvenuto deposito. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello principale dell'agente della riscossione per carenza di ius postulandi in assenza di valida procura alle liti rilasciata da soggetto privo di potere di rappresentanza dell'ente. Eccepiva ancora l'inammissibilità della produzione documentale di controparte offerta in grado di appello in violazione dell'art. 58 comma 3 del d.lgs. n. 546/92. Deduceva la genericità e infondatezza dell'appello principale, la conformità della sentenza di primo grado a quanto previsto dagli art. 60 comma 1 lett. b-bis d.p.r. n. 600/73
e 140 c.p.c. in tema di notificazione delle cartelle e degli atti impositivi, perché controparte ha del tutto omesso l'elencazione della documentazione a cui fare riferimento nell'atto d'appello, producendola non solo inammissibilmente ma anche totalmente alla rinfusa, rendendone difficile l'individuazione nel fascicolo processuale e il collegamento istruttorio con quanto asserito nel proprio atto d'appello. Presentava appello incidentale per erorr in iudicando – erronea statuizione e infondatezza della sentenza di primo grado in merito alle asserite notifiche della sottesa cartella n. 29320160065726542000 e dei sottesi avvisi di accertamento nn. TYS01Z002561/2015 e TIS01Z002572/2015 – mancanza assoluta di documentazione probatoria – violazione degli artt. 115 cpc, 2697 cc e 7 comma 5 bis d. lgs 546/92, perché avrebbe il primo giudice omesso di pronunziarsi in ordine all'eccezione di mancata notifica della suindicata cartella e degli avvisi di accertamento. Infatti, con le memorie illustrative di primo grado, il contribuente faceva rilevare che, in merito a tali atti sottesi cartella n. 29320160065726542000 e avvisi nn. TYS01Z002561/2015 e
TYS01Z002572/2015, l'Agente della riscossione non aveva prodotto alcun documento notificatorio relativo a tali atti prodromici, così come non risultava prospettata alcuna deduzione difensiva in tal senso. Altro profilo censurato della sentenza di prime cure era error in iudicando – erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato e dichiarato la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle imposte intimate, perché data l'omessa notifica dei suddetti atti presupposti, la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria impugnata per decadenza dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, la sospensione emergenziale dovuta al COVID19 dei termini di decadenza non ha nessuna pertinenza rispetto al caso di specie poiché le decadenze eccepite dal ricorrente si erano già ampiamente compiute ben prima dell'avvento della pandemia. Invero, deduceva che la cartella n. 29320050004107874000, relativa alla dichiarazione 2001, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2004; la n. 29320060008670925000, relativa alla dichiarazione 2002, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2005; la n. 29320060132301986000, relativa alla dichiarazione 2004, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2007; la n.
29320120073686307000, relativa alla dichiarazione IRPEF 2008 e a quella IRAP 2010, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 per la parte relativa all'IRPEF, ed entro e non oltre il
31 dicembre 2013 per la parte relativa all'IRAP; la n. 29320140003827400000, relativa alla dichiarazione
2010, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2013; la n. 29320140012521074000, relativa alla dichiarazione 2011, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2014; la n. 29320160005071336000, relativa alla dichiarazione 2013, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2016; la n. 29320190003183781000, relativa alla dichiarazione 2016, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2019. I sottesi avvisi di accertamento nn.
TYS01Z002561/2015 e TYS01Z002572/2015 avrebbero dovuto essere notificate entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 43 del DPR 600/73, applicato ratione temporis. Nel caso di specie, come eccepito con il ricorso introduttivo: l'avviso di accertamento n. TYS01Z002561/2015, relativo alla dichiarazione 2011, avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2015; l'avviso di accertamento n. TYS01Z002572/2015, relativo alla dichiarazione 2012, avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Tuttavia, come si è visto, tanto le sottese cartelle che i sottesi avvisi di accertamento non sono mai stati notificati al contribuente che ne ha avuto notizia solo con la comunicazione impugnata, notificata solo in data 13.09.2023, quando l'Amministrazione finanziaria era ampiamente decaduta dal potere di richiedere il pagamento delle somme intimate. Deduceva ancora error in procedendo – vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi successiva alla data di asserita notifica degli atti sottesi alla comunicazione impugnata ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472/97 e dell'art. 2948 cod. civ. Censurava infine la sentenza di prime cure perché sarebbe stata affetta da error in iudicando - illegittimità ed erroneità della compensazione delle spese di lite e violazione del principio generale di soccombenza con ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 costituzione. Chiedeva la condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In data 26.01.2026, parte appellata SI presentava memoria illustrativa nella quale insisteva sulle difese già spiegate. Insisteva sull'eccezione anzitutto di inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, perché non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, sicché ex art. 39 del
D. Lgs. 112/1999, l'Agente della riscossione era ed è responsabile, in via esclusiva e diretta, di ogni conseguenza di tale condotta omissiva, sia processuale che sostanziale. Nel merito, l'Agenzia non avrebbe dato nessuna prova di notifica dei sottesi avvisi di accertamento TYS01Z002561/2015 e
TYS01Z002572/2015, in quanto non ha prodotto le relate di notifica degli stessi.
Il ricorso veniva posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti di seguito indicati.
Va, in ordine logico, dapprima esaminata l'eccezione, formulata dal contribuente, di inammissibilità dell'appello principale dell'agente della riscossione per carenza di ius postulandi in assenza di valida procura alle liti rilasciata da soggetto privo di potere di rappresentanza dell'ente. Sul punto, è a dirsi che l'agente della riscossione sta in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o, come nella specie, di liberi professionisti muniti di valida procura e delibera di autorizzazione. Sono presenti agli atti entrambi i documenti, per cui l'eccezione è priva di fondatezza.
Altra eccezione formulata è quella della genericità dell'appello, sul punto occorre precisare che sebbene il gravame non sia stato articolato secondo l'ortodossia canonica, tuttavia lo stesso risulta sufficientemente specifico e, pertanto, l'eccezione non coglie nel segno.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia risulta privo di pregio, perché l'art. 14 c. 3 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che unitamente al ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, quindi non c'è dubbio che l'Agenzia delle Entrate in quanto parte del rapporto controverso aveva la legittimazione ad intervenire.
Del tutto infondata è l'eccezione concernente il passaggio in giudicato di alcuni punti della decisione, giacché il gravame ha investito palesemente tali punti, considerato che parte appellante ha intesi impugnate la sentenza sotto il profilo della validità della notifica delle cartelle.
L'Agenzia ha chiesto la sospensione del giudizio per sollevare questione di legittimità costituzionale circa la disposizione inerente alla produzione documentale in appello, perché la questione è stata risolta con sentenza n. 36 del 2025 che prevede la limitazione della produzione in conformità alla novella dell'art. 58 solo in riferimento ai ricorsi introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma. Nella specie, il ricorso introduttivo risulta presentato il 2.11.2023, quindi si applica la disposizione abrogata che consentiva la produzione documentale in appello senza limitazioni.
In effetti risulta fondata poi l'eccezione, formulata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui si era formato il giudicato relativamente alle cartelle n. 7874, n. 70925, n. 1986, n. 3881, n. 8274, n. 1074, n. 2274, n. 1336,
n. 6542, n. 4584 e n. 9185.
Nel merito, occorre precisare che vi è la prova che le cartelle n. 7121, 4584, 9354, 3675, 9185, 5111, 8241,
1188, 1776, 3781, 1304, 8247, 20649, 5769 e 6762 risultano notificate a mezzo pec con gli atti interruttivi dedotti dalla parte appellante, per cui relativamente a queste cartelle va riformata la sentenza e confermata l'iscrizione ipotecaria, perché non essendo state impugnate le dette cartelle sono diventate definitive. Però la Suprema Corte, (Cass., Sez. T., Ord. n. 18152 del 2024) ha affermato il principio che la prescrizione può essere eccepita anche se la cartella non viene impugnata. In relazione a ciò risulta privo di fondatezza anche l'appello incidentale su questo versante. Ma parte appellante ha puntualizzato che vi sono atti interruttivi.
Però parte appellante non ha fornito la prova della spedizione e della ricezione delle raccomandate informative relative alle cartelle 7874, 6307, 70925, 1986, 8274, 1336, per cui la notifica di queste va dichiarata nulla, con l'ulteriore conseguenza della conferma per queste cartelle della sentenza impugnata. Risultano notificate a mani proprie le cartelle n. 3881 e 1074 oltre ai due avvisi di accertamento, peraltro notificati entro i termini di decadenza. La sentenza impugnata ne aveva già dato atto e per questi atti va confermata. Con la precisazione che per le cartelle n. 20649 per TARES e 6762 per TARI, non risponde l'Agenzia delle Entrate, essendo carente di legittimazione passiva. Inoltre, quanto alle cartelle n. 9354 e 3675, le stesse erano state oggetto di altro giudizio definito con sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuennte, quindi erano già state confermate e qui lo si ribadisce.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse possono essere compensate per entrambi i gradi essendovi soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'iscrizione ipotecaria limitatamente alle cartelle n. 7121, 4584, 9354, 3675, 9185, 5111, 8241, 1188, 1776, 3781,
1304, 8247, 20649, 5769 e 6762. Conferma nel resto. Spese compensate. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5916/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
SI - CF_SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4082/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29320231460000007001 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto con vittoria di spese.
Resistente/Appellata Agenzia delle Entrate: il difetto di legittimazione passiva relativamente alle cartelle n. 20649, per TARES e n. 6762 per TARI, in quanto afferenti a ruoli emessi da altri enti. Eccepiva altresì, in riferimento alle cartelle n. 9354 e n. 3675, il giudicato esterno e il ne bis in idem, giudicato che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Nel merito, precisava che tutte le altre cartelle erano state regolarmente notificate.
Resistente/Appellato SI: il rigetto dell'appello e presentava appello incidentale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare nei confronti di SI , nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del direttore e legale rapp.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto della controversia era l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 7001, notificato il 13.09.2023, dell'importo complessivo di euro €1.074.671,00, relativo a varie cartelle inerenti a vari tributi nonché due avvisi di accertamento, n. TYS01Z002561/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2010, notificato il 14/08/2015, nonché n. TYS01Z002572/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2011, notificato il 09/10/2015, che il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo relativo alle cartelle di pagamento, contrassegnate dai n. 7121, 4584, 9354, 3675, 9185,
5111, 8241, 1188, 1776, 3781, 1304, 8247, 20649, 5769, 6762, 7874, 3881, 6307, 70925, 1986, 8274 e
1336, rigettando nel resto, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo deduceva che le cartelle in esame erano state tutte regolarmente notificate. Segnatamente, la Cartella n.
29320160059577121000 notifica 6/09/2016 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320160070994584000, notifica 19/01/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320170008469354000, notifica 03/02/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320170025735111000, notifica 08/11/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata. Deduceva che in relazione a tali cartelle erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione : 03/11/2017 29320179012323487000 Avvisi di Intimazione -
10/11/2017 29320179024418646000 Avvisi di Intimazione - 20/11/2017 29320179036617418000 Avvisi di
Intimazione - 20/12/2018 29320189008470341000 Avvisi di Intimazione - 15/01/2019 29320189021895392000
Avvisi di Intimazione - 16/02/2022 29320229001628503000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023
29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca – Deduceva ancora che la Cartella n.
29320170013623675000, notifica 06/03/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320170019809185000, notifica 20/06/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320180017021188000 notifica 09/01/2019 consegna a mezzo pec, come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320180027491776000, notifica 09/01/2019 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 16/02/2022 29320229001628503000 Avvisi di Intimazione
- 21/03/2023 29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - Cartella n. 29320170038358241000, notifica 20/12/2017 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata. Deduceva altresì che la Cartella n. 29320190003183781000 notifica 05/03/2019 consegna a mezzo pec, come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n.
29320190018251304000, notifica 14/10/2019 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320190020878247000 notifica 12/12/2019 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320200063520649000 notifica 15/09/2022 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320210053275769000, notifica 16/11/2022 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320220026306762000, notifica 20/05/2022 consegna a mezzo pec come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320120004438810000 notifica
26/04/2012 consegna a mani proprie come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 21/03/2023 29376202300000012000
Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione -
16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024
29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Deduceva ancora che la
Cartella n. 29320050004107874000, notifica 26/05/2005 consegna a mani proprie come allegata in atti e mai impugnata, la Cartella n. 29320060008670925000, notifica 05/12/2006 affissione per irreperibilità relativa come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tali cartelle sono seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 29/08/2008 29320089016634311000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023
29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
- 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Deduceva altresì che la Cartella n. 29320120073686307000 notifica 12/03/2013 consegna a soggetti autorizzati come allegata in atti e mai impugnata, rappresentava che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
- Cartella n. 29320060132301986000, notifica 18/07/2007 consegna a mani proprie come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 29/08/2008 29320089016635321000 Avvisi di Intimazione - 03/11/2017 29320179012323487000
Avvisi di Intimazione - 10/11/2017 29320179024418646000 Avvisi di Intimazione - 20/11/2017
29320179036617418000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023 29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024
29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024
29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Deduceva che la Cartella
n. 29320140003827400000, notifica 24/08/2014 cpc 140 per compiuta giacenza come allegata in atti e mai impugnata, e rappresentava che in relazione a tale cartella sono seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 03/11/2017* 29320179012323487000 Avvisi di Intimazione - 10/11/2017* 29320179024418646000
Avvisi di Intimazione - 20/11/2017 29320179036617418000 Avvisi di Intimazione - 16/02/2022
29320229001628503000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023 29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024
29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - 16/10/2024
29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis - Cartella n.
29320160005071336000 notifica 17/10/2016 cpc 140 per compiuta giacenza come allegata in atti e mai impugnata. Rappresentava che in relazione a tale cartella erano seguiti i seguenti atti interruttivi della prescrizione: 10/11/2017* 29320179024418646000 Avvisi di Intimazione - 20/11/2017 29320179036617418000
Avvisi di Intimazione - 16/02/2022 29320229001628503000 Avvisi di Intimazione - 21/03/2023
29376202300000012000 Comunicazione preventiva di ipoteca - 23/04/2024 29320249016473180000 Avvisi di Intimazione - 16/10/2024 29384202400006580001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
- 16/10/2024 29384202400006581001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto con vittoria di spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente alle cartelle n. 20649, per TARES e n. 6762 per TARI, in quanto afferenti a ruoli emessi da altri enti. Eccepiva altresì, in riferimento alle cartelle n. 9354 e n. 3675, il giudicato esterno e il ne bis in idem, giudicato che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Nel merito, precisava che tutte le altre cartelle erano state regolarmente notificate. Puntualizzava che relativamente alle cartelle sub 1 (n. 7874), 2 (n. 70925), 3 (n.
1986), 5 (n. 3881), 6 (n. 8274), 7 (n. 1074), 8 (n. 2274), 9 (n. 1336), 11 (n. 6542), 12 (n. 4584) e 15 (9185), si era pronunciata la Corte all'esito del giudizio iscritto al n. 1975/2019, con sentenza n. 9386/06/2021, depositata il 14/12/2021, e divenuta definitiva per mancata impugnazione, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ed è stato, comunque, incidentalmente affermato che le cartelle erano state notificate. Con riguardo alla cartella sub 13, cioè la n. 9354, ribadiva che la stessa era stata impugnata con giudizio iscritto al n. 5462/2017 RG dinanzi alla Corte, senza sollevare eccezione alcuna rispetto alla notifica, pacificamente ammessa. L'eccezione si palesava, dunque, non solo infondata ma anche pretestuosa e temeraria. Il giudizio, peraltro, si era già concluso con sentenza n. 8307/2022 di rigetto nel merito, non impugnata e, dunque, passata in giudicato. In ordine alla cartella sub 14 (cartella n. 3675) ribadiva che era stato incoato il giudizio n. 6369/2017 RG dinanzi a questa Corte, concluso con sentenza favorevole n.
6780/06/2022, depositata il 05/10/2022 e non impugnata, con cui la Corte aveva rigettato il ricorso nel merito.
Produceva ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento n.
TYS01Z002561/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2010, notificato il 14/08/2015, nonché copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. TYS01Z002572/2015, emesso a seguito di controllo per l'anno 2011, notificato il 09/10/2015. Sul secondo motivo di impugnazione, specificava che le cartelle erano state tutte notificate entro il termine decadenziale previsto dalla legge per ciascuna delle fattispecie, come dimostrato dall'agente della riscossione. Sul terzo, quarto e quinto motivo, inerenti alla prescrizione, la relativa eccezione risultava inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta con l'impugnazione di ciascun atto sotteso. Per quanto attiene alla prescrizione successiva alla notifica degli atti, evidenziava che l'eccezione risultava infondata, anche tenuto conto della legislazione emergenziale dettata in conseguenza della pandemia da COVID 19 che ha determinato una proroga dei termini per la riscossione. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, relativamente all'art. 58, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio in relazione alle cartelle contenenti ruoli emessi da altri Enti specificamente individuati nel presente atto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle sub 13 e 14 di cui alla elencazione contenuta in narrativa per intervenuto giudicato e violazione del principio del ne bis in idem, nel merito, dichiarare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva SI, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e presentava appello incidentale. Preliminarmente, eccepiva il passaggio in giudicato del capo della sentenza che aveva accertato e dichiarato l'inutilizzabilità e non consultabilità della documentazione prodotta in primo grado dall'agente della riscossione. In secondo luogo, eccepiva il passaggio in giudicato del capo della sentenza che aveva accertato e dichiarato l'omessa notifica delle sottese cartelle 29320060132301986000, 29320060008670925000,
29320140003827400000, 29320160005071336000 per violazione dell'art. 140 cpc, non vi era la prova che fosse stata spedita e ricevuta la raccomandata con la quale si comunicava l'avvenuto deposito. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello principale dell'agente della riscossione per carenza di ius postulandi in assenza di valida procura alle liti rilasciata da soggetto privo di potere di rappresentanza dell'ente. Eccepiva ancora l'inammissibilità della produzione documentale di controparte offerta in grado di appello in violazione dell'art. 58 comma 3 del d.lgs. n. 546/92. Deduceva la genericità e infondatezza dell'appello principale, la conformità della sentenza di primo grado a quanto previsto dagli art. 60 comma 1 lett. b-bis d.p.r. n. 600/73
e 140 c.p.c. in tema di notificazione delle cartelle e degli atti impositivi, perché controparte ha del tutto omesso l'elencazione della documentazione a cui fare riferimento nell'atto d'appello, producendola non solo inammissibilmente ma anche totalmente alla rinfusa, rendendone difficile l'individuazione nel fascicolo processuale e il collegamento istruttorio con quanto asserito nel proprio atto d'appello. Presentava appello incidentale per erorr in iudicando – erronea statuizione e infondatezza della sentenza di primo grado in merito alle asserite notifiche della sottesa cartella n. 29320160065726542000 e dei sottesi avvisi di accertamento nn. TYS01Z002561/2015 e TIS01Z002572/2015 – mancanza assoluta di documentazione probatoria – violazione degli artt. 115 cpc, 2697 cc e 7 comma 5 bis d. lgs 546/92, perché avrebbe il primo giudice omesso di pronunziarsi in ordine all'eccezione di mancata notifica della suindicata cartella e degli avvisi di accertamento. Infatti, con le memorie illustrative di primo grado, il contribuente faceva rilevare che, in merito a tali atti sottesi cartella n. 29320160065726542000 e avvisi nn. TYS01Z002561/2015 e
TYS01Z002572/2015, l'Agente della riscossione non aveva prodotto alcun documento notificatorio relativo a tali atti prodromici, così come non risultava prospettata alcuna deduzione difensiva in tal senso. Altro profilo censurato della sentenza di prime cure era error in iudicando – erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato e dichiarato la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle imposte intimate, perché data l'omessa notifica dei suddetti atti presupposti, la Corte di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria impugnata per decadenza dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, la sospensione emergenziale dovuta al COVID19 dei termini di decadenza non ha nessuna pertinenza rispetto al caso di specie poiché le decadenze eccepite dal ricorrente si erano già ampiamente compiute ben prima dell'avvento della pandemia. Invero, deduceva che la cartella n. 29320050004107874000, relativa alla dichiarazione 2001, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2004; la n. 29320060008670925000, relativa alla dichiarazione 2002, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2005; la n. 29320060132301986000, relativa alla dichiarazione 2004, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2007; la n.
29320120073686307000, relativa alla dichiarazione IRPEF 2008 e a quella IRAP 2010, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 per la parte relativa all'IRPEF, ed entro e non oltre il
31 dicembre 2013 per la parte relativa all'IRAP; la n. 29320140003827400000, relativa alla dichiarazione
2010, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2013; la n. 29320140012521074000, relativa alla dichiarazione 2011, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2014; la n. 29320160005071336000, relativa alla dichiarazione 2013, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2016; la n. 29320190003183781000, relativa alla dichiarazione 2016, avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre 2019. I sottesi avvisi di accertamento nn.
TYS01Z002561/2015 e TYS01Z002572/2015 avrebbero dovuto essere notificate entro il termine decadenziale stabilito dall'art. 43 del DPR 600/73, applicato ratione temporis. Nel caso di specie, come eccepito con il ricorso introduttivo: l'avviso di accertamento n. TYS01Z002561/2015, relativo alla dichiarazione 2011, avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2015; l'avviso di accertamento n. TYS01Z002572/2015, relativo alla dichiarazione 2012, avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Tuttavia, come si è visto, tanto le sottese cartelle che i sottesi avvisi di accertamento non sono mai stati notificati al contribuente che ne ha avuto notizia solo con la comunicazione impugnata, notificata solo in data 13.09.2023, quando l'Amministrazione finanziaria era ampiamente decaduta dal potere di richiedere il pagamento delle somme intimate. Deduceva ancora error in procedendo – vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi successiva alla data di asserita notifica degli atti sottesi alla comunicazione impugnata ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472/97 e dell'art. 2948 cod. civ. Censurava infine la sentenza di prime cure perché sarebbe stata affetta da error in iudicando - illegittimità ed erroneità della compensazione delle spese di lite e violazione del principio generale di soccombenza con ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 costituzione. Chiedeva la condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In data 26.01.2026, parte appellata SI presentava memoria illustrativa nella quale insisteva sulle difese già spiegate. Insisteva sull'eccezione anzitutto di inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, perché non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, sicché ex art. 39 del
D. Lgs. 112/1999, l'Agente della riscossione era ed è responsabile, in via esclusiva e diretta, di ogni conseguenza di tale condotta omissiva, sia processuale che sostanziale. Nel merito, l'Agenzia non avrebbe dato nessuna prova di notifica dei sottesi avvisi di accertamento TYS01Z002561/2015 e
TYS01Z002572/2015, in quanto non ha prodotto le relate di notifica degli stessi.
Il ricorso veniva posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l'appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti di seguito indicati.
Va, in ordine logico, dapprima esaminata l'eccezione, formulata dal contribuente, di inammissibilità dell'appello principale dell'agente della riscossione per carenza di ius postulandi in assenza di valida procura alle liti rilasciata da soggetto privo di potere di rappresentanza dell'ente. Sul punto, è a dirsi che l'agente della riscossione sta in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o, come nella specie, di liberi professionisti muniti di valida procura e delibera di autorizzazione. Sono presenti agli atti entrambi i documenti, per cui l'eccezione è priva di fondatezza.
Altra eccezione formulata è quella della genericità dell'appello, sul punto occorre precisare che sebbene il gravame non sia stato articolato secondo l'ortodossia canonica, tuttavia lo stesso risulta sufficientemente specifico e, pertanto, l'eccezione non coglie nel segno.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia risulta privo di pregio, perché l'art. 14 c. 3 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che unitamente al ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, quindi non c'è dubbio che l'Agenzia delle Entrate in quanto parte del rapporto controverso aveva la legittimazione ad intervenire.
Del tutto infondata è l'eccezione concernente il passaggio in giudicato di alcuni punti della decisione, giacché il gravame ha investito palesemente tali punti, considerato che parte appellante ha intesi impugnate la sentenza sotto il profilo della validità della notifica delle cartelle.
L'Agenzia ha chiesto la sospensione del giudizio per sollevare questione di legittimità costituzionale circa la disposizione inerente alla produzione documentale in appello, perché la questione è stata risolta con sentenza n. 36 del 2025 che prevede la limitazione della produzione in conformità alla novella dell'art. 58 solo in riferimento ai ricorsi introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma. Nella specie, il ricorso introduttivo risulta presentato il 2.11.2023, quindi si applica la disposizione abrogata che consentiva la produzione documentale in appello senza limitazioni.
In effetti risulta fondata poi l'eccezione, formulata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui si era formato il giudicato relativamente alle cartelle n. 7874, n. 70925, n. 1986, n. 3881, n. 8274, n. 1074, n. 2274, n. 1336,
n. 6542, n. 4584 e n. 9185.
Nel merito, occorre precisare che vi è la prova che le cartelle n. 7121, 4584, 9354, 3675, 9185, 5111, 8241,
1188, 1776, 3781, 1304, 8247, 20649, 5769 e 6762 risultano notificate a mezzo pec con gli atti interruttivi dedotti dalla parte appellante, per cui relativamente a queste cartelle va riformata la sentenza e confermata l'iscrizione ipotecaria, perché non essendo state impugnate le dette cartelle sono diventate definitive. Però la Suprema Corte, (Cass., Sez. T., Ord. n. 18152 del 2024) ha affermato il principio che la prescrizione può essere eccepita anche se la cartella non viene impugnata. In relazione a ciò risulta privo di fondatezza anche l'appello incidentale su questo versante. Ma parte appellante ha puntualizzato che vi sono atti interruttivi.
Però parte appellante non ha fornito la prova della spedizione e della ricezione delle raccomandate informative relative alle cartelle 7874, 6307, 70925, 1986, 8274, 1336, per cui la notifica di queste va dichiarata nulla, con l'ulteriore conseguenza della conferma per queste cartelle della sentenza impugnata. Risultano notificate a mani proprie le cartelle n. 3881 e 1074 oltre ai due avvisi di accertamento, peraltro notificati entro i termini di decadenza. La sentenza impugnata ne aveva già dato atto e per questi atti va confermata. Con la precisazione che per le cartelle n. 20649 per TARES e 6762 per TARI, non risponde l'Agenzia delle Entrate, essendo carente di legittimazione passiva. Inoltre, quanto alle cartelle n. 9354 e 3675, le stesse erano state oggetto di altro giudizio definito con sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuennte, quindi erano già state confermate e qui lo si ribadisce.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse possono essere compensate per entrambi i gradi essendovi soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'iscrizione ipotecaria limitatamente alle cartelle n. 7121, 4584, 9354, 3675, 9185, 5111, 8241, 1188, 1776, 3781,
1304, 8247, 20649, 5769 e 6762. Conferma nel resto. Spese compensate. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente