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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/09/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1992/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Caulonia Marina alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv.
MIRARCHI MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia di Reggio Calabria, in Via D. Romeo n. 15; CP_1
resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.7.2024 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 31.5.2023 presentava domanda per CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità di cui era titolare il padre
[...]
(pensione Cat. IPT n. 02200897) in quanto figlia superstite in Persona_1
situazione di inabilità e che l' rigettava la domanda in quanto non essendo stata CP_1
riconosciuta inabile alla data della morte del genitore.
Dedotta la sussistenza dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento della prestazione, la parte istante ha chiesto l'accertamento del proprio diritto e ha concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare, previo accertamento del requisito sanitario e degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art 8 L. 222/1984, quale figlia superstite inabile, in relazione alla pensione cat. IPT n. 02200897 di cui era titolare il padre, con decorrenza da novembre 2011, mese successivo alla data del decesso del de cuius;
b) di conseguenza condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma alla via CP_1
Ciro il Grande al pagamento in favore del ricorrente delle somme così dovute a titolo di pensione di reversibilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto ed eccependo in, caso di accoglimento della domanda, la prescrizione quinquennale dei ratei rivendicati.
Disposta CTU medico legale, ad esito dell'udienza di discussione del 10.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
**********
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia: -vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e del mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Nel caso in esame, dalla documentazione allegata si evince lo status di figlia rispetto ad un dante causa titolare di pensione, cat. IPT 024670002200897.
Quanto alla sussistenza della vivenza a carico, essa risulta dal raffronto dei redditi della parte e del dante causa così come allegati, nonché dalla lettura dello stato di famiglia della ricorrente costituito dalla stessa e dai genitori.
In particolare, dalla lettura dell'estratto del cassetto fiscale della ricorrente emerge che quest'ultima non è risultata titolare nel 2011 e nei due anni precedenti di alcun reddito assoggettabile ad IRPEF.
Risulta al contrario che il padre della ricorrente fosse titolare di tre trattamenti pensionistici.
In particolare, sebbene l' tanto in sede di reiezione amministrativa tanto in sede CP_1
giudiziale abbia contestato il solo requisito sanitario, parte ricorrente ha dedotto e provato di trovarsi nelle condizioni di cui alla delibera n. 478 del 31.10.2000 CP_1
secondo cui ai fini della valutazione del reddito dell'inabile occupato per la statuizione della vivenza a carico è necessario utilizzare “il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.” In presenza di prova e di non contestazione specifica sul punto da parte della resistente il requisito non può che ritenersi soddisfatto.
Pertanto, al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente al momento del decesso del de cuius, si è disposta C.T.U. medica.
Il C.T.U., sulla base della documentazione medica allegata in atti, dei riscontri forniti dalla visita peritale e delle considerazioni medico legali svolte in perizia, ha concluso osservando che “La periziata nata a [...]_1 il 9/11/66 ed ivi residente in [...] risulta affetta da: Disturbo schizoaffettivo cronico grave con profonda disorganizzazione della vita sociale cod.
1209 100% in pz con obesità. Tale quadro clinico, che sulla base della documentazione in atti risulta sussistere già alla data del decesso del dante causa della ricorrente, determina per quest'ultima una totale inabilità al lavoro a causa di infermità mentale con impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui, in assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente, meritano di essere condivise, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla prestazione rivendicata.
Con riferimento alla domanda di condanna dell'istituto resistente al pagamento dei relativi ratei, tuttavia, risulta fondata l'eccezione di prescrizione da quest'ultimo tempestivamente sollevata. Al riguardo si osserva infatti che il de cuius è deceduto in data 30.10.2011, mentre la domanda amministrativa di reversibilità della pensione è stata presentata in data 31.5.2023. Considerando che il diritto alla reversibilità matura dal mese successivo a quello della morte del genitore il termine di decorrenza della prescrizione è il 1.11.2011; sono quindi da ritenersi prescritti i ratei maturati nel quinquennio antecedente al 31.5.2023.
Ne consegue dunque, in accoglimento parziale del ricorso sul punto, la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore della ricorrente dei ratei maturati a titolo di pensione di reversibilità a decorrere dal 31.5.2018.
Sui ratei vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, quindi, dalle singole scadenze dei ratei e fino al saldo.
Le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo, attesa la parziale reciproca soccombenza, mentre per la restante parte vengono poste a carico dell' e liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in considerazione CP_1
della semplicità delle questioni giuridiche trattate e del valore dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale del ricorso:
a) dichiara sussistente il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione Cat. IPT 024670002200897 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dei ratei dovuti a tale titolo dal 31.5.2018, nella misura di legge, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto sino al soddisfo;
c) compensa per un terzo le spese di lite e, per la restante parte, condanna l , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 1.798,00, oltre spese generali, Iva e CPA, da distrarsi.
Locri, 16/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1992/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Caulonia Marina alla Via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'Avv.
MIRARCHI MARIA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia di Reggio Calabria, in Via D. Romeo n. 15; CP_1
resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.7.2024 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 31.5.2023 presentava domanda per CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità di cui era titolare il padre
[...]
(pensione Cat. IPT n. 02200897) in quanto figlia superstite in Persona_1
situazione di inabilità e che l' rigettava la domanda in quanto non essendo stata CP_1
riconosciuta inabile alla data della morte del genitore.
Dedotta la sussistenza dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento della prestazione, la parte istante ha chiesto l'accertamento del proprio diritto e ha concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare, previo accertamento del requisito sanitario e degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art 8 L. 222/1984, quale figlia superstite inabile, in relazione alla pensione cat. IPT n. 02200897 di cui era titolare il padre, con decorrenza da novembre 2011, mese successivo alla data del decesso del de cuius;
b) di conseguenza condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma alla via CP_1
Ciro il Grande al pagamento in favore del ricorrente delle somme così dovute a titolo di pensione di reversibilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto ed eccependo in, caso di accoglimento della domanda, la prescrizione quinquennale dei ratei rivendicati.
Disposta CTU medico legale, ad esito dell'udienza di discussione del 10.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
**********
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia: -vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e del mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Nel caso in esame, dalla documentazione allegata si evince lo status di figlia rispetto ad un dante causa titolare di pensione, cat. IPT 024670002200897.
Quanto alla sussistenza della vivenza a carico, essa risulta dal raffronto dei redditi della parte e del dante causa così come allegati, nonché dalla lettura dello stato di famiglia della ricorrente costituito dalla stessa e dai genitori.
In particolare, dalla lettura dell'estratto del cassetto fiscale della ricorrente emerge che quest'ultima non è risultata titolare nel 2011 e nei due anni precedenti di alcun reddito assoggettabile ad IRPEF.
Risulta al contrario che il padre della ricorrente fosse titolare di tre trattamenti pensionistici.
In particolare, sebbene l' tanto in sede di reiezione amministrativa tanto in sede CP_1
giudiziale abbia contestato il solo requisito sanitario, parte ricorrente ha dedotto e provato di trovarsi nelle condizioni di cui alla delibera n. 478 del 31.10.2000 CP_1
secondo cui ai fini della valutazione del reddito dell'inabile occupato per la statuizione della vivenza a carico è necessario utilizzare “il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.” In presenza di prova e di non contestazione specifica sul punto da parte della resistente il requisito non può che ritenersi soddisfatto.
Pertanto, al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente al momento del decesso del de cuius, si è disposta C.T.U. medica.
Il C.T.U., sulla base della documentazione medica allegata in atti, dei riscontri forniti dalla visita peritale e delle considerazioni medico legali svolte in perizia, ha concluso osservando che “La periziata nata a [...]_1 il 9/11/66 ed ivi residente in [...] risulta affetta da: Disturbo schizoaffettivo cronico grave con profonda disorganizzazione della vita sociale cod.
1209 100% in pz con obesità. Tale quadro clinico, che sulla base della documentazione in atti risulta sussistere già alla data del decesso del dante causa della ricorrente, determina per quest'ultima una totale inabilità al lavoro a causa di infermità mentale con impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui, in assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente, meritano di essere condivise, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla prestazione rivendicata.
Con riferimento alla domanda di condanna dell'istituto resistente al pagamento dei relativi ratei, tuttavia, risulta fondata l'eccezione di prescrizione da quest'ultimo tempestivamente sollevata. Al riguardo si osserva infatti che il de cuius è deceduto in data 30.10.2011, mentre la domanda amministrativa di reversibilità della pensione è stata presentata in data 31.5.2023. Considerando che il diritto alla reversibilità matura dal mese successivo a quello della morte del genitore il termine di decorrenza della prescrizione è il 1.11.2011; sono quindi da ritenersi prescritti i ratei maturati nel quinquennio antecedente al 31.5.2023.
Ne consegue dunque, in accoglimento parziale del ricorso sul punto, la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore della ricorrente dei ratei maturati a titolo di pensione di reversibilità a decorrere dal 31.5.2018.
Sui ratei vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, quindi, dalle singole scadenze dei ratei e fino al saldo.
Le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo, attesa la parziale reciproca soccombenza, mentre per la restante parte vengono poste a carico dell' e liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in considerazione CP_1
della semplicità delle questioni giuridiche trattate e del valore dell'opera prestata.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale del ricorso:
a) dichiara sussistente il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione Cat. IPT 024670002200897 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dei ratei dovuti a tale titolo dal 31.5.2018, nella misura di legge, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto sino al soddisfo;
c) compensa per un terzo le spese di lite e, per la restante parte, condanna l , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 1.798,00, oltre spese generali, Iva e CPA, da distrarsi.
Locri, 16/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi