Art. 1.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabella C, E, G, ed I, annesse alla presente legge.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabella C, E, G, ed I, annesse alla presente legge.