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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 734/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 promossa da in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rosario Mariani ed elettivamente domiciliato in Monteroduni
(IS) alla Piazza Municipio n.1, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Veronica di Nardo ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Via Matteo Giuseppe n.5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato dal sig. in data 22.06.2022, deducendo Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione esecutiva per intervenuta sospensione ex art. 243-bis, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 (TUEL), avendo l'Ente deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con delibera consiliare n. 2 del 15 febbraio 2019.
Il ha, infatti, eccepito che il credito vantato dal derivasse da fatti di gestione Pt_1 CP_1 anteriori alla delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, con conseguente preclusione di azioni esecutive individuali.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito la dichiarazione di improcedibilità dell'azione, con condanna del convenuto alle spese di lite.
Il si è costituito contestando quanto eccepito da controparte in fatto e in diritto, in CP_1 particolar modo affermando di essere venuto a conoscenza dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario da parte del solo con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio, e che Pt_1
l'esito di tale procedura, a distanza di quasi 5 anni, è ancora sconosciuto. Ha sostenuto, inoltre, che l'opposizione risulta inammissibile stante la prodromicità dell'atto di precetto rispetto ad un'eventuale azione esecutiva che sarebbe sospesa ope legis, secondo il disposto di cui all'art. 243 bis comma 4
TUEL.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 senza concedere termini ex art. 190 c.p.c. avendovi rinunciato le parti.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono.
Con riguardo all'eccezione relativa alla validità e all'efficacia dell'atto di precetto in ragione della approvazione, da parte dell'Ente opponente, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si ribadisce che nel caso di specie non può ritenersi applicabile l'art. 243 bis, comma 4, T.U.E.L., invocato dall'opponente, atteso che lo stesso, prevedendo testualmente che: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva che, nel caso di specie, non è ancora iniziata (cfr. Trib. Ragusa, n.1185/2017).
pagina 2 di 4 Infatti, l'opposto ha eccepito, nella propria comparsa di costituzione, di non aver CP_1 intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti dell'Ente e ha evidenziato che l'opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvio di una procedura esecutiva, né ha allegato atti successivi al precetto, quali notifiche di pignoramento o istanze al giudice dell'esecuzione.
Ed infatti, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
“l'esecuzione ha inizio con l'atto di pignoramento dei beni del debitore esecutato e non con l'atto di precetto che, anche se costituisce un atto dovuto, è comunque un atto sostanziale e prodromico all'inizio del procedimento esecutivo” (cfr. Cass., n. 2473/2009; Trib. Ragusa, n.1185/2017).
Peraltro, la sospensione di cui all'art. 243 bis comma 4 TUEL avrebbe, poi, solamente un carattere temporaneo in attesa del provvedimento di accoglimento del c.d. “dissesto guidato” o del suo diniego e, conseguentemente, la presunta esecuzione del credito non si estinguerebbe in tal modo.
Nonostante la minaccia di azioni esecutive, ove avanzata col precetto, rappresenta un'intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale (cfr. Trib. Reggio Emilia,
7/11/2012 n. 1863 e Trib. Reggio Emilia n. 216/2013), deve rilevarsi che l'esecuzione, nella specie, non è ancora iniziata e che, ove avesse avuto inizio l'esecuzione forzata, la stessa sarebbe stata sospesa ope legis, stante il disposto art. 243-bis,4 comma, TUEL.
Ne deriva, quindi, che i creditori di province o comuni, muniti di titolo esecutivo, possono notificare atti di precetto, senza avviare la procedura esecutiva sospesa ai sensi della normativa sopra richiamata.
Detta sospensione, tuttavia, non può considerarsi operante ex lege e sine die ogniqualvolta sia invocata unilateralmente dall'ente, né tantomeno può considerarsi tale semplicemente partendo dall'assunto che trattasi di una procedura strettamente “esecutiva”.
Più specificatamente, aderendo anche ai principi affermati dalla giustizia amministrativa, il piano di riequilibrio finanziario potrebbe determinare una protratta sospensione del procedimento esecutivo, lasciando i titolari di crediti nei confronti dell'ente privi di tutela per un tempo indefinito;
ciò, quindi, oltre a determinare incertezza in ordine all'effettiva situazione finanziaria dell'amministrazione, procurerebbe un correlato vuoto di tutela per il creditore pretermesso o parzialmente pretermesso nelle more della procedura di dissesto finanziario.
Sulla base di quanto ampiamente argomentato, emerge che, nel caso di specie, esaminato il materiale probatorio in atti, il ha sicuramente attivato la predetta procedura di Parte_1
Riequilibrio Finanziario Pluriennale con una prima deliberazione consiliare in data 15.02.2019, tuttavia, non altrettanto chiaramente è possibile desumere che la stessa procedura fosse in corso o comunque effettivamente al vaglio della competente Corte dei Conti anche al momento della notifica dell'opposto atto di precetto, avvenuta in data 25.11.2021. pagina 3 di 4 Inoltre, la procedura che culmina nell'approvazione ovvero nel diniego di approvazione del piano de quo prevede l'osservanza di termini ben precisi e scadenzati al fine di favorire un bilanciamento tra l'esigenza di protezione del “bene pubblico bilancio” e quella di tutela delle ragioni creditorie.
Nel caso di specifico, tuttavia, si rileva come parte attrice non ha dato adeguata prova né del rispetto dei predetti termini né tantomeno dell'esistenza di una procedura di riequilibrio finanziario così come regolata dalla normativa vigente;
anzi, come sostenuto da parte opposta, “con l'opposizione che ci occupa il sig. ha preso atto dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario da parte CP_1 del il cui esito, a distanza di quasi 5 anni, è ancora sconosciuto;
invero, Controparte non ha Pt_1 dato evidenza dello stato della stessa nel presente giudizio, né sul proprio albo pretorio” e tali circostanze non sono state oggetto di smentita da parte del attore. Pt_1
Pertanto, allo stato, non può accogliersi l'opposizione azionata dal restando Parte_1 inteso che, ove intrapresa l'azione esecutiva e ove ancora in essere la procedura di dissesto finanziario,
l'esecuzione sarebbe sospesa ope legis ex art. 243 bis comma 4 TUEL.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
- condanna il al pagamento, in favore del convenuto a titolo di spese di lite, Parte_1 della somma di € 2.536,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
Isernia, lì 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 734/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 promossa da in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rosario Mariani ed elettivamente domiciliato in Monteroduni
(IS) alla Piazza Municipio n.1, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Veronica di Nardo ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Via Matteo Giuseppe n.5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato dal sig. in data 22.06.2022, deducendo Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione esecutiva per intervenuta sospensione ex art. 243-bis, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 (TUEL), avendo l'Ente deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con delibera consiliare n. 2 del 15 febbraio 2019.
Il ha, infatti, eccepito che il credito vantato dal derivasse da fatti di gestione Pt_1 CP_1 anteriori alla delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, con conseguente preclusione di azioni esecutive individuali.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito la dichiarazione di improcedibilità dell'azione, con condanna del convenuto alle spese di lite.
Il si è costituito contestando quanto eccepito da controparte in fatto e in diritto, in CP_1 particolar modo affermando di essere venuto a conoscenza dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario da parte del solo con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio, e che Pt_1
l'esito di tale procedura, a distanza di quasi 5 anni, è ancora sconosciuto. Ha sostenuto, inoltre, che l'opposizione risulta inammissibile stante la prodromicità dell'atto di precetto rispetto ad un'eventuale azione esecutiva che sarebbe sospesa ope legis, secondo il disposto di cui all'art. 243 bis comma 4
TUEL.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 senza concedere termini ex art. 190 c.p.c. avendovi rinunciato le parti.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono.
Con riguardo all'eccezione relativa alla validità e all'efficacia dell'atto di precetto in ragione della approvazione, da parte dell'Ente opponente, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si ribadisce che nel caso di specie non può ritenersi applicabile l'art. 243 bis, comma 4, T.U.E.L., invocato dall'opponente, atteso che lo stesso, prevedendo testualmente che: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva che, nel caso di specie, non è ancora iniziata (cfr. Trib. Ragusa, n.1185/2017).
pagina 2 di 4 Infatti, l'opposto ha eccepito, nella propria comparsa di costituzione, di non aver CP_1 intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti dell'Ente e ha evidenziato che l'opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvio di una procedura esecutiva, né ha allegato atti successivi al precetto, quali notifiche di pignoramento o istanze al giudice dell'esecuzione.
Ed infatti, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
“l'esecuzione ha inizio con l'atto di pignoramento dei beni del debitore esecutato e non con l'atto di precetto che, anche se costituisce un atto dovuto, è comunque un atto sostanziale e prodromico all'inizio del procedimento esecutivo” (cfr. Cass., n. 2473/2009; Trib. Ragusa, n.1185/2017).
Peraltro, la sospensione di cui all'art. 243 bis comma 4 TUEL avrebbe, poi, solamente un carattere temporaneo in attesa del provvedimento di accoglimento del c.d. “dissesto guidato” o del suo diniego e, conseguentemente, la presunta esecuzione del credito non si estinguerebbe in tal modo.
Nonostante la minaccia di azioni esecutive, ove avanzata col precetto, rappresenta un'intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale (cfr. Trib. Reggio Emilia,
7/11/2012 n. 1863 e Trib. Reggio Emilia n. 216/2013), deve rilevarsi che l'esecuzione, nella specie, non è ancora iniziata e che, ove avesse avuto inizio l'esecuzione forzata, la stessa sarebbe stata sospesa ope legis, stante il disposto art. 243-bis,4 comma, TUEL.
Ne deriva, quindi, che i creditori di province o comuni, muniti di titolo esecutivo, possono notificare atti di precetto, senza avviare la procedura esecutiva sospesa ai sensi della normativa sopra richiamata.
Detta sospensione, tuttavia, non può considerarsi operante ex lege e sine die ogniqualvolta sia invocata unilateralmente dall'ente, né tantomeno può considerarsi tale semplicemente partendo dall'assunto che trattasi di una procedura strettamente “esecutiva”.
Più specificatamente, aderendo anche ai principi affermati dalla giustizia amministrativa, il piano di riequilibrio finanziario potrebbe determinare una protratta sospensione del procedimento esecutivo, lasciando i titolari di crediti nei confronti dell'ente privi di tutela per un tempo indefinito;
ciò, quindi, oltre a determinare incertezza in ordine all'effettiva situazione finanziaria dell'amministrazione, procurerebbe un correlato vuoto di tutela per il creditore pretermesso o parzialmente pretermesso nelle more della procedura di dissesto finanziario.
Sulla base di quanto ampiamente argomentato, emerge che, nel caso di specie, esaminato il materiale probatorio in atti, il ha sicuramente attivato la predetta procedura di Parte_1
Riequilibrio Finanziario Pluriennale con una prima deliberazione consiliare in data 15.02.2019, tuttavia, non altrettanto chiaramente è possibile desumere che la stessa procedura fosse in corso o comunque effettivamente al vaglio della competente Corte dei Conti anche al momento della notifica dell'opposto atto di precetto, avvenuta in data 25.11.2021. pagina 3 di 4 Inoltre, la procedura che culmina nell'approvazione ovvero nel diniego di approvazione del piano de quo prevede l'osservanza di termini ben precisi e scadenzati al fine di favorire un bilanciamento tra l'esigenza di protezione del “bene pubblico bilancio” e quella di tutela delle ragioni creditorie.
Nel caso di specifico, tuttavia, si rileva come parte attrice non ha dato adeguata prova né del rispetto dei predetti termini né tantomeno dell'esistenza di una procedura di riequilibrio finanziario così come regolata dalla normativa vigente;
anzi, come sostenuto da parte opposta, “con l'opposizione che ci occupa il sig. ha preso atto dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario da parte CP_1 del il cui esito, a distanza di quasi 5 anni, è ancora sconosciuto;
invero, Controparte non ha Pt_1 dato evidenza dello stato della stessa nel presente giudizio, né sul proprio albo pretorio” e tali circostanze non sono state oggetto di smentita da parte del attore. Pt_1
Pertanto, allo stato, non può accogliersi l'opposizione azionata dal restando Parte_1 inteso che, ove intrapresa l'azione esecutiva e ove ancora in essere la procedura di dissesto finanziario,
l'esecuzione sarebbe sospesa ope legis ex art. 243 bis comma 4 TUEL.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
- condanna il al pagamento, in favore del convenuto a titolo di spese di lite, Parte_1 della somma di € 2.536,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
Isernia, lì 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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