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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2874/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Lolli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. – P.IVA ), assistita e difesa dall'Avv. De Parte_1 P.IVA_1
HE AN attrice contro
Controparte_1
, (C.F. )
[...] C.F._1 convenuta contumace
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e (C.F. ), C.F._2 CP_4 C.F._3 assistiti e difesi dagli Avv.ti Borgato Michele e Romagnolo Federico convenuti
(C.F. ), assistito e difeso da sé CP_5 C.F._4 stesso e dall'Avv. Pomaro Serena convenuto
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_6 C.F._5
SE IG
pagina 1 di 19 convenuta
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_7 C.F._6
IN IO convenuto e (C.F. ), assistito e difeso dagli CP_8 C.F._7
Avv.ti Pomaro Serena e CP_5 convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e/o domanda reietta:
In via pregiudiziale: rigettare ogni avversa domanda formulata dai convenuti nei confronti di parte attrice in via pregiudiziale.
Con riferimento all'eccepita nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e
164 c.p.c., dedotta dai convenuti Sig. e Avv. , per CP_8 CP_5 mero tuziorismo difensivo e in via cautelativa, laddove si ritenga, di contro, correttamente formulata l'eccezione, si insta, sin d'ora, per la fissazione di un termine perentorio a favore di parte attrice per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, commi 4, c.p.c.
Nel merito:
In via principale a) dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni riportate in atti pronunciate dai convenuti;
b) dichiarare i convenuti responsabili della diffamazione e delle falsità sopra esposte;
c) dichiarare i convenuti responsabili della determinazione dell'Amministrazione
Comunale di Villanova di non procedere all'affidamento nell'ambito CP_1 della procedura di progetto di finanza promossa da ai sensi dell'art. Parte_1
183 D.Lgs. 50/2016;
pagina 2 di 19 d) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti a risarcire, in solido fra loro, ovvero ciascuna pro quota per il proprio titolo e per la propria obbligazione, alla i danni dalla medesima subiti e subendi in Parte_1 dipendenza e per effetto dei fatti di cui si tratta, nella somma complessiva di €.
1.260.157,37 (unmilioneduecentosessantacentocinquantasette/37) o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa, oltre interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento.
Rigettare per i motivi in atti dedotti, le avverse domande tutte formulate, anche in via pregiudiziale e in via preliminare, in rito e nel merito.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 del 18.12.2024, da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 9.01.2025 e da memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. del 16.01.2025”.
Per i convenuti , e : Controparte_3 Controparte_2 CP_4
“I sigg. , e precisano le Controparte_3 Controparte_2 CP_4 conclusioni chiedendo il rigetto di tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto : CP_5
“Nel merito in via preliminare:
Parte convenuta disconosce formalmente ai sensi di legge la paternità e, comunque, la riconducibilità allo stesso della parte di registrazione Audio che gli viene attribuita dalla società attrice in relazione ai File Audio corrispondenti ai doc. ti 10 e 11 attorei. Alla luce di ciò, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ferma l'eccezione pregiudiziale, ante formulata, di nullità dell'atto di citazione, respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione.
Nel merito, in ogni caso:
pagina 3 di 19 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, rigettare integralmente le domande attoree per tutti i motivi esposti in comparsa, respingendo ogni avversaria pretesa nei confronti del convenuto Avv.
. Voglia altresì il Tribunale, considerate le “illazioni” contenute CP_5 nell'atto di citazione, rivelatrici della totale mancanza di argomentazioni e prove, condannare parte attrice ex art. 96 cpc al risarcimento del danno, in favore del convenuto , per lite temeraria, nella misura che verrà ritenuta di CP_5 giustizia.
In via istruttoria:
Affinché non si abbiano per rinunciate lo scrivente patrocinio, e ferma l'opposizione, già tempestivamente sollevata, all'ammissione di mezzi istruttori richiesti da controparte stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'attrice perché ininfluenti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto della controversia, trattandosi di causa documentale, ed inoltre sovrabbondanti, e comunque irrilevanti e valutativi ai fini del decidere, e stante l'inammissibilità della CTU richiesta dalla parte attrice perché meramente esplorativa e tardiva in quanto avrebbe dovuto essere richiesta con la prima difesa utile (ovvero con memoria ex art. 171 ter n. 1) cpc, in ogni caso si insiste nell'ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta premessa la formula “Vero che”, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti oltre che per tutti gli altri fatti di causa che si riterrà necessario provare.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria, anche a prova contraria, in concedendi termini.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Per la convenuta : CP_6
“in via principale;
piaccia al Tribunale adito di rigettare la domanda siccome proposta, stante l'insussistenza delle ragioni di fatto e diritto dedotte dall'attrice, per le motivazioni indicate in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dimessa in atti, cui si riporta;
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto CP_7
“Così si conclude: pagina 4 di 19 -Dichiarandosi di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate di parte attrice;
-Respinta ogni domanda, ragione ed eccezione, così come ogni richiesta istruttoria, di parte attrice;
-Nel merito, per i motivi di cui in atti, respingersi ogni domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e diritto.
-Refusione di spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto : CP_8
“In via pregiudiziale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli art. 163 e 164 cpc per assoluta indeterminatezza e carenza di motivazione della domanda, e per assoluta carenza di prova degli elementi, in fatto e diritto, costituenti le ragioni della domanda;
respingere pertanto le domande attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
Nel merito, in ogni caso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, rigettare integralmente le domande attoree per tutti i motivi esposti in comparsa, respingendo ogni avversaria pretesa nei confronti del convenuto
CP_8
Voglia altresì il Tribunale, considerate le “illazioni” contenute nell'atto di citazione, rivelatrici della totale mancanza di argomentazioni e prove, condannare parte attrice ex art. 96 cpc al risarcimento del danno, in favore del convenuto per lite temeraria, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. CP_8
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In via istruttoria:
Lo scrivente patrocinio si oppone fin d'ora all'ammissione di mezzi istruttori richiesti da controparte in atto di citazione facendo espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito in memorie ex art. 171 Ter cpc.
pagina 5 di 19 In ogni caso si chiede sin da ora la ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta premessa la formula “Vero che” con riserva di indicare i capitoli e di indicare i testi, in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti oltre che per tutti gli altri fatti di causa che si riterrà necessario provare.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria, anche a prova contraria, in concedendi termini”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, Controparte_9 nonché i sigg. , e , Avv. , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
Dott.ssa e chiedendone la condanna CP_6 CP_7 CP_8 al risarcimento dei danni per condotte diffamatorie e per false rappresentazioni dei fatti che, secondo l'attrice, avrebbero indotto il Controparte_10
a non proseguire l'iter di project financing relativo alla realizzazione di
[...] un impianto crematorio. Il danno veniva quantificato in euro 1.260.157,37, o nella somma ritenuta equa, oltre interessi.
L'attrice esponeva di aver presentato, il 22 gennaio 2019, una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 50/2016 per la costruzione e gestione di un crematorio in località Bornio, approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 30 del 5 aprile 2019 e successivamente trasmessa al N.U.V.V. per la valutazione di fattibilità. Nel corso del procedimento, l'area veniva poi rilocalizzata in via Coderotte, ottenendo parere preliminare favorevole dalla
Regione Veneto in data 31 maggio 2022.
Nel dicembre 2022 si costituiva formalmente il Comitato
[...]
”, nato per manifestare l'opposizione al progetto. Secondo la Controparte_1 prospettazione attorea, i convenuti - quali sostenitori dell'iniziativa del CP_1
- avrebbero diffuso notizie false o allarmistiche, prive di fondamento tecnico- scientifico, generando un clima di ostilità e influenzando negativamente le determinazioni dell'Amministrazione comunale.
In particolare, venivano imputate ai convenuti le seguenti condotte:
pagina 6 di 19 1. Diffusione di notizie false e lesive dell'onore e della reputazione di Pt_1 attraverso articoli di stampa (indicati a pp.
4-5 dell'atto di citazione e nel
[...] doc. 6, tra cui: “Il forno crematorio farà chiudere i frutteti” – La Voce di Rovigo,
9 dicembre 2022, A. Caberlon;
“Il forno crematorio qui non lo vogliamo” –
Rovigo in Diretta, 26 novembre 2022; “Il 'No' di alla CP_8 realizzazione del forno crematorio”, 26 novembre 2022);
2. Dichiarazioni pubbliche rese nel corso di un incontro tenutosi il 20 dicembre
2022 presso la Sala Polivalente “A. Borin” (doc. 10 attore), durante il quale – secondo quanto riportato dal quotidiano online “La Voce di Rovigo” da parte del
Sindaco – lo stesso sarebbe stato accusato di corruzione passiva Parte_2 in relazione al progetto. L'attrice individua in l'autore Controparte_3 dell'accusa (episodio che ha dato origine anche ad un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione come si evince dalle difese dispiegate dalle controparti);
3. Interventi pubblici svolti nel corso della conferenza del 18 marzo 2023, organizzata dal Comitato, nei quali sarebbero state espresse affermazioni strumentali e non veritiere sul piano tecnico-scientifico, idonee a generare allarme sociale (doc. 11 allegato depositato in cancelleria separatamente in chiavetta USB);
4. Osservazioni tecniche redatte dalla Dott.ssa su incarico del Comitato, CP_6 recanti valutazioni negative sull'impatto dell'impianto in termini di qualità dell'aria e del suolo (docc. 11 attore con riferimento alla conferenza tenutasi il
18 marzo 2023 in occasione della quale la dott.ssa ha espresso le proprie CP_6 valutazioni e 12 attore contenente la perizia);
5. Comunicazioni inviate alle Autorità pubbliche, in particolare una nota dell'Avv. alla Prefettura di Rovigo, contenente rappresentazioni dei fatti CP_5 non corrispondenti al vero e dirette ad allarmare l'opinione pubblica (doc. 14 allegato all'atto di citazione).
pagina 7 di 19 Parte attrice, in punto di diritto, individuava la competenza del Tribunale di
Padova, quale sede della persona giuridica danneggiata, richiama la l. 440/1987, che qualifica la cremazione come servizio pubblico, soggetto alla disciplina delle opere pubbliche e articolato in tre fasi progettuali: fattibilità, definitiva ed esecutiva;
precisando che nel caso di specie, aveva presentato una Parte_1 proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 e aveva ottenuto i pareri favorevoli da parte degli enti coinvolti, tra cui:
(parere del 27 agosto 2021, prot. n. 77713/U), Direzione Regionale CP_11
Pianificazione Territoriale (nota 8 aprile 2021, prot. 160373), Parte_3
(nota 13 aprile 2021, prot. 34433), Direzione Regionale Affari
[...]
Legislativi (nota 13 maggio 2021, prot. 220030), Commissione Regionale
V.A.S. (parere motivato n. 6 del 13 gennaio 2022).
Parte attrice, atteso lo stato in cui si trovava il progetto, sosteneva, in primo luogo che le affermazioni diffuse dai convenuti, “anche laddove in taluni casi apparentemente non diffamatorie ma aventi invero contenuto allusivo” (pag. 19 citazione), si rivelano idonee a ledere la reputazione e l'immagine della società, in quanto false e contrarie alle risultanze tecniche (sostenendo come gli studi e i pareri acquisiti escludessero ogni rischio per la salute pubblica o per l'ambiente la corretta individuazione dell'area ove doveva essere realizzato il progetto e dunque la sua idoneità sotto il profilo urbanistico e ambientale, e l'assenza di criticità in ordine alle emissioni o alla gestione dei rifiuti) nonché la sussistenza dell'elemento psicologico in capo ai convenuti.
In secondo luogo, secondo l'attrice, le condotte dei convenuti avevano causalmente determinato la decisione dell'Amministrazione comunale di sospendere la procedura di affidamento, nonostante l'iter fosse stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 30 del 5 aprile 2019 e vagliato favorevolmente dagli enti regionali. Secondo prospettazione attorea le dichiarazioni e gli articoli diffamatori avrebbero avuto una rilevanza mediatica, generando allarme ingiustificato e compromettendo la prosecuzione del progetto, con grave pregiudizio economico per Parte_1
pagina 8 di 19 Si costituivano in giudizio i convenuti, ad eccezione del Comitato, rimasto contumace, chiedendo il rigetto integrale della domanda. Tutti negavano la sussistenza di contenuti diffamatori richiamando il diritto di cronaca e critica,
l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra le loro condotte e la decisione del nonché tra le condotte contestate ai convenuti e il risarcimento CP_10 richiesto dalla attrice.
In particolare, i convenuti ( e , , CP_4 CP_3 Controparte_2 CP_6
) sostenevano concordemente che il
[...] CP_5 [...]
avesse rilevato l'inidoneità del progetto originariamente Controparte_10 proposto per il sito di Bornio, in quanto non conforme all'autorizzazione regionale, e la mancanza di un progetto di fattibilità relativo alla nuova localizzazione in via Coderotte negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione comunale. Conseguentemente, la mancata realizzazione dell'opera sarebbe stata imputabile unicamente alla società attrice, la quale - a fronte delle richieste comunali di aggiornamento progettuale, in particolare con riguardo alla rilocalizzazione dell'impianto in conformità alla normativa vigente - aveva deciso di desistere dalle relative procedure, chiedendo e ottenendo la restituzione della cauzione precedentemente versata a titolo di garanzia della serietà dei propri propositi.
Secondo i convenuti, dunque, dalla documentazione in atti emergerebbe che la procedura amministrativa si fosse interrotta per ragioni di natura esclusivamente tecnica, e non per effetto di una diversa valutazione politica. Ne consegue che non vi sarebbe prova alcuna che l'amministrazione comunale di CP_10 avesse modificato i propri orientamenti originari a causa delle prese di
[...] posizione del Comitato.
Sulla base di tali risultanze, i convenuti affermavano che la responsabilità per la mancata realizzazione del progetto sia da ricondurre esclusivamente alla condotta dell'attrice. In ogni caso, qualora si fosse voluta ravvisare una qualche forma di responsabilità precontrattuale, questa avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti del in sede amministrativa. CP_10
Seguivano alcune precisazioni in merito alle difese dei singoli convenuti, alla luce del ruolo da ciascuno rivestito nella vicenda oggetto di causa.
pagina 9 di 19 La dott.ssa nella sua comparsa di costituzione, dichiarava di CP_6 essersi limitata a fornire valutazioni tecniche su incarico del Comitato, nell'ambito di una perizia priva di finalità diffamatorie. Contestava la rilevanza delle perizie prodotte dall'attrice, ritenute prive di attendibilità per dubbia paternità dell'atto, e invocava la scriminante del diritto di cronaca e critica in relazione alle proprie dichiarazioni.
I sigg. e la sig.ra , nel loro atto introduttivo, chiarivano CP_4 Controparte_2 che il loro dissenso alla realizzazione dell'impianto crematorio derivava principalmente dal fatto che ciò avrebbe richiesto una variante urbanistica, poiché l'area era classificata come agricola. L'opera, destinata a uso collettivo, avrebbe quindi inciso negativamente su un'area ad alta vocazione agricola, con impatto sulle attività produttive locali, comprese quelle gestite dagli stessi convenuti.
La difesa del sig. presidente della C.I.A. Rovigo, contestava il CP_7 carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese durante l'incontro del 18 marzo
2023, sostenendo che non vi sia alcun riferimento alla società . Affermava Pt_1 che le parole utilizzate erano riconducibili alla libertà di critica, quali legittime opinioni espresse nell'interesse degli agricoltori. Contestava inoltre l'utilizzabilità della registrazione prodotta (doc. 11), giudicata inascoltabile, e negava ogni nesso tra la tutela della reputazione - bene giuridico della norma sulla diffamazione - e il danno patrimoniale lamentato dall'attrice.
La difesa dell'avv. chiariva che lo stesso si era limitato a prestare CP_5 assistenza legale al Comitato, illustrando solo le iniziative giuridiche ammissibili per opporsi al progetto. Deduceva l'inutilizzabilità dei file audio prodotti (docc.
10 e 11 attore) poiché “non apribili” o depositati tardivamente e disconosceva la voce registrata. Quanto alla missiva alla (doc. 4 attore), evidenziava CP_12 che essa non aveva contenuto diffamatorio ma si limitava a sollecitare un controllo di legittimità e opportunità. Escludeva inoltre ogni collegamento con gli articoli di stampa. Concludeva per l'infondatezza della domanda, richiamando l'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.
pagina 10 di 19 Infine, la difesa del sig. osservava che l'unico elemento a suo CP_8 carico era un articolo di giornale nel quale non compare alcun riferimento ad né espressioni offensive. La difesa eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di Pt_1 citazione per indeterminatezza e carenza di prova, chiedendo il rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Con memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'attrice precisava che la propria missiva del 2 marzo 2023 (doc. 9 attore) non poteva essere interpretata come rinuncia, ma semmai come manifestazione di interesse alla prosecuzione della procedura sostenendo dunque che il venir meno del progetto sarebbe dipeso dalle condotte dei convenuti, che avrebbero generato un clima ostile e dissuaso il Comune dal procedere.
Quanto al supporto USB contestato dal convenuto , l'attrice ne CP_5 rivendicava l'utilizzabilità, evidenziando che il deposito era avvenuto con congruo anticipo e che, ai sensi dell'art. 2712 c.c. e del Regolamento eIDAS, le registrazioni costituiscono prova piena salvo disconoscimento specifico.
La causa veniva istruita solo documentalmente, ritenendosi irrilevanti le istanze istruttorie e le richieste di CTU e veniva trattenuta in decisone sulle conclusioni indicate dalle parti all'udienza di discussione del 1° ottobre 2025.
La domanda attorea, pur essendo sufficientemente determinata da consentire le difese delle controparti, è infondata e deve essere respinta.
Dovendosi attenere alle allegazioni dell'attrice in relazione alle condotte asseritamente diffamatorie tenute dai convenuti, non appare necessario alcun approfondimento istruttorio, anche ammettendo che tutte le condotte attribuite ai convenuti siano state tenute.
Infatti, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., è necessario che le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonee ad attribuire alla persona offesa qualità negative o, comunque, a lederne la reputazione, suscitando nel pubblico una percezione denigratoria della medesima.
pagina 11 di 19 In ogni caso, viene in questione altresì il diritto di critica. Quanto a questo, si osserva che esso non si traduce in una mera esposizione di fatti, ma consiste nell'espressione di un giudizio soggettivo sui medesimi, formulato alla luce di una valutazione personale. Ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente di tale diritto, è tuttavia necessario che i fatti presupposti alla critica risultino veritieri, se non in senso assoluto, almeno in forma putativa, ossia ragionevolmente creduti veri in base alle fonti di conoscenza o ad altre circostanze oggettive.
Inoltre, nel necessario bilanciamento tra il diritto individuale alla reputazione e quello, di rango costituzionale, alla libera manifestazione del pensiero, va ricordato che: il diritto di critica implica la possibilità di esprimere opinioni soggettive, anche con tono aspro o linguaggio colorito, purché non trascenda in attacchi personali o lesioni dell'integrità morale dell'altrui persona;
il diritto di cronaca, invece, postula la veridicità dei fatti narrati, anche solo in senso soggettivamente ragionevole, e il rispetto della continenza formale, ossia una esposizione misurata e proporzionata ai fini informativi perseguiti (in tal senso
Cass. Sez. III Ordinanza n. 19091 del 11/07/2025)
Quando, come nel caso di specie, la narrazione dei fatti si accompagna a valutazioni e giudizi personali, configurando un intreccio di cronaca e critica, la verifica della continenza non può avvenire secondo criteri astratti, ma deve fondarsi su un giusto bilanciamento tra il diritto alla reputazione e la libertà di espressione. Tale bilanciamento si realizza nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, vale a dire nella rilevanza sociale della questione affrontata e nell'interesse collettivo non tanto alla mera conoscenza del fatto, quanto alla sua interpretazione e valutazione. In presenza di tali presupposti - veridicità putativa dei fatti, continenza formale e pertinenza all'interesse pubblico - l'esercizio del diritto di critica deve ritenersi scriminato, escludendo ogni rilevanza diffamatoria delle dichiarazioni rese.
pagina 12 di 19 Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che, dall'analisi complessiva delle dichiarazioni censurate dall'attrice, non emerge alcun riferimento diretto o esplicito alla società esse esprimono piuttosto un dissenso di natura Parte_1 generale e argomentata nei confronti del progetto di realizzazione di un impianto crematorio nel comune di , condiviso dai membri del Controparte_10
Comitato e dalla dott.ssa quest'ultima nell'ambito della relazione tecnica CP_6 redatta su incarico del medesimo.
Ne consegue che l'eventuale contenuto critico delle affermazioni non appare rivolto alla persona giuridica in quanto tale, bensì, semmai, alla natura e agli effetti dell'intervento progettuale;
con la conseguenza che il pregiudizio reputazionale invocato dall'attrice potrebbe configurarsi soltanto laddove fosse dimostrato che le dichiarazioni in questione miravano specificamente a screditare l'immagine della società promotrice e non, più genericamente, a contestare l'opportunità della realizzazione di crematori sul territorio.
Agli atti non risultano elementi probatori idonei a far ritenere che le dichiarazioni rese dai convenuti avessero la finalità diffamatoria di ledere l'onore o la reputazione della società , difettando pertanto il presupposto Pt_1 essenziale della fattispecie incriminatrice.
Anche a voler ritenere che, in ragione del contesto in cui l'“opposizione” al progetto è sorta e si è diffusa, possa indirettamente desumersi una riferibilità dell'iniziativa alla società attrice - considerato che, secondo un'informazione di dominio pubblico, sarebbe stata la a occuparsi della realizzazione Parte_1 dell'impianto - deve comunque rilevarsi la sussistenza delle cause di giustificazione rappresentate dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, espressione del più ampio diritto costituzionale alla libertà di pensiero, garantito dall'art. 21 Cost.
pagina 13 di 19 In primo luogo, deve escludersi qualsivoglia rilevanza, ai fini del presente giudizio, del doc. 6 di parte attrice, trattandosi di articoli giornalistici redatti da soggetti terzi e non dai convenuti, probabilmente sulla scorta degli eventi e del dibattito pubblico suscitato dal dissenso manifestato verso l'iniziativa comunale.
Le affermazioni e valutazioni ivi riportate - in quanto rielaborazioni giornalistiche - non possono essere automaticamente ricondotte ai convenuti, né assumere pertanto valore probatorio rispetto ai fatti oggetto di causa. In ogni caso, i testi dei vari articoli esprimono in maniera del tutto contenuta sia le critiche, anche accese, ma sempre entro la continenza, di chi non vuole l'impianto e di chi non è contrario. Le critiche danno voce ai timori di chi, avendo proprietà nell'area, teme danni per le coltivazioni, per la qualità dell'aria e per l'impatto negativo sul valore dei terreni o quello, anche solo psicologico, sulla clientela dei coltivatori, che potrebbe essere scoraggiata dagli acquisti nel vedere un impianto crematorio così vicino alle coltivazioni.
Non pare che il tenore degli articoli porti pregiudizio all'onore di , atteso Pt_1 che essi si limitano a riportare pro e contro dell'impianto, il che rientra ampiamente nel diritto di critica.
Quanto all'incontro del 20/12/2022, l'unico intervento che la stessa , ha Pt_1 ritenuto di rilevanza penale è stato quello con cui ha espresso il Controparte_3 dubbio che la determinazione del Sindaco nell'appoggiare il progetto dell'impianto crematorio fosse tale da far pensare che egli ne avesse ricevuto un utile economico.
Tuttavia, la vicenda è stata sottoposta alla magistratura penale competente per territorio, che ha archiviato la vicenda sul presupposto che l'espressione di tale dubbio fosse talmente generica da non essere idonea a gettare discredito su
(doc. 13 difesa ), valutazione che qui si condivide del tutto. Pt_1 CP_4
pagina 14 di 19 Tutte le altre dichiarazioni riguardano la contrarietà, anche espressa in modo veemente ma non offensivo, per l'installazione di un impianto crematorio che aveva comportato una variante al piano regolatore che comporta il cambio di destinazione della zona agricola, con l'istallazione dell'impianto in contestazione e con i timori connessi alle emissioni potenzialmente inquinanti dello stesso. Vengono altresì espresse valutazioni negative, ma con continenza, sul bilancio costi-benefici dell'opera, che avrebbe portato pochi posti di lavoro al territorio, ma molto discredito e danno all'agricoltura locale.
In questo senso non si può attribuire alcuna rilevanza diffamatoria agli interventi del Comitato, degli , del del e dell'avv. . CP_4 CP_7 CP_8 CP_5
Quanto alla posizione del suddetto avv. , secondo l'attrice egli avrebbe CP_5 affermato di avere fatto una diffida, notificata ad ogni singolo Consigliere, giusto perché sapesse del peso e della responsabilità che aveva assunto. La diffida non è in atti e i termini utilizzati non paiono certo diffamatori di alcuno. I termini riportati dall'attrice e attribuiti all'avv. , talora coloriti, per CP_5 definire l'impianto e l'equiparazione dello stesso ad un forno crematorio di
Auschwitz, riguardano comunque l'impianto e non l'attrice. Egli, poi, risulta avere inviato al Prefetto una missiva (doc. 14 attrice) con cui segnalava la tensione sociale conseguente al progetto dell'impianto crematorio voluto dal
Sindaco, tensione dovuta al possibile deprezzamento e danno alle aree agricole quali territori fragili che producevano anche vegetali IGP e alla contrarietà di una parte dei consiglieri comunali e di una parte della cittadinanza. Non pare che questa segnalazione contenga alcun profilo diffamatorio di , rivolgendosi Pt_1 ai pro e contro dell'impianto e ai conseguenti dissidi nell'ambito del territorio comunale.
pagina 15 di 19 Quanto alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa deve rilevarsi come nessun CP_6 carattere diffamatorio possa essere riconosciuto alle stesse, formulate nell'ambito della relazione tecnica da lei redatta sulla base di proprie valutazioni professionali. Peraltro, quanto alla possibile malafede di questa convenuta, necessaria per integrare l'elemento soggettivo della diffamazione, nella diffusione di dati falsi, la falsità non è risultata, mentre numerosi elementi possono concorrere a ritenere in ogni caso la buona fede della dott.ssa In CP_6 particolare, si osserva che, come da lei stessa sostenuto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 del 3/1/2022, ha così argomentato in materia di forni crematori:
“15.5 Per completezza, va però osservato quanto segue. È fatto notorio nell'ambito della specifica professionalità che i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti, tra cui il mercurio sovente presente nelle otturazioni dentarie. Con tutto il rispetto che
l'etica impone per quelle che comunque sono le spoglie mortali di un essere umano, non si può allora negare che questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori citati nel parere del Sindaco.”
Ciò pare sufficiente ad escludere l'intento diffamatorio e a ritenere la buona fede della dott.ssa Va, poi, condivisa l'osservazione della stessa secondo cui CP_6
l'analisi contraria a quanto da lei affermato, riportata nel doc. 13 attrice, è priva di sottoscrizione e non sembra riferibile ad un soggetto specifico, di cui si possa, quanto meno, valutare il valore in termini scientifici. Ne consegue che non vi sono elementi per ritenere che la dott.ssa abbia riportato “elementi CP_6 scientifici e normativi inconferenti e, manifestamente, anacronistici, con il mero scopo di censurare l'opera in questione”, come invece affermato in citazione.
Quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra riportata, poi, comporta l'esclusione del carattere diffamatorio all'espressione “inceneritore”, che secondo la prospettazione attorea è stata spesso utilizzata per riferirsi all'impianto di causa.
pagina 16 di 19 Esclusa la diffamatorietà, o comunque la rilevanza penale, delle condotte lamentate dall'attrice, la domanda può essere respinta anche per questa sola ragione.
Per scrupolo di motivazione, anche a voler ammettere (ma è già stata esclusa) la rilevanza penale delle condotte suddette, non vi alcuna prova del nesso causale tra le stesse e l'abbandono del progetto.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che sia stata a rinunciare a Pt_1 portare avanti il progetto. Nel doc. 9 prodotto dai convenuti e , CP_2 CP_4 una missiva indirizzata da al Comune datata 2/3/2023, si legge, infatti, Pt_1 quanto segue (per quanto di interesse): “Con il cambiamento della localizzazione del sito da Bornio a via Coderotte e con la variazione dei costi di costruzione verificatesi dal 2019 ad oggi, si rende necessario un aggiornamento del
Progetto proposto unitamente ad una nuova faranzia fideiussione, pertanto, nelle more della prosecuzione della procedura e della predisposizione della relativa documentazione, chiediamo la restituzione della vecchia cauzione di euro 64.830,00 EUR versate nella Tesoreria Comunale in data 21.02.2019)”
A risposta di tale missiva, nel doc. 10 difesa e , una CP_2 CP_4 determinazione n. 98 del 5 aprile 2023 del Comune di , si Controparte_10 legge:” Premesso che la società presentava al Comune di Parte_1 [...] una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del Controparte_1
D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la “Progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nel Comune di , località Controparte_10
Bornio”; Considerato che, con delibera n. 30 del 5.4.2019, la proposta veniva approvata dalla Giunta Comunale, che ne disponeva l'invio al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti (N.U.V.V.) per la valutazione della fattibilità e della convenienza economica dell'opera; Verificato che, con nota prot. n. 2187 del 31.3.2023, la società ha richiesto la restituzione Parte_1 della cauzione di euro 64.830,00, versata il 21.2.2019, motivando la richiesta con il mutamento del sito da Bornio a via Coderotte e con l'aumento dei costi di costruzione intervenuto dal 2019 ad oggi;
Considerato che il progetto originario relativo al sito di Bornio non risulta conforme all'autorizzazione regionale (prot. n. 3377 del 1.6.2022);
pagina 17 di 19 Ritenuto che manchi un progetto di fattibilità con localizzazione del sito in via
Coderotte negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione comunale;
Considerato, pertanto, che abbia diritto alla restituzione della Parte_1 cauzione sopra menzionata
[…].
DETERMINA
[…]
Di dare corso alla restituzione all'azienda della cauzione prestata Parte_1
[…]”
L'attrice ha sostenuto che la propria missiva non costituisse una rinuncia al progetto, quanto la manifestazione del proposito di portarlo avanti. Tuttavia, non sono state formulate allegazioni, né sono stati prodotti documenti dai quali risultasse qualche iniziativa, nel senso di nuovi depositi di progetti, cauzioni o altro al poi respinta da quest'ultimo. CP_10
Allo stato della documentazione, quindi, risulta che il progetto sia stato abbandonato dalla , con richiesta di restituzione della cauzione, e che il Pt_1
Comune abbia dato il consenso alla restituzione stessa anche sul presupposto di problemi di conformità e di carenza di progetti.
Le prove orali proposte dall'attrice per dimostrare il rapporto causale tra le condotte dei convenuti e la rinuncia al progetto da parte del si risolvono CP_10 nel cap. 13 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., che così enuncia: “Vero che, stante le circostanze di cui ai suestesi capitoli di prova n. 11) e n. 12), il
[...]
sospendeva la procedura di affidamento attivata ai Controparte_10 sensi dell'art. 183 D.Lgs. 50/2016, rimanendo inerte nonostante i ripetuti solleciti formulati da ” Si tratta, a tutta evidenza, di un capitolo Parte_1 valutativo, generico, privo di circostanze di tempo, luogo e persona idonee a formulare la prova contraria e, per di più smentito da documentazione formale proveniente da CP_10
pagina 18 di 19 In ogni caso, agli atti non risulta alcuna prova che tale dissenso abbia determinato causalmente la scelta dell'Amministrazione comunale di non procedere all'affidamento dell'intervento, non essendo stato neppure adottato un provvedimento espresso di segno negativo da parte del Di CP_10 conseguenza, difetta la prova del nesso eziologico tra le condotte contestate e il pregiudizio economico dedotto dall'attrice.
Per concludere, la domanda dell'attrice va respinta nei confronti di tutti i convenuti.
Le spese di lite, liquidate a favore delle parti costituite nella misura media del
DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e in misura ridotta per la fase decisionale (solo orale), seguono la soccombenza. Si precisa che gli aumenti di cui all'art. 6 DM cit., previsti per le cause di valore superiore a euro
520.000, sono stati calcolati nella misura media del 15%. Non ricorrono le condizioni per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto CP_8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
RIGETTA
La domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, , Controparte_9 Controparte_2
, , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
CP_8
CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da , Parte_1 Controparte_2
, , liquidate nella misura di euro 25.623,00, da Controparte_3 CP_4
, liquidate nella misura di euro 25.623,00, da CP_5 CP_6 liquidate nella misura di euro 25.623,00, da liquidate nella misura CP_7 di euro25,623, e da , liquidate nella misura di euro 25.623, oltre CP_8
15% rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta con riguardo a tutte le posizioni.
Padova, 9 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Nicoletta Lolli
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2874/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Lolli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. – P.IVA ), assistita e difesa dall'Avv. De Parte_1 P.IVA_1
HE AN attrice contro
Controparte_1
, (C.F. )
[...] C.F._1 convenuta contumace
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e (C.F. ), C.F._2 CP_4 C.F._3 assistiti e difesi dagli Avv.ti Borgato Michele e Romagnolo Federico convenuti
(C.F. ), assistito e difeso da sé CP_5 C.F._4 stesso e dall'Avv. Pomaro Serena convenuto
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_6 C.F._5
SE IG
pagina 1 di 19 convenuta
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_7 C.F._6
IN IO convenuto e (C.F. ), assistito e difeso dagli CP_8 C.F._7
Avv.ti Pomaro Serena e CP_5 convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e/o domanda reietta:
In via pregiudiziale: rigettare ogni avversa domanda formulata dai convenuti nei confronti di parte attrice in via pregiudiziale.
Con riferimento all'eccepita nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e
164 c.p.c., dedotta dai convenuti Sig. e Avv. , per CP_8 CP_5 mero tuziorismo difensivo e in via cautelativa, laddove si ritenga, di contro, correttamente formulata l'eccezione, si insta, sin d'ora, per la fissazione di un termine perentorio a favore di parte attrice per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, commi 4, c.p.c.
Nel merito:
In via principale a) dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni riportate in atti pronunciate dai convenuti;
b) dichiarare i convenuti responsabili della diffamazione e delle falsità sopra esposte;
c) dichiarare i convenuti responsabili della determinazione dell'Amministrazione
Comunale di Villanova di non procedere all'affidamento nell'ambito CP_1 della procedura di progetto di finanza promossa da ai sensi dell'art. Parte_1
183 D.Lgs. 50/2016;
pagina 2 di 19 d) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti a risarcire, in solido fra loro, ovvero ciascuna pro quota per il proprio titolo e per la propria obbligazione, alla i danni dalla medesima subiti e subendi in Parte_1 dipendenza e per effetto dei fatti di cui si tratta, nella somma complessiva di €.
1.260.157,37 (unmilioneduecentosessantacentocinquantasette/37) o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa, oltre interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento.
Rigettare per i motivi in atti dedotti, le avverse domande tutte formulate, anche in via pregiudiziale e in via preliminare, in rito e nel merito.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 del 18.12.2024, da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 9.01.2025 e da memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. del 16.01.2025”.
Per i convenuti , e : Controparte_3 Controparte_2 CP_4
“I sigg. , e precisano le Controparte_3 Controparte_2 CP_4 conclusioni chiedendo il rigetto di tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto : CP_5
“Nel merito in via preliminare:
Parte convenuta disconosce formalmente ai sensi di legge la paternità e, comunque, la riconducibilità allo stesso della parte di registrazione Audio che gli viene attribuita dalla società attrice in relazione ai File Audio corrispondenti ai doc. ti 10 e 11 attorei. Alla luce di ciò, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ferma l'eccezione pregiudiziale, ante formulata, di nullità dell'atto di citazione, respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione.
Nel merito, in ogni caso:
pagina 3 di 19 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, rigettare integralmente le domande attoree per tutti i motivi esposti in comparsa, respingendo ogni avversaria pretesa nei confronti del convenuto Avv.
. Voglia altresì il Tribunale, considerate le “illazioni” contenute CP_5 nell'atto di citazione, rivelatrici della totale mancanza di argomentazioni e prove, condannare parte attrice ex art. 96 cpc al risarcimento del danno, in favore del convenuto , per lite temeraria, nella misura che verrà ritenuta di CP_5 giustizia.
In via istruttoria:
Affinché non si abbiano per rinunciate lo scrivente patrocinio, e ferma l'opposizione, già tempestivamente sollevata, all'ammissione di mezzi istruttori richiesti da controparte stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'attrice perché ininfluenti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto della controversia, trattandosi di causa documentale, ed inoltre sovrabbondanti, e comunque irrilevanti e valutativi ai fini del decidere, e stante l'inammissibilità della CTU richiesta dalla parte attrice perché meramente esplorativa e tardiva in quanto avrebbe dovuto essere richiesta con la prima difesa utile (ovvero con memoria ex art. 171 ter n. 1) cpc, in ogni caso si insiste nell'ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta premessa la formula “Vero che”, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti oltre che per tutti gli altri fatti di causa che si riterrà necessario provare.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria, anche a prova contraria, in concedendi termini.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Per la convenuta : CP_6
“in via principale;
piaccia al Tribunale adito di rigettare la domanda siccome proposta, stante l'insussistenza delle ragioni di fatto e diritto dedotte dall'attrice, per le motivazioni indicate in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dimessa in atti, cui si riporta;
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto CP_7
“Così si conclude: pagina 4 di 19 -Dichiarandosi di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate di parte attrice;
-Respinta ogni domanda, ragione ed eccezione, così come ogni richiesta istruttoria, di parte attrice;
-Nel merito, per i motivi di cui in atti, respingersi ogni domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e diritto.
-Refusione di spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto : CP_8
“In via pregiudiziale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli art. 163 e 164 cpc per assoluta indeterminatezza e carenza di motivazione della domanda, e per assoluta carenza di prova degli elementi, in fatto e diritto, costituenti le ragioni della domanda;
respingere pertanto le domande attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
Nel merito, in ogni caso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, rigettare integralmente le domande attoree per tutti i motivi esposti in comparsa, respingendo ogni avversaria pretesa nei confronti del convenuto
CP_8
Voglia altresì il Tribunale, considerate le “illazioni” contenute nell'atto di citazione, rivelatrici della totale mancanza di argomentazioni e prove, condannare parte attrice ex art. 96 cpc al risarcimento del danno, in favore del convenuto per lite temeraria, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. CP_8
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In via istruttoria:
Lo scrivente patrocinio si oppone fin d'ora all'ammissione di mezzi istruttori richiesti da controparte in atto di citazione facendo espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito in memorie ex art. 171 Ter cpc.
pagina 5 di 19 In ogni caso si chiede sin da ora la ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta premessa la formula “Vero che” con riserva di indicare i capitoli e di indicare i testi, in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti oltre che per tutti gli altri fatti di causa che si riterrà necessario provare.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria, anche a prova contraria, in concedendi termini”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, Controparte_9 nonché i sigg. , e , Avv. , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
Dott.ssa e chiedendone la condanna CP_6 CP_7 CP_8 al risarcimento dei danni per condotte diffamatorie e per false rappresentazioni dei fatti che, secondo l'attrice, avrebbero indotto il Controparte_10
a non proseguire l'iter di project financing relativo alla realizzazione di
[...] un impianto crematorio. Il danno veniva quantificato in euro 1.260.157,37, o nella somma ritenuta equa, oltre interessi.
L'attrice esponeva di aver presentato, il 22 gennaio 2019, una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 50/2016 per la costruzione e gestione di un crematorio in località Bornio, approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 30 del 5 aprile 2019 e successivamente trasmessa al N.U.V.V. per la valutazione di fattibilità. Nel corso del procedimento, l'area veniva poi rilocalizzata in via Coderotte, ottenendo parere preliminare favorevole dalla
Regione Veneto in data 31 maggio 2022.
Nel dicembre 2022 si costituiva formalmente il Comitato
[...]
”, nato per manifestare l'opposizione al progetto. Secondo la Controparte_1 prospettazione attorea, i convenuti - quali sostenitori dell'iniziativa del CP_1
- avrebbero diffuso notizie false o allarmistiche, prive di fondamento tecnico- scientifico, generando un clima di ostilità e influenzando negativamente le determinazioni dell'Amministrazione comunale.
In particolare, venivano imputate ai convenuti le seguenti condotte:
pagina 6 di 19 1. Diffusione di notizie false e lesive dell'onore e della reputazione di Pt_1 attraverso articoli di stampa (indicati a pp.
4-5 dell'atto di citazione e nel
[...] doc. 6, tra cui: “Il forno crematorio farà chiudere i frutteti” – La Voce di Rovigo,
9 dicembre 2022, A. Caberlon;
“Il forno crematorio qui non lo vogliamo” –
Rovigo in Diretta, 26 novembre 2022; “Il 'No' di alla CP_8 realizzazione del forno crematorio”, 26 novembre 2022);
2. Dichiarazioni pubbliche rese nel corso di un incontro tenutosi il 20 dicembre
2022 presso la Sala Polivalente “A. Borin” (doc. 10 attore), durante il quale – secondo quanto riportato dal quotidiano online “La Voce di Rovigo” da parte del
Sindaco – lo stesso sarebbe stato accusato di corruzione passiva Parte_2 in relazione al progetto. L'attrice individua in l'autore Controparte_3 dell'accusa (episodio che ha dato origine anche ad un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione come si evince dalle difese dispiegate dalle controparti);
3. Interventi pubblici svolti nel corso della conferenza del 18 marzo 2023, organizzata dal Comitato, nei quali sarebbero state espresse affermazioni strumentali e non veritiere sul piano tecnico-scientifico, idonee a generare allarme sociale (doc. 11 allegato depositato in cancelleria separatamente in chiavetta USB);
4. Osservazioni tecniche redatte dalla Dott.ssa su incarico del Comitato, CP_6 recanti valutazioni negative sull'impatto dell'impianto in termini di qualità dell'aria e del suolo (docc. 11 attore con riferimento alla conferenza tenutasi il
18 marzo 2023 in occasione della quale la dott.ssa ha espresso le proprie CP_6 valutazioni e 12 attore contenente la perizia);
5. Comunicazioni inviate alle Autorità pubbliche, in particolare una nota dell'Avv. alla Prefettura di Rovigo, contenente rappresentazioni dei fatti CP_5 non corrispondenti al vero e dirette ad allarmare l'opinione pubblica (doc. 14 allegato all'atto di citazione).
pagina 7 di 19 Parte attrice, in punto di diritto, individuava la competenza del Tribunale di
Padova, quale sede della persona giuridica danneggiata, richiama la l. 440/1987, che qualifica la cremazione come servizio pubblico, soggetto alla disciplina delle opere pubbliche e articolato in tre fasi progettuali: fattibilità, definitiva ed esecutiva;
precisando che nel caso di specie, aveva presentato una Parte_1 proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 e aveva ottenuto i pareri favorevoli da parte degli enti coinvolti, tra cui:
(parere del 27 agosto 2021, prot. n. 77713/U), Direzione Regionale CP_11
Pianificazione Territoriale (nota 8 aprile 2021, prot. 160373), Parte_3
(nota 13 aprile 2021, prot. 34433), Direzione Regionale Affari
[...]
Legislativi (nota 13 maggio 2021, prot. 220030), Commissione Regionale
V.A.S. (parere motivato n. 6 del 13 gennaio 2022).
Parte attrice, atteso lo stato in cui si trovava il progetto, sosteneva, in primo luogo che le affermazioni diffuse dai convenuti, “anche laddove in taluni casi apparentemente non diffamatorie ma aventi invero contenuto allusivo” (pag. 19 citazione), si rivelano idonee a ledere la reputazione e l'immagine della società, in quanto false e contrarie alle risultanze tecniche (sostenendo come gli studi e i pareri acquisiti escludessero ogni rischio per la salute pubblica o per l'ambiente la corretta individuazione dell'area ove doveva essere realizzato il progetto e dunque la sua idoneità sotto il profilo urbanistico e ambientale, e l'assenza di criticità in ordine alle emissioni o alla gestione dei rifiuti) nonché la sussistenza dell'elemento psicologico in capo ai convenuti.
In secondo luogo, secondo l'attrice, le condotte dei convenuti avevano causalmente determinato la decisione dell'Amministrazione comunale di sospendere la procedura di affidamento, nonostante l'iter fosse stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 30 del 5 aprile 2019 e vagliato favorevolmente dagli enti regionali. Secondo prospettazione attorea le dichiarazioni e gli articoli diffamatori avrebbero avuto una rilevanza mediatica, generando allarme ingiustificato e compromettendo la prosecuzione del progetto, con grave pregiudizio economico per Parte_1
pagina 8 di 19 Si costituivano in giudizio i convenuti, ad eccezione del Comitato, rimasto contumace, chiedendo il rigetto integrale della domanda. Tutti negavano la sussistenza di contenuti diffamatori richiamando il diritto di cronaca e critica,
l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra le loro condotte e la decisione del nonché tra le condotte contestate ai convenuti e il risarcimento CP_10 richiesto dalla attrice.
In particolare, i convenuti ( e , , CP_4 CP_3 Controparte_2 CP_6
) sostenevano concordemente che il
[...] CP_5 [...]
avesse rilevato l'inidoneità del progetto originariamente Controparte_10 proposto per il sito di Bornio, in quanto non conforme all'autorizzazione regionale, e la mancanza di un progetto di fattibilità relativo alla nuova localizzazione in via Coderotte negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione comunale. Conseguentemente, la mancata realizzazione dell'opera sarebbe stata imputabile unicamente alla società attrice, la quale - a fronte delle richieste comunali di aggiornamento progettuale, in particolare con riguardo alla rilocalizzazione dell'impianto in conformità alla normativa vigente - aveva deciso di desistere dalle relative procedure, chiedendo e ottenendo la restituzione della cauzione precedentemente versata a titolo di garanzia della serietà dei propri propositi.
Secondo i convenuti, dunque, dalla documentazione in atti emergerebbe che la procedura amministrativa si fosse interrotta per ragioni di natura esclusivamente tecnica, e non per effetto di una diversa valutazione politica. Ne consegue che non vi sarebbe prova alcuna che l'amministrazione comunale di CP_10 avesse modificato i propri orientamenti originari a causa delle prese di
[...] posizione del Comitato.
Sulla base di tali risultanze, i convenuti affermavano che la responsabilità per la mancata realizzazione del progetto sia da ricondurre esclusivamente alla condotta dell'attrice. In ogni caso, qualora si fosse voluta ravvisare una qualche forma di responsabilità precontrattuale, questa avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti del in sede amministrativa. CP_10
Seguivano alcune precisazioni in merito alle difese dei singoli convenuti, alla luce del ruolo da ciascuno rivestito nella vicenda oggetto di causa.
pagina 9 di 19 La dott.ssa nella sua comparsa di costituzione, dichiarava di CP_6 essersi limitata a fornire valutazioni tecniche su incarico del Comitato, nell'ambito di una perizia priva di finalità diffamatorie. Contestava la rilevanza delle perizie prodotte dall'attrice, ritenute prive di attendibilità per dubbia paternità dell'atto, e invocava la scriminante del diritto di cronaca e critica in relazione alle proprie dichiarazioni.
I sigg. e la sig.ra , nel loro atto introduttivo, chiarivano CP_4 Controparte_2 che il loro dissenso alla realizzazione dell'impianto crematorio derivava principalmente dal fatto che ciò avrebbe richiesto una variante urbanistica, poiché l'area era classificata come agricola. L'opera, destinata a uso collettivo, avrebbe quindi inciso negativamente su un'area ad alta vocazione agricola, con impatto sulle attività produttive locali, comprese quelle gestite dagli stessi convenuti.
La difesa del sig. presidente della C.I.A. Rovigo, contestava il CP_7 carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese durante l'incontro del 18 marzo
2023, sostenendo che non vi sia alcun riferimento alla società . Affermava Pt_1 che le parole utilizzate erano riconducibili alla libertà di critica, quali legittime opinioni espresse nell'interesse degli agricoltori. Contestava inoltre l'utilizzabilità della registrazione prodotta (doc. 11), giudicata inascoltabile, e negava ogni nesso tra la tutela della reputazione - bene giuridico della norma sulla diffamazione - e il danno patrimoniale lamentato dall'attrice.
La difesa dell'avv. chiariva che lo stesso si era limitato a prestare CP_5 assistenza legale al Comitato, illustrando solo le iniziative giuridiche ammissibili per opporsi al progetto. Deduceva l'inutilizzabilità dei file audio prodotti (docc.
10 e 11 attore) poiché “non apribili” o depositati tardivamente e disconosceva la voce registrata. Quanto alla missiva alla (doc. 4 attore), evidenziava CP_12 che essa non aveva contenuto diffamatorio ma si limitava a sollecitare un controllo di legittimità e opportunità. Escludeva inoltre ogni collegamento con gli articoli di stampa. Concludeva per l'infondatezza della domanda, richiamando l'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.
pagina 10 di 19 Infine, la difesa del sig. osservava che l'unico elemento a suo CP_8 carico era un articolo di giornale nel quale non compare alcun riferimento ad né espressioni offensive. La difesa eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di Pt_1 citazione per indeterminatezza e carenza di prova, chiedendo il rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Con memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'attrice precisava che la propria missiva del 2 marzo 2023 (doc. 9 attore) non poteva essere interpretata come rinuncia, ma semmai come manifestazione di interesse alla prosecuzione della procedura sostenendo dunque che il venir meno del progetto sarebbe dipeso dalle condotte dei convenuti, che avrebbero generato un clima ostile e dissuaso il Comune dal procedere.
Quanto al supporto USB contestato dal convenuto , l'attrice ne CP_5 rivendicava l'utilizzabilità, evidenziando che il deposito era avvenuto con congruo anticipo e che, ai sensi dell'art. 2712 c.c. e del Regolamento eIDAS, le registrazioni costituiscono prova piena salvo disconoscimento specifico.
La causa veniva istruita solo documentalmente, ritenendosi irrilevanti le istanze istruttorie e le richieste di CTU e veniva trattenuta in decisone sulle conclusioni indicate dalle parti all'udienza di discussione del 1° ottobre 2025.
La domanda attorea, pur essendo sufficientemente determinata da consentire le difese delle controparti, è infondata e deve essere respinta.
Dovendosi attenere alle allegazioni dell'attrice in relazione alle condotte asseritamente diffamatorie tenute dai convenuti, non appare necessario alcun approfondimento istruttorio, anche ammettendo che tutte le condotte attribuite ai convenuti siano state tenute.
Infatti, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., è necessario che le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonee ad attribuire alla persona offesa qualità negative o, comunque, a lederne la reputazione, suscitando nel pubblico una percezione denigratoria della medesima.
pagina 11 di 19 In ogni caso, viene in questione altresì il diritto di critica. Quanto a questo, si osserva che esso non si traduce in una mera esposizione di fatti, ma consiste nell'espressione di un giudizio soggettivo sui medesimi, formulato alla luce di una valutazione personale. Ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente di tale diritto, è tuttavia necessario che i fatti presupposti alla critica risultino veritieri, se non in senso assoluto, almeno in forma putativa, ossia ragionevolmente creduti veri in base alle fonti di conoscenza o ad altre circostanze oggettive.
Inoltre, nel necessario bilanciamento tra il diritto individuale alla reputazione e quello, di rango costituzionale, alla libera manifestazione del pensiero, va ricordato che: il diritto di critica implica la possibilità di esprimere opinioni soggettive, anche con tono aspro o linguaggio colorito, purché non trascenda in attacchi personali o lesioni dell'integrità morale dell'altrui persona;
il diritto di cronaca, invece, postula la veridicità dei fatti narrati, anche solo in senso soggettivamente ragionevole, e il rispetto della continenza formale, ossia una esposizione misurata e proporzionata ai fini informativi perseguiti (in tal senso
Cass. Sez. III Ordinanza n. 19091 del 11/07/2025)
Quando, come nel caso di specie, la narrazione dei fatti si accompagna a valutazioni e giudizi personali, configurando un intreccio di cronaca e critica, la verifica della continenza non può avvenire secondo criteri astratti, ma deve fondarsi su un giusto bilanciamento tra il diritto alla reputazione e la libertà di espressione. Tale bilanciamento si realizza nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, vale a dire nella rilevanza sociale della questione affrontata e nell'interesse collettivo non tanto alla mera conoscenza del fatto, quanto alla sua interpretazione e valutazione. In presenza di tali presupposti - veridicità putativa dei fatti, continenza formale e pertinenza all'interesse pubblico - l'esercizio del diritto di critica deve ritenersi scriminato, escludendo ogni rilevanza diffamatoria delle dichiarazioni rese.
pagina 12 di 19 Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che, dall'analisi complessiva delle dichiarazioni censurate dall'attrice, non emerge alcun riferimento diretto o esplicito alla società esse esprimono piuttosto un dissenso di natura Parte_1 generale e argomentata nei confronti del progetto di realizzazione di un impianto crematorio nel comune di , condiviso dai membri del Controparte_10
Comitato e dalla dott.ssa quest'ultima nell'ambito della relazione tecnica CP_6 redatta su incarico del medesimo.
Ne consegue che l'eventuale contenuto critico delle affermazioni non appare rivolto alla persona giuridica in quanto tale, bensì, semmai, alla natura e agli effetti dell'intervento progettuale;
con la conseguenza che il pregiudizio reputazionale invocato dall'attrice potrebbe configurarsi soltanto laddove fosse dimostrato che le dichiarazioni in questione miravano specificamente a screditare l'immagine della società promotrice e non, più genericamente, a contestare l'opportunità della realizzazione di crematori sul territorio.
Agli atti non risultano elementi probatori idonei a far ritenere che le dichiarazioni rese dai convenuti avessero la finalità diffamatoria di ledere l'onore o la reputazione della società , difettando pertanto il presupposto Pt_1 essenziale della fattispecie incriminatrice.
Anche a voler ritenere che, in ragione del contesto in cui l'“opposizione” al progetto è sorta e si è diffusa, possa indirettamente desumersi una riferibilità dell'iniziativa alla società attrice - considerato che, secondo un'informazione di dominio pubblico, sarebbe stata la a occuparsi della realizzazione Parte_1 dell'impianto - deve comunque rilevarsi la sussistenza delle cause di giustificazione rappresentate dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, espressione del più ampio diritto costituzionale alla libertà di pensiero, garantito dall'art. 21 Cost.
pagina 13 di 19 In primo luogo, deve escludersi qualsivoglia rilevanza, ai fini del presente giudizio, del doc. 6 di parte attrice, trattandosi di articoli giornalistici redatti da soggetti terzi e non dai convenuti, probabilmente sulla scorta degli eventi e del dibattito pubblico suscitato dal dissenso manifestato verso l'iniziativa comunale.
Le affermazioni e valutazioni ivi riportate - in quanto rielaborazioni giornalistiche - non possono essere automaticamente ricondotte ai convenuti, né assumere pertanto valore probatorio rispetto ai fatti oggetto di causa. In ogni caso, i testi dei vari articoli esprimono in maniera del tutto contenuta sia le critiche, anche accese, ma sempre entro la continenza, di chi non vuole l'impianto e di chi non è contrario. Le critiche danno voce ai timori di chi, avendo proprietà nell'area, teme danni per le coltivazioni, per la qualità dell'aria e per l'impatto negativo sul valore dei terreni o quello, anche solo psicologico, sulla clientela dei coltivatori, che potrebbe essere scoraggiata dagli acquisti nel vedere un impianto crematorio così vicino alle coltivazioni.
Non pare che il tenore degli articoli porti pregiudizio all'onore di , atteso Pt_1 che essi si limitano a riportare pro e contro dell'impianto, il che rientra ampiamente nel diritto di critica.
Quanto all'incontro del 20/12/2022, l'unico intervento che la stessa , ha Pt_1 ritenuto di rilevanza penale è stato quello con cui ha espresso il Controparte_3 dubbio che la determinazione del Sindaco nell'appoggiare il progetto dell'impianto crematorio fosse tale da far pensare che egli ne avesse ricevuto un utile economico.
Tuttavia, la vicenda è stata sottoposta alla magistratura penale competente per territorio, che ha archiviato la vicenda sul presupposto che l'espressione di tale dubbio fosse talmente generica da non essere idonea a gettare discredito su
(doc. 13 difesa ), valutazione che qui si condivide del tutto. Pt_1 CP_4
pagina 14 di 19 Tutte le altre dichiarazioni riguardano la contrarietà, anche espressa in modo veemente ma non offensivo, per l'installazione di un impianto crematorio che aveva comportato una variante al piano regolatore che comporta il cambio di destinazione della zona agricola, con l'istallazione dell'impianto in contestazione e con i timori connessi alle emissioni potenzialmente inquinanti dello stesso. Vengono altresì espresse valutazioni negative, ma con continenza, sul bilancio costi-benefici dell'opera, che avrebbe portato pochi posti di lavoro al territorio, ma molto discredito e danno all'agricoltura locale.
In questo senso non si può attribuire alcuna rilevanza diffamatoria agli interventi del Comitato, degli , del del e dell'avv. . CP_4 CP_7 CP_8 CP_5
Quanto alla posizione del suddetto avv. , secondo l'attrice egli avrebbe CP_5 affermato di avere fatto una diffida, notificata ad ogni singolo Consigliere, giusto perché sapesse del peso e della responsabilità che aveva assunto. La diffida non è in atti e i termini utilizzati non paiono certo diffamatori di alcuno. I termini riportati dall'attrice e attribuiti all'avv. , talora coloriti, per CP_5 definire l'impianto e l'equiparazione dello stesso ad un forno crematorio di
Auschwitz, riguardano comunque l'impianto e non l'attrice. Egli, poi, risulta avere inviato al Prefetto una missiva (doc. 14 attrice) con cui segnalava la tensione sociale conseguente al progetto dell'impianto crematorio voluto dal
Sindaco, tensione dovuta al possibile deprezzamento e danno alle aree agricole quali territori fragili che producevano anche vegetali IGP e alla contrarietà di una parte dei consiglieri comunali e di una parte della cittadinanza. Non pare che questa segnalazione contenga alcun profilo diffamatorio di , rivolgendosi Pt_1 ai pro e contro dell'impianto e ai conseguenti dissidi nell'ambito del territorio comunale.
pagina 15 di 19 Quanto alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa deve rilevarsi come nessun CP_6 carattere diffamatorio possa essere riconosciuto alle stesse, formulate nell'ambito della relazione tecnica da lei redatta sulla base di proprie valutazioni professionali. Peraltro, quanto alla possibile malafede di questa convenuta, necessaria per integrare l'elemento soggettivo della diffamazione, nella diffusione di dati falsi, la falsità non è risultata, mentre numerosi elementi possono concorrere a ritenere in ogni caso la buona fede della dott.ssa In CP_6 particolare, si osserva che, come da lei stessa sostenuto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 del 3/1/2022, ha così argomentato in materia di forni crematori:
“15.5 Per completezza, va però osservato quanto segue. È fatto notorio nell'ambito della specifica professionalità che i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti, tra cui il mercurio sovente presente nelle otturazioni dentarie. Con tutto il rispetto che
l'etica impone per quelle che comunque sono le spoglie mortali di un essere umano, non si può allora negare che questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori citati nel parere del Sindaco.”
Ciò pare sufficiente ad escludere l'intento diffamatorio e a ritenere la buona fede della dott.ssa Va, poi, condivisa l'osservazione della stessa secondo cui CP_6
l'analisi contraria a quanto da lei affermato, riportata nel doc. 13 attrice, è priva di sottoscrizione e non sembra riferibile ad un soggetto specifico, di cui si possa, quanto meno, valutare il valore in termini scientifici. Ne consegue che non vi sono elementi per ritenere che la dott.ssa abbia riportato “elementi CP_6 scientifici e normativi inconferenti e, manifestamente, anacronistici, con il mero scopo di censurare l'opera in questione”, come invece affermato in citazione.
Quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra riportata, poi, comporta l'esclusione del carattere diffamatorio all'espressione “inceneritore”, che secondo la prospettazione attorea è stata spesso utilizzata per riferirsi all'impianto di causa.
pagina 16 di 19 Esclusa la diffamatorietà, o comunque la rilevanza penale, delle condotte lamentate dall'attrice, la domanda può essere respinta anche per questa sola ragione.
Per scrupolo di motivazione, anche a voler ammettere (ma è già stata esclusa) la rilevanza penale delle condotte suddette, non vi alcuna prova del nesso causale tra le stesse e l'abbandono del progetto.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che sia stata a rinunciare a Pt_1 portare avanti il progetto. Nel doc. 9 prodotto dai convenuti e , CP_2 CP_4 una missiva indirizzata da al Comune datata 2/3/2023, si legge, infatti, Pt_1 quanto segue (per quanto di interesse): “Con il cambiamento della localizzazione del sito da Bornio a via Coderotte e con la variazione dei costi di costruzione verificatesi dal 2019 ad oggi, si rende necessario un aggiornamento del
Progetto proposto unitamente ad una nuova faranzia fideiussione, pertanto, nelle more della prosecuzione della procedura e della predisposizione della relativa documentazione, chiediamo la restituzione della vecchia cauzione di euro 64.830,00 EUR versate nella Tesoreria Comunale in data 21.02.2019)”
A risposta di tale missiva, nel doc. 10 difesa e , una CP_2 CP_4 determinazione n. 98 del 5 aprile 2023 del Comune di , si Controparte_10 legge:” Premesso che la società presentava al Comune di Parte_1 [...] una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del Controparte_1
D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la “Progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nel Comune di , località Controparte_10
Bornio”; Considerato che, con delibera n. 30 del 5.4.2019, la proposta veniva approvata dalla Giunta Comunale, che ne disponeva l'invio al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti (N.U.V.V.) per la valutazione della fattibilità e della convenienza economica dell'opera; Verificato che, con nota prot. n. 2187 del 31.3.2023, la società ha richiesto la restituzione Parte_1 della cauzione di euro 64.830,00, versata il 21.2.2019, motivando la richiesta con il mutamento del sito da Bornio a via Coderotte e con l'aumento dei costi di costruzione intervenuto dal 2019 ad oggi;
Considerato che il progetto originario relativo al sito di Bornio non risulta conforme all'autorizzazione regionale (prot. n. 3377 del 1.6.2022);
pagina 17 di 19 Ritenuto che manchi un progetto di fattibilità con localizzazione del sito in via
Coderotte negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione comunale;
Considerato, pertanto, che abbia diritto alla restituzione della Parte_1 cauzione sopra menzionata
[…].
DETERMINA
[…]
Di dare corso alla restituzione all'azienda della cauzione prestata Parte_1
[…]”
L'attrice ha sostenuto che la propria missiva non costituisse una rinuncia al progetto, quanto la manifestazione del proposito di portarlo avanti. Tuttavia, non sono state formulate allegazioni, né sono stati prodotti documenti dai quali risultasse qualche iniziativa, nel senso di nuovi depositi di progetti, cauzioni o altro al poi respinta da quest'ultimo. CP_10
Allo stato della documentazione, quindi, risulta che il progetto sia stato abbandonato dalla , con richiesta di restituzione della cauzione, e che il Pt_1
Comune abbia dato il consenso alla restituzione stessa anche sul presupposto di problemi di conformità e di carenza di progetti.
Le prove orali proposte dall'attrice per dimostrare il rapporto causale tra le condotte dei convenuti e la rinuncia al progetto da parte del si risolvono CP_10 nel cap. 13 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., che così enuncia: “Vero che, stante le circostanze di cui ai suestesi capitoli di prova n. 11) e n. 12), il
[...]
sospendeva la procedura di affidamento attivata ai Controparte_10 sensi dell'art. 183 D.Lgs. 50/2016, rimanendo inerte nonostante i ripetuti solleciti formulati da ” Si tratta, a tutta evidenza, di un capitolo Parte_1 valutativo, generico, privo di circostanze di tempo, luogo e persona idonee a formulare la prova contraria e, per di più smentito da documentazione formale proveniente da CP_10
pagina 18 di 19 In ogni caso, agli atti non risulta alcuna prova che tale dissenso abbia determinato causalmente la scelta dell'Amministrazione comunale di non procedere all'affidamento dell'intervento, non essendo stato neppure adottato un provvedimento espresso di segno negativo da parte del Di CP_10 conseguenza, difetta la prova del nesso eziologico tra le condotte contestate e il pregiudizio economico dedotto dall'attrice.
Per concludere, la domanda dell'attrice va respinta nei confronti di tutti i convenuti.
Le spese di lite, liquidate a favore delle parti costituite nella misura media del
DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e in misura ridotta per la fase decisionale (solo orale), seguono la soccombenza. Si precisa che gli aumenti di cui all'art. 6 DM cit., previsti per le cause di valore superiore a euro
520.000, sono stati calcolati nella misura media del 15%. Non ricorrono le condizioni per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto CP_8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
RIGETTA
La domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, , Controparte_9 Controparte_2
, , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
CP_8
CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da , Parte_1 Controparte_2
, , liquidate nella misura di euro 25.623,00, da Controparte_3 CP_4
, liquidate nella misura di euro 25.623,00, da CP_5 CP_6 liquidate nella misura di euro 25.623,00, da liquidate nella misura CP_7 di euro25,623, e da , liquidate nella misura di euro 25.623, oltre CP_8
15% rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta con riguardo a tutte le posizioni.
Padova, 9 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Nicoletta Lolli
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