Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024, iscritta al n. 3105 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec Email_1 dell'Avv. Nadia Bacchio che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec C.F._2 dell'Avv. Luca Mecarini che lo Email_2 rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 28 gennaio e 6 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 luglio 2003 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bagnoregio (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la GL a Persona_1
IE (TR) il 29 ottobre 2003, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 6 giugno 2018; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Mantenimento della GL maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Il Sig. verserà direttamente nelle mani della GL, Pt_2
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. Il pagamento del predetto assegno avverrà anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GL.
2) Spese straordinarie per la prole. Il Sig si farà carico del 60% delle spese Pt_2
straordinarie che si renderanno necessarie per la GL, mentre la Sig.r si farà Pt_1
carico del residuo 40%, da intendersi per spese straordinarie quelle individuare nel protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Viterbo e il consiglio dell'Ordine degli Avvocati Di Viterbo che letto, illustrato e compreso dalle parti, viene allegato al presente ricorso e ne diviene parte integrante.
3) Intestazione immobile GL. Il Sig. al fine di contribuire al Parte_2
mantenimento della GL e ad integrazione dell'assegno di mantenimento versato in suo favore come convenuto al punto 1) e senza che ciò si configuri come liberalità
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donativa ma assolvendo esso, di converso, a una funzione solutoria-compensativa dell'obbligo di mantenimento, si impegna a trasferire entro e non oltre il 30.6.2026 la nuda proprietà dell'immobile sito in Lubriano (VT), Via II Giugno n. 10, di sua esclusiva proprietà, alla GL , riservandosi sullo stesso il diritto di Persona_1
usufrutto. Il trasferimento immobiliare sopra descritto con la riserva del diritto di usufrutto da parte del padre nei confronti della GL, costituisce elemento essenziale, funzionale ed indispensabile per la risoluzione del conflitto coniugale ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della L. 74/87, come interpretato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 15/4/1992, n. 154 del 10/05/1999 e n. 202 dell'11/06/2003, nonché dalla sentenza della Corte di
Cassazione n.11458 del 2005 come precisato dalla Circolare n. 27 del 218/06/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale, ed infine dalle S.U. della Corte di
Cassazione n. 21761 del 29/7/2021. Pertanto, in relazione a detto trasferimento immobiliare, si chiede sin d'ora l'esenzione di ogni tassa o imposta. Tutte le spese necessarie al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile (tecniche, notarili, imposte e tutto quanto altro necessario, comprese eventuali istanze e procedimenti) verranno sostenute integralmente dal Sig Pt_2
4) Detrazione figli a carico. Le detrazioni per i figli a carico verranno operate nella misura del 60% e 40% tra i coniugi.
5) Assegno divorzile. Il Sig. si obbliga a versare alla moglie a titolo di Pt_2
assegno una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970
e successive modifiche e integrazioni, l'importo di euro 17.000,00 da versarsi in due rate da euro 8.500,00 ciascuna, con le seguenti modalità: prima rata all'udienza di trattazione, la seconda rata entro il 31.12.2025. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria ed a titolo di eventuale quota di partecipazione sul t.f.r., e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e successive modifiche e integrazioni, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniu-
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gale e comunque al vincolo matrimoniale.
6) Ulteriori pattuizioni. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e a tal fine dichiarano di non volersi riconciliare.
7)Le spese legali. Le spese legali relative al predetto giudizio saranno compensate tra le parti.
8)Rapporti pregressi. Le parti dichiarano di non aver più nulla a tutt'oggi a pretendere, a qualsiasi titolo in dipendenza dei fatti di cui al matrimonio, rinunciando all'azione in merito ai fatti discendenti di cui al periodo temporale che va dal giorno di celebrazione del matrimonio alla data di sottoscrizione del presente atto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della GL.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Bagnoregio (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
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b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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