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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5283/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5283 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito di discussione orale ex art. 352 cpc
TRA
(già Parte_1 [...]
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12
APPELLANTE
P.VA , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.VA_1
Delegato, e P.VA , in persona Presidente del Controparte_2 P.VA_2
Consiglio di Amministrazione, entrambe elettivamente domiciliate in Via XX Settembre
34/4, Genova, presso lo studio dell'Avv. Stefania Colonello, che le rappresenta e difende unitamente, quanto alla all'avv. Marco Baghino;
Controparte_1
APPELLATE
in persona del legale rappresentante, P. VA , Controparte_3 P.VA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, P. VA , CP_4 P.VA_4
1 e in persona del legale rappresentante pro tempore, P. VA Controparte_5
, rappresentate e difese dall'Avv. Maria Di Paolo e dall'Avv. Alessandra P.VA_5
Cardella e domiciliate presso lo studio dell'Avv. Andrea Pietropaoli in Roma, Via
Girolamo da Carpi n. 6
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_6
(C.F. ), in persona
[...] P.VA_6 del suo rapp.te legale, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Domenico Benincasa e Matilde
Galmarini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, V.le Mazzini n. 88
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3077/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.02.2021 non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante (già Parte_1 Parte_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese di lite”.
Per l'appellata e Controparte_1 Controparte_2
“rigettata ogni avversaria domanda, richiesta, istanza e produzione, rigettato l'appello incidentale proposto da per le ragioni già dedotte e quelle deducende, dato Controparte_6 atto della mancata accettazione delle appellate esponenti del contraddittorio su domande
e/o eccezioni nuove ex adverso proposte, ammessi i mezzi di prova eventualmente ritenuti
e come dedotti in primo grado dalle parti appellate ed espressamente reiterati, nelle relative istanze, in questo grado: in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'appello principale inammissibile ai sensi dell'art. 342 e/o 348bis c.p.c., con ogni consequenziale declaratoria;
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di compensi e spese di giudizio,
2 oltre accessori di legge;
- rigettare integralmente l'appello incidentale di in quanto infondato in Controparte_6 fatto e in diritto, con integrale conferma del capo relativo alla disciplina delle spese di lite della sentenza impugnata. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre accessori di legge;
nel merito, in subordine, per il denegato caso di ritenuta necessità di riforma della sentenza di primo grado in relazione all'appello principale, le esponenti instano per
l'accoglimento delle istanze istruttorie e delle conclusioni già rese nel procedimento di primo grado che si reiterano e che si riportano qui di seguito ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
In via principale previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 10.09.2019 e, per il caso di denegata ammissione delle prove richieste dalle controparti, della controprova richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 25.09.2019:
A) accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'atto di revoca, e di ogni altro contrario provvedimento, anche ad oggi sconosciuto, che e Controparte_1 CP_2 hanno adempiuto completamente e prontamente a tutti gli obblighi assunti con la
[...] sottoscrizione del decreto di concessione del giugno 2011 e successive proroghe, per le ragioni sopra esposte;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di e Controparte_1 CP_2 alla corresponsione, nelle quote stabilite, ovvero nella misura meglio vista e
[...] ritenuta, del finanziamento loro concesso e condannare il MISE all'erogazione della ultima tranche e/o delle somme tutte dovute, se ritenuto una volta consegnato il III SAL
e sostituito il referente CIAM Servizi Srl e/o come meglio ritenuto dal Giudicante.
In subordine
C) accertare e dichiarare che il mancato rispetto del termine per la presentazione del III
SAL e in generale degli obblighi tutti di cui al decreto di concessione è imputabile a causa di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, rappresentati dal fallimento e/o dallo stato di insolvenza di CIAM Servizi Srl, ed accertare e dichiarare il diritto di e a alla Controparte_1 CP_2 corresponsione, nelle quote stabilite, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, del finanziamento loro concesso.
In ulteriore subordine:
3 D) nel denegato caso di rigetto delle domande sopra indicate, accertare e dichiarare che la decadenza dal finanziamento è imputabile all'inadempimento del MISE agli obblighi assunti, per le ragioni indicate in atti e, conseguentemente, condannare il MISE al risarcimento del danno così arrecato, in misura pari al contributo concesso, o, in alternativa, alle quote di contributo già erogate e, quindi, euro 168.854,42 a CP_1
ed euro 85.618,56 per ovvero nella misura meglio vista e
[...] CP_2 ritenuta.
E) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la responsabilità di e/o dei CP_6 suoi funzionari per mala gestione della vigilanza e della attività di monitoraggio ed informazione del MISE e condannare , solidalmente e/o alternativamente al CP_6
MISE e/o come meglio visto in corso di causa, a pagare a e a Controparte_1 CP_2 il risarcimento del danno così arrecato, pari alle somme, anche parziali, che
[...]
e fossero costrette a restituire a MISE, ove la domanda Controparte_1 CP_2 principale venisse, anche in parte, respinta.
In ogni caso con vittoria di compensi di lite, oltre spese generali cpa ed iva per entrambi
i gradi di giudizio e della fase della richiesta di sospensiva in appello avanzata dal
appellante principale, totalmente rigettata. Parte_2 nel merito, in subordine, per il denegato caso di ritenuta necessità di riforma della sentenza di primo grado in relazione all'appello incidentale di , escludere Controparte_6 la ripetizione ex art. 92, comma 1 c.p.c. per le ragioni dedotte nella memoria di replica all'appello incidentale depositata il 03.03.2022 ed espressamente richiamata dalle società esponenti nelle Note di trattazione scritta dell'udienza del 23.03.2022 e/o per quelle meglio viste e ritenute, ovvero in estremo subordine, disporre la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado tra e Controparte_7
nella misura meglio vista e ritenuta tenuto conto delle conclusioni Controparte_6 rassegnate in primo grado da nonché delle eccezioni e difese svolte e Controparte_6 compensazione integrale delle spese di lite del presente grado. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eccezioni e/o domande nuove e si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Per gli appellanti incidentali Controparte_3 CP_8 Controparte_5
“In via principale che la sentenza impugnata del Tribunale di Roma, Sez. II civile, n.
3077/2021 del 19 febbraio 2021 (R.G. n. 72608/2017- dott.ssa Carmen Bifano) sia
4 confermata. Con espressa riproposizione di tutte le domande non riscontrate ex art. 346 cpc.
In via di appello incidentale, in parziale riforma della stessa, alla corresponsione nei loro confronti della terza ed ultima tranche di finanziamento e condannare quindi il MISE al pagamento nei confronti di dell'importo di Euro 81.854,00, nei confronti CP_3 di dell'importo di Euro 184.272,00 e nei confronti di dell'importo di CP_5 CP_4
Euro 388.899.00, corrispondenti agli importi relativi al III SAL, oltre interessi e rivalutazione. Con condanna alle spese del secondo grado e con espressa richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c., primo o secondo comma, a giudizio insindacabile di codesta Corte.”
Per l'appellante incidentale Controparte_6
– :
[...] CP_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previa conferma integrale in favore di dei capi di sentenza con i quali sono state Controparte_6 rigettate le domande nei confronti di in accoglimento dell'appello Controparte_6 incidentale: riformare la sentenza impugnata nel capo in cui, pur pronunciando la soccombenza delle attrici in primo grado, ha compensato le spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c. e, per l'effetto, condannare le odierne appellate ed attrici in primo grado alla ri-fusione delle spese del grado in favore di nella misura di € 15.947,00, Controparte_6 oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, in conformità al D.M. 55/2014.
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, il Parte_2
(oggi ) ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe che così ha statuito:
“dichiara il diritto di Controparte_3 Controparte_1 CP_4 CP_9 di conservare le quote di agevolazioni già ricevute in esecuzione
[...] Controparte_2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14MI01 – del 17.06.2011 – per la realizzazione del programma denominato “Kyotolift”;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_2 [...] dell'importo di euro 21.407,33 ed in favore di CP_2 Controparte_1 dell'importo di euro 170.858,84;
5 - respinge tutte le restanti domande attore;
- condanna il al pagamento in favore, in solido, delle Parte_2 avv. Maria Di Paolo, Stefania Colonello, Alessandra Cardella, dichiaratesi antistatarie, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 15.947,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
- compensa le spese di lite nell'ambito del rapporto tra le parti attrici ed . Controparte_6
Nel giudizio di primo grado, le società Controparte_1 Controparte_2
e avevano agito innanzi il Tribunale di Controparte_3 CP_8 Controparte_5
Roma esponendo di aver partecipato, con un partenariato di nove imprese avente come primo proponente la società CIAM Servizi, al “Progetto di Innovazione Industriale – bando “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” – con il programma di ricerca, sviluppo e innovazione dal titolo KYOTOLIFT (n. prog. MI01_00413); sostanzialmente, la società, partecipando singolarmente ma costituendo un gruppo, come imposto dalla stipulazione di un accordo di collaborazione di cui all'art. 3 comma 3 del bando, ad una sorta di filiera che, mediante la messa in comune di componenti meccaniche, elettroniche ed energetiche, da parte di ciascuno dei partecipanti, doveva realizzare il progetto e la realizzazione del prototipo di un nuovo tipo di ascensore ad impatto c.d. zero;
vista la favorevole collocazione del progetto nella graduatoria dei progetti innovativi del
, le stesse imprese avevano ottenuto la concessione di agevolazioni, nella forma Parte_2 di contributo di spesa, con Decreto del 17.06.2017; che, nel corso della realizzazione del progetto, a causa delle modifiche alla composizione del gruppo, la CIAM Servizi, designata quale società capofila, aveva dovuto chiedere autorizzazioni alla variazione e rideterminare e ridistribuire i carichi di lavoro tra le imprese ancora attive che si vedevano costrette a riorganizzare il lavoro e le spese;
che era nel frattempo intervenuto il fallimento della CIAM Servizi;
che, nonostante le singole imprese avessero correttamente adempiuto agli obblighi da ciascuna assunti, con Decreto n. 3631 del 06.09.2017, il aveva disposto la revoca delle agevolazioni a tutte le imprese partecipanti, Parte_2 ordinando la restituzione di euro 510.910,45, e tanto a causa del mancato rispetto dei termini di realizzazione del programma e della relativa rendicontazione.
A fondamento della domanda, le imprese attrici avevano contestato il ritardo nella realizzazione del programma loro ascritto ex art. 14 lett. c) del bando, essendo unicamente mancato, da parte della referente Ciam, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data
6 2.03.2017, l'assemblaggio di pezzi già predisposti dalle singole imprese;
parimenti negavano il contestato ritardo nella presentazione dell'ultimo Sal (art. 14 lett. e del bando), atteso che quelli precedenti erano stati già saldati, ed avendo il Mise, con successivo decreto, prorogato la durata del programma finanziato;
in subordine, la rilevanza del sopravvenuto fallimento della referente Ciam, quale causa di forza maggiore idonea ad escludere gli inadempimenti contestati, alla stregua della disciplina dello stesso decreto di finanziamento.
Avevano quindi concluso chiedendo, che, previa disapplicazione del decreto del di revoca delle agevolazioni, fosse accertato il loro diritto alla Parte_2 corresponsione, nelle quote stabilite, del finanziamento loro concesso e che il Parte_2 convenuto fosse condannato alla erogazione dell'ultima tranche dello stesso;
in via subordinata, chiedevano accertarsi la imputabilità della decadenza dal finanziamento all'inadempimento del MISE agli obblighi assunti e la condanna dello stesso al risarcimento del danno arrecato, in misura pari al contributo concesso o alle quote già erogate;
in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità di per mala gestione della vigilanza e dell'attività di monitoraggio ed CP_6 informazione del MISE e la condanna della stessa al risarcimento del danno.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, disattese le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle convenute, riteneva che le disposizioni sia del bando che del decreto di concessione delle agevolazioni palesavano il carattere plurimo delle agevolazioni attribuite a ciascun soggetto partecipe dell'accordo di collaborazione e, conseguentemente, dei rapporti di finanziamento, i quali, sebbene tra loro funzionalmente e strutturalmente collegati, non escludevano la possibilità di una valutazione distinta dell'adempimento al programma da parte dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
In dettaglio, il Tribunale traeva tale conclusione dai seguenti dati:
- in base alle disposizioni di cui all'art. 3 co. 3 del bando, l'accordo di collaborazione aveva ad oggetto un programma che definiva in modo preciso l'attività e i costi che ciascun soggetto doveva rispettivamente realizzare e sostenere e, prevedendo l'indicazione della rilevanza di ciascuna partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma, forniva una distinzione tra programma e relativi obiettivi;
- la distinzione tra programma e obiettivi giustificava l'interpretazione per cui solo i secondi erano unitari, attenendo all'effetto utile del contributo finanziario pubblico;
il
7 programma invece definiva i singoli apporti a quegli obiettivi da parte di ciascuna impresa, i relativi costi e la parte di tali costi assunti dall'Amministrazione pubblica mediante l'erogazione alle imprese del corrispondente importo a titolo di finanziamento;
- tale interpretazione trovava riscontro anche nell'art. 14 del bando che individuava quali cause autonome di revoca delle agevolazioni concesse “la mancata realizzazione del programma” (lett. c) e il “mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili” (lett. d) e di cui solo la prima era stata posta alla base della revoca in esame, unitamente al ritardo nella realizzazione e nella rendicontazione degli stati di avanzamento rispetto alle date del piano di erogazioni stabilito nel decreto di concessione del finanziamento;
- l'art. 12 co. 4 del bando prevedeva il trasferimento, in favore proprio dei singoli beneficiari, delle somme a titolo di contribuzione alla spesa materialmente accreditate dal
; Parte_2
- inoltre, le disposizioni del decreto di concessione delle agevolazioni prevedevano che queste ultime fossero erogate in favore di “ciascuno dei soggetti beneficiari” (art. 1, co. 1 e 2) e disciplinavano analiticamente la distribuzione di tali agevolazioni per ciascuna voce di spesa nonché nell'ambito dei singoli sal per ciascuno dei quali era anche indicato il periodo finale;
- le schede presenti nell'allegato 2 del decreto di concessione contenenti per ciascun beneficiario i piani di sviluppo delle attività che si erano impegnati a realizzare e i piani di erogazione dei contributi mostravano situazioni diversificate per ciascuna impresa;
- da ciò si evinceva che il programma cui attenevano le agevolazioni prevedeva obblighi differenti per ciascuna impresa, cosicché la condotta esigibile nei confronti di ciascuna non poteva essere ulteriore e diversa rispetto a quella dettagliatamente descritta nel programma oggetto dell'accordo di collaborazione;
- ne derivava che, costituendo le agevolazioni concesse un contributo alle spese da ciascuna impresa sostenute, se la condotta della singola impresa era stata conforme a quella cui essa si era obbligata con l'accordo di collaborazione e con la sottoscrizione del decreto di relativa concessione, non risultava giustificata la mancata erogazione ovvero la revoca delle medesime agevolazioni corrispondenti alle spese effettivamente sostenute,
a meno che la mancata attuazione del programma nella sua interezza e il mancato
8 raggiungimento dei suoi obbiettivi non fosse ascrivibile proprio alla condotta di una delle imprese partecipanti.
Ciò premesso, esaminati gli atti e i decreti di variazione, individuato il termine per la conclusione del programma e per la sua rendicontazione al 2.07.2015 e al 2.07.2016 (e non alle date del 2.05.2014 e 2.05.2015 indicate nel decreto di revoca) il Tribunale riteneva che solo la e la avessero offerto la Controparte_2 Controparte_1 prova dell'adempimento tempestivo che incombeva sulle attrici.
Viceversa, la HY s.r.l., e non avevano rispettato i Controparte_3 CP_8 suddetti termini.
Pertanto, giusto il dispositivo sopra riportato, accoglieva le domande di condanna del al pagamento delle agevolazioni non corrisposte proposte da ed Parte_2 CP_2 limitatamente alla differenza tra l'importo complessivo Controparte_1 dell'agevolazione e quello già ricevuto.
Quanto alle singole domande svolte, il Tribunale riconosceva a tutte le parti attrici, il diritto di conservare le quote di agevolazioni già ricevute;
a riguardo, l'assenza di contestazione ministeriale in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi ex art. 14 lett. d) del bando e la sola contestazione della mancata attuazione del programma, oltre che del ritardo nella realizzazione e rendicontazione dei s.a.l finali, giustificava la revoca solo parziale, cioè ridimensionata oltre che, dal punto di vista soggettivo, anche oggettivo, tale da non travolgere con effetto retroattivo anche la parte dei rapporti di finanziamento la cui positiva attuazione era stata riconosciuta dalla stessa amministrazione pubblica.
Infine, la accertata ascrivibilità alle parti attrici del ritardo che precludeva l'accoglimento anche delle domande di pagamento delle quote di agevolazione non ancora introitate escludeva la fondatezza di tutte le domande subordinate proposte nei confronti del MISE
e di Controparte_6
Con atto di appello tempestivamente notificato, il Parte_2
(oggi ) ha impugnato la sentenza
[...] Parte_1 per vari motivi.
Le società HY s.r.l., e nonchè hanno Controparte_3 CP_8 CP_6 svolto appelli incidentali.
L'appello principale è fondato limitatamente al quarto motivo, mentre sono infondati gli appelli incidentali, ad eccezione di quello proposto da . CP_6
9 Con il primo motivo (rubricato: Erronea applicazione ed interpretazione della disciplina di cui alle seguenti fonti normative: art 1, comma 842 legge 27 dicembre 2006, n. 296;
D.M 27 marzo 2008, n. 87 con cui è stato istituito il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Decreti interministeriali 8 febbraio 2008 e 6 marzo 2008 con cui è stato adottato il progetto di innovazione industriale e DM Mise del 10 luglio 2008 (c.d. decreto brevetti) Parte_1 che ha definito le condizioni, criteri e modalità per le concessioni di agevolazione a favore del progretto di innovazione industriale “Nuove tecnologie per il Made in Italy”
(in particolare art. 14 rubricato “Revoche”) l'appellante contesta l'erronea applicazione ed interpretazione, da parte del Tribunale, della disciplina di riferimento.
A fondamento del motivo, l'appellante pone una serie di considerazioni di carattere generale:
- quale premessa teorica, evidenzia che, nella ratio della disciplina di riferimento, un ruolo centrale è assunto dalla realizzazione del programma che non tollera il raggiungimento di un risultato parziale rispetto al programma che deve essere integralmente realizzato;
in tale prospettiva, aveva errato il Tribunale nell'ammettere la possibilità di procedere ad una valutazione autonoma dell'adempimento, da parte di ciascuna impresa partecipante, al programma sottoscritto;
tale approdo era in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 comma
2 del bando secondo cui, in caso di revoca, le agevolazioni sono restituite maggiorate di interessi e sanzioni, senza operare alcuna distinzione in ordine ai singoli beneficiari;
- nel caso di specie, non vi era alcuna autonomia tra i singoli finanziamenti (né pluralità di agevolazioni), destinati a ciascuna impresa, né poteva esservi, da parte del , alcuna valutazione frazionata, rispetto all'adempimento del Parte_2 programma;
- la revoca del finanziamento discendeva, per espresso dettato normativo, proprio dalla mancata realizzazione del programma, inteso non come sommatoria dei singoli apporti all'attività richiesta, ma come realizzazione effettiva del risultato tecnologico ed innovativo che giustifica l'erogazione dei finanziamenti;
ciò che rilevava era l'attuazione del programma da parte delle imprese che, riunite in un
10 accordo di collaborazione, dovevano assicurare l'assolvimento degli obblighi ivi assunti;
- era errata la distinzione operata dal Tribunale tra programma ed obiettivi, in quanto è evidente che il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna impresa è funzionale alla realizzazione del programma per cui vengono concesse e poi erogate le agevolazioni;
- evidenziava un “evidente pregiudizio per l'Erario che, alla luce di tale interpretazione, potrebbe trovarsi nella condizione di dover compensare prestazioni parziali assolutamente inutili rispetto all'economia nazionale che i bandi in esame hanno lo scopo di incrementare”
- l'agevolazione, sia pure suddivisa tra le singole imprese facenti parte dell'accordo di collaborazione, è, dunque, funzionale all'attuazione del programma, non al raggiungimento dei singoli obiettivi delle imprese partecipanti;
- l'obbligazione era indivisibile, in quanto il relativo oggetto era una prestazione in base all'art 1316 c.c., non suscettibile di divisione per il modo in cui era stato considerato dalle parti contraenti, non potendo l'Amministrazione ricevere adempimenti parziali, avendo il creditore interesse alla esecuzione unitaria della prestazione;
di qui, non poteva dirsi giustificato un provvedimento di revoca ( ovvero di risoluzione dei rapporti di finanziamento) soltanto parziale;
ribadisce in proposito la applicazione dell'art. 14 che, nel prevdere la revoca delle agevolazioni, non opera alcuna distinzione;
- il ragionamento del Tribunale per riconoscere in capo alle due imprese ( CP_2
e il diritto alla conservazione delle quote agevolative erogate non
[...] CP_1 era compatibile con il carattere doveroso del recupero ex art 2033 c.c., né in linea con il canone costituzionale di buon andamento che incombeva sull'Amministrazione nell'ipotesi di indebita erogazione di denaro pubblico, a nulla rilevando l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede che non sono di ostacolo all'esercizio dell'attività doverosa da parte dell'amministrazione.
Il motivo è infondato.
Con la censura la parte mira ad ottenere la riforma del capo di sentenza che ha riconosciuto la illegittimità di una revoca generalizzata delle agevolazioni
11 concesse e il corrispondente diritto delle società attrici a conservare le agevolazioni concesse con il decreto del MSE N. 14MI01 del 17.06.2011 e tanto sulla base di una lettura tutta incentrata sulla distinzione concettuale ed ontologica tra programma e obiettivi del finanziamento, ritenendo solo i secondi come veramente unitari.
A fondamento della propria conclusione, il Tribunale ha ritenuto che:
“Le medesime disposizioni del bando e dello specifico decreto di concessione delle agevolazioni in oggetto, palesano, altresì, la pluralità di agevolazioni attribuite a ciascun soggetto partecipe dell'accordo di collaborazione (cfr, art. 3 co 3 bando cit), e con essa, nella sostanza, la pluralità di rapporti di finanziamento di cui si tratta, sebbene tra di loro certamente funzionalmente e strutturalmente collegati, ma non fino al punto da escludere la possibilità di una valutazione distinta dell'adempimento dato al programma oggetto dell'accordo di collaborazione ” .
La ricostruzione dogmatica offerta dal Tribunale trova concorde questo Ufficio in quanto fondata su una rigorosa ricostruzione del sistema normativo dal quale il
Tribunale ha tratto le proprie conclusioni, con pertinenti richiami letterali e sistematici sia al bando approvato con il Decreto del Parte_2 del 10.07.2008 che al decreto di concessione del finanziamento.
[...]
L'art. 3 comma 3 del decreto è chiaro nell'enunciare il carattere “congiunto” della realizzazione del programma sulla base di accordi di collaborazione, che devono tuttavia contenere “per ciascun soggetto partecipante” l'attività da realizzare e la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma.
L'art. 6 del DM del 10.07.2008 prevede ulteriori agevolazioni “se alla realizzazione del programma partecipano almeno sette imprese indipendenti
l'una dall'altra (…)”;
L'art. 14 significativamente ammette la possibilità di revoche parziali delle agevolazioni, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di mancata presentazione dei s.a.l. entro un anno dalle date previste.
12 Il decreto di concessione chiarisce meglio lo stretto nesso, anche economico. tra le agevolazioni, nella forma di contributo alla spesa, a ciascuno dei soggetti beneficiari sulla base di una tabella con l'indicazione dell'importo concesso a ciascuno di essi e prevedendo che le agevolazioni sono concesse a “ciascun soggetto beneficiario” ( art. 1 comma 2), in relazione ai “corrispondenti stati di avanzamento del programma complessivo”
Inoltre, nel caso di specie, e sempre a risconto della natura parziaria e divisibile delle prestazioni ammesse al contributo, bene ha fatto il Tribunale ad evidenziare come la revoca fosse stata disposta per il mancato raggiungimento del programma ex art. 14 lett c) del bando, nonché per la mancata presentazione degli stati di avanzamento, sottolineando altresì la portata significativa del decreto ministeriale di variazione n. 14 MI01/VAR -2 del 20.07.2015 che conteneva una motivata e analitica rimodulazione dei costi e dei tempi del piano di distribuzione delle erogazioni.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione, da parte del primo giudice, del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato, fissato dall'art
112 c.p.c.. Infatti, nel giudizio di primo grado le odierne società appellate avevano tutte e in via unitaria (e non pro quota) chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il loro adempimento, per potersi vedere riconosciuto, una volta consegnato il , il diritto all'erogazione dell'ultima tranche o delle somme Pt_3 tutte dovute. Secondo l'appellante, il Tribunale si era discostato da quanto richiesto dalle attrici che non avevano neppure ipotizzato l'accertamento della parziarietà delle obbligazioni e dell'accoglibilità della domanda pro quota. Così facendo, il Tribunale, ipotizzando la parziarietà delle obbligazioni e l'accoglibilità della domanda pro quota , aveva attribuito una maggiore utilità alle imprese ricorrenti
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, riguardando la doglianza la posizione giuridica di altre parti del giudizio.
Ad ogni modo, la stessa censura è infondata, in quanto, stando alle difese formulate dalle due società attrici, nel giudizio di primo grado era stato richiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto delle attrici alla corresponsione, nelle quote stabilite, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, del
13 finanziamento loro concesso e condannare il MISE all'erogazione della ultima tranche e/o delle somme tutte dovute, se ritenuto una volta consegnato il III SAL
e sostituito il referente CIAM Servizi srl e/o come meglio ritenuto dal Giudicante
” (cfr. conclusioni della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e conclusioni precisate).
Con il terzo motivo ( rubricato: Difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo, ossia il fatto che la revoca è fondata anche su un'autonoma ragione: ritardo nella rendicontazione dei SAL che assumono autonomo rilievo ai fini della revoca del contributo e sull'erronea valutazione delle prove con riguardo al decreto di variazione VAR2 del 20 luglio 2015 (all. 7) e al successivo provvedimento del 9 marzo 2016 (all. 8) con cui è stata revocata la proroga dei termini con riferimento a tutte le imprese appellate l'appellante contesta la decisione per difetto di motivazione e errata valutazione dei documenti acquisiti nel corso del giudizio di prime cure”
Secondo la parte, il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il decreto di variazione n. 14M101/VAR 2 del 20.07.2015 che aveva apportato alcune modifiche al programma e al contenuto dei singoli rapporti obbligatori nonché disposto una proroga dei termini fissati dal decreto di concessione del contributo;
secondo la parte, detti termini erano invece rimasti invariati poiché detto decreto di variazione VAR2 era stato dichiarato con successiva nota ministeriale del
9.03.2016 “privo di validità” a causa della cessazione della società
[...] tra i sottoscrittori del decreto avvenuta in data 23 marzo 2015. CP_10
Da tali premesse, l'appellante trae la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la tardività della rendicontazione ed il ritardo nell'adempimento con riferimento a tutte le imprese attrici e non soltanto ad alcune di esse per effetto degli originari termini.
Infatti, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto tale nota priva di valore rilevando la presenza di motivi formali (attinenti alla provenienza della nota del 2016) e di motivi sostanziali (attinenti alla non dimostrata conoscenza della nota da parte delle imprese aderenti al programma).
Quanto ai primi, la nota era stata emessa dal Mise e, in particolare dalla Direzione
Incentivi alle Imprese, ufficio amministrativo che si occupa dell'adozione di tale
14 tipologia di atti;
quanto ai secondi l'Amministrazione aveva correttamente notificato l'atto presso il proponente del progetto (la CIAM) con il quale interloquiva in base alle previsioni del bando.
Il motivo è infondato sulla scorta di un rilievo fondato sulla necessaria valorizzazione della gerarchia formale fra i due provvedimenti (decreto e nota ministeriale). Deve infatti escludersi che una mera nota a firma del dirigente di divisione MISE, possa sovvertire e i dichiarare “priva di validità” una disposizione recata da un decreto, tanto ciò è vero che la stessa nota annuncia che sarà emanato a breve un altro Decreto di variazione ed autorizzazione che terrà conto del mutamento (Nota MISE del 9 marzo 2016, doc. 4 fascicolo primo grado).
Con il quarto motivo, da esaminare infra, l'appellante impugna il capo sulle spese sostenendo che l'accoglimento parziale delle domande attoree avrebbe dovuto giustificare la compensazione delle spese tra il e le imprese attrici. Parte_2
Le società si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto.
La e i sono costituite con CP_3 CP_8 CP_11 un'unica comparsa, chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo appello incidentale con riferimento alla questione della individuazione del termine ultimo di scadenza per la presentazione della rendicontazione.
Il Tribunale, partendo dall'assunto che i nuovi termini di scadenza per la conclusione del programma e per la relativa rendicontazione scadessero - in conseguenza della proroga degli stessi intervenuta con decreto di variazione del
20.07.2015 - “rispettivamente, dal 2.05.2014 al 2.07.2015 e dal 2.05.2015 al
2.07.2016”, aveva ritenuto tardiva la trasmissione della documentazione III SAL da parte delle società odierne appellanti incidentali: rilevava, infatti, il Tribunale come avesse trasmesso la relazione in data 20 settembre 2016 CP_3
(doc. 50), in data 25 agosto 2016 (doc. 71) e in data 17 CP_5 CP_4 ottobre 2016 (cfr. sentenza di primo grado pag. 30). Quindi, nei loro confronti è stata ritenuta giustificata una revoca solo parziale, cioè riferita al solo III SAL, con diritto a trattenere le somme erogate per gli altri due SAL.
15 Secondo le società deducenti, tale conclusione sarebbe erronea in fatto in quanto il tenore del citato art. 14 del D.M. 10 luglio 2008 (il Bando) individua come causa di revoca la mancata presentazione del III SAL decorsi 12 mesi dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di concessione delle erogazioni.
Di qui, la tempestività dell'adempimento e l'insussistenza della causa di revoca del finanziamento contestata dal MISE nel decreto di revoca per cui è causa.
Sotto questo primo profilo, il motivo è infondato.
Il decreto di revoca, come dalle stesse appellanti richiamato, dispone che “E' revocato il DM …. relativo al programma… per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14 comma 1 lett c del dm 10 7 2008, relativi alla realizzazione del programma ed alla presentazione degli stati di avanzamento.”. L'art. 14 co. 1 lett. c prevede che: “Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte nel caso di:
c) mancata realizzazione del programma”.
La tesi delle appellanti incidentali secondo cui la presentazione del III SAL sarebbe stata tempestiva in quanto effettuata decorsi 12 mesi dalla scadenza del termine previsto per tale adempimento nel piano delle erogazioni non vale ad escludere la revoca per l'autonomo motivo di revoca del finanziamento costituito dalla mancata realizzazione del programma, per la quale resta fermo che deve farsi riferimento al termine previsto dal decreto di variazione individuato dal tribunale.
Sotto altro profilo, secondo le appellanti incidentali, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del D.M. pubblicato su G.U. serie generale 22 del 28 gennaio 2016, il quale prevedeva all'art. 1 “al fine di conseguire la completa realizzazione dei programmi e progetti… che non risultino essere stati ultimati nei termini di cui all'art. 2 comma 1…, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30. 9.
2016, a condizione che le spese successive (ovviamente se esistenti n.d.r.) al
31.12. 015 siano sostenute esclusivamente con risorse proprie delle imprese beneficiarie … ART 3 “… ai fini della presente proroga, …. le imprese presentano un'apposita richiesta entro il 31.3.2016… la richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, è trasmessa al MISE: ... E al soggetto gestore dello specifico intervento. Tale richiesta si intende accettata là dove non sia oggetto di espresso diniego nei 30 giorni solari successivi alla data di ricezione”. In base a tale disposizione, deducono, oltre alle proroghe “specifiche”, il MISE avesse
16 disposto una sorta di proroga dei termini di ultimazione del programma di portata generale e che non era necessaria una risposta scritta del MISE, valendo – quale silenzio significativo – una mancata risposta del MISE nel termine di trenta giorni come assenso.
Ad avviso del Collegio, tale motivo è tuttavia inammissibile, trattandosi di allegazione – quella della suddetta ulteriore proroga del termine al 30.09.2016 – introdotta per la prima volta nel presente grado di giudizio. Peraltro, la disposizione invocata prevede l'assolvimento di un onere di comunicazione da parte degli interessati che non risulta essere stato adempiuto.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello con la Controparte_6 conferma delle statuizioni e impugnando in via incidentale la decisione nella parte in cui aveva stabilito che “Nell'ambito del rapporto processuale con CP_6
la natura estremamente subordinata della domanda proposta nei suoi
[...] confronti ed il suo limitato ruolo nell'ambito del contraddittorio processuale, convergono nel far ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni – ex art. 92 c.p.c. nel testo derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n°77/2018 – per
l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Il Tribunale aveva erroneamente sostenuto la decisione di compensazione con l'affermazione del limitato ruolo di nell'ambito del contraddittorio Controparte_6 processuale e, in punto di diritto, si era limitata ad un generico ed astratto richiamo alla norma ed al criterio interpretativo sancito dalla Corte Costituzionale in totale assenza di motivazione in merito al proprio convincimento.
Il motivo è fondato.
Indipendentemente dalla natura subordinata della domanda svolta nei suoi confronti, la società è stata chiamata in giudizio e costretta a CP_6 difendersi sin dal primo grado, per quanto limitatamente ai contenuti della domanda svolta nei propri confronti.
In tale ordine di concetti, va riformato il capo della prima sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del grado.
17 Conseguentemente le spese del doppio grado sostenute da gravano CP_6 sulle parti appellate e sulle appellanti incidentali, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato medio della lite.
Quanto alle spese del primo grado - in accoglimento del quarto motivo di appello - va disposta, in ragione del parziale accoglimento della domanda, la compensazione del 50% delle spese del primo grado riguardo ad CP_3
e HY srl, ferma la statuizione di condanna integrale in favore delle CP_4 altre due società attrici ( e Controparte_1 CP_2 CP_2
Le spese del presente grado tra il appellante e le appellanti incidentali Parte_2 si possono compensare, tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza.
Va dichiarata la ricorrenza, a carico delle appellanti incidentali soccombenti e HY srl), delle condizioni ex art. 13 comma 1 CP_3 CP_4 quater d.m. 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentali, aventi ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n.
3077/2021 pubblicata il 19.02.2021, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinte, così provvede:
- rigetta i primi tre motivi di appello principale e gli appelli incidentali, e conferma, per l'effetto, i primi tre capi della sentenza impugnata;
- in accoglimento del quarto motivo di appello e dell'appello incidentale di CP_6
previa riforma del quarto e del quinto capo della sentenza di primo grado:
[...]
a) condanna il alla rifusione, in favore della e Parte_2 Controparte_1
delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € Controparte_2
25.947,00 (di cui € 15.947,00 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, da distrarre, limitatamente alle spese del primo grado, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii in primo grado Avv.ti Maria di
Paolo, Stefania Colonnello e Alessandra Cardella;
b) condanna il alla rifusione, in favore di e Parte_2 CP_3 CP_4
HY srl, delle spese del primo grado nella misura della metà, qui liquidate in € 8.000 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarre in favore dei
18 procuratori dichiaratisi antistatarii in primo grado, Avv.ti Maria di Paolo,
Stefania Colonnello e Alessandra Cardella, compensando le spese ulteriori di primo grado;
c) condanna le società e Controparte_1 Controparte_12
e HY srl, e HY srl alla rifusione, CP_4 CP_3 CP_4 in favore di delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi CP_6
€ 15.000 (di cui € 8.000 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al
15%;
d) dispone la compensazione integrale delle spese del grado di appello tra il e le appellanti Parte_1 incidentali e HY srl. CP_3 CP_4
Dà atto della ricorrenza, a carico delle appellanti incidentali soccombenti CP_3
[...
e HY srl), delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater d.m. CP_4
30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5283 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito di discussione orale ex art. 352 cpc
TRA
(già Parte_1 [...]
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12
APPELLANTE
P.VA , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.VA_1
Delegato, e P.VA , in persona Presidente del Controparte_2 P.VA_2
Consiglio di Amministrazione, entrambe elettivamente domiciliate in Via XX Settembre
34/4, Genova, presso lo studio dell'Avv. Stefania Colonello, che le rappresenta e difende unitamente, quanto alla all'avv. Marco Baghino;
Controparte_1
APPELLATE
in persona del legale rappresentante, P. VA , Controparte_3 P.VA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, P. VA , CP_4 P.VA_4
1 e in persona del legale rappresentante pro tempore, P. VA Controparte_5
, rappresentate e difese dall'Avv. Maria Di Paolo e dall'Avv. Alessandra P.VA_5
Cardella e domiciliate presso lo studio dell'Avv. Andrea Pietropaoli in Roma, Via
Girolamo da Carpi n. 6
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
Controparte_6
(C.F. ), in persona
[...] P.VA_6 del suo rapp.te legale, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Domenico Benincasa e Matilde
Galmarini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, V.le Mazzini n. 88
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3077/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.02.2021 non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante (già Parte_1 Parte_2
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese di lite”.
Per l'appellata e Controparte_1 Controparte_2
“rigettata ogni avversaria domanda, richiesta, istanza e produzione, rigettato l'appello incidentale proposto da per le ragioni già dedotte e quelle deducende, dato Controparte_6 atto della mancata accettazione delle appellate esponenti del contraddittorio su domande
e/o eccezioni nuove ex adverso proposte, ammessi i mezzi di prova eventualmente ritenuti
e come dedotti in primo grado dalle parti appellate ed espressamente reiterati, nelle relative istanze, in questo grado: in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'appello principale inammissibile ai sensi dell'art. 342 e/o 348bis c.p.c., con ogni consequenziale declaratoria;
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di compensi e spese di giudizio,
2 oltre accessori di legge;
- rigettare integralmente l'appello incidentale di in quanto infondato in Controparte_6 fatto e in diritto, con integrale conferma del capo relativo alla disciplina delle spese di lite della sentenza impugnata. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre accessori di legge;
nel merito, in subordine, per il denegato caso di ritenuta necessità di riforma della sentenza di primo grado in relazione all'appello principale, le esponenti instano per
l'accoglimento delle istanze istruttorie e delle conclusioni già rese nel procedimento di primo grado che si reiterano e che si riportano qui di seguito ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
In via principale previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 10.09.2019 e, per il caso di denegata ammissione delle prove richieste dalle controparti, della controprova richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 25.09.2019:
A) accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'atto di revoca, e di ogni altro contrario provvedimento, anche ad oggi sconosciuto, che e Controparte_1 CP_2 hanno adempiuto completamente e prontamente a tutti gli obblighi assunti con la
[...] sottoscrizione del decreto di concessione del giugno 2011 e successive proroghe, per le ragioni sopra esposte;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di e Controparte_1 CP_2 alla corresponsione, nelle quote stabilite, ovvero nella misura meglio vista e
[...] ritenuta, del finanziamento loro concesso e condannare il MISE all'erogazione della ultima tranche e/o delle somme tutte dovute, se ritenuto una volta consegnato il III SAL
e sostituito il referente CIAM Servizi Srl e/o come meglio ritenuto dal Giudicante.
In subordine
C) accertare e dichiarare che il mancato rispetto del termine per la presentazione del III
SAL e in generale degli obblighi tutti di cui al decreto di concessione è imputabile a causa di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, rappresentati dal fallimento e/o dallo stato di insolvenza di CIAM Servizi Srl, ed accertare e dichiarare il diritto di e a alla Controparte_1 CP_2 corresponsione, nelle quote stabilite, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, del finanziamento loro concesso.
In ulteriore subordine:
3 D) nel denegato caso di rigetto delle domande sopra indicate, accertare e dichiarare che la decadenza dal finanziamento è imputabile all'inadempimento del MISE agli obblighi assunti, per le ragioni indicate in atti e, conseguentemente, condannare il MISE al risarcimento del danno così arrecato, in misura pari al contributo concesso, o, in alternativa, alle quote di contributo già erogate e, quindi, euro 168.854,42 a CP_1
ed euro 85.618,56 per ovvero nella misura meglio vista e
[...] CP_2 ritenuta.
E) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la responsabilità di e/o dei CP_6 suoi funzionari per mala gestione della vigilanza e della attività di monitoraggio ed informazione del MISE e condannare , solidalmente e/o alternativamente al CP_6
MISE e/o come meglio visto in corso di causa, a pagare a e a Controparte_1 CP_2 il risarcimento del danno così arrecato, pari alle somme, anche parziali, che
[...]
e fossero costrette a restituire a MISE, ove la domanda Controparte_1 CP_2 principale venisse, anche in parte, respinta.
In ogni caso con vittoria di compensi di lite, oltre spese generali cpa ed iva per entrambi
i gradi di giudizio e della fase della richiesta di sospensiva in appello avanzata dal
appellante principale, totalmente rigettata. Parte_2 nel merito, in subordine, per il denegato caso di ritenuta necessità di riforma della sentenza di primo grado in relazione all'appello incidentale di , escludere Controparte_6 la ripetizione ex art. 92, comma 1 c.p.c. per le ragioni dedotte nella memoria di replica all'appello incidentale depositata il 03.03.2022 ed espressamente richiamata dalle società esponenti nelle Note di trattazione scritta dell'udienza del 23.03.2022 e/o per quelle meglio viste e ritenute, ovvero in estremo subordine, disporre la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado tra e Controparte_7
nella misura meglio vista e ritenuta tenuto conto delle conclusioni Controparte_6 rassegnate in primo grado da nonché delle eccezioni e difese svolte e Controparte_6 compensazione integrale delle spese di lite del presente grado. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eccezioni e/o domande nuove e si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Per gli appellanti incidentali Controparte_3 CP_8 Controparte_5
“In via principale che la sentenza impugnata del Tribunale di Roma, Sez. II civile, n.
3077/2021 del 19 febbraio 2021 (R.G. n. 72608/2017- dott.ssa Carmen Bifano) sia
4 confermata. Con espressa riproposizione di tutte le domande non riscontrate ex art. 346 cpc.
In via di appello incidentale, in parziale riforma della stessa, alla corresponsione nei loro confronti della terza ed ultima tranche di finanziamento e condannare quindi il MISE al pagamento nei confronti di dell'importo di Euro 81.854,00, nei confronti CP_3 di dell'importo di Euro 184.272,00 e nei confronti di dell'importo di CP_5 CP_4
Euro 388.899.00, corrispondenti agli importi relativi al III SAL, oltre interessi e rivalutazione. Con condanna alle spese del secondo grado e con espressa richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c., primo o secondo comma, a giudizio insindacabile di codesta Corte.”
Per l'appellante incidentale Controparte_6
– :
[...] CP_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previa conferma integrale in favore di dei capi di sentenza con i quali sono state Controparte_6 rigettate le domande nei confronti di in accoglimento dell'appello Controparte_6 incidentale: riformare la sentenza impugnata nel capo in cui, pur pronunciando la soccombenza delle attrici in primo grado, ha compensato le spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c. e, per l'effetto, condannare le odierne appellate ed attrici in primo grado alla ri-fusione delle spese del grado in favore di nella misura di € 15.947,00, Controparte_6 oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, in conformità al D.M. 55/2014.
Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, il Parte_2
(oggi ) ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe che così ha statuito:
“dichiara il diritto di Controparte_3 Controparte_1 CP_4 CP_9 di conservare le quote di agevolazioni già ricevute in esecuzione
[...] Controparte_2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14MI01 – del 17.06.2011 – per la realizzazione del programma denominato “Kyotolift”;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_2 [...] dell'importo di euro 21.407,33 ed in favore di CP_2 Controparte_1 dell'importo di euro 170.858,84;
5 - respinge tutte le restanti domande attore;
- condanna il al pagamento in favore, in solido, delle Parte_2 avv. Maria Di Paolo, Stefania Colonello, Alessandra Cardella, dichiaratesi antistatarie, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 15.947,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
- compensa le spese di lite nell'ambito del rapporto tra le parti attrici ed . Controparte_6
Nel giudizio di primo grado, le società Controparte_1 Controparte_2
e avevano agito innanzi il Tribunale di Controparte_3 CP_8 Controparte_5
Roma esponendo di aver partecipato, con un partenariato di nove imprese avente come primo proponente la società CIAM Servizi, al “Progetto di Innovazione Industriale – bando “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” – con il programma di ricerca, sviluppo e innovazione dal titolo KYOTOLIFT (n. prog. MI01_00413); sostanzialmente, la società, partecipando singolarmente ma costituendo un gruppo, come imposto dalla stipulazione di un accordo di collaborazione di cui all'art. 3 comma 3 del bando, ad una sorta di filiera che, mediante la messa in comune di componenti meccaniche, elettroniche ed energetiche, da parte di ciascuno dei partecipanti, doveva realizzare il progetto e la realizzazione del prototipo di un nuovo tipo di ascensore ad impatto c.d. zero;
vista la favorevole collocazione del progetto nella graduatoria dei progetti innovativi del
, le stesse imprese avevano ottenuto la concessione di agevolazioni, nella forma Parte_2 di contributo di spesa, con Decreto del 17.06.2017; che, nel corso della realizzazione del progetto, a causa delle modifiche alla composizione del gruppo, la CIAM Servizi, designata quale società capofila, aveva dovuto chiedere autorizzazioni alla variazione e rideterminare e ridistribuire i carichi di lavoro tra le imprese ancora attive che si vedevano costrette a riorganizzare il lavoro e le spese;
che era nel frattempo intervenuto il fallimento della CIAM Servizi;
che, nonostante le singole imprese avessero correttamente adempiuto agli obblighi da ciascuna assunti, con Decreto n. 3631 del 06.09.2017, il aveva disposto la revoca delle agevolazioni a tutte le imprese partecipanti, Parte_2 ordinando la restituzione di euro 510.910,45, e tanto a causa del mancato rispetto dei termini di realizzazione del programma e della relativa rendicontazione.
A fondamento della domanda, le imprese attrici avevano contestato il ritardo nella realizzazione del programma loro ascritto ex art. 14 lett. c) del bando, essendo unicamente mancato, da parte della referente Ciam, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data
6 2.03.2017, l'assemblaggio di pezzi già predisposti dalle singole imprese;
parimenti negavano il contestato ritardo nella presentazione dell'ultimo Sal (art. 14 lett. e del bando), atteso che quelli precedenti erano stati già saldati, ed avendo il Mise, con successivo decreto, prorogato la durata del programma finanziato;
in subordine, la rilevanza del sopravvenuto fallimento della referente Ciam, quale causa di forza maggiore idonea ad escludere gli inadempimenti contestati, alla stregua della disciplina dello stesso decreto di finanziamento.
Avevano quindi concluso chiedendo, che, previa disapplicazione del decreto del di revoca delle agevolazioni, fosse accertato il loro diritto alla Parte_2 corresponsione, nelle quote stabilite, del finanziamento loro concesso e che il Parte_2 convenuto fosse condannato alla erogazione dell'ultima tranche dello stesso;
in via subordinata, chiedevano accertarsi la imputabilità della decadenza dal finanziamento all'inadempimento del MISE agli obblighi assunti e la condanna dello stesso al risarcimento del danno arrecato, in misura pari al contributo concesso o alle quote già erogate;
in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della responsabilità di per mala gestione della vigilanza e dell'attività di monitoraggio ed CP_6 informazione del MISE e la condanna della stessa al risarcimento del danno.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, disattese le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle convenute, riteneva che le disposizioni sia del bando che del decreto di concessione delle agevolazioni palesavano il carattere plurimo delle agevolazioni attribuite a ciascun soggetto partecipe dell'accordo di collaborazione e, conseguentemente, dei rapporti di finanziamento, i quali, sebbene tra loro funzionalmente e strutturalmente collegati, non escludevano la possibilità di una valutazione distinta dell'adempimento al programma da parte dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
In dettaglio, il Tribunale traeva tale conclusione dai seguenti dati:
- in base alle disposizioni di cui all'art. 3 co. 3 del bando, l'accordo di collaborazione aveva ad oggetto un programma che definiva in modo preciso l'attività e i costi che ciascun soggetto doveva rispettivamente realizzare e sostenere e, prevedendo l'indicazione della rilevanza di ciascuna partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma, forniva una distinzione tra programma e relativi obiettivi;
- la distinzione tra programma e obiettivi giustificava l'interpretazione per cui solo i secondi erano unitari, attenendo all'effetto utile del contributo finanziario pubblico;
il
7 programma invece definiva i singoli apporti a quegli obiettivi da parte di ciascuna impresa, i relativi costi e la parte di tali costi assunti dall'Amministrazione pubblica mediante l'erogazione alle imprese del corrispondente importo a titolo di finanziamento;
- tale interpretazione trovava riscontro anche nell'art. 14 del bando che individuava quali cause autonome di revoca delle agevolazioni concesse “la mancata realizzazione del programma” (lett. c) e il “mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili” (lett. d) e di cui solo la prima era stata posta alla base della revoca in esame, unitamente al ritardo nella realizzazione e nella rendicontazione degli stati di avanzamento rispetto alle date del piano di erogazioni stabilito nel decreto di concessione del finanziamento;
- l'art. 12 co. 4 del bando prevedeva il trasferimento, in favore proprio dei singoli beneficiari, delle somme a titolo di contribuzione alla spesa materialmente accreditate dal
; Parte_2
- inoltre, le disposizioni del decreto di concessione delle agevolazioni prevedevano che queste ultime fossero erogate in favore di “ciascuno dei soggetti beneficiari” (art. 1, co. 1 e 2) e disciplinavano analiticamente la distribuzione di tali agevolazioni per ciascuna voce di spesa nonché nell'ambito dei singoli sal per ciascuno dei quali era anche indicato il periodo finale;
- le schede presenti nell'allegato 2 del decreto di concessione contenenti per ciascun beneficiario i piani di sviluppo delle attività che si erano impegnati a realizzare e i piani di erogazione dei contributi mostravano situazioni diversificate per ciascuna impresa;
- da ciò si evinceva che il programma cui attenevano le agevolazioni prevedeva obblighi differenti per ciascuna impresa, cosicché la condotta esigibile nei confronti di ciascuna non poteva essere ulteriore e diversa rispetto a quella dettagliatamente descritta nel programma oggetto dell'accordo di collaborazione;
- ne derivava che, costituendo le agevolazioni concesse un contributo alle spese da ciascuna impresa sostenute, se la condotta della singola impresa era stata conforme a quella cui essa si era obbligata con l'accordo di collaborazione e con la sottoscrizione del decreto di relativa concessione, non risultava giustificata la mancata erogazione ovvero la revoca delle medesime agevolazioni corrispondenti alle spese effettivamente sostenute,
a meno che la mancata attuazione del programma nella sua interezza e il mancato
8 raggiungimento dei suoi obbiettivi non fosse ascrivibile proprio alla condotta di una delle imprese partecipanti.
Ciò premesso, esaminati gli atti e i decreti di variazione, individuato il termine per la conclusione del programma e per la sua rendicontazione al 2.07.2015 e al 2.07.2016 (e non alle date del 2.05.2014 e 2.05.2015 indicate nel decreto di revoca) il Tribunale riteneva che solo la e la avessero offerto la Controparte_2 Controparte_1 prova dell'adempimento tempestivo che incombeva sulle attrici.
Viceversa, la HY s.r.l., e non avevano rispettato i Controparte_3 CP_8 suddetti termini.
Pertanto, giusto il dispositivo sopra riportato, accoglieva le domande di condanna del al pagamento delle agevolazioni non corrisposte proposte da ed Parte_2 CP_2 limitatamente alla differenza tra l'importo complessivo Controparte_1 dell'agevolazione e quello già ricevuto.
Quanto alle singole domande svolte, il Tribunale riconosceva a tutte le parti attrici, il diritto di conservare le quote di agevolazioni già ricevute;
a riguardo, l'assenza di contestazione ministeriale in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi ex art. 14 lett. d) del bando e la sola contestazione della mancata attuazione del programma, oltre che del ritardo nella realizzazione e rendicontazione dei s.a.l finali, giustificava la revoca solo parziale, cioè ridimensionata oltre che, dal punto di vista soggettivo, anche oggettivo, tale da non travolgere con effetto retroattivo anche la parte dei rapporti di finanziamento la cui positiva attuazione era stata riconosciuta dalla stessa amministrazione pubblica.
Infine, la accertata ascrivibilità alle parti attrici del ritardo che precludeva l'accoglimento anche delle domande di pagamento delle quote di agevolazione non ancora introitate escludeva la fondatezza di tutte le domande subordinate proposte nei confronti del MISE
e di Controparte_6
Con atto di appello tempestivamente notificato, il Parte_2
(oggi ) ha impugnato la sentenza
[...] Parte_1 per vari motivi.
Le società HY s.r.l., e nonchè hanno Controparte_3 CP_8 CP_6 svolto appelli incidentali.
L'appello principale è fondato limitatamente al quarto motivo, mentre sono infondati gli appelli incidentali, ad eccezione di quello proposto da . CP_6
9 Con il primo motivo (rubricato: Erronea applicazione ed interpretazione della disciplina di cui alle seguenti fonti normative: art 1, comma 842 legge 27 dicembre 2006, n. 296;
D.M 27 marzo 2008, n. 87 con cui è stato istituito il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Decreti interministeriali 8 febbraio 2008 e 6 marzo 2008 con cui è stato adottato il progetto di innovazione industriale e DM Mise del 10 luglio 2008 (c.d. decreto brevetti) Parte_1 che ha definito le condizioni, criteri e modalità per le concessioni di agevolazione a favore del progretto di innovazione industriale “Nuove tecnologie per il Made in Italy”
(in particolare art. 14 rubricato “Revoche”) l'appellante contesta l'erronea applicazione ed interpretazione, da parte del Tribunale, della disciplina di riferimento.
A fondamento del motivo, l'appellante pone una serie di considerazioni di carattere generale:
- quale premessa teorica, evidenzia che, nella ratio della disciplina di riferimento, un ruolo centrale è assunto dalla realizzazione del programma che non tollera il raggiungimento di un risultato parziale rispetto al programma che deve essere integralmente realizzato;
in tale prospettiva, aveva errato il Tribunale nell'ammettere la possibilità di procedere ad una valutazione autonoma dell'adempimento, da parte di ciascuna impresa partecipante, al programma sottoscritto;
tale approdo era in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 comma
2 del bando secondo cui, in caso di revoca, le agevolazioni sono restituite maggiorate di interessi e sanzioni, senza operare alcuna distinzione in ordine ai singoli beneficiari;
- nel caso di specie, non vi era alcuna autonomia tra i singoli finanziamenti (né pluralità di agevolazioni), destinati a ciascuna impresa, né poteva esservi, da parte del , alcuna valutazione frazionata, rispetto all'adempimento del Parte_2 programma;
- la revoca del finanziamento discendeva, per espresso dettato normativo, proprio dalla mancata realizzazione del programma, inteso non come sommatoria dei singoli apporti all'attività richiesta, ma come realizzazione effettiva del risultato tecnologico ed innovativo che giustifica l'erogazione dei finanziamenti;
ciò che rilevava era l'attuazione del programma da parte delle imprese che, riunite in un
10 accordo di collaborazione, dovevano assicurare l'assolvimento degli obblighi ivi assunti;
- era errata la distinzione operata dal Tribunale tra programma ed obiettivi, in quanto è evidente che il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna impresa è funzionale alla realizzazione del programma per cui vengono concesse e poi erogate le agevolazioni;
- evidenziava un “evidente pregiudizio per l'Erario che, alla luce di tale interpretazione, potrebbe trovarsi nella condizione di dover compensare prestazioni parziali assolutamente inutili rispetto all'economia nazionale che i bandi in esame hanno lo scopo di incrementare”
- l'agevolazione, sia pure suddivisa tra le singole imprese facenti parte dell'accordo di collaborazione, è, dunque, funzionale all'attuazione del programma, non al raggiungimento dei singoli obiettivi delle imprese partecipanti;
- l'obbligazione era indivisibile, in quanto il relativo oggetto era una prestazione in base all'art 1316 c.c., non suscettibile di divisione per il modo in cui era stato considerato dalle parti contraenti, non potendo l'Amministrazione ricevere adempimenti parziali, avendo il creditore interesse alla esecuzione unitaria della prestazione;
di qui, non poteva dirsi giustificato un provvedimento di revoca ( ovvero di risoluzione dei rapporti di finanziamento) soltanto parziale;
ribadisce in proposito la applicazione dell'art. 14 che, nel prevdere la revoca delle agevolazioni, non opera alcuna distinzione;
- il ragionamento del Tribunale per riconoscere in capo alle due imprese ( CP_2
e il diritto alla conservazione delle quote agevolative erogate non
[...] CP_1 era compatibile con il carattere doveroso del recupero ex art 2033 c.c., né in linea con il canone costituzionale di buon andamento che incombeva sull'Amministrazione nell'ipotesi di indebita erogazione di denaro pubblico, a nulla rilevando l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede che non sono di ostacolo all'esercizio dell'attività doverosa da parte dell'amministrazione.
Il motivo è infondato.
Con la censura la parte mira ad ottenere la riforma del capo di sentenza che ha riconosciuto la illegittimità di una revoca generalizzata delle agevolazioni
11 concesse e il corrispondente diritto delle società attrici a conservare le agevolazioni concesse con il decreto del MSE N. 14MI01 del 17.06.2011 e tanto sulla base di una lettura tutta incentrata sulla distinzione concettuale ed ontologica tra programma e obiettivi del finanziamento, ritenendo solo i secondi come veramente unitari.
A fondamento della propria conclusione, il Tribunale ha ritenuto che:
“Le medesime disposizioni del bando e dello specifico decreto di concessione delle agevolazioni in oggetto, palesano, altresì, la pluralità di agevolazioni attribuite a ciascun soggetto partecipe dell'accordo di collaborazione (cfr, art. 3 co 3 bando cit), e con essa, nella sostanza, la pluralità di rapporti di finanziamento di cui si tratta, sebbene tra di loro certamente funzionalmente e strutturalmente collegati, ma non fino al punto da escludere la possibilità di una valutazione distinta dell'adempimento dato al programma oggetto dell'accordo di collaborazione ” .
La ricostruzione dogmatica offerta dal Tribunale trova concorde questo Ufficio in quanto fondata su una rigorosa ricostruzione del sistema normativo dal quale il
Tribunale ha tratto le proprie conclusioni, con pertinenti richiami letterali e sistematici sia al bando approvato con il Decreto del Parte_2 del 10.07.2008 che al decreto di concessione del finanziamento.
[...]
L'art. 3 comma 3 del decreto è chiaro nell'enunciare il carattere “congiunto” della realizzazione del programma sulla base di accordi di collaborazione, che devono tuttavia contenere “per ciascun soggetto partecipante” l'attività da realizzare e la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma.
L'art. 6 del DM del 10.07.2008 prevede ulteriori agevolazioni “se alla realizzazione del programma partecipano almeno sette imprese indipendenti
l'una dall'altra (…)”;
L'art. 14 significativamente ammette la possibilità di revoche parziali delle agevolazioni, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di mancata presentazione dei s.a.l. entro un anno dalle date previste.
12 Il decreto di concessione chiarisce meglio lo stretto nesso, anche economico. tra le agevolazioni, nella forma di contributo alla spesa, a ciascuno dei soggetti beneficiari sulla base di una tabella con l'indicazione dell'importo concesso a ciascuno di essi e prevedendo che le agevolazioni sono concesse a “ciascun soggetto beneficiario” ( art. 1 comma 2), in relazione ai “corrispondenti stati di avanzamento del programma complessivo”
Inoltre, nel caso di specie, e sempre a risconto della natura parziaria e divisibile delle prestazioni ammesse al contributo, bene ha fatto il Tribunale ad evidenziare come la revoca fosse stata disposta per il mancato raggiungimento del programma ex art. 14 lett c) del bando, nonché per la mancata presentazione degli stati di avanzamento, sottolineando altresì la portata significativa del decreto ministeriale di variazione n. 14 MI01/VAR -2 del 20.07.2015 che conteneva una motivata e analitica rimodulazione dei costi e dei tempi del piano di distribuzione delle erogazioni.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione, da parte del primo giudice, del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato, fissato dall'art
112 c.p.c.. Infatti, nel giudizio di primo grado le odierne società appellate avevano tutte e in via unitaria (e non pro quota) chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il loro adempimento, per potersi vedere riconosciuto, una volta consegnato il , il diritto all'erogazione dell'ultima tranche o delle somme Pt_3 tutte dovute. Secondo l'appellante, il Tribunale si era discostato da quanto richiesto dalle attrici che non avevano neppure ipotizzato l'accertamento della parziarietà delle obbligazioni e dell'accoglibilità della domanda pro quota. Così facendo, il Tribunale, ipotizzando la parziarietà delle obbligazioni e l'accoglibilità della domanda pro quota , aveva attribuito una maggiore utilità alle imprese ricorrenti
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, riguardando la doglianza la posizione giuridica di altre parti del giudizio.
Ad ogni modo, la stessa censura è infondata, in quanto, stando alle difese formulate dalle due società attrici, nel giudizio di primo grado era stato richiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto delle attrici alla corresponsione, nelle quote stabilite, ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, del
13 finanziamento loro concesso e condannare il MISE all'erogazione della ultima tranche e/o delle somme tutte dovute, se ritenuto una volta consegnato il III SAL
e sostituito il referente CIAM Servizi srl e/o come meglio ritenuto dal Giudicante
” (cfr. conclusioni della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. e conclusioni precisate).
Con il terzo motivo ( rubricato: Difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo, ossia il fatto che la revoca è fondata anche su un'autonoma ragione: ritardo nella rendicontazione dei SAL che assumono autonomo rilievo ai fini della revoca del contributo e sull'erronea valutazione delle prove con riguardo al decreto di variazione VAR2 del 20 luglio 2015 (all. 7) e al successivo provvedimento del 9 marzo 2016 (all. 8) con cui è stata revocata la proroga dei termini con riferimento a tutte le imprese appellate l'appellante contesta la decisione per difetto di motivazione e errata valutazione dei documenti acquisiti nel corso del giudizio di prime cure”
Secondo la parte, il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il decreto di variazione n. 14M101/VAR 2 del 20.07.2015 che aveva apportato alcune modifiche al programma e al contenuto dei singoli rapporti obbligatori nonché disposto una proroga dei termini fissati dal decreto di concessione del contributo;
secondo la parte, detti termini erano invece rimasti invariati poiché detto decreto di variazione VAR2 era stato dichiarato con successiva nota ministeriale del
9.03.2016 “privo di validità” a causa della cessazione della società
[...] tra i sottoscrittori del decreto avvenuta in data 23 marzo 2015. CP_10
Da tali premesse, l'appellante trae la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la tardività della rendicontazione ed il ritardo nell'adempimento con riferimento a tutte le imprese attrici e non soltanto ad alcune di esse per effetto degli originari termini.
Infatti, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto tale nota priva di valore rilevando la presenza di motivi formali (attinenti alla provenienza della nota del 2016) e di motivi sostanziali (attinenti alla non dimostrata conoscenza della nota da parte delle imprese aderenti al programma).
Quanto ai primi, la nota era stata emessa dal Mise e, in particolare dalla Direzione
Incentivi alle Imprese, ufficio amministrativo che si occupa dell'adozione di tale
14 tipologia di atti;
quanto ai secondi l'Amministrazione aveva correttamente notificato l'atto presso il proponente del progetto (la CIAM) con il quale interloquiva in base alle previsioni del bando.
Il motivo è infondato sulla scorta di un rilievo fondato sulla necessaria valorizzazione della gerarchia formale fra i due provvedimenti (decreto e nota ministeriale). Deve infatti escludersi che una mera nota a firma del dirigente di divisione MISE, possa sovvertire e i dichiarare “priva di validità” una disposizione recata da un decreto, tanto ciò è vero che la stessa nota annuncia che sarà emanato a breve un altro Decreto di variazione ed autorizzazione che terrà conto del mutamento (Nota MISE del 9 marzo 2016, doc. 4 fascicolo primo grado).
Con il quarto motivo, da esaminare infra, l'appellante impugna il capo sulle spese sostenendo che l'accoglimento parziale delle domande attoree avrebbe dovuto giustificare la compensazione delle spese tra il e le imprese attrici. Parte_2
Le società si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto.
La e i sono costituite con CP_3 CP_8 CP_11 un'unica comparsa, chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo appello incidentale con riferimento alla questione della individuazione del termine ultimo di scadenza per la presentazione della rendicontazione.
Il Tribunale, partendo dall'assunto che i nuovi termini di scadenza per la conclusione del programma e per la relativa rendicontazione scadessero - in conseguenza della proroga degli stessi intervenuta con decreto di variazione del
20.07.2015 - “rispettivamente, dal 2.05.2014 al 2.07.2015 e dal 2.05.2015 al
2.07.2016”, aveva ritenuto tardiva la trasmissione della documentazione III SAL da parte delle società odierne appellanti incidentali: rilevava, infatti, il Tribunale come avesse trasmesso la relazione in data 20 settembre 2016 CP_3
(doc. 50), in data 25 agosto 2016 (doc. 71) e in data 17 CP_5 CP_4 ottobre 2016 (cfr. sentenza di primo grado pag. 30). Quindi, nei loro confronti è stata ritenuta giustificata una revoca solo parziale, cioè riferita al solo III SAL, con diritto a trattenere le somme erogate per gli altri due SAL.
15 Secondo le società deducenti, tale conclusione sarebbe erronea in fatto in quanto il tenore del citato art. 14 del D.M. 10 luglio 2008 (il Bando) individua come causa di revoca la mancata presentazione del III SAL decorsi 12 mesi dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di concessione delle erogazioni.
Di qui, la tempestività dell'adempimento e l'insussistenza della causa di revoca del finanziamento contestata dal MISE nel decreto di revoca per cui è causa.
Sotto questo primo profilo, il motivo è infondato.
Il decreto di revoca, come dalle stesse appellanti richiamato, dispone che “E' revocato il DM …. relativo al programma… per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14 comma 1 lett c del dm 10 7 2008, relativi alla realizzazione del programma ed alla presentazione degli stati di avanzamento.”. L'art. 14 co. 1 lett. c prevede che: “Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte nel caso di:
c) mancata realizzazione del programma”.
La tesi delle appellanti incidentali secondo cui la presentazione del III SAL sarebbe stata tempestiva in quanto effettuata decorsi 12 mesi dalla scadenza del termine previsto per tale adempimento nel piano delle erogazioni non vale ad escludere la revoca per l'autonomo motivo di revoca del finanziamento costituito dalla mancata realizzazione del programma, per la quale resta fermo che deve farsi riferimento al termine previsto dal decreto di variazione individuato dal tribunale.
Sotto altro profilo, secondo le appellanti incidentali, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del D.M. pubblicato su G.U. serie generale 22 del 28 gennaio 2016, il quale prevedeva all'art. 1 “al fine di conseguire la completa realizzazione dei programmi e progetti… che non risultino essere stati ultimati nei termini di cui all'art. 2 comma 1…, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30. 9.
2016, a condizione che le spese successive (ovviamente se esistenti n.d.r.) al
31.12. 015 siano sostenute esclusivamente con risorse proprie delle imprese beneficiarie … ART 3 “… ai fini della presente proroga, …. le imprese presentano un'apposita richiesta entro il 31.3.2016… la richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, è trasmessa al MISE: ... E al soggetto gestore dello specifico intervento. Tale richiesta si intende accettata là dove non sia oggetto di espresso diniego nei 30 giorni solari successivi alla data di ricezione”. In base a tale disposizione, deducono, oltre alle proroghe “specifiche”, il MISE avesse
16 disposto una sorta di proroga dei termini di ultimazione del programma di portata generale e che non era necessaria una risposta scritta del MISE, valendo – quale silenzio significativo – una mancata risposta del MISE nel termine di trenta giorni come assenso.
Ad avviso del Collegio, tale motivo è tuttavia inammissibile, trattandosi di allegazione – quella della suddetta ulteriore proroga del termine al 30.09.2016 – introdotta per la prima volta nel presente grado di giudizio. Peraltro, la disposizione invocata prevede l'assolvimento di un onere di comunicazione da parte degli interessati che non risulta essere stato adempiuto.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello con la Controparte_6 conferma delle statuizioni e impugnando in via incidentale la decisione nella parte in cui aveva stabilito che “Nell'ambito del rapporto processuale con CP_6
la natura estremamente subordinata della domanda proposta nei suoi
[...] confronti ed il suo limitato ruolo nell'ambito del contraddittorio processuale, convergono nel far ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni – ex art. 92 c.p.c. nel testo derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n°77/2018 – per
l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Il Tribunale aveva erroneamente sostenuto la decisione di compensazione con l'affermazione del limitato ruolo di nell'ambito del contraddittorio Controparte_6 processuale e, in punto di diritto, si era limitata ad un generico ed astratto richiamo alla norma ed al criterio interpretativo sancito dalla Corte Costituzionale in totale assenza di motivazione in merito al proprio convincimento.
Il motivo è fondato.
Indipendentemente dalla natura subordinata della domanda svolta nei suoi confronti, la società è stata chiamata in giudizio e costretta a CP_6 difendersi sin dal primo grado, per quanto limitatamente ai contenuti della domanda svolta nei propri confronti.
In tale ordine di concetti, va riformato il capo della prima sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del grado.
17 Conseguentemente le spese del doppio grado sostenute da gravano CP_6 sulle parti appellate e sulle appellanti incidentali, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato medio della lite.
Quanto alle spese del primo grado - in accoglimento del quarto motivo di appello - va disposta, in ragione del parziale accoglimento della domanda, la compensazione del 50% delle spese del primo grado riguardo ad CP_3
e HY srl, ferma la statuizione di condanna integrale in favore delle CP_4 altre due società attrici ( e Controparte_1 CP_2 CP_2
Le spese del presente grado tra il appellante e le appellanti incidentali Parte_2 si possono compensare, tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza.
Va dichiarata la ricorrenza, a carico delle appellanti incidentali soccombenti e HY srl), delle condizioni ex art. 13 comma 1 CP_3 CP_4 quater d.m. 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentali, aventi ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n.
3077/2021 pubblicata il 19.02.2021, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinte, così provvede:
- rigetta i primi tre motivi di appello principale e gli appelli incidentali, e conferma, per l'effetto, i primi tre capi della sentenza impugnata;
- in accoglimento del quarto motivo di appello e dell'appello incidentale di CP_6
previa riforma del quarto e del quinto capo della sentenza di primo grado:
[...]
a) condanna il alla rifusione, in favore della e Parte_2 Controparte_1
delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € Controparte_2
25.947,00 (di cui € 15.947,00 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, da distrarre, limitatamente alle spese del primo grado, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii in primo grado Avv.ti Maria di
Paolo, Stefania Colonnello e Alessandra Cardella;
b) condanna il alla rifusione, in favore di e Parte_2 CP_3 CP_4
HY srl, delle spese del primo grado nella misura della metà, qui liquidate in € 8.000 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarre in favore dei
18 procuratori dichiaratisi antistatarii in primo grado, Avv.ti Maria di Paolo,
Stefania Colonnello e Alessandra Cardella, compensando le spese ulteriori di primo grado;
c) condanna le società e Controparte_1 Controparte_12
e HY srl, e HY srl alla rifusione, CP_4 CP_3 CP_4 in favore di delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi CP_6
€ 15.000 (di cui € 8.000 per il primo grado) oltre Iva, Cpa e spese generali al
15%;
d) dispone la compensazione integrale delle spese del grado di appello tra il e le appellanti Parte_1 incidentali e HY srl. CP_3 CP_4
Dà atto della ricorrenza, a carico delle appellanti incidentali soccombenti CP_3
[...
e HY srl), delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater d.m. CP_4
30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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