TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 41133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Parte_1
Coppola che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 11.11.24, parte ricorrente, premesso di essere docente di ruolo dall'anno scolastico 2021, ha convenuto in giudizio il , Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 706,97, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti (e differenza su t.f.r.) maturata pagina 1 di 3 nell'anno scolastico 2020/21, in cui aveva prestato attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato.
2.- Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato che la ricorrente ha svolto, in qualità di docente, attività di supplenza nell'anno scolastico 2020/21, senza percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, secondo il quale: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (comma 1); “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999..” (comma 3).
Interpretando tali disposizioni contrattuali, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
Ord. 20015/18; confermata da Cass. 6293/2020).
pagina 2 di 3 Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della retribuzione CP_1
professionale docenti in favore della ricorrente, quantificata, in assenza di contestazioni, nella somma di € 706,97 (comprensiva della differenza sulla base utile ai fini del t.f.r.), oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente somma di € CP_1
706,97 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in € 550,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 05.03.2025
IL GIUDICE
Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Parte_1
Coppola che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
Controparte_1
- contumace -
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 11.11.24, parte ricorrente, premesso di essere docente di ruolo dall'anno scolastico 2021, ha convenuto in giudizio il , Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 706,97, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti (e differenza su t.f.r.) maturata pagina 1 di 3 nell'anno scolastico 2020/21, in cui aveva prestato attività lavorativa in forza di contratto a tempo determinato.
2.- Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato che la ricorrente ha svolto, in qualità di docente, attività di supplenza nell'anno scolastico 2020/21, senza percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, secondo il quale: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (comma 1); “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999..” (comma 3).
Interpretando tali disposizioni contrattuali, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
Ord. 20015/18; confermata da Cass. 6293/2020).
pagina 2 di 3 Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della retribuzione CP_1
professionale docenti in favore della ricorrente, quantificata, in assenza di contestazioni, nella somma di € 706,97 (comprensiva della differenza sulla base utile ai fini del t.f.r.), oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente somma di € CP_1
706,97 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in € 550,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 05.03.2025
IL GIUDICE
Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3