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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 13437/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13437/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Rosario Livantino n. 97, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Domenico Chirulli, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marcello De Vivo, giusta procura in calce all'atto di citazione dell'11.09.2018,
- ATTORE - contro
in persona del Direttore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Niccolò Piccinni n. 33, presso lo studio dell'Avv. Luigi di Leo, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 7.12.2018,
- CONVENUTA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Pa Con atto di citazione dell'11.09.2018, ritualmente notificato in data 13-20.09.2018,
[...]
, conveniva innanzi a questo Tribunale l' Parte_1 Controparte_1
, chiedendo: “I°- In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della
[...] struttura Ospedaliera civile di di ) divisione di otorinolaringoiatria, Controparte_2 CP_1 reparto del Dott. , in persona del Direttore e del legale rappresentante pro tempore, nella CP_3 causazione del danno subito all'attore sig. a seguito dell'evento sopra descritto;
II°- Per Parte_1
l'effetto, condannare la struttura civile di di divisione di CP_1 Controparte_2 CP_1
1 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. otorinolaringoiatria, reparto del Dott. , in persona del Direttore e legale rappresentante pro CP_3 tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili €. 167.968,59 per i fatti tutti in premessa indicati.
III°- Condannare altresì la in persona Controparte_4 del direttore e legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge”.
In particolare, con l'atto di citazione introduttivo il L'AB deduceva: 1) di essere affetto da “ostruzione
e deviazione del setto nasale (causata a seguito di una pallonata al viso in giovane età)” e, dietro parere medico del dott. con sede in di essere stato ricoverato in data 22.02.2006 presso la Persona_1 CP_1 divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale di , ove il giorno successivo 23.02.2006 veniva Controparte_2 sottoposto ad intervento chirurgico di “correzione funzionale delle cavità nasali”, per essere dimesso in data
26.02.2006; 2) che successivamente, attesi i forti dolori accusati alla bocca, dopo essersi nuovamente recato presso lo studio del dott. non più operante all'interno del suddetto nosocomio, apprendeva Persona_1 che l'intervento subito aveva “rovinato la parete dell'ugola, […] accorciato i turbinati, […] tolto le tonsille”
(cfr. pag. 2, atto di citazione), e, pertanto, si recava presso la suddetta divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale di per “effettuare visite di controllo con somministrazione di flebo” e veniva Controparte_2 ricoverato dal 13.12.2007 al 20.12.2007 e dal 30.06.2008 al 2.07.2008 “per la comparsa di disturbi faringei con parestesie locali e sordità” (cfr. p.ag 3, atto di citazione); 3) che, a causa dell'esito infausto dell'intervento chirurgico e dei suddetti eventi, essendo affetto da anosmia, circostanza che ha creato una situazione di stenosi delle fosse nasali bilaterali in posizione supina con rinopatia cronica crostosa nonché roncopatia durante il sonno con apnee cui si aggiungono stati di ansia e variazioni del tono dell'umore, spiegava domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per un importo complessivo di €. 167.968,59, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7.12.2018, si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in favore di
[...] quello di Bologna ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.; e nel merito, deduceva l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica medico-legale, a firma della dott.ssa
[...]
, ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato Per_2 carico del ruolo, sino all'udienza del 18.09.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione in forma ordinaria in aula di Tribunale, ove all'esito del deposito delle note scritte delle parti è stata trattenuta in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
Preliminarmente, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di
2 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge
n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n.
28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario – con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione – applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme,
Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame sia la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, l. n. 189/2012, sia la normativa di cui alla c.d. Legge Gelli-
Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenute rispetto al dedotto intervento chirurgico eseguito il 23.02.2006.
Si ritiene, dunque, di dover applicare l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità ratione temporis vigente, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano;
è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; Cass. civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008).
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata
- essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, n. 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ.,
14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; Cass. civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004,
n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590).
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
3 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
In argomento, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 577/2008, hanno ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria- ospedaliera, ai fini del ricovero comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (in tal senso già, Cass. civ., n.
8826/2007).
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo
2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Qualificato il contratto intercorrente tra paziente e struttura sanitaria come contratto atipico di spedalità o di assistenza, a contenuto complesso ed eterogeneo, ricomprendente non solo la prestazione “personale ed intellettuale” del medico, bensì anche prestazioni ulteriori, quali per esempio l'alloggio, la ristorazione, i servizi infermieristici, la custodia e la sicurezza dei pazienti, la disponibilità delle attrezzature, ecc., si è posto in giurisprudenza l'ulteriore quesito di individuare la disciplina applicabile a ciascuna delle prestazioni ad esso afferenti.
Al riguardo deve sottolinearsi che, ad un iniziale orientamento (cfr. Cass. civ., 14.05.2006, n. 12362) volto a definire tale contratto come contratto d'opera intellettuale, avente il medesimo contenuto del contratto concluso con il singolo professionista e disciplinato dalle relative norme anche in tema di ripartizione dell'onere della prova e in punto di diligenza e grado della colpa (artt. 2229 e ss. c.c., segnatamente art. 2236
c.c.), ha fatto seguito l'attuale e maggioritario indirizzo ermeneutico volto a riconoscere quel processo di
“autonomizzazione” della responsabilità della struttura sanitaria da tempo già auspicato in dottrina.
Così, con la già citata pronuncia delle Sezioni Unite dell'11 gennaio 2008, n. 577, è stata affermata la responsabilità contrattuale autonoma dell'ente ospedaliero come responsabilità che prescinde dall'accertamento di una condotta dei singoli operatori e trova invece la propria fonte nell'inadempimento di obbligazioni direttamente riferibili all'ente, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
4 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. È altresì importante sottolineare che l'obbligazione assunta dalla struttura ospedaliera comprende anche il rischio della distribuzione delle competenze tra i vari operatori sanitari che cooperano nell'adempimento della globale e complessa “prestazione medico-assistenziale” richiesta;
in altre parole, la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni che sono direttamente a carico del medesimo ente, ma anche a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione professionale medica in senso stretto svolta direttamente dal sanitario, nella qualità di ausiliario necessario del debitore (cfr. Cass. civ., sez. 3, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ., sez. 3, 2 febbraio 2005, n.
2042; Cass. civ., n. 22390/2006; Cass. civ., n. 9085/2006; Cass. civ., n. 1698/2006).
È dunque configurabile in capo alla struttura sanitaria (ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata o ente associativo a carattere sanitario con finalità di prevenzione oncologica e di promozione della cultura di una diagnosi precoce) una duplice responsabilità: una diretta ed autonoma ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti capo ai sensi dell'art. 1218 c.c.; ed una responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. ove tale danno sia conseguente all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ., n. 13066/2004 citata;
nonché, Cass. civ., sez. 3, n. 13953/2007, secondo cui “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”).
Ciò detto in termini generali di inquadramento della fattispecie in esame, ritiene questo Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla difesa della parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7.12.2018, ovverosia nel rispetto del termine di 20 giorni prima della data indicata in citazione per il 27.12.2018, e reiterata in sede di comparsa conclusionale, è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
Parte convenuta, in maniera esaustiva e completa, ha fondato l'eccezione di incompetenza sul duplice presupposto dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 19 c.p.c., che individua il foro delle persone giuridiche
5 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. nel luogo in cui si trova la sede legale dell'istituto convenuto (i.e. Bologna), ovvero dell'art. 20 c.p.c., che nel disciplinare il foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, prevede “due fori speciali: quello in cui sorge l'obbligazione (forum contractus) e quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita (forum solutionis)”, per cui “le obbligazioni contrattuali sorgono nel luogo in cui viene concluso il contratto da cui derivano e quelle extracontrattuali nel luogo in cui si verifica l'ultimo elemento di fatto dal quale prendono vita;
in tutti i casi, è evidente come anche ai sensi del disposto di cui all'art. 20 c.p.c. risulta competente il
Tribunale di Bologna, in quanto luogo in cui l'obbligazione è sorta e deve essere adempiuta” (cfr. pag. 4-5, comparsa conclusionale parte convenuta).
Più nello specifico, giova osservare come la giurisprudenza di legittimità è giunta a precisare che, in caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta ovvero non esattamente adempiuta e non quella derivata, considerata la natura sostituiva e, in questo senso riparatoria, dell'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. civ. n. 245/2008; in senso conforme v. anche
Cass. civ., Sez. 6 - 3, del 21.03.2014, n. 6762; Cass. civ., Sez. 6 - 1, del 12.01.2023, n. 656).
Di conseguenza, è con riferimento all'originaria prestazione dedotta in obbligazione (i.e. l'esecuzione secondo la leges artis dell'intervento chirurgico) che deve darsi conto ai fini dell'individuazione del foro competente, sicché deve farsi riferimento all'obbligazione a carico dell'azienda ospedaliera, sorta presso il centro ospedaliero di e non già all'obbligazione risarcitoria derivata Controparte_1 dall'inadempimento contrattuale.
Ciò posto, la questione della competenza territoriale deve essere esaminata, altresì, sotto il profilo del foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 2006/2005 (Codice del consumo).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che la disciplina di cui al Codice del consumo, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell'art. 33 cit.); sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (cfr. per tutte, Cass. civ., ord. n. 16767/2021; in senso conforme, Cass. civ., ord. n. 18536/2016; Cass. civ., ord. n. 8093/2009).
Ed invero, sotto il primo profilo, la fruizione del servizio pubblico non è necessariamente collegata alla residenza dell'utente, essendovi la possibilità di beneficiare del servizio, sia pure attraverso un imput che parte dall'articolazione del servizio del luogo di residenza, in una qualsiasi articolazione dell'organizzazione; ciò, dunque, rappresenta una circostanza che pone l'utente, quando si rivolge ad una articolazione diversa dal suo luogo di residenza, in una posizione che non è apparentabile a quella del consumatore di cui alla lett. u) dell'art. 33 citato.
In altri termini, come è stato puntualmente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “il collegamento
6 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. della struttura ad un certo territorio, ove posto in relazione con la libera scelta dell'utente di fruire del servizio al di fuori dell'ambito dell'articolazione del suo luogo di residenza, palesa cioè una situazione nella quale, essendo frutto di una scelta dell'utente fruire del servizio al di fuori dell'ambito riferibile al suo luogo di residenza, il responsabile della radicazione della vicenda all'ambito territoriale della struttura cui si è rivolto
è esclusivamente l'utente, il quale, d'altro canto, è pienamente consapevole che l'articolazione cui si è rivolto
è predisposta per operare in un certo ambito territoriale. È pertanto pienamente ragionevole che la vicenda del contenzioso che nasce dall'erogazione del servizio non sia soggetta al foro del consumatore” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27391/2014).
Quanto al secondo profilo, pur dovendosi rilevare che il codice del consumo riconosce al consumatore il suo diritto all'erogazione del servizio pubblico e ne determina la sua realizzazione attraverso la previsione di alcuni criteri di realizzazione normativa affidati alla competenza dello Stato e delle Regioni (cfr. art. 2, co. 2 e art. 101), attribuendo, in tal guisa, al cittadino che usufruisce della prestazione sanitaria, in ipotesi ospedaliera, la qualificazione di “utente” di cui all'art. 3, lett. a), occorre, altresì, considerare che nella fattispecie in esame non è altrettanto sovrapponibile la nozione di professionista di cui all'art. 3, lett. c), a quella della struttura ospedaliera facente capo al CP_5
Ciò non tanto in ragione della nozione di professionista offerta dal codice del consumo, considerato che «la risposta all'interrogativo parrebbe certa nel caso delle seconde [n.d.R. strutture gestite da privati che abbiano ricevuto l'autorizzazione a svolgere il servizio in convenzione], perché esse, sulla base della convenzione, agiscono come soggetti imprenditoriali (che, cioè, perseguono un proprio utile), mentre è dubitativa riguardo alle prime [n.d.R. struttura ospedaliera facente capo al . Anche se l'interprete subisce certamente la CP_5 suggestione della configurabilità dell'attività delle strutture di mano pubblica pur sempre come attività
"professionale" il che potrebbe giustificare che esse siano comprese nella definizione di "professionista"», quanto, piuttosto, in base alla disciplina specifica dettata in materia di foro del consumatore di cui al citato art. 33, comma 2, lett. u), la cui applicazione presuppone la sussistenza di un “contratto” tra professionista e consumatore (cfr. Cass. civ., sez. III, 2.04.2009, n. 8093).
In questa prospettiva, l'originario orientamento della giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza, in base ad un'interpretazione sistematica della norma, alla presenza di un rapporto negoziale considerata “sia
l'intitolazione del titolo primo della parte terza (intitolata al Rapporto di consumo), che è "Dei contratti del consumatore in generale", sia la stessa rubrica "Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore". Ebbene, poiché il rapporto fra il cittadino-utente che si rivolga alla struttura sanitaria pubblica per ottenere una prestazione, se del caso ospedaliera, o ad una struttura convenzionata in totale esenzione o previo pagamento di ticket non si può qualificare come contratto, trattandosi soltanto dell'adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalla legge, automaticamente attivato dalla richiesta del cittadino-utente, manca il presupposto per l'applicabilità della lett. u)”; ciò che la legge impone, invero, non
è l'obbligo di contrarre bensì quello di tenere una certa prestazione sulla cui corretta esecuzione il destinatario ripone affidamento, con la conseguenza che “il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria pubblica o convenzionata rappresenta l'attuazione (che ha titolo direttamente nella legge) di questo obbligo di
7 Dott. Luca Sforza
n. 13437/2018 R.G. prestazione e non suppone la stipula, nemmeno tacita, di un contratto. In altri termini, quando il cittadino- utente si rivolge alla struttura sanitaria pubblica o in convenzione, la ricezione della sua richiesta e la conseguente attivazione della struttura non danno luogo alla conclusione, nemmeno per fatto concludente, di un contratto, ma realizzano soltanto l'attuazione dell'obbligazione della mano pubblica di fornire il servizio”
(cfr. Cass. civ., n. 8093/2009, cit.).
Tali conclusioni sono state ribadite dalla più recente giurisprudenza che, nell'escludere l'applicabilità della disciplina consumeristica in caso di inadempimento della prestazione sanitaria rientrante nel S.S.N., ha precisato “che l'azienda ospedaliera pubblica non riveste la qualità di “professionista”, che è essenziale per
l'applicabilità della norma de qua. Ciò perché l'azienda sanitaria pubblica (…), quando eroga la prestazione non agisce nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, non potendo l'attività che ha permesso di eseguire la prestazione a favore dell'utente considerarsi espressione di attività di quel genere
e, quindi, un'attività economica, per l'assorbente ragione che il suo svolgimento deve avvenire senza il necessario rispetto del principio di economicità, atteso che comunque l'erogazione del servizio deve essere assicurata anche se cagiona perdite. (…)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, del 24.12.2014, n. 27391), e, ancora, che
“la possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e una struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (come ridetto, del tutto estraneo al caso di specie) la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell'utente come 'professionista'” (cfr.
Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 16767/2021; Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. 2.11.2016, n. 22133, Rv. 642993 - 01; Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. 24.12.2014, n. 27391, Rv. 633920 - 01).
Ne segue, perciò, che, soltanto ove il rapporto tra utente e struttura sanitaria convenzionata abbia avuto corso con l'espletamento di eventuali prestazioni aggiuntive direttamente a carico dell'utente e non del
Servizio Sanitario Nazionale, allora l'art. 33, comma 2, lett. u) potrà venire in rilievo, in quanto l'azienda sanitaria si è posta direttamente nei confronti dell'utente come “professionista”.
Dunque, la possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del sistema sanitario nazionale, con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dai medici della struttura (cfr. Cass. civ., ord. n. 16767/2021; in senso conforme, Cass. civ., ord. n. 22133/2016;
Cass. civ., ord. n. 27391/2014).
Circostanza quest'ultima non configurabile nel caso di specie in quanto la proposizione delle odierne domande risarcitorie sulla base dell'inadempimento delle obbligazioni contratte dalla struttura sanitaria, nell'esercizio di una prestazione resa a totale carico economico del Servizio Sanitario Nazionale, esclude che
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n. 13437/2018 R.G. quest'ultima si sia posta, nei confronti del paziente, nella veste di professionista, necessaria ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica.
Ed invero, nella cartella clinica de in corrispondenza della sezione relativa alla tipologia di Pt_1 intervento predisposto, si legge in maniera evidente che esso è ricompreso nell'ambito del regime ordinario a carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza previsione di alcuna prestazione sanitaria ulteriore rispetto a quella chirurgica e quella di controllo medico preventivo e successivo legato al decorso post-operatorio, così come risulta, altresì, dal modulo informativo sull'intervento di “correzione funzionale delle cavità nasali”, ove si legge che “la funzione respiratoria nasale verrà studiata, prima di procedere all'intervento chirurgico, mediante indagini strumentali (rinomanometria e rinometria acustica). Controlli clinici e strumentali verranno eseguiti inoltre anche nel post-operatorio a distanza di una settimana, quindici giorni, un mese, tre mesi, sei mesi, un anno” (cfr. doc. 1, parte convenuta).
Ne segue, dunque, che pur volendo ritenere il rapporto in esame rientrante tra quelli instaurati tra cittadino e la struttura sanitaria appartenente al S.S.N., la disciplina consumeristica non è suscettibile di trovare applicazione tenuto conto degli elementi del negozio giuridico per cui è causa, quali il fatto che lo stesso vede come parte contrattuale la struttura sanitaria che offre prestazioni di legge, esulando dal medesimo le prestazioni accessorie e tipiche di un rapporto privatistico, quali, a titolo esemplificativo, il servizio alberghiero e di ospitalità; prestazioni che, secondo l'indirizzo ermeneutico sopra richiamato, sono le uniche in grado di attrarre il rapporto contrattuale nell'ambito del perimetro applicativo del codice del consumo.
Né, nella specie, vi è prova di prestazioni patrimoniali imposte al paziente, di costi di degenza ovvero di oneri connessi all'esecuzione della prestazione chirurgica e medica dei sanitari della struttura, in particolare dal dott. , e delle connesse attività di controllo e supporto;
le uniche visite medico-specialistiche, Per_3 suscettibili di rientrare in astratto nell'ambito di un rapporto negoziale in quanto eccedenti le prestazioni ordinarie rientranti nell'ambito del sono state effettuate presso altri studi medici e non sono oggetto di CP_5 accertamento nel presente giudizio.
Non vi è, dunque, alcun elemento che consenta di ritenere che, oltre all'intervento chirurgico eseguito dal dott. presso l'ospedale di di siano state eseguite ulteriori prestazioni pattuite al CP_3 Controparte_2 CP_1 di fuori delle procedure del Servizio Sanitario Nazionale;
ed anzi, sono presenti i predetti elementi di segno contrario.
Pertanto, il rapporto intercorso non può qualificarsi quale rapporto tra professionista e consumatore: ne discende l'inapplicabilità anche dell'art. 33 co. 2 lett. u) Codice del consumo.
In conclusione, va dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, per essere competente il
Tribunale di Bologna dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge di 3 mesi decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Resta preclusa ed assorbita ogni ulteriore questione, preliminare e di merito, dedotta delle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c,
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte attrice, tenuto conto del dichiarato valore della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n.
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n. 13437/2018 R.G. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento valori compresi tra €. 52.000,01 e €. 260.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi previste, attesa la ridotta attività svolta.
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti Parte_1 [...]
, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13437/2018, ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Bologna avanti al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di legge di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
2) condanna L' alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi €. Controparte_1
7.051,50 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex art. 4 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), e I.V.A., se dovuta, come per legge;
CP_6
3) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.
Così deciso in Bari, il 19.12.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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