Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 11/05/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
nelle persone dei seguenti magistrati:
EN Guzzi Presidente Maristella Filomena Consigliere RL EF MA HI Primo Referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24337 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 41403, relativo all’esercizio 2016, reso da AD Francesca Federico (cod.
fisc.: [...]), in qualità di agente contabile del Comune di Cosenza addetto alla riscossione rimborsi violazioni urbanistiche, rappresentata e difesa, congiuntamente o disgiuntamente, come da procura in atti dagli avvocati LI IE (cod. fisc.: [...]), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: avvocatoelisabettagranieri@pec.giurffre.it, e AR QU (cod. fisc.: [...]), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con domicilio fisico presso lo studio di quest’ultimo in Cosenza, corso Giuseppe Mazzini n. 121;
nella pubblica udienza del 28 aprile 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario RL EF MA HI, presenti gli avvocati LI IE e AR QU, udito quest’ultimo per l’agente contabile, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis.
Sentenza n. 138/2026
Nessuno è comparso per l’amministrazione.
TT E IR
1. Con relazione n. 120/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga dichiarata l’irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe, con ammanco di € 1.032 a carico dell’agente. Premesso che il conto discende da separata iscrizione a ruolo delle varie gestioni riportate nell’originario conto giudiziale n. 40223, ha rappresentato che, stante la pluralità di gestioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla inammissibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sentenza n. 59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-conti mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione interna, ciascuno dei quali completo dell’importo della riscossione e del riversamento, onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di conti unificati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata iscrizione a ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole gestioni. La Segreteria ha, pertanto, proceduto all’apertura dei conti giudiziali per ciascuna delle anzidette gestioni comprese nell’originario conto giudiziale. Il magistrato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta, ha evidenziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, infatti, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano, infatti, i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche formali, è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che, alla luce delle normative regolamentari vigenti, le somme riscosse per la gestione oggetto di verifica afferiscono tutte all’agente contabile, nominato con determinazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle scritture contabili, richiamate le disposizioni normative e regolamentari applicabili e, in particolare, l’art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e l’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale, l’istruttore ha sottolineato che risultano disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili. In particolare, è stata rilevata la mancata tenuta del giornale di cassa (con riguardo al quale il responsabile del servizio finanziario ha attestato che “considerato che si sta procedendo all’informatizzazione al momento non viene redatto il giornale di cassa”) ed il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione (presumibilmente è stato utilizzato un unico bollettario per tutte le tipologie di riscossioni, stante l’originaria gestione unitaria). Nel merito, è stato accertato che le riscossioni rendicontate sul conto giudiziale corrispondono alle ricevute della riscossione in atti. È stato evidenziato, tuttavia, che alcune bollette di riscossione (riepilogate su foglio excel inclusivo di tutte le riscossioni facenti capo all’agente), ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630, n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n.
12992, n. 13451, n. 14483, n. 17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n.
20291, n. 22958, n. 22988, n. 23861 risultano mancanti.
Dagli esiti dell’istruttoria è emerso (a) che la bolletta n. 7689 del 24/03/2016 per € 516,00 con la dicitura annullata, non è stata giustificata, nonché che
(b) la bolletta n. 7.903 di euro 516,00 risulta in fase “da registrare” senza riscontro dell’avvenuto versamento all’Ente. Il magistrato istruttore ha quindi concluso per l’irregolarità del conto con un addebito per l’agente contabile di €1.032,00.
2. Con decreto presidenziale, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 28 aprile 2026.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 30 gennaio 2026, si è costituito in giudizio l’agente contabile, riservandosi, nei termini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva memoria ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha chiesto il discarico dell’agente contabile, offrendo i chiarimenti in merito al presunto ammanco di € 1032,00.
4. All’udienza del 28 aprile 2026, l’avv. AR QU, per l’agente contabile, ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico dell’agente contabile. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale ed addebito al contabile per le ricevute della riscossione mancanti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell’art. 21 del r.d. n.
1214/1934. Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il collegio ritiene che il conto giudiziale n. 41344 oggetto di giudizio vada dichiarato irregolare senza ammanco a carico del contabile. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle ragioni indicate nella sentenza di questa sezione n. 59/2023, con specifico riguardo alla eterogeneità dell’originaria e cumulativa rappresentazione delle gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996, posto che, come è stato accertato in sede istruttoria, le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze ed i singoli importi. Inoltre, ai sensi dell’art. 194, c. 2, del r.d. n.
827/1924 (“gli agenti contabili (…) non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”) e dell’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale (“Sotto la direzione dell’Ufficio di Contabilità, l’Economo deve tenere costantemente aggiornati tutti i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incombenze affidategli (partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e dei depositi, libro delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori etc.. Per quanto concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istruzioni ricevute versarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli ordini di incasso da parte dell’Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti da detto Ufficio o richiesti direttamente dallo stesso economo.”), sono stati disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A conferma delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l’art.
81, c. 7, del regolamento di contabilità onera l’agente contabile dell’aggiornamento dei registri di pertinenza “(…) numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato.”. Si prende atto, inoltre, della dichiarazione dell’amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra indicate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché, sotto questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare.
Quanto all’ammanco di € 1.032,00 evidenziato dal magistrato istruttore, la difesa dell’agente ha rappresentato che, con riferimento alla bolletta n. 7689
(€ 516,00), la dicitura <annullata> non sottintende una sottrazione di somma, ma una operazione che non si è perfezionata per rinuncia dell’utente o per vizi formali. Con riferimento, invece, alla bolletta n. 7903 (€ 516,00), la dicitura <da registrare> indica che il software Acquarius in uso all’amministrazione non ha mai appunto registrato l’incasso della somma. Tale circostanza è stata chiarita dal responsabile del settore dell’ente nel corso dell’istruttoria.
Il collegio ritiene che in entrambi i casi - mancando la prova dell’effettiva riscossione materiale della somma, e che tale riscossione non può in alcun modo essere presunta in ragione della mera presenza di un titolo annullato o non validato dal sistema informatico – non possa essere addebita all’agente.
Pertanto, il collegio, considerato che è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione in atti e che i versamenti in tesoreria, seppur effettuati da un soggetto diverso dall’agente contabile, corrispondono alle somme riscosse, ritiene che il conto giudiziale debba essere dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto all’ulteriore domanda del p.m., formulata in udienza, di trasmissione all’amministrazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, è appena il caso di osservare che, in materia di conti giudiziali, tutte le sentenze della Corte dei conti vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, la quale è parte necessaria del giudizio.
P.Q.M.
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epigrafe. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026.
Il Relatore Il Presidente RL EF MA HI EN Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 08/05/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente