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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1618/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ES PO, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1618/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. D'ALESSANDRO DANIELE ricorrente in opposizione contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale CP_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZIGONI LUCA
PP e dall'avv. PESENTI ANDREA convenuto opposto
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 323/2025 del
Pag. 1 di 6 6.6.2025 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
di complessivi € 6.094,00 lordi per le retribuzioni di ottobre,
[...]
novembre e dicembre 2024; ha allegato di avere già versato la predetta somma essendo stata destinataria (quale terza pignorata) di pignoramento presso terzi promosso da RI LA s.r.l. nei confronti del lavoratore, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bergamo del 7.2.2025 e avendo provveduto al relativo pagamento in favore della creditrice. Ha poi lamentato danni che il lavoratore avrebbe cagionato durante l'attività lavorativa e ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle pretese creditorie avversarie, con condanna del al risarcimento dei danni provocati alla CP_1 società.
Si è costituito che ha eccepito la incomprensibilità del CP_1
ricorso in opposizione e ha comunque evidenziato che, alla luce della documentazione prodotta, non vi è alcuna prova del pagamento della somma di €
6.094,00 alla creditrice RI LA RL e che, a tutto voler concedere, il pagamento potrebbe essere al massimo limitato alla somma di 1/5 delle retribuzioni. Ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della società al pagamento della somma rivendicata.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
13/11/2025 che si è tenuta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c., con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato.
2.1.- Il convenuto opposto ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 8.7.2024 al 7.1.2025 (cfr ricorso monitorio). Parte_1
In primo luogo, si rammenta che la busta paga, redatta dal datore di lavoro, costituisce contro di lui prova dei dati in essa indicati, in ragione della specifica normativa (legge 5 gennaio 1953 n. 4), che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite;
inoltre, stante la sua natura di confessione stragiudiziale ex artt. 2734 e 2735 c.c., la busta paga ha piena efficacia di prova legale vincolante quanto alle indicazioni contenute,
Pag. 2 di 6 allorché queste siano chiare e non contraddittorie (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n.
2239 del 30.1.2017), con la precisazione che le confessioni stragiudiziali non sono revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732
c.c. Di conseguenza, grava sul datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ. l'onere di provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione
(Cass. Civ. Sez. Lav, Sent. n. 13150 del 24/06/2016).
Ebbene, la società ricorrente non ha provato di aver estinto integralmente l'obbligazione di pagamento della somma di € 6.094,00 per le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2024, pacificamente spettanti al lavoratore sulla base delle buste paga prodotte nel fascicolo monitorio.
Difatti, la società opponente ha prodotto la copia del pignoramento presso terzi notificato nel novembre 2024 alla società ricorrente, quale terza pignorata, promosso dalla creditrice RI LA s.r.l. per un credito vantato nei confronti di di circa € 47.000,00; vi è poi la copia dell'ordinanza del CP_1
7.2.2025 con la quale il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bergamo ha assegnato alla creditrice “l'importo pari a 1/5 della retribuzione netta mensile, dalla notifica dell'atto di pignoramento alla data di cessazione del rapporto di lavoro, unitamente alle retribuzioni pagate successivamente alla data di notifica del pignoramento, anche se relative a mensilità antecedenti alla notifica del pignoramento” oltre all'importo pari al quinto del TFR netto del debitore.
È stata poi prodotta la copia di un bonifico di € 1.423,41 effettuato il 26.3.2025 dalla datrice di lavoro alla creditrice, eseguito in adempimento all'ordinanza di assegnazione delle somme;
di contro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non vi è la copia della dichiarazione resa ex art. 533 c.p.c. dalla terza pignorata, ma solo una comunicazione del legale della creditrice che indica l'importo complessivo per debito maturato dal In altri termini, non è dato CP_1
sapere con che modalità sia stata calcolata la somma di € 1.423,41 e non è dato sapere con certezza se essa sia riferibile (per intero) alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2024 oppure se essa, come è più probabile, sia invece
Pag. 3 di 6 comprensiva anche della quota di 1/5 del TFR spettante al lavoratore a fronte dell'avvenuta cessazione del rapporto il 7.1.2025.
Difatti, considerato che le buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2024 recano un importo complessivo lordo di € 6.094,89 e netto di € 5.312,81 (€
2.216,00 per ottobre, € 2.236,00 per novembre e € 860,81 per dicembre) e considerato che l'ordinanza del 7.2.2025 ha imposto l'assegnazione del quinto della retribuzione netta spettante al lavoratore, deve presumersi che solo il minor importo di € 1.067,76 netti (ossia, 1/5 di € 5.312,81) sia riferibile alle mensilità azionate con il presente giudizio e che invece il residuo sia imputabile ad altre competenze (con tutta probabilità, il quinto del TFR netto).
In definitiva, deve ritenersi che abbia estinto l'obbligazione di Parte_1 pagamento nei confronti di , in riferimento alle mensilità di CP_1
ottobre, novembre e dicembre 2024, limitatamente alla sola somma netta di €
1.067,76, rimanendo debitore del residuo (lordo) di € 5.027,13; sul punto, si precisa che, in tema di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
pertanto, benché sembrino dati contabili non omogenei, dal credito lordo accertato andranno detratte solo le somme nette percepite dal lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 18584 del 7.7.2008, Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 18044 del 14.9.2015).
Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere revocato ma, al contempo,
[...]
deve essere condannata a versare in favore di la Parte_1 CP_1
somma di € 5.027,13 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2.2.- La domanda riconvenzionale formulata da di risarcimento Parte_1 dei danni asseritamente provocati da “durante lo svolgimento del CP_1
rapporto di lavoro, per inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza e
Pag. 4 di 6 fedeltà” è nulla per la completa mancata esposizione degli elementi in fatto e in diritto sulla quale si fonda.
Come noto, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Ebbene tale ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto vi è un fumoso riferimento ad una raccomandata del 13.12.2024 (di cui non vi è alcuna traccia nei documenti prodotti) ove sarebbero stati denunciati gravi inadempimenti asseritamente commessi dal lavoratore (per errori nelle quote altimetriche e nel posizionamento delle coperture), senza alcuna specificazione in ordine a quando e dove ciò sarebbe accaduto, in relazione a quale cantiere e senza alcuna precisazione circa il presunto danno cagionato all'azienda; i termini della domanda e i fatti costitutivi posti a suo fondamento sono del tutto incomprensibili e pertanto essa deve essere dichiarata nulla.
3.- Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la prevalente soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (fino a € 5.200,00) alla luce del disposto di cui all'art. 5 del citato D.M. secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e quindi: €
888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00 oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 323/2025 del 6.6.2025;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
5.027,13 lordi a saldo delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre
2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) dichiara nulla la domanda riconvenzionale di Parte_1
4) condanna n persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che liquida in € 2.059,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 13/11/2025
Il Giudice del lavoro
ES PO
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ES PO, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1618/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. D'ALESSANDRO DANIELE ricorrente in opposizione contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale CP_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZIGONI LUCA
PP e dall'avv. PESENTI ANDREA convenuto opposto
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 323/2025 del
Pag. 1 di 6 6.6.2025 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
di complessivi € 6.094,00 lordi per le retribuzioni di ottobre,
[...]
novembre e dicembre 2024; ha allegato di avere già versato la predetta somma essendo stata destinataria (quale terza pignorata) di pignoramento presso terzi promosso da RI LA s.r.l. nei confronti del lavoratore, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bergamo del 7.2.2025 e avendo provveduto al relativo pagamento in favore della creditrice. Ha poi lamentato danni che il lavoratore avrebbe cagionato durante l'attività lavorativa e ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle pretese creditorie avversarie, con condanna del al risarcimento dei danni provocati alla CP_1 società.
Si è costituito che ha eccepito la incomprensibilità del CP_1
ricorso in opposizione e ha comunque evidenziato che, alla luce della documentazione prodotta, non vi è alcuna prova del pagamento della somma di €
6.094,00 alla creditrice RI LA RL e che, a tutto voler concedere, il pagamento potrebbe essere al massimo limitato alla somma di 1/5 delle retribuzioni. Ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna della società al pagamento della somma rivendicata.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
13/11/2025 che si è tenuta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c., con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato.
2.1.- Il convenuto opposto ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 8.7.2024 al 7.1.2025 (cfr ricorso monitorio). Parte_1
In primo luogo, si rammenta che la busta paga, redatta dal datore di lavoro, costituisce contro di lui prova dei dati in essa indicati, in ragione della specifica normativa (legge 5 gennaio 1953 n. 4), che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite;
inoltre, stante la sua natura di confessione stragiudiziale ex artt. 2734 e 2735 c.c., la busta paga ha piena efficacia di prova legale vincolante quanto alle indicazioni contenute,
Pag. 2 di 6 allorché queste siano chiare e non contraddittorie (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n.
2239 del 30.1.2017), con la precisazione che le confessioni stragiudiziali non sono revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732
c.c. Di conseguenza, grava sul datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ. l'onere di provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione
(Cass. Civ. Sez. Lav, Sent. n. 13150 del 24/06/2016).
Ebbene, la società ricorrente non ha provato di aver estinto integralmente l'obbligazione di pagamento della somma di € 6.094,00 per le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2024, pacificamente spettanti al lavoratore sulla base delle buste paga prodotte nel fascicolo monitorio.
Difatti, la società opponente ha prodotto la copia del pignoramento presso terzi notificato nel novembre 2024 alla società ricorrente, quale terza pignorata, promosso dalla creditrice RI LA s.r.l. per un credito vantato nei confronti di di circa € 47.000,00; vi è poi la copia dell'ordinanza del CP_1
7.2.2025 con la quale il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bergamo ha assegnato alla creditrice “l'importo pari a 1/5 della retribuzione netta mensile, dalla notifica dell'atto di pignoramento alla data di cessazione del rapporto di lavoro, unitamente alle retribuzioni pagate successivamente alla data di notifica del pignoramento, anche se relative a mensilità antecedenti alla notifica del pignoramento” oltre all'importo pari al quinto del TFR netto del debitore.
È stata poi prodotta la copia di un bonifico di € 1.423,41 effettuato il 26.3.2025 dalla datrice di lavoro alla creditrice, eseguito in adempimento all'ordinanza di assegnazione delle somme;
di contro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non vi è la copia della dichiarazione resa ex art. 533 c.p.c. dalla terza pignorata, ma solo una comunicazione del legale della creditrice che indica l'importo complessivo per debito maturato dal In altri termini, non è dato CP_1
sapere con che modalità sia stata calcolata la somma di € 1.423,41 e non è dato sapere con certezza se essa sia riferibile (per intero) alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2024 oppure se essa, come è più probabile, sia invece
Pag. 3 di 6 comprensiva anche della quota di 1/5 del TFR spettante al lavoratore a fronte dell'avvenuta cessazione del rapporto il 7.1.2025.
Difatti, considerato che le buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2024 recano un importo complessivo lordo di € 6.094,89 e netto di € 5.312,81 (€
2.216,00 per ottobre, € 2.236,00 per novembre e € 860,81 per dicembre) e considerato che l'ordinanza del 7.2.2025 ha imposto l'assegnazione del quinto della retribuzione netta spettante al lavoratore, deve presumersi che solo il minor importo di € 1.067,76 netti (ossia, 1/5 di € 5.312,81) sia riferibile alle mensilità azionate con il presente giudizio e che invece il residuo sia imputabile ad altre competenze (con tutta probabilità, il quinto del TFR netto).
In definitiva, deve ritenersi che abbia estinto l'obbligazione di Parte_1 pagamento nei confronti di , in riferimento alle mensilità di CP_1
ottobre, novembre e dicembre 2024, limitatamente alla sola somma netta di €
1.067,76, rimanendo debitore del residuo (lordo) di € 5.027,13; sul punto, si precisa che, in tema di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
pertanto, benché sembrino dati contabili non omogenei, dal credito lordo accertato andranno detratte solo le somme nette percepite dal lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 18584 del 7.7.2008, Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 18044 del 14.9.2015).
Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere revocato ma, al contempo,
[...]
deve essere condannata a versare in favore di la Parte_1 CP_1
somma di € 5.027,13 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2.2.- La domanda riconvenzionale formulata da di risarcimento Parte_1 dei danni asseritamente provocati da “durante lo svolgimento del CP_1
rapporto di lavoro, per inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza e
Pag. 4 di 6 fedeltà” è nulla per la completa mancata esposizione degli elementi in fatto e in diritto sulla quale si fonda.
Come noto, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Ebbene tale ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto vi è un fumoso riferimento ad una raccomandata del 13.12.2024 (di cui non vi è alcuna traccia nei documenti prodotti) ove sarebbero stati denunciati gravi inadempimenti asseritamente commessi dal lavoratore (per errori nelle quote altimetriche e nel posizionamento delle coperture), senza alcuna specificazione in ordine a quando e dove ciò sarebbe accaduto, in relazione a quale cantiere e senza alcuna precisazione circa il presunto danno cagionato all'azienda; i termini della domanda e i fatti costitutivi posti a suo fondamento sono del tutto incomprensibili e pertanto essa deve essere dichiarata nulla.
3.- Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la prevalente soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (fino a € 5.200,00) alla luce del disposto di cui all'art. 5 del citato D.M. secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” e quindi: €
888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00 oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 323/2025 del 6.6.2025;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
5.027,13 lordi a saldo delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre
2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) dichiara nulla la domanda riconvenzionale di Parte_1
4) condanna n persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che liquida in € 2.059,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 13/11/2025
Il Giudice del lavoro
ES PO
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