Articolo 21 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 marzo 2006
Art. 21. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell' articolo 492 del codice di procedura civile , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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