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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1201/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18319/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163837 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento di cui all'epigrafe limitatamente alla parte in cui gli aveva richiesto il pagamento dell'IMU asseritamente dovuta per l'anno 2019 con riferimento ad un immobile sito in Roma, Indirizzo_1, descritto in catasto al Indirizzo_1
Ha dedotto il ricorrente che nell'anno 1996 aveva acquistato, in regime di comunione dei beni con la moglie Nominativo_1, l'appartamento sito in Indirizzo_1, descritto in catasto al Indirizzo_1 utilizzandolo come abitazione principale dell'intero nucleo familiare.
Nell'anno 2010 si era presentata l'occasione di ampliarlo mediante l'acquisto del sottostante appartamento int. 32, che aveva comprato in pari quota con la moglie (in regime, questa volta, di separazione dei beni) e successivamente unito a quello sovrastante mediante una scala interna di collegamento.
I due appartamenti costituivano, pertanto, una sola unità abitativa, destinata nel suo insieme a dimora abituale, che solo per la differente intestazione della proprietà non aveva potuto essere unificata in catasto, dove ognuno degli appartamenti era stato però indicato come “Porzione di unità immobiliare unita di fatto all'altra”.
Si trattava, dunque, di un unicum che secondo l'insegnamento più volte impartito dalla Suprema Corte in materia di ICI, aveva per intero diritto all'esenzione dall'IMU.,
La pretesa della convenuta risultava, di conseguenza, illegittima, per cui andava certamente annullata con vittoria di spese ed onorari.
Roma Capitale ha resistito con controdeduzioni e la causa è stata fissata per l'udienza del 26/1/2026, in vista della quale il Ricorrente_1 ha presentato memoria con cui ha insistito sulla spettanza dell'agevolazione, facendo al riguardo presente che questa Corte di Giustizia Tributaria si era già pronunciata in suo favore sia per l'anno 2014 (in relazione al quale il Comune aveva fatto acquiescenza) che per l'anno 2021 (in relazione al quale aveva accolto il ricorso con sentenza n. 17432/2025, depositata il 22/12/2025).
All'udienza del 26/1/2026 sono comparsi i difensori delle parti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che il Ricorrente_1 ha prodotto documentazione da cui emerge che l'appartamento int. 32 è iscritto in catasto autonomamente da quello int. 33, rispetto al quale si differenzia per numerazione, categoria e rendita catastale.
In una situazione del genere, non può farsi applicazione del principio stabilito in tema di ICI, avendo la Cassazione chiarito che stante la diversa formulazione della normativa di riferimento, in caso di appartamenti accorpati di fatto, ma iscritti (o iscrivibili) separatamente in catasto, l'esenzione dall'IMU può essere invocata per uno solo di essi e non per tutti (v., fra le ultime, C. cass. 2025/34039, 2025/28478,
2025/28460 e 2024/4530).
Sembrando al Collegio di non potersi discostare dall'orientamento della Suprema Corte, il ricorso del
Ricorrente_1 va, di conseguenza, respinto.
Sussistono, però, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 26/1/2026 Il Presidente est.
AN IR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI DIANA, Giudice
SANTINI MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18319/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163837 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento di cui all'epigrafe limitatamente alla parte in cui gli aveva richiesto il pagamento dell'IMU asseritamente dovuta per l'anno 2019 con riferimento ad un immobile sito in Roma, Indirizzo_1, descritto in catasto al Indirizzo_1
Ha dedotto il ricorrente che nell'anno 1996 aveva acquistato, in regime di comunione dei beni con la moglie Nominativo_1, l'appartamento sito in Indirizzo_1, descritto in catasto al Indirizzo_1 utilizzandolo come abitazione principale dell'intero nucleo familiare.
Nell'anno 2010 si era presentata l'occasione di ampliarlo mediante l'acquisto del sottostante appartamento int. 32, che aveva comprato in pari quota con la moglie (in regime, questa volta, di separazione dei beni) e successivamente unito a quello sovrastante mediante una scala interna di collegamento.
I due appartamenti costituivano, pertanto, una sola unità abitativa, destinata nel suo insieme a dimora abituale, che solo per la differente intestazione della proprietà non aveva potuto essere unificata in catasto, dove ognuno degli appartamenti era stato però indicato come “Porzione di unità immobiliare unita di fatto all'altra”.
Si trattava, dunque, di un unicum che secondo l'insegnamento più volte impartito dalla Suprema Corte in materia di ICI, aveva per intero diritto all'esenzione dall'IMU.,
La pretesa della convenuta risultava, di conseguenza, illegittima, per cui andava certamente annullata con vittoria di spese ed onorari.
Roma Capitale ha resistito con controdeduzioni e la causa è stata fissata per l'udienza del 26/1/2026, in vista della quale il Ricorrente_1 ha presentato memoria con cui ha insistito sulla spettanza dell'agevolazione, facendo al riguardo presente che questa Corte di Giustizia Tributaria si era già pronunciata in suo favore sia per l'anno 2014 (in relazione al quale il Comune aveva fatto acquiescenza) che per l'anno 2021 (in relazione al quale aveva accolto il ricorso con sentenza n. 17432/2025, depositata il 22/12/2025).
All'udienza del 26/1/2026 sono comparsi i difensori delle parti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che il Ricorrente_1 ha prodotto documentazione da cui emerge che l'appartamento int. 32 è iscritto in catasto autonomamente da quello int. 33, rispetto al quale si differenzia per numerazione, categoria e rendita catastale.
In una situazione del genere, non può farsi applicazione del principio stabilito in tema di ICI, avendo la Cassazione chiarito che stante la diversa formulazione della normativa di riferimento, in caso di appartamenti accorpati di fatto, ma iscritti (o iscrivibili) separatamente in catasto, l'esenzione dall'IMU può essere invocata per uno solo di essi e non per tutti (v., fra le ultime, C. cass. 2025/34039, 2025/28478,
2025/28460 e 2024/4530).
Sembrando al Collegio di non potersi discostare dall'orientamento della Suprema Corte, il ricorso del
Ricorrente_1 va, di conseguenza, respinto.
Sussistono, però, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 26/1/2026 Il Presidente est.
AN IR